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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 41628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41628 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da CA TO - Presidente - Sent. n. sez. 1359/2025 IA SI CC - 24/09/2025 NN AR IA CA R.G.N. 21362/2025 RL LD NI IN - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AD CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI IN letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
1. Con sentenza del 14 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, all’esito del gravame interposto da CO AD, ha confermato la sentenza in data 21 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di violenza privata (capo A della rubrica) e per la contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere (capo B) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore di IO De NO. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato, che ha formulato due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione e, in particolare, l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla credibilità e all’attendibilità della persona offesa a Penale Sent. Sez. 5 Num. 41628 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 24/09/2025 2 fronte delle discrasie del suo narrato (anche rispetto alla querela); nonché il travisamento della deposizione del teste ZI (segnatamente in ordine al riconoscimento dei soggetti ripresi nel nel filmato in atti e alla dinamica del fatto). 2.2. Il secondo motivo deduce la prescrizione del delitto in imputazione. 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è nel complesso infondato. 2.1. Con riguardo alle censure relative alla credibilità e all’attendibilità della persona offesa il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui si basa su una discrasia tra quanto dichiarato da IO De NO nel corso del proprio esame dibattimentale e quanto esposto nella querela. È dirimente osservare che dall’esame del fascicolo non risulta che quest’ultima sia stata acquisita in dibattimento a fini di prova, ragion per cui è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale (art. 431, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. pure Sez. 5, n. 1068 del 28/09/2022 – dep. 2023, D., Rv. 283982 – 01). Nel resto, il ricorso ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento della deposizione testimoniale del De NO, qui non consentita, per il tramite di un riferimento parcellizzato alla più ampia deposizione, senza neppure denunciarne il travisamento (che parimenti non potrebbe dedursi in maniera parcellizzata;
cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). 2.2. Ricorre, invece, il travisamento da parte della Corte territoriale della deposizione del teste di polizia giudiziaria ZI, nei termini di seguito chiariti. La sentenza impugnata ha affermato che il teste ha riconosciuto l’imputato e la persona offesa nel filmato in atti, dato in contrasto con la sua deposizione. Tuttavia, come per vero esposto nello stesso ricorso, il ZI avrebbe confermato che nell’occorso uno dei soggetti, sceso dal proprio veicolo, avrebbe brandito un bastone. Il che rende il travisamento inidoneo a inficiare la motivazione a sostegno dell’affermazione di responsabilità del AD che – come già quella di primo grado – si è fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), ravvisandone il riscontro anche in quanto è stato tratto dal filmato a proposito della dinamica dell’accaduto; d’altra parte, tale riscontro – non è secondario evidenziarlo – non deve costituire una prova autonoma ed autosufficiente della colpevolezza (cfr. Sez. 5, n. 34809 del 14/06/2021, Cozzolino, n.m.; Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01), e ne costituiscano il necessario completamento. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che il travisamento della prova («consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova») può essere utilmente dedotto in sede di legittimità purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), ossia infici e comprometta, «in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che richiama Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; 3 Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Il che nella specie, come anticipato, non può affermarsi.
3. Dall’infondatezza del motivo sulla responsabilità deriva il rigetto del ricorso. Ne consegue la declaratoria di prescrizione della contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere e non invece del delitto di violenza privata, contrariamente a quanto assunto nel secondo motivo di ricorso. Entrambi i reati sono stati commessi il 24 novembre 2017 e non risultano sospensioni del termine di prescrizione se non quella di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che «si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 – dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01). Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 21 ottobre 2022, con termine per il deposito della motivazione indicato in novanta giorni;
e la sentenza di appello è stata pronunciata il 14 maggio 2025: dunque, la sospensione in discorso ha la durata massima consentita di un anno e sei mesi. Pertanto, il termine di prescrizione della contravvenzione, di cinque anni (artt. 157 e 161 cod. pen.), anche considerando la sospensione, è decorso il 24 maggio 2024, dunque prima della sentenza di appello. Diversamente è a dirsi per il delitto violenza privata, il cui termine di prescrizione di sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cit.), cui si aggiunge la sospensione, non è ancora decorso. 4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, dovendosi conseguentemente eliminare la relativa pena di un mese di reclusione, nonchè il rigetto del ricorso nel resto, anche agli effetti civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e conseguentemente elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta nel resto ed anche agli effetti civili il ricorso. Così deciso il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI IN CA TO
