TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio omologato RG n. 83/2021, promosso con ricorso depositato per via telematica il 26.6.2025 da:
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1
Madonie 37, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dagli avvocati Davide
AN (Cod. Fisc. ) e RO HI (Cod. Fisc. C.F._2
), presso lo studio professionale dei quali, in Milano Piazza San Pietro in C.F._3
Gessate n. 2, ha eletto domicilio (ai sensi degli artt. 136 e 170 cod. proc. civ. i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 02.57960299 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per Avv. RO HI per Email_1
Avv. Davide AN: ; Email_2
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale a MILANO (MI) VIA TREBAZIO Controparte_1
3 cap 20145, Domicilio Numero REA MI – 2077341, Email_3
Codice fiscale Partita IVA n.iscr. al Registro RE , in persona della liquidatrice P.IVA_1
1 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
e legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il [...] CP_2
Codice fiscale: C.F._4 debitrice non costituita
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente , come da ricorso Parte_1
“RICORRE al Tribunale di Milano, affinché, accertata l'impossibilità di adempimento agli obblighi previsti nel concordato preventivo proposto dalla società (P.Iva Controparte_1
), con sede in Milano, via Vincenzo Monti 15 ed omologato in data 27 ottobre 2022, ne P.IVA_1 dichiari la risoluzione, con contestuale o successiva dichiarazione di fallimento.”
1. La regolarità del contraddittorio e le notifiche.
Occorre anzitutto dare atto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza – nel rispetto del decreto del giudice relatore in data 30.6.2025, che assegnava termine per l'adempimento fino al
10.7.2025 - si è perfezionata a mezzo PEC a cura della parte ricorrente in data 7.7.2025, al commissario e liquidatore giudiziale nonché in pari data al domicilio elettronico della liquidatrice sociale , che è rimasta contumace e non si è costituita. CP_2
La notifica tentata in pari data alla PEC della società non si è perfezionata per “indirizzo non valido”.
Come da rinvio successivo disposto dal Collegio a verbale di udienza in data 11.9.2025, il rinvio di udienza unitamente all'originario ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati a norma dell'art. 40-41 CCII presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese, con consegna a mani di dipendente incaricato alla ricezione in data Parte_2
17.9.2025, nel rispetto del termine di giorni quindici anteriori all'udienza rinviata ad oggi 16.10.2025; la notifica è stata nuovamente eseguita a cura di parte ricorrente alla PEC della liquidatrice sociale
, con ricevuta di consegna in data 15.9.2025, legale rappresentante che è comparsa CP_2 all'udienza in data odierna e non costituendosi formalmente con un difensore “nulla ha eccepito essendo impossibile l'adempimento del concordato in ragione del valore di vendita dell'immobile”.
Va rammentato che il difensore di parte ricorrente ha precisato, emendato e corretto nei verbali di udienza che la domanda non è di apertura del fallimento, come da ricorso, ma “è volta all'apertura altresì della liquidazione giudiziale nei confronti di ”; su tale Controparte_1 domanda – unitamente alla domanda caducatoria di risoluzione - si è pertanto correttamente incardinato il contraddittorio.
2 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
2. La legittimazione attiva al ricorso.
La legittimazione attiva al ricorso appare ampiamente provata, allegata e documentata come segue nel ricorso per risoluzione ex art. 186 l.f. ed è stata esposta a verbale di udienza dal CG, che ha confermato la presenza nell'elenco dei creditori di : “…l'odierno istante Parte_1
(ex lavoratore della che, giusta gli stipendi non pagati, aveva presentato, Controparte_1 unitamente agli altri lavoratori, istanza di fallimento superata dal concordato preventivo successivamente intervenuto, doc. 2) vanta un credito nei confronti della che lo ha Controparte_1 espressamente riconosciuto, di € 24.960,01 come credito al privilegio, per corrispettivi delle ultime tre mensilità, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dei ratei per ferie e ROL, TFR e degli interessi (l'ulteriore importo di € 25.401,69 al fondo privilegiati per indennità di mancato preavviso e buoni pasto rappresenta invece una posta non riconosciuta dalla debitrice) come da precisazione recepita dal ricorso ex art. 161 LF dell'8 marzo 2022 (doc. 3 p. 15-16) e dal prospetto riepilogativo del Piano concordatario dell'8 marzo 2022, di cui si riporta per comodità lo screenshot
(doc. 4, p .20)”.
Il nominativo del ricorrente con indicazione quantitativa del credito e del fondo rischi privilegiato emerge a pagina 20 del piano concordatario in data 8.3.2022 (doc. 4 allegato al ricorso) ed il suo credito è provato dalla produzione documentale dei cedolini paga INAIL (doc. 2 allegato al ricorso); cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 01): “In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.”
3. Il parere e le relazioni informative periodiche del liquidatore/commissario giudiziale nonché le argomentazioni contenute nel ricorso da cui emerge il grave inadempimento.
Parte ricorrente ha correttamente evidenziato in ricorso che: “…l'11 aprile 2024 il Commissario
Giudiziale, nell'ambito di una delle relazioni periodiche sull'andamento della procedura e sulle modalità di liquidazione, ha evidenziato le criticità emergenti dall'andamento del concordato (doc.
5), segnalando l'esito negativo delle aste tenutesi;
da ultimo, con comunicazione del 6 maggio 2025,
3 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
il Commissario Giudiziale ha preso atto dell'esito negativo del settimo esperimento d'asta al prezzo base di euro 500.000 e dato parere positivo per l'ottavo esperimento d'asta, che avverrà a un prezzo ancor più contenuto, con la conseguente diminuzione dell'attivo ricavabile dalla vendita e successivamente distribuibile ai creditori (doc. 6);
5. lo stesso Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 L.F., aveva indicato in € 2.145.048,00= il valore di realizzo minimo del patrimonio immobiliare di idoneo a raggiungere una percentuale di soddisfazione Controparte_1 del 20% del ceto chirografario;
6. con ogni evidenza, il nuovo prezzo base ribassato è sensibilmente inferiore a tale limite minimo, che, per di più, non consentirà di pagare in via integrale né il creditore privilegiato istante e nessuno degli altri ex lavoratori (con cui l'esponente è in contatto);
7. pertanto, risulta ormai chiaro come la non è, né potrà essere, in grado di Controparte_1 adempiere alle obbligazioni previste nel piano omologato;
8. viene, pertanto, a configurarsi un inadempimento che può definirsi non solo di non scarsa importanza ma oltremodo rilevante, con conseguente legittimazione a proporre la richiesta di risoluzione del concordato preventivo, con successiva dichiarazione di fallimento.”
