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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/07/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13581/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Perilli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13581/2023, promosso da:
