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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17640 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10565/2025 promossa da: nato a Faisalabad in [...] il [...], cittadinanza Parte_1 pachistana, residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F. giusta procura, con lo stesso C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2 - 80141, ATTORE
contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Con ricorso per rito semplificato di cognizione contro il Controparte_1
è stato chiesto
[...]
“in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all' di di fissare con la massima Controparte_1 CP_1 celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso motivi familiari;
nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari - ordinare il rilascio del visto o in subordine ordinare la formalizza della domanda di visto”. pagina 1 di 2 Per la trattazione unitaria del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
Il resistente alla prima udienza ha dedotto e documentato l'avvenuta fissazione CP_1 dell'appuntamento, che ha comportato la cessata materia del contendere sulla domanda cautelare.
In sede di rinvio, la parte ricorrente con proprie note d'udienza ha riferito l'intervenuto rilascio del visto di ingresso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma con vittoria di spese processuali.
L'avvenuto rilascio del visto, corrispondendo al petitum di merito del ricorso, comporta un integrale venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda e, quindi, una cessazione della materia del contendere anche per il merito.
In ordine alle spese, ne appare ragionevole la compensazione, considerando le difficoltà oggettive degli uffici dell' ad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento CP_1 CP_1 straordinariamente elevato, evidenziate dal resistente nel proprio atto processuale e CP_1 riconosciute implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
a) dichiara integralmente estinto il procedimento, sia per la domanda cautelare che per quella di merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
RA TO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10565/2025 promossa da: nato a Faisalabad in [...] il [...], cittadinanza Parte_1 pachistana, residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Dario Abbruzzese, C.F. giusta procura, con lo stesso C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2 - 80141, ATTORE
contro
Controparte_1
[...]
CONVENUTO
Con ricorso per rito semplificato di cognizione contro il Controparte_1
è stato chiesto
[...]
“in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all' di di fissare con la massima Controparte_1 CP_1 celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso motivi familiari;
nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari - ordinare il rilascio del visto o in subordine ordinare la formalizza della domanda di visto”. pagina 1 di 2 Per la trattazione unitaria del giudizio è stata fissata udienza cartolare.
Il resistente alla prima udienza ha dedotto e documentato l'avvenuta fissazione CP_1 dell'appuntamento, che ha comportato la cessata materia del contendere sulla domanda cautelare.
In sede di rinvio, la parte ricorrente con proprie note d'udienza ha riferito l'intervenuto rilascio del visto di ingresso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ma con vittoria di spese processuali.
L'avvenuto rilascio del visto, corrispondendo al petitum di merito del ricorso, comporta un integrale venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia sulla domanda e, quindi, una cessazione della materia del contendere anche per il merito.
In ordine alle spese, ne appare ragionevole la compensazione, considerando le difficoltà oggettive degli uffici dell' ad a gestire un numero di pratiche di ricongiungimento CP_1 CP_1 straordinariamente elevato, evidenziate dal resistente nel proprio atto processuale e CP_1 riconosciute implicitamente anche da recenti interventi legislativi (artt. 3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024).
P.Q.M.
a) dichiara integralmente estinto il procedimento, sia per la domanda cautelare che per quella di merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
b) dichiara compensate fra le parti le spese processuali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
RA TO
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