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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1738/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007703342000 TASSE AUTOMOB
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 24 marzo 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia) e alla Regione
Campania (d'ora in poi: la Regione), nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2025 00077033 42000, notificatale il 24 marzo di quello stesso anno ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 205,60 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito tributario recato dalla cartella stessa.
Perciò di quest'ultima la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento.
2. Senza che si fossero costituiti né l'Agenzia né la Regione, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Premesso che la cartella in questione è stata censurata dalla Ricorrente_1 esclusivamente nella parte in cui essa ha ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2019, il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore: anche qualora, come nel caso di specie, venga impugnato un atto successivo rispetto all'atto impositivo originario
(per un'identica fattispecie: Cass. n° 30054/2018).
Perciò, dato che in materia di tassa automobilistica l'ente impositore è la Regione Campania, avente sede legale a Napoli, la competenza territoriale va ascritta alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
4. L'omessa costituzione delle altre parti esime dallo statuire riguardo alle spese di lite (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1, indicando a tal proposito quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra la Ricorrente_1 e le altre parti.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(IO CI)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MU EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1738/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250007703342000 TASSE AUTOMOB
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 426/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 24 marzo 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia) e alla Regione
Campania (d'ora in poi: la Regione), nonché depositato presso questa Corte il 2 del mese successivo, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n° 100 2025 00077033 42000, notificatale il 24 marzo di quello stesso anno ed avente ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2019. A detrimento di tale cartella, recante un ammontare dovuto di 205,60 euro, l'odierna ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito tributario recato dalla cartella stessa.
Perciò di quest'ultima la Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento.
2. Senza che si fossero costituiti né l'Agenzia né la Regione, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Premesso che la cartella in questione è stata censurata dalla Ricorrente_1 esclusivamente nella parte in cui essa ha ad oggetto la tassa automobilistica per l'annualità 2019, il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore: anche qualora, come nel caso di specie, venga impugnato un atto successivo rispetto all'atto impositivo originario
(per un'identica fattispecie: Cass. n° 30054/2018).
Perciò, dato che in materia di tassa automobilistica l'ente impositore è la Regione Campania, avente sede legale a Napoli, la competenza territoriale va ascritta alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
4. L'omessa costituzione delle altre parti esime dallo statuire riguardo alle spese di lite (Cass. n° 13491/2014).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1, indicando a tal proposito quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli;
- dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite fra la Ricorrente_1 e le altre parti.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
il giudice monocratico
(IO CI)