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Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 422/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso il seguente
decreto
nel procedimento iscritto al n. 422 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra le reclamanti
, agente anche per conto della Parte_1 [...]
, in persona dell'Ordinario e rappresentante legale pro Controparte_1 tempore (C.F.: – rappresentate e difese dall'avvocata Anna Maria Speziale P.IVA_1 del Foro di Locri), e il reclamato (C.F.: – Controparte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Marzo del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come il provvedimento venga redatto in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
b) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, sul presupposto dell'inerzia dell'esecutore testamentario ( CP_2
nella realizzazione delle disposizioni impartite dal defunto , e nel
[...] Persona_1 trasferimento alle reclamanti – , e Parte_1 [...]
[..
[...] , entrambe rappresentate dall'istante Ordinario diocesano – Controparte_3 dei beni ereditari, le introduttrici del reclamo – premesso il contenuto del testamento dell'avvocato , e assumendo la propria qualità di eredi del medesimo (anche Persona_1 alla luce dell'accettazione d'eredità, formalizzata dalle medesime parti) – hanno invocato
(sinora infruttuosamente, davanti al giudice tutelare) la declaratoria di decadenza dall'incarico d'esecutore del ridetto (odierno reclamato), il quale – perorando, Controparte_2 piuttosto, l'ineccepibilità della decisione assunta dal Tribunale – ha eccepito preliminarmente l'assenza di legittimazione attiva dei reclamanti (contestandone l'effettiva chiamata all'eredità, da parte dell'avvocato , e ha concluso per il rigetto del loro reclamo. Per_1
3. All'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
4. Il reclamo è fondato parzialmente.
5. In ordine all'eccezione – provenuta da – di difetto di legittimazione attiva delle CP_2 parti reclamanti, la censura non è persuasiva, giacché l'art. 710 c.c. – applicabile alla fattispecie – assegna a qualsiasi interessato il potere di provocare la rimozione dell'esecutore, per gravi irregolarità.
6. Nella vicenda, il VE reclamante (quale istituzione ecclesiastica della Diocesi locrese) figura in testamento direttamente, mentre le LL parrocchiali – essendo subentrate alle
Suore RS (previa designazione vescovile, e in sostituzione delle rinuncianti e anzidette
RS) – sono anch'esse destinatarie indirette delle previsioni testamentarie, poiché raggiunte dal testatore sulla base del meccanismo sostitutivo contemplato in testamento dallo stesso de cuius (e in vista della realizzazione delle volontà di lui): ne deriva – quindi –
l'interesse sia del VE sia delle LL a indurre il vaglio giudiziario sull'operato del ragioniere . CP_2
7. Il testatore – più partitamente – dopo aver individuato il ragioniere surrichiamato quale esecutore testamentario principale ha espresso il proprio intendimento di rimettere la gestione dell'erigenda casa di riposo (dapprima) alle ivi apertamente nominate , e CP_4 successivamente – in mancanza – ad altra Congregazione (in supplenza di quella non accettante).
8. L'avvocato poi, ha parimenti individuato (in testamento) il VE, quale Per_1 designatore d'un Ordine religioso alternativo (per l'ipotesi – appunto avveratasi – in cui le
RS non avessero potuto o voluto assecondare l'originario auspicio dell'avvocato dante causa).
2 9. Per l'adempimento della missione caritativa conferita da all'Ordine accettante – Per_1 inoltre – quest'ultimo avrebbe avuto (e tuttora ha) titolo ad avvalersi di attività patrimoniali appartenenti all'asse (per dare ulteriormente corso alle volontà del defunto).
10. Giacché – allora – l'art. 710 c.c. succitato estende a ogni soggetto, cui sia ascrivibile un interesse differenziato, la promozione della decadenza dell'esecutore, la domanda incardinata dall'Ordinario (e – per suo tramite – dalle LL) è esaminabile.
11. Nel merito, la sollecitazione veicolata con il ricorso (e il reclamo) dei proponenti è accoglibile parzialmente, quanto all'istanza di revoca dell'esecutore.