udita la relazione svolta dal Consigliere NI IN letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
1. Con sentenza del 14 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro, all’esito del gravame interposto da CO AD, ha confermato la sentenza in data 21 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di violenza privata (capo A della rubrica) e per la contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere (capo B) e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore di IO De NO. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato, che ha formulato due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1 Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione e, in particolare, l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla credibilità e all’attendibilità della persona offesa a Penale Sent. Sez. 5 Num. 41628 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 24/09/2025 2 fronte delle discrasie del suo narrato (anche rispetto alla querela); nonché il travisamento della deposizione del teste ZI (segnatamente in ordine al riconoscimento dei soggetti ripresi nel nel filmato in atti e alla dinamica del fatto). 2.2. Il secondo motivo deduce la prescrizione del delitto in imputazione. 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è nel complesso infondato. 2.1. Con riguardo alle censure relative alla credibilità e all’attendibilità della persona offesa il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui si basa su una discrasia tra quanto dichiarato da IO De NO nel corso del proprio esame dibattimentale e quanto esposto nella querela. È dirimente osservare che dall’esame del fascicolo non risulta che quest’ultima sia stata acquisita in dibattimento a fini di prova, ragion per cui è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale (art. 431, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. pure Sez. 5, n. 1068 del 28/09/2022 – dep. 2023, D., Rv. 283982 – 01). Nel resto, il ricorso ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento della deposizione testimoniale del De NO, qui non consentita, per il tramite di un riferimento parcellizzato alla più ampia deposizione, senza neppure denunciarne il travisamento (che parimenti non potrebbe dedursi in maniera parcellizzata;
cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). 2.2. Ricorre, invece, il travisamento da parte della Corte territoriale della deposizione del teste di polizia giudiziaria ZI, nei termini di seguito chiariti. La sentenza impugnata ha affermato che il teste ha riconosciuto l’imputato e la persona offesa nel filmato in atti, dato in contrasto con la sua deposizione. Tuttavia, come per vero esposto nello stesso ricorso, il ZI avrebbe confermato che nell’occorso uno dei soggetti, sceso dal proprio veicolo, avrebbe brandito un bastone. Il che rende il travisamento inidoneo a inficiare la motivazione a sostegno dell’affermazione di responsabilità del AD che – come già quella di primo grado – si è fondata sulle dichiarazioni della persona offesa (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01), ravvisandone il riscontro anche in quanto è stato tratto dal filmato a proposito della dinamica dell’accaduto; d’altra parte, tale riscontro – non è secondario evidenziarlo – non deve costituire una prova autonoma ed autosufficiente della colpevolezza (cfr. Sez. 5, n. 34809 del 14/06/2021, Cozzolino, n.m.; Sez. 6, n. 661 del 07/12/1995 - dep. 1996, Agresta, Rv. 203375 - 01), e ne costituiscano il necessario completamento. Questa Corte ha chiarito in più occasioni che il travisamento della prova («consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova») può essere utilmente dedotto in sede di legittimità purché «il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica» (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), ossia infici e comprometta, «in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che richiama Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115; 3 Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Il che nella specie, come anticipato, non può affermarsi.
3. Dall’infondatezza del motivo sulla responsabilità deriva il rigetto del ricorso. Ne consegue la declaratoria di prescrizione della contravvenzione di porto di oggetto atto ad offendere e non invece del delitto di violenza privata, contrariamente a quanto assunto nel secondo motivo di ricorso. Entrambi i reati sono stati commessi il 24 novembre 2017 e non risultano sospensioni del termine di prescrizione se non quella di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che «si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 – dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01). Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 21 ottobre 2022, con termine per il deposito della motivazione indicato in novanta giorni;
e la sentenza di appello è stata pronunciata il 14 maggio 2025: dunque, la sospensione in discorso ha la durata massima consentita di un anno e sei mesi. Pertanto, il termine di prescrizione della contravvenzione, di cinque anni (artt. 157 e 161 cod. pen.), anche considerando la sospensione, è decorso il 24 maggio 2024, dunque prima della sentenza di appello. Diversamente è a dirsi per il delitto violenza privata, il cui termine di prescrizione di sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cit.), cui si aggiunge la sospensione, non è ancora decorso. 4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, dovendosi conseguentemente eliminare la relativa pena di un mese di reclusione, nonchè il rigetto del ricorso nel resto, anche agli effetti civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e conseguentemente elimina la relativa pena di un mese di reclusione. Rigetta nel resto ed anche agli effetti civili il ricorso. Così deciso il 24/09/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NI IN CA TO