Nella comunicazione/missiva del commissario giudiziale dott. inviata ai Controparte_3 creditori via PEC in data 11.4.2024, emergeva già chiaramente l'inadempimento palese alla proposta ed al piano concordatario, a seguito del terzo esperimento negativo dell'asta competitiva telematica inerente l'immobile sociale: “Nella mia qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo
richiamato il contenuto della mia relazione ex art.172 l.f. a suo tempo depositata e Controparte_1 tenuto conto dell'esito negativo del terzo esperimento di gara per la vendita del compendio immobiliare della procedura - il cui realizzo ad un prezzo non inferiore ad € 2.145.048 rappresenta condizione essenziale per il corretto adempimento della proposta concordataria, sulla base delle ipotesi ivi formulate – comunico che il Liquidatore giudiziale, dott. provvederà Controparte_4
a bandire nuova gara per la vendita dell'immobile entro il mese di giugno 2024, al prezzo base ulteriormente ribassato di € 1.250.000,00. Qualora il cespite venisse esitato al suddetto valore, la proposta concordataria – che, come è noto, avrebbe dovuto assicurare, oltre al pagamento delle spese prededucibili ed il pagamento integrale dei creditori privilegiati, anche un riparto minimo del
20% ai crediti chirografari – non potrà essere correttamente adempiuta. Va da sé che tale previsione potrebbe essere rivista in caso di esito particolarmente favorevole della procedura competitiva, ipotesi che, allo stato, appare tuttavia alquanto improbabile. In ogni caso, è opportuno insistere
4 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nell'organizzare esperimenti di vendita per la riallocazione del compendio immobiliare di pertinenza della procedura, anche al fine di limitare gli oneri di conservazione e guardiania del sito produttivo dismesso, che gravano mensilmente sulla procedura. Ciò premesso e considerato che il termine per
l'esecuzione del concordato presentato da verrà a scadere il 30 giugno 2024, su invito CP_1 del Giudice delegato, segnalo a tutti i creditori che a mente dell'art 186 l.f.: ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, laddove quest'ultimo non sia di scarsa importanza, presentando un ricorso al Tribunale di Milano competente;
il ricorso per la risoluzione del concordato per inadempimento deve proporsi a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, quindi entro il prossimo 30.6.2025; in assenza di potere d'ufficio, ciascun creditore, il Pubblico Ministero o lo stesso debitore possono presentare istanza al Tribunale che, una volta risolto il concordato e verificati i presupposti di legge, può dichiarare la liquidazione giudiziale di Controparte_1
Nella relazione informativa finale prodotta dal liquidatore giudiziale in data 28.7.2025, agli atti del presente giudizio, emerge la piena conferma di detto inadempimento e dell'impossibilità di realizzare la causa concreta del concordato, pagando i creditori privilegiati ed i chirografari nella misura minima del 20% prevista dalla legge e/o nella misura massima del maggior impegno assunto dalla proponente, pari al 46%:“…Avuto riguardo alla riallocazione sul mercato del compendio immobiliare di pertinenza della procedura, si riferisce quanto segue. In data 19 dicembre 2023, è stato organizzato il secondo esperimento d'asta, al prezzo base di euro 2.178.000,00=, per la vendita del compendio immobiliare, avvalendosi del commissionario AR Domus S.r.l. L'esperimento è andato deserto. In data 26 marzo 2024, è stato organizzato il terzo esperimento d'asta, al prezzo base di euro
1.650.000,00=, per la vendita del compendio immobiliare, sempre avvalendosi del commissionario
AR Domus S.r.l. Anche questo esperimento è andato deserto. In data 11 giugno 2024, è stato organizzato il quarto esperimento d'asta, al prezzo base di euro 1.250.000,00=, per la vendita del compendio immobiliare, avvalendosi del commissionario AR Domus S.r.l. Purtroppo, anche questo esperimento è andato deserto. Il quinto esperimento d'asta, fissato per il giorno 8 ottobre
2024, al prezzo base di euro 950.000,00=, con offerta minima al rialzo di euro 30.000,00= è andato nuovamente deserto. Il sesto esperimento d'asta, fissato per il giorno 21 gennaio 2025, al prezzo base di euro 712.500,00=, con offerta minima al rialzo di euro 30.000,00= è andato nuovamente deserto. Il settimo esperimento d'asta, fissato per il giorno 14 aprile 2025, al prezzo base di euro
5 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
535.000,00=, con offerta minima al rialzo di euro 20.000,00= è andato nuovamente deserto. L'ottavo esperimento d'asta fissato per il giorno 22 luglio 2025, al prezzo base di euro 500.000,00=, con offerta minima al rialzo di euro 20.000,00= ha avuto finalmente esito favorevole. Sono state raccolte due offerte e all'esito della gara, il compendio immobiliare è stato aggiudicato al prezzo di euro
620.000,00=. La richiesta di saldo prezzo è stata trasmessa all'indirizzo pec dell'aggiudicatario in data 25 luglio 2025. E' stata già restituita la cauzione versata dal soggetto che ha partecipato alla gara ma che non è risultato aggiudicatario del compendio immobiliare. Si segnala che devono essere saldate a AR Domus S.r.l. tre fatture per l'addebito dei costi di pubblicità degli esperimenti d'asta del 21 gennaio, del 15 aprile e del 22 luglio 2025, per un totale di euro 4.610,16= (iva compresa).
Dovrà inoltre essere corrisposto il compenso di AR Domus S.r.l. per i diritti d'asta, previsto contrattualmente nella misura dell'1% del valore di aggiudicazione, e quindi pari ad euro 6.200,00= oltre Iva, per un totale di euro 7.564,00=. La proposta concordataria – che, come è noto, avrebbe dovuto assicurare, oltre al pagamento delle spese prededucibili ed il pagamento integrale dei creditori privilegiati, anche un riparto minimo del 20% ai crediti chirografari – non potrà essere correttamente adempiuta. Purtroppo, la procedura non sarà in grado di soddisfare neppure la c.d. prededuzione, già stimata nel piano in euro 895.410= e oggi da rideterminare, tenendo conto degli oneri maturati per IMU e relative sanzioni e per spese di guardiania…omissis…”.