12. Nel tempo intercorso dalla pubblicazione del testamento – con correlata immissione del ragioniere nei propri compiti d'attuazione delle ultime volontà di – non CP_2 Per_1
risultano avanzati adeguatamente i lavori inerenti alla struttura d'accoglienza.
13. Ancora alla data del 19 maggio 2020, ossia a poco meno d'un settennio dall'apertura della successione (avvenuta il 28 dicembre 2013), i lavori della casa di riposo non risultano avviati.
14. Nel contempo, l'esecutore – nella relazione depositata in Cancelleria, alla predetta data del 19 maggio 2020 – a) ha comunicato al giudice tutelare fosse in corso una procedura di rimozione d'un vincolo di Piano d'assetto idrogeologico (di cui il giudice tutelare – con ordinanza del 13 marzo 2023 – ha, infine, constatato la definitiva cancellazione, sancita dal decreto n. 509 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, emesso il 12 luglio 2022), e b) ha fatto presente d'aver demandato a un notaio (autore di apposito preventivo, recante la data del 13 maggio 2020) l'istituzione d'una Fondazione (dapprima assentita dal Tribunale, con decreto del 3 agosto 2017, quindi non più approvata dall'Ufficio giudiziario – attesa la revoca dell'autorizzazione alla creazione della stessa, sopravvenuta il
21 gennaio 2020 – e infine nuovamente autorizzata, con ordinanza del 13 marzo 2023), venuta a esistenza il 15 ottobre 2024 (come da comunicazione di al Tribunale, del CP_2
20 novembre 2024.
15. Sennonché, in tutto il periodo successivo al 12 luglio 2022 (di venir meno del vincolo idrogeologico, eventualmente qualificabile come ostativo alla realizzazione della casa di riposo), i lavori d'edificazione non risultano avviati (né l'esecutore – nemmeno in sede di costituzione avverso il reclamo proposto nei confronti di lui – ha allegato o documentato circostanze in grado di smentire la stasi del percorso di realizzazione dell'edificio).
16. A pagina 3 dell'atto di reclamo, la Diocesi e le LL puntualizzano come nel testamento
«[fosse] stata prevista la nomina dell'esecutore testamentario che avrebbe dovuto scegliere un tecnico per la progettazione dell'opera; cosa che l'esecutore ha già adempiuto».
3 17. Orbene, alle pagine 2 e 3 della scheda testamentaria – però – è delineata la scansione degli adempimenti cui l'esecutore si sarebbe dovuto attenere nell'effettuazione dell'incarico.
18. All'individuazione del progettista – a ben vedere – sarebbe dovuta seguire un'ampia articolazione d'incombenze aggiuntive e altrettanto imprescindibili, comprendenti a)
l'investitura dell'impresa appaltatrice (da selezionarsi sulla base del criterio del minor costo dell'operazione), b) la realizzazione delle opere murarie, e c) il successivo coinvolgimento del designato Istituto di vita consacrata (per il completamento degli interni, e il materiale avviamento della struttura all'accoglienza).
19. Nell'arco temporale (ultra-biennale) seguito alla cessazione del riferito impedimento amministrativo (di matrice edilizia) alla realizzazione dell'opera (impedimento – aggravato dalla congiuntura pandemica, allora concomitante – cui il ragioniere imputa la posticipazione nell'attuazione della volontà testamentaria) non sono stati – nondimeno – dedotti passaggi ulteriori, in conformità agli auspici del testatore.
20. Eppure le previsioni testamentarie gravitano pressoché interamente attorno alla realizzazione della casa di riposo, verso cui il testatore giunge a pianificare I) le modalità di realizzazione, II) i compiti rispettivamente affidati all'esecutore e alla Congregazione, III) i lotti su cui collocare il manufatto e IV) le sostanze patrimoniali cui attingere per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal percorso di costruzione e attivazione della realtà ricettiva.
21. La nascita del presidio di ospitalità è – dunque – nodale nell'economia della scheda testamentaria, e centrale negli auspici del testatore.
22. La frustrazione – allo stato – delle intenzioni del defunto integra (alla luce della sua decisività, desumibile da tutti i profili testé evocati), allora, la grave irregolarità deponente per la caducazione dell'incarico esecutivo.
23. Non può – di contro – trovare accoglimento la domanda dei reclamanti finalizzata alla propria immissione in possesso dei beni ereditari.
24. Una volta preso atto della persistente incompletezza del mandato esecutivo, e della conseguente necessità di non distrarre (dal controllo dell'esecutore nominando: e – al riguardo – può essere utile segnalare come il defunto avesse previsto in testamento – quale ipotetico sostituto di – l'avvocato , omonimo e cugino del Controparte_2 Persona_1 testatore) il compendio – mobiliare e immobiliare – cui il de cuius ha voluto imprimere la ridetta destinazione assistenziale, tutti i beni qui controversi (preordinati allo scopo suddetto) non possono transitare nella disponibilità di terzi (la cui posizione giuridica nei confronti della massa non è – oltretutto – definibile compiutamente nella sede presente, date le peculiarità
e l'oggetto circoscritto del reclamo in delibazione).
4 25. La soccombenza reciproca (avuto riguardo – da un lato – alla domanda di decadenza dell'esecutore, e – dall'altro – a quella di godimento dei beni ereditari) giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sul reclamo proposto dalla e dalla Parte_1 Controparte_1
, entrambe in persona dell'Ordinario diocesano e rappresentante legale pro tempore,
[...]
nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, in accoglimento Controparte_2
parziale delle doglianze delle reclamanti, così provvede:
- dichiara l'esecutore testamentario decaduto dall'incarico; Controparte_2
- rigetta nel resto il reclamo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del reclamo;
- rimette l'affare al giudice tutelare competente territorialmente, per le eventuali determinazioni conseguenziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso il seguente
decreto
nel procedimento iscritto al n. 422 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra le reclamanti
, agente anche per conto della Parte_1 [...]
, in persona dell'Ordinario e rappresentante legale pro Controparte_1 tempore (C.F.: – rappresentate e difese dall'avvocata Anna Maria Speziale P.IVA_1 del Foro di Locri), e il reclamato (C.F.: – Controparte_2 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Marzo del Foro di Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come il provvedimento venga redatto in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
b) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, sul presupposto dell'inerzia dell'esecutore testamentario ( CP_2
nella realizzazione delle disposizioni impartite dal defunto , e nel
[...] Persona_1 trasferimento alle reclamanti – , e Parte_1 [...]
[..
[...] , entrambe rappresentate dall'istante Ordinario diocesano – Controparte_3 dei beni ereditari, le introduttrici del reclamo – premesso il contenuto del testamento dell'avvocato , e assumendo la propria qualità di eredi del medesimo (anche Persona_1 alla luce dell'accettazione d'eredità, formalizzata dalle medesime parti) – hanno invocato
(sinora infruttuosamente, davanti al giudice tutelare) la declaratoria di decadenza dall'incarico d'esecutore del ridetto (odierno reclamato), il quale – perorando, Controparte_2 piuttosto, l'ineccepibilità della decisione assunta dal Tribunale – ha eccepito preliminarmente l'assenza di legittimazione attiva dei reclamanti (contestandone l'effettiva chiamata all'eredità, da parte dell'avvocato , e ha concluso per il rigetto del loro reclamo. Per_1
3. All'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
4. Il reclamo è fondato parzialmente.
5. In ordine all'eccezione – provenuta da – di difetto di legittimazione attiva delle CP_2 parti reclamanti, la censura non è persuasiva, giacché l'art. 710 c.c. – applicabile alla fattispecie – assegna a qualsiasi interessato il potere di provocare la rimozione dell'esecutore, per gravi irregolarità.