Pertanto, gli otto ribassi d'asta relativi al compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente, hanno condotto all'impossibilità di adempiere la proposta concordataria e di effettuare i riparti previsti ai creditori privilegiati e chirografari, al di là di ogni previsione e ragionevole stress test compiuto dall'attestatore, sulla base del valore astratto di stima addotto in origine – rivelatosi alla prova del mercato erroneo e non attendibile - ai fini dell'ammissione e successiva omologa del concordato preventivo liquidatorio.
Nessun riparto è stato possibile per i creditori chirografari in ragione dell'esito negativo, ritardato e meno performante delle vendite immobiliari rispetto al piano concordatario, circostanza che conferma l'assoluta gravità dell'inadempimento per il complesso del ceto creditorio privilegiato (nel quale si inscrive il ricorrente lavoratore dipendente, che avrebbe dovuto essere soddisfatto per l'intero) e chirografario.
4. La gravità dell'inadempimento, di non scarsa importanza.
6 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Per tesi dottrinale ad oggi prevalente (sul presupposto che il concordato integra un accordo tra il debitore e la generalità dei creditori, tanto che conseguentemente l'effetto risolutorio si estende automaticamente a tutti i rapporti creditori) la valutazione dell'importanza dell'inadempimento deve essere parametrata al complesso degli obblighi assunti dal debitore e non rispetto al singolo rapporto obbligatorio con il creditore istante.
Non v'è dubbio come nel caso concreto la gravità dell'inadempimento abbia coinvolto tutte le singole classi di creditori raggruppate per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei e soprattutto i creditori chirografari, che avrebbero dovuto essere pagati in misura pari a circa il 46% nel termine ultimo del 30 giugno 2024, previsione ed impegno che appaiono del tutto inattuabili in concreto, alla luce della lievitazione dei costi di manutenzione, vigilanza e conservazione immobiliare (rispetto a quelli programmati in piano) e dell'esito negativo delle vendite immobiliari.
Ciò in quanto il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva, per cui come l'omologa del concordato consegue all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall'imprenditore proponente, allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell'intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva del piano che trascenda l'interesse concreto del singolo creditore istante.
Essendo rimessa al giudicante la valutazione circa il presupposto della non «scarsa importanza o gravità dell'inadempimento», richiesto ai fini della risoluzione e, quindi, dello scostamento tra quanto previsto dal piano omologato e l'importo in concreto erogato allo scadere del termine previsto per l'esecuzione del concordato, le coordinate interpretative elaborate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità consentono di affermare che potrà dichiararsi la risoluzione allorché non vi sia stata una soddisfazione (neppure minima od irrisoria, per ritenere integrata la “causa in concreto” del sinallagma concordatario) dei creditori chirografari in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, come avvenuto nel caso di specie (in cui la soddisfazione dei chirografari è stata del tutto assente alla scadenza del 30.6.2024), oltre a quella integrale dei privilegiati, al netto dell'eventuale degrado di cui all'art. 160, comma 2, l.f. in caso di concordato liquidatorio.
In particolare, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 ha affermato che il C.P. “deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non
7 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
falcidiati, salvo che l'inadempimento abbia scarsa importanza, tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato a garantirla.”
Pacifica secondo il consolidato orientamento della S.C. è irrilevanza dell'imputabilità o meno al debitore dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del ceto creditorio, con il concordato preventivo omologato, atteso che il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici;
pertanto i principi generali in materia di inadempimento contrattuale
(e, quindi, tra tutti gli artt. 1218 e 1455 c.c.) non possono essere traslati tout court nella fattispecie concordataria e si dovrà soltanto verificare la prospettiva oggettiva dell'impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l'inadempimento oggettivamente, nella sua dimensione e consistenza, contando solo il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dall'esame del perché un simile insuccesso si sia verificato in concreto.
Occorre chiarire, in conclusione, come non costituisca presupposto di operatività della risoluzione ex art. 186 l.f. l'imputabilità al debitore dell'inadempimento, essendo sufficiente, al contrario il mancato oggettivo avveramento delle condizioni previste nel concordato.
L'art. 186 l.fall. invero collega il ricorso per risoluzione del concordato preventivo ad un inadempimento, di non scarsa importanza, a valenza oggettiva, cioè prescindendo dall'imputabilità con colpa;
in tema di risoluzione del concordato preventivo per la sedimentata giurisprudenza di legittimità tranchant rileva il fatto oggettivo dell'inadempimento, depurato da riferimenti a stati colposi e congiunture soggettive.
Infatti secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte,
8 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata
l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.” (Cass. n. 7942/2010; Cass. n. 13446/2013; da ultimo Cass. n.
4398/2015). Più di recente, come già evidenziato supra, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18738 del
13/07/2018 ha affermato che “Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186
l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.”
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che l'attivo ricavato sino ad oggi dalla liquidazione immobiliare non ha consentito il rispetto delle previsioni di pagamento previste dal piano, mentre le attuali previsioni di realizzo, tenuto conto dei rischi e delle incertezze evidenziate, non permettono di prevedere con ragionevole certezza il pagamento delle percentuali promesse, anzi portano ad escludere totalmente il rispetto di ogni adempimento concordatario ed anche la minima possibilità di pagare i creditori concorsuali.
Ora, non può dubitarsi come un siffatto inadempimento rispetto alle condizioni previste nella proposta concordataria sia da qualificare come non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 186 l.f., (il quale prevede l'impossibilità di risolvere il concordato “se l'inadempimento ha scarsa importanza”) dovendosi invero ritenere che il mancato soddisfacimento anche in misura minima, purché non irrisoria, delle ragioni del ceto creditorio chirografario, renda privo di causa in concreto il concordato omologato (Cass. civ., n. 1521/2013).
Proprio per l'assenza di ogni soddisfazione dei creditori chirografari, non è stata raggiunta la percentuale fissa minima, dovendosi secondo una “prognosi postuma” ritenere la proposta concordataria inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi
9 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.
All'attualità, dunque, l'inadempimento è senz'altro grave, non essendo in grado (per le problematiche emerse) la liquidazione immobiliare, in via competitiva, di soddisfare con il suo realizzo ed il successivo riparto anche una percentuale minima dei creditori chirografari, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta del piano.
A tanto si aggiunga come sia di palmare evidenza che la tempistica preventivata nel piano sia stata del tutto disattesa, non essendo la società in grado di adempiere alle obbligazioni concordatarie, come conclamato dalla aggiudicazione immobiliare da ultimo intervenuta, ad un prezzo che - se versato integralmente - non consentirà in alcun modo l'adempimento della proposta e della causa concreta del concordato.
Infine, va precisato che la domanda di parte ricorrente è stata tempestivamente proposta entro un anno appunto dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato stesso, ovvero il 30 giugno 2024, essendo stato depositato il ricorso per la risoluzione concordataria in data 26 giugno 2025.
5. L'insolvenza attuale e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In base alla lettura dell'art. 390 comma 2 CCII ed al precedente noto del Trib. Bologna, 29 settembre
2022, Pres. oltre che in applicazione del principio del tempus regit actum, Per_1 Persona_2 trattandosi di richiesta di apertura della L.G. depositata il 5 settembre 2022 (successivamente al 15 luglio 2022) deve aprirsi, conformemente alle conclusioni di parte ricorrente, la procedura di liquidazione giudiziale e non di fallimento ai sensi del RD n. 267/1942, come da esplicita domanda precisata a verbale da parte ricorrente, essendo il concordato già chiuso e non pendente, post omologa,
a norma dell'art. 181 l.f.; non si tratta pertanto di procedura liquidatoria aperta in modo consequenziale alla declaratoria di risoluzione né di una sotto fase del concordato liquidatorio già
“chiuso”, ma di una pronuncia del tutto autonoma e oggetto di una specifica domanda giudiziale diversa, seppur accessoria o continente.
Il decreto di omologazione del concordato esercita autorità di giudicato in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi relativi alla società debitrice (cfr. Cass., n.13357/2007), così che non appare necessario esaminare nuovamente se la società concordataria sia imprenditore commerciale non piccolo – pur rilevandosi incidentalmente il superamento delle soglie dimensionali, da valutarsi al
10 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
momento della domanda di concordato ed all'attualità, es. dal bilancio al 30.6.2024 emerge un totale attivo dello stato patrimoniale di € 2.062.398,00 superiore ad € 300.000 - e si trovi in stato d'insolvenza, in quanto tale vaglio era stato già compiuto nel decreto di ammissione e successivamente di omologazione, in cui era stata ritenuta da codesto Tribunale, con valutazione che qui si richiama e si conferma integralmente.
Del resto, l'insolvenza è confermata dal fatto che nel bilancio 2024 emerge un patrimonio netto negativo di € 1,1 milioni circa e dalla circostanza per cui, in ragione della conclamata impossibilità di collocazione sul mercato del rilevante compendio immobiliare, l'attivo realizzando di natura immobiliare, l'eventuale recupero del credito IVA e la liquidità di conto corrente presente sono risultati del tutto insufficienti in concreto per il pagamento dei debiti concordatari e del passivo scaduto accertato, quale fabbisogno concordatario, in misura pari ad oltre € 4,7 milioni, importo che emerge nel parere ex art. 180 l.f. in vista dell'omologa depositato dal CG (superiore al limite ex art. 49 ultimo comma CCII).
Va rammentato poi che si tratta di società in liquidazione dal 29.6.2021 e che quindi l'insolvenza emerge dal mero confronto statico e rapporto tra attivo incapiente e passivo scaduto (vedasi ex multis
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 (Rv. 659885 - 01) “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.”).
Tutte le predette circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, dovendosi escludere il fenomeno di occasionale inadempienza e dovendosi per contro desumere – dagli elementi sopra evidenziati – la sussistenza di uno stato di definitiva compromissione ed incapacità dell'impresa in forma societaria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni risalenti nel tempo, verso i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari, anche in ragione dell'assenza attuale di liquidità sufficiente per la soddisfazione dell'ingentissima esposizione debitoria scaduta.
11 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Deve, pertanto, essere pronunciata la risoluzione del concordato preventivo omologato e dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto nelle conclusioni e soprattutto come precisato a verbale di udienza da parte ricorrente.
Deve, pertanto, essere emessa sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale e deve designarsi un Curatore, in persona del Dott. già in precedenza Controparte_4 liquidatore giudiziale del concordato preventivo oggi risolto, trattandosi di soggetto in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano utili al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII, che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
PQM
1) DICHIARA risolto per grave inadempimento il concordato preventivo liquidatorio già omologato RG CP Tribunale di Milano n. 83/2021 proposto da Controparte_1
, con sede legale a MILANO (MI) VIA TREBAZIO 3 cap 20145, Numero
[...]
REA MI – 2077341, Codice fiscale Partita IVA n.iscr. al Registro RE;
P.IVA_1
2) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
, con sede legale a MILANO (MI) VIA TREBAZIO 3 cap Controparte_1
20145, Numero REA MI – 2077341, Codice fiscale Partita IVA n.iscr. al Registro
RE , quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE P.IVA_1
n. 848/15;
3) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
4) NOMINA Curatore il Dott. soggetto che ha i requisiti di cui Controparte_4 agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
5) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
12 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
6) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11 febbraio 2026 ore 11.00 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa d.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_5 7) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
9) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
10) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del
13 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
11) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
13) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 16 ottobre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
14
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Luisa Vasile Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo liquidatorio omologato RG n. 83/2021, promosso con ricorso depositato per via telematica il 26.6.2025 da:
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1
Madonie 37, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dagli avvocati Davide
AN (Cod. Fisc. ) e RO HI (Cod. Fisc. C.F._2
), presso lo studio professionale dei quali, in Milano Piazza San Pietro in C.F._3
Gessate n. 2, ha eletto domicilio (ai sensi degli artt. 136 e 170 cod. proc. civ. i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 02.57960299 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per Avv. RO HI per Email_1
Avv. Davide AN: ; Email_2
Ricorrente
CONTRO
, con sede legale a MILANO (MI) VIA TREBAZIO Controparte_1
3 cap 20145, Domicilio Numero REA MI – 2077341, Email_3
Codice fiscale Partita IVA n.iscr. al Registro RE , in persona della liquidatrice P.IVA_1
1 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
e legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il [...] CP_2
Codice fiscale: C.F._4 debitrice non costituita
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente , come da ricorso Parte_1
“RICORRE al Tribunale di Milano, affinché, accertata l'impossibilità di adempimento agli obblighi previsti nel concordato preventivo proposto dalla società (P.Iva Controparte_1
), con sede in Milano, via Vincenzo Monti 15 ed omologato in data 27 ottobre 2022, ne P.IVA_1 dichiari la risoluzione, con contestuale o successiva dichiarazione di fallimento.”
1. La regolarità del contraddittorio e le notifiche.
Occorre anzitutto dare atto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza – nel rispetto del decreto del giudice relatore in data 30.6.2025, che assegnava termine per l'adempimento fino al
10.7.2025 - si è perfezionata a mezzo PEC a cura della parte ricorrente in data 7.7.2025, al commissario e liquidatore giudiziale nonché in pari data al domicilio elettronico della liquidatrice sociale , che è rimasta contumace e non si è costituita. CP_2
La notifica tentata in pari data alla PEC della società non si è perfezionata per “indirizzo non valido”.
Come da rinvio successivo disposto dal Collegio a verbale di udienza in data 11.9.2025, il rinvio di udienza unitamente all'originario ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati a norma dell'art. 40-41 CCII presso la sede legale della società risultante dal registro delle imprese, con consegna a mani di dipendente incaricato alla ricezione in data Parte_2
17.9.2025, nel rispetto del termine di giorni quindici anteriori all'udienza rinviata ad oggi 16.10.2025; la notifica è stata nuovamente eseguita a cura di parte ricorrente alla PEC della liquidatrice sociale
, con ricevuta di consegna in data 15.9.2025, legale rappresentante che è comparsa CP_2 all'udienza in data odierna e non costituendosi formalmente con un difensore “nulla ha eccepito essendo impossibile l'adempimento del concordato in ragione del valore di vendita dell'immobile”.
Va rammentato che il difensore di parte ricorrente ha precisato, emendato e corretto nei verbali di udienza che la domanda non è di apertura del fallimento, come da ricorso, ma “è volta all'apertura altresì della liquidazione giudiziale nei confronti di ”; su tale Controparte_1 domanda – unitamente alla domanda caducatoria di risoluzione - si è pertanto correttamente incardinato il contraddittorio.
2 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
2. La legittimazione attiva al ricorso.
La legittimazione attiva al ricorso appare ampiamente provata, allegata e documentata come segue nel ricorso per risoluzione ex art. 186 l.f. ed è stata esposta a verbale di udienza dal CG, che ha confermato la presenza nell'elenco dei creditori di : “…l'odierno istante Parte_1
(ex lavoratore della che, giusta gli stipendi non pagati, aveva presentato, Controparte_1 unitamente agli altri lavoratori, istanza di fallimento superata dal concordato preventivo successivamente intervenuto, doc. 2) vanta un credito nei confronti della che lo ha Controparte_1 espressamente riconosciuto, di € 24.960,01 come credito al privilegio, per corrispettivi delle ultime tre mensilità, dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, dei ratei per ferie e ROL, TFR e degli interessi (l'ulteriore importo di € 25.401,69 al fondo privilegiati per indennità di mancato preavviso e buoni pasto rappresenta invece una posta non riconosciuta dalla debitrice) come da precisazione recepita dal ricorso ex art. 161 LF dell'8 marzo 2022 (doc. 3 p. 15-16) e dal prospetto riepilogativo del Piano concordatario dell'8 marzo 2022, di cui si riporta per comodità lo screenshot
(doc. 4, p .20)”.
Il nominativo del ricorrente con indicazione quantitativa del credito e del fondo rischi privilegiato emerge a pagina 20 del piano concordatario in data 8.3.2022 (doc. 4 allegato al ricorso) ed il suo credito è provato dalla produzione documentale dei cedolini paga INAIL (doc. 2 allegato al ricorso); cfr. anche Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 01): “In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.”
3. Il parere e le relazioni informative periodiche del liquidatore/commissario giudiziale nonché le argomentazioni contenute nel ricorso da cui emerge il grave inadempimento.
Parte ricorrente ha correttamente evidenziato in ricorso che: “…l'11 aprile 2024 il Commissario
Giudiziale, nell'ambito di una delle relazioni periodiche sull'andamento della procedura e sulle modalità di liquidazione, ha evidenziato le criticità emergenti dall'andamento del concordato (doc.
5), segnalando l'esito negativo delle aste tenutesi;
da ultimo, con comunicazione del 6 maggio 2025,
3 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
il Commissario Giudiziale ha preso atto dell'esito negativo del settimo esperimento d'asta al prezzo base di euro 500.000 e dato parere positivo per l'ottavo esperimento d'asta, che avverrà a un prezzo ancor più contenuto, con la conseguente diminuzione dell'attivo ricavabile dalla vendita e successivamente distribuibile ai creditori (doc. 6);
5. lo stesso Commissario Giudiziale, nella relazione ex art. 172 L.F., aveva indicato in € 2.145.048,00= il valore di realizzo minimo del patrimonio immobiliare di idoneo a raggiungere una percentuale di soddisfazione Controparte_1 del 20% del ceto chirografario;
6. con ogni evidenza, il nuovo prezzo base ribassato è sensibilmente inferiore a tale limite minimo, che, per di più, non consentirà di pagare in via integrale né il creditore privilegiato istante e nessuno degli altri ex lavoratori (con cui l'esponente è in contatto);
7. pertanto, risulta ormai chiaro come la non è, né potrà essere, in grado di Controparte_1 adempiere alle obbligazioni previste nel piano omologato;
8. viene, pertanto, a configurarsi un inadempimento che può definirsi non solo di non scarsa importanza ma oltremodo rilevante, con conseguente legittimazione a proporre la richiesta di risoluzione del concordato preventivo, con successiva dichiarazione di fallimento.”
Nella comunicazione/missiva del commissario giudiziale dott. inviata ai Controparte_3 creditori via PEC in data 11.4.2024, emergeva già chiaramente l'inadempimento palese alla proposta ed al piano concordatario, a seguito del terzo esperimento negativo dell'asta competitiva telematica inerente l'immobile sociale: “Nella mia qualità di commissario giudiziale del concordato preventivo
richiamato il contenuto della mia relazione ex art.172 l.f. a suo tempo depositata e Controparte_1 tenuto conto dell'esito negativo del terzo esperimento di gara per la vendita del compendio immobiliare della procedura - il cui realizzo ad un prezzo non inferiore ad € 2.145.048 rappresenta condizione essenziale per il corretto adempimento della proposta concordataria, sulla base delle ipotesi ivi formulate – comunico che il Liquidatore giudiziale, dott. provvederà Controparte_4
a bandire nuova gara per la vendita dell'immobile entro il mese di giugno 2024, al prezzo base ulteriormente ribassato di € 1.250.000,00. Qualora il cespite venisse esitato al suddetto valore, la proposta concordataria – che, come è noto, avrebbe dovuto assicurare, oltre al pagamento delle spese prededucibili ed il pagamento integrale dei creditori privilegiati, anche un riparto minimo del
20% ai crediti chirografari – non potrà essere correttamente adempiuta. Va da sé che tale previsione potrebbe essere rivista in caso di esito particolarmente favorevole della procedura competitiva, ipotesi che, allo stato, appare tuttavia alquanto improbabile. In ogni caso, è opportuno insistere
4 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nell'organizzare esperimenti di vendita per la riallocazione del compendio immobiliare di pertinenza della procedura, anche al fine di limitare gli oneri di conservazione e guardiania del sito produttivo dismesso, che gravano mensilmente sulla procedura. Ciò premesso e considerato che il termine per
l'esecuzione del concordato presentato da verrà a scadere il 30 giugno 2024, su invito CP_1 del Giudice delegato, segnalo a tutti i creditori che a mente dell'art 186 l.f.: ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, laddove quest'ultimo non sia di scarsa importanza, presentando un ricorso al Tribunale di Milano competente;
il ricorso per la risoluzione del concordato per inadempimento deve proporsi a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, quindi entro il prossimo 30.6.2025; in assenza di potere d'ufficio, ciascun creditore, il Pubblico Ministero o lo stesso debitore possono presentare istanza al Tribunale che, una volta risolto il concordato e verificati i presupposti di legge, può dichiarare la liquidazione giudiziale di Controparte_1
Nella relazione informativa finale prodotta dal liquidatore giudiziale in data 28.7.2025, agli atti del presente giudizio, emerge la piena conferma di detto inadempimento e dell'impossibilità di realizzare la causa concreta del concordato, pagando i creditori privilegiati ed i chirografari nella misura minima del 20% prevista dalla legge e/o nella misura massima del maggior impegno assunto dalla proponente, pari al 46%:“…Avuto riguardo alla riallocazione sul mercato del compendio immobiliare di pertinenza della procedura, si riferisce quanto segue. In data 19 dicembre 2023, è stato organizzato il secondo esperimento d'asta, al prezzo base di euro 2.178.000,00=, per la vendita del compendio immobiliare, avvalendosi del commissionario AR Domus S.r.l. L'esperimento è andato deserto. In data 26 marzo 2024, è stato organizzato il terzo esperimento d'asta, al prezzo base di euro
1.650.000,00=, per la vendita del compendio immobiliare, sempre avvalendosi del commissionario
AR Domus S.r.l. Anche questo esperimento è andato deserto. In data 11 giugno 2024, è stato organizzato il quarto esperimento d'asta, al prezzo base di euro 1.250.000,00=, per la vendita del compendio immobiliare, avvalendosi del commissionario AR Domus S.r.l. Purtroppo, anche questo esperimento è andato deserto. Il quinto esperimento d'asta, fissato per il giorno 8 ottobre
2024, al prezzo base di euro 950.000,00=, con offerta minima al rialzo di euro 30.000,00= è andato nuovamente deserto. Il sesto esperimento d'asta, fissato per il giorno 21 gennaio 2025, al prezzo base di euro 712.500,00=, con offerta minima al rialzo di euro 30.000,00= è andato nuovamente deserto. Il settimo esperimento d'asta, fissato per il giorno 14 aprile 2025, al prezzo base di euro
5 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
535.000,00=, con offerta minima al rialzo di euro 20.000,00= è andato nuovamente deserto. L'ottavo esperimento d'asta fissato per il giorno 22 luglio 2025, al prezzo base di euro 500.000,00=, con offerta minima al rialzo di euro 20.000,00= ha avuto finalmente esito favorevole. Sono state raccolte due offerte e all'esito della gara, il compendio immobiliare è stato aggiudicato al prezzo di euro
620.000,00=. La richiesta di saldo prezzo è stata trasmessa all'indirizzo pec dell'aggiudicatario in data 25 luglio 2025. E' stata già restituita la cauzione versata dal soggetto che ha partecipato alla gara ma che non è risultato aggiudicatario del compendio immobiliare. Si segnala che devono essere saldate a AR Domus S.r.l. tre fatture per l'addebito dei costi di pubblicità degli esperimenti d'asta del 21 gennaio, del 15 aprile e del 22 luglio 2025, per un totale di euro 4.610,16= (iva compresa).
Dovrà inoltre essere corrisposto il compenso di AR Domus S.r.l. per i diritti d'asta, previsto contrattualmente nella misura dell'1% del valore di aggiudicazione, e quindi pari ad euro 6.200,00= oltre Iva, per un totale di euro 7.564,00=. La proposta concordataria – che, come è noto, avrebbe dovuto assicurare, oltre al pagamento delle spese prededucibili ed il pagamento integrale dei creditori privilegiati, anche un riparto minimo del 20% ai crediti chirografari – non potrà essere correttamente adempiuta. Purtroppo, la procedura non sarà in grado di soddisfare neppure la c.d. prededuzione, già stimata nel piano in euro 895.410= e oggi da rideterminare, tenendo conto degli oneri maturati per IMU e relative sanzioni e per spese di guardiania…omissis…”.
Pertanto, gli otto ribassi d'asta relativi al compendio immobiliare di proprietà della società ricorrente, hanno condotto all'impossibilità di adempiere la proposta concordataria e di effettuare i riparti previsti ai creditori privilegiati e chirografari, al di là di ogni previsione e ragionevole stress test compiuto dall'attestatore, sulla base del valore astratto di stima addotto in origine – rivelatosi alla prova del mercato erroneo e non attendibile - ai fini dell'ammissione e successiva omologa del concordato preventivo liquidatorio.
Nessun riparto è stato possibile per i creditori chirografari in ragione dell'esito negativo, ritardato e meno performante delle vendite immobiliari rispetto al piano concordatario, circostanza che conferma l'assoluta gravità dell'inadempimento per il complesso del ceto creditorio privilegiato (nel quale si inscrive il ricorrente lavoratore dipendente, che avrebbe dovuto essere soddisfatto per l'intero) e chirografario.
4. La gravità dell'inadempimento, di non scarsa importanza.
6 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Per tesi dottrinale ad oggi prevalente (sul presupposto che il concordato integra un accordo tra il debitore e la generalità dei creditori, tanto che conseguentemente l'effetto risolutorio si estende automaticamente a tutti i rapporti creditori) la valutazione dell'importanza dell'inadempimento deve essere parametrata al complesso degli obblighi assunti dal debitore e non rispetto al singolo rapporto obbligatorio con il creditore istante.
Non v'è dubbio come nel caso concreto la gravità dell'inadempimento abbia coinvolto tutte le singole classi di creditori raggruppate per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei e soprattutto i creditori chirografari, che avrebbero dovuto essere pagati in misura pari a circa il 46% nel termine ultimo del 30 giugno 2024, previsione ed impegno che appaiono del tutto inattuabili in concreto, alla luce della lievitazione dei costi di manutenzione, vigilanza e conservazione immobiliare (rispetto a quelli programmati in piano) e dell'esito negativo delle vendite immobiliari.
Ciò in quanto il concordato costituisce un accordo contrattuale dove una delle parti, la massa dei creditori, ha natura composita e plurisoggettiva, per cui come l'omologa del concordato consegue all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori del piano presentato dall'imprenditore proponente, allo stesso modo la risoluzione non può che fare seguito ad una valutazione degli interessi dell'intera massa dei creditori, da compiersi tramite un giudizio sulla tenuta complessiva del piano che trascenda l'interesse concreto del singolo creditore istante.
Essendo rimessa al giudicante la valutazione circa il presupposto della non «scarsa importanza o gravità dell'inadempimento», richiesto ai fini della risoluzione e, quindi, dello scostamento tra quanto previsto dal piano omologato e l'importo in concreto erogato allo scadere del termine previsto per l'esecuzione del concordato, le coordinate interpretative elaborate dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità consentono di affermare che potrà dichiararsi la risoluzione allorché non vi sia stata una soddisfazione (neppure minima od irrisoria, per ritenere integrata la “causa in concreto” del sinallagma concordatario) dei creditori chirografari in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, come avvenuto nel caso di specie (in cui la soddisfazione dei chirografari è stata del tutto assente alla scadenza del 30.6.2024), oltre a quella integrale dei privilegiati, al netto dell'eventuale degrado di cui all'art. 160, comma 2, l.f. in caso di concordato liquidatorio.
In particolare, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20652 del 31/07/2019 ha affermato che il C.P. “deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e integralmente quelli privilegiati non
7 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
falcidiati, salvo che l'inadempimento abbia scarsa importanza, tenuto conto della percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta dal debitore, anche se quest'ultimo non si sia espressamente obbligato a garantirla.”
Pacifica secondo il consolidato orientamento della S.C. è irrilevanza dell'imputabilità o meno al debitore dell'inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del ceto creditorio, con il concordato preventivo omologato, atteso che il concordato preventivo non è un contratto a prestazioni corrispettive, ma un istituto caratterizzato da una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici;
pertanto i principi generali in materia di inadempimento contrattuale
(e, quindi, tra tutti gli artt. 1218 e 1455 c.c.) non possono essere traslati tout court nella fattispecie concordataria e si dovrà soltanto verificare la prospettiva oggettiva dell'impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori, apprezzando l'inadempimento oggettivamente, nella sua dimensione e consistenza, contando solo il mancato raggiungimento del risultato satisfattivo a cui il concordato era mirato, a prescindere dall'esame del perché un simile insuccesso si sia verificato in concreto.
Occorre chiarire, in conclusione, come non costituisca presupposto di operatività della risoluzione ex art. 186 l.f. l'imputabilità al debitore dell'inadempimento, essendo sufficiente, al contrario il mancato oggettivo avveramento delle condizioni previste nel concordato.
L'art. 186 l.fall. invero collega il ricorso per risoluzione del concordato preventivo ad un inadempimento, di non scarsa importanza, a valenza oggettiva, cioè prescindendo dall'imputabilità con colpa;
in tema di risoluzione del concordato preventivo per la sedimentata giurisprudenza di legittimità tranchant rileva il fatto oggettivo dell'inadempimento, depurato da riferimenti a stati colposi e congiunture soggettive.
Infatti secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte,
8 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata
l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.” (Cass. n. 7942/2010; Cass. n. 13446/2013; da ultimo Cass. n.
4398/2015). Più di recente, come già evidenziato supra, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18738 del
13/07/2018 ha affermato che “Il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186
l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale contemperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva.”
Sulla base di quanto sopra esposto, emerge che l'attivo ricavato sino ad oggi dalla liquidazione immobiliare non ha consentito il rispetto delle previsioni di pagamento previste dal piano, mentre le attuali previsioni di realizzo, tenuto conto dei rischi e delle incertezze evidenziate, non permettono di prevedere con ragionevole certezza il pagamento delle percentuali promesse, anzi portano ad escludere totalmente il rispetto di ogni adempimento concordatario ed anche la minima possibilità di pagare i creditori concorsuali.
Ora, non può dubitarsi come un siffatto inadempimento rispetto alle condizioni previste nella proposta concordataria sia da qualificare come non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 186 l.f., (il quale prevede l'impossibilità di risolvere il concordato “se l'inadempimento ha scarsa importanza”) dovendosi invero ritenere che il mancato soddisfacimento anche in misura minima, purché non irrisoria, delle ragioni del ceto creditorio chirografario, renda privo di causa in concreto il concordato omologato (Cass. civ., n. 1521/2013).
Proprio per l'assenza di ogni soddisfazione dei creditori chirografari, non è stata raggiunta la percentuale fissa minima, dovendosi secondo una “prognosi postuma” ritenere la proposta concordataria inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi
9 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.
All'attualità, dunque, l'inadempimento è senz'altro grave, non essendo in grado (per le problematiche emerse) la liquidazione immobiliare, in via competitiva, di soddisfare con il suo realizzo ed il successivo riparto anche una percentuale minima dei creditori chirografari, con conseguente irrealizzabilità della causa concreta del piano.
A tanto si aggiunga come sia di palmare evidenza che la tempistica preventivata nel piano sia stata del tutto disattesa, non essendo la società in grado di adempiere alle obbligazioni concordatarie, come conclamato dalla aggiudicazione immobiliare da ultimo intervenuta, ad un prezzo che - se versato integralmente - non consentirà in alcun modo l'adempimento della proposta e della causa concreta del concordato.
Infine, va precisato che la domanda di parte ricorrente è stata tempestivamente proposta entro un anno appunto dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato stesso, ovvero il 30 giugno 2024, essendo stato depositato il ricorso per la risoluzione concordataria in data 26 giugno 2025.
5. L'insolvenza attuale e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In base alla lettura dell'art. 390 comma 2 CCII ed al precedente noto del Trib. Bologna, 29 settembre
2022, Pres. oltre che in applicazione del principio del tempus regit actum, Per_1 Persona_2 trattandosi di richiesta di apertura della L.G. depositata il 5 settembre 2022 (successivamente al 15 luglio 2022) deve aprirsi, conformemente alle conclusioni di parte ricorrente, la procedura di liquidazione giudiziale e non di fallimento ai sensi del RD n. 267/1942, come da esplicita domanda precisata a verbale da parte ricorrente, essendo il concordato già chiuso e non pendente, post omologa,
a norma dell'art. 181 l.f.; non si tratta pertanto di procedura liquidatoria aperta in modo consequenziale alla declaratoria di risoluzione né di una sotto fase del concordato liquidatorio già
“chiuso”, ma di una pronuncia del tutto autonoma e oggetto di una specifica domanda giudiziale diversa, seppur accessoria o continente.
Il decreto di omologazione del concordato esercita autorità di giudicato in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi relativi alla società debitrice (cfr. Cass., n.13357/2007), così che non appare necessario esaminare nuovamente se la società concordataria sia imprenditore commerciale non piccolo – pur rilevandosi incidentalmente il superamento delle soglie dimensionali, da valutarsi al
10 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
momento della domanda di concordato ed all'attualità, es. dal bilancio al 30.6.2024 emerge un totale attivo dello stato patrimoniale di € 2.062.398,00 superiore ad € 300.000 - e si trovi in stato d'insolvenza, in quanto tale vaglio era stato già compiuto nel decreto di ammissione e successivamente di omologazione, in cui era stata ritenuta da codesto Tribunale, con valutazione che qui si richiama e si conferma integralmente.
Del resto, l'insolvenza è confermata dal fatto che nel bilancio 2024 emerge un patrimonio netto negativo di € 1,1 milioni circa e dalla circostanza per cui, in ragione della conclamata impossibilità di collocazione sul mercato del rilevante compendio immobiliare, l'attivo realizzando di natura immobiliare, l'eventuale recupero del credito IVA e la liquidità di conto corrente presente sono risultati del tutto insufficienti in concreto per il pagamento dei debiti concordatari e del passivo scaduto accertato, quale fabbisogno concordatario, in misura pari ad oltre € 4,7 milioni, importo che emerge nel parere ex art. 180 l.f. in vista dell'omologa depositato dal CG (superiore al limite ex art. 49 ultimo comma CCII).
Va rammentato poi che si tratta di società in liquidazione dal 29.6.2021 e che quindi l'insolvenza emerge dal mero confronto statico e rapporto tra attivo incapiente e passivo scaduto (vedasi ex multis
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 (Rv. 659885 - 01) “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.”).
Tutte le predette circostanze dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, dovendosi escludere il fenomeno di occasionale inadempienza e dovendosi per contro desumere – dagli elementi sopra evidenziati – la sussistenza di uno stato di definitiva compromissione ed incapacità dell'impresa in forma societaria di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni risalenti nel tempo, verso i creditori prededucibili, privilegiati e chirografari, anche in ragione dell'assenza attuale di liquidità sufficiente per la soddisfazione dell'ingentissima esposizione debitoria scaduta.
11 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Deve, pertanto, essere pronunciata la risoluzione del concordato preventivo omologato e dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto nelle conclusioni e soprattutto come precisato a verbale di udienza da parte ricorrente.
Deve, pertanto, essere emessa sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale e deve designarsi un Curatore, in persona del Dott. già in precedenza Controparte_4 liquidatore giudiziale del concordato preventivo oggi risolto, trattandosi di soggetto in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano utili al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII, che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
PQM
1) DICHIARA risolto per grave inadempimento il concordato preventivo liquidatorio già omologato RG CP Tribunale di Milano n. 83/2021 proposto da Controparte_1
, con sede legale a MILANO (MI) VIA TREBAZIO 3 cap 20145, Numero
[...]
REA MI – 2077341, Codice fiscale Partita IVA n.iscr. al Registro RE;
P.IVA_1
2) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società
[...]
, con sede legale a MILANO (MI) VIA TREBAZIO 3 cap Controparte_1
20145, Numero REA MI – 2077341, Codice fiscale Partita IVA n.iscr. al Registro
RE , quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE P.IVA_1
n. 848/15;
3) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
4) NOMINA Curatore il Dott. soggetto che ha i requisiti di cui Controparte_4 agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
5) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
12 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
6) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 11 febbraio 2026 ore 11.00 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa d.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_5 7) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
8) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
9) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
10) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del
13 Risoluzione RG CP N. 83/2021 Controparte_1
RG contenzioso civile n. 24427/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
11) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
12) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
13) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 16 ottobre
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Luisa Vasile
14