6. Nella vicenda, il VE reclamante (quale istituzione ecclesiastica della Diocesi locrese) figura in testamento direttamente, mentre le LL parrocchiali – essendo subentrate alle
Suore RS (previa designazione vescovile, e in sostituzione delle rinuncianti e anzidette
RS) – sono anch'esse destinatarie indirette delle previsioni testamentarie, poiché raggiunte dal testatore sulla base del meccanismo sostitutivo contemplato in testamento dallo stesso de cuius (e in vista della realizzazione delle volontà di lui): ne deriva – quindi –
l'interesse sia del VE sia delle LL a indurre il vaglio giudiziario sull'operato del ragioniere . CP_2
7. Il testatore – più partitamente – dopo aver individuato il ragioniere surrichiamato quale esecutore testamentario principale ha espresso il proprio intendimento di rimettere la gestione dell'erigenda casa di riposo (dapprima) alle ivi apertamente nominate , e CP_4 successivamente – in mancanza – ad altra Congregazione (in supplenza di quella non accettante).
8. L'avvocato poi, ha parimenti individuato (in testamento) il VE, quale Per_1 designatore d'un Ordine religioso alternativo (per l'ipotesi – appunto avveratasi – in cui le
RS non avessero potuto o voluto assecondare l'originario auspicio dell'avvocato dante causa).
2 9. Per l'adempimento della missione caritativa conferita da all'Ordine accettante – Per_1 inoltre – quest'ultimo avrebbe avuto (e tuttora ha) titolo ad avvalersi di attività patrimoniali appartenenti all'asse (per dare ulteriormente corso alle volontà del defunto).
10. Giacché – allora – l'art. 710 c.c. succitato estende a ogni soggetto, cui sia ascrivibile un interesse differenziato, la promozione della decadenza dell'esecutore, la domanda incardinata dall'Ordinario (e – per suo tramite – dalle LL) è esaminabile.
11. Nel merito, la sollecitazione veicolata con il ricorso (e il reclamo) dei proponenti è accoglibile parzialmente, quanto all'istanza di revoca dell'esecutore.
12. Nel tempo intercorso dalla pubblicazione del testamento – con correlata immissione del ragioniere nei propri compiti d'attuazione delle ultime volontà di – non CP_2 Per_1
risultano avanzati adeguatamente i lavori inerenti alla struttura d'accoglienza.
13. Ancora alla data del 19 maggio 2020, ossia a poco meno d'un settennio dall'apertura della successione (avvenuta il 28 dicembre 2013), i lavori della casa di riposo non risultano avviati.
14. Nel contempo, l'esecutore – nella relazione depositata in Cancelleria, alla predetta data del 19 maggio 2020 – a) ha comunicato al giudice tutelare fosse in corso una procedura di rimozione d'un vincolo di Piano d'assetto idrogeologico (di cui il giudice tutelare – con ordinanza del 13 marzo 2023 – ha, infine, constatato la definitiva cancellazione, sancita dal decreto n. 509 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, emesso il 12 luglio 2022), e b) ha fatto presente d'aver demandato a un notaio (autore di apposito preventivo, recante la data del 13 maggio 2020) l'istituzione d'una Fondazione (dapprima assentita dal Tribunale, con decreto del 3 agosto 2017, quindi non più approvata dall'Ufficio giudiziario – attesa la revoca dell'autorizzazione alla creazione della stessa, sopravvenuta il
21 gennaio 2020 – e infine nuovamente autorizzata, con ordinanza del 13 marzo 2023), venuta a esistenza il 15 ottobre 2024 (come da comunicazione di al Tribunale, del CP_2
20 novembre 2024.
15. Sennonché, in tutto il periodo successivo al 12 luglio 2022 (di venir meno del vincolo idrogeologico, eventualmente qualificabile come ostativo alla realizzazione della casa di riposo), i lavori d'edificazione non risultano avviati (né l'esecutore – nemmeno in sede di costituzione avverso il reclamo proposto nei confronti di lui – ha allegato o documentato circostanze in grado di smentire la stasi del percorso di realizzazione dell'edificio).
16. A pagina 3 dell'atto di reclamo, la Diocesi e le LL puntualizzano come nel testamento
«[fosse] stata prevista la nomina dell'esecutore testamentario che avrebbe dovuto scegliere un tecnico per la progettazione dell'opera; cosa che l'esecutore ha già adempiuto».
3 17. Orbene, alle pagine 2 e 3 della scheda testamentaria – però – è delineata la scansione degli adempimenti cui l'esecutore si sarebbe dovuto attenere nell'effettuazione dell'incarico.
18. All'individuazione del progettista – a ben vedere – sarebbe dovuta seguire un'ampia articolazione d'incombenze aggiuntive e altrettanto imprescindibili, comprendenti a)
l'investitura dell'impresa appaltatrice (da selezionarsi sulla base del criterio del minor costo dell'operazione), b) la realizzazione delle opere murarie, e c) il successivo coinvolgimento del designato Istituto di vita consacrata (per il completamento degli interni, e il materiale avviamento della struttura all'accoglienza).
19. Nell'arco temporale (ultra-biennale) seguito alla cessazione del riferito impedimento amministrativo (di matrice edilizia) alla realizzazione dell'opera (impedimento – aggravato dalla congiuntura pandemica, allora concomitante – cui il ragioniere imputa la posticipazione nell'attuazione della volontà testamentaria) non sono stati – nondimeno – dedotti passaggi ulteriori, in conformità agli auspici del testatore.
20. Eppure le previsioni testamentarie gravitano pressoché interamente attorno alla realizzazione della casa di riposo, verso cui il testatore giunge a pianificare I) le modalità di realizzazione, II) i compiti rispettivamente affidati all'esecutore e alla Congregazione, III) i lotti su cui collocare il manufatto e IV) le sostanze patrimoniali cui attingere per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal percorso di costruzione e attivazione della realtà ricettiva.
21. La nascita del presidio di ospitalità è – dunque – nodale nell'economia della scheda testamentaria, e centrale negli auspici del testatore.
22. La frustrazione – allo stato – delle intenzioni del defunto integra (alla luce della sua decisività, desumibile da tutti i profili testé evocati), allora, la grave irregolarità deponente per la caducazione dell'incarico esecutivo.
23. Non può – di contro – trovare accoglimento la domanda dei reclamanti finalizzata alla propria immissione in possesso dei beni ereditari.
24. Una volta preso atto della persistente incompletezza del mandato esecutivo, e della conseguente necessità di non distrarre (dal controllo dell'esecutore nominando: e – al riguardo – può essere utile segnalare come il defunto avesse previsto in testamento – quale ipotetico sostituto di – l'avvocato , omonimo e cugino del Controparte_2 Persona_1 testatore) il compendio – mobiliare e immobiliare – cui il de cuius ha voluto imprimere la ridetta destinazione assistenziale, tutti i beni qui controversi (preordinati allo scopo suddetto) non possono transitare nella disponibilità di terzi (la cui posizione giuridica nei confronti della massa non è – oltretutto – definibile compiutamente nella sede presente, date le peculiarità
e l'oggetto circoscritto del reclamo in delibazione).
4 25. La soccombenza reciproca (avuto riguardo – da un lato – alla domanda di decadenza dell'esecutore, e – dall'altro – a quella di godimento dei beni ereditari) giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese giudiziali.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sul reclamo proposto dalla e dalla Parte_1 Controparte_1
, entrambe in persona dell'Ordinario diocesano e rappresentante legale pro tempore,
[...]
nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, in accoglimento Controparte_2
parziale delle doglianze delle reclamanti, così provvede:
- dichiara l'esecutore testamentario decaduto dall'incarico; Controparte_2
- rigetta nel resto il reclamo;
- compensa integralmente fra le parti le spese del reclamo;
- rimette l'affare al giudice tutelare competente territorialmente, per le eventuali determinazioni conseguenziali.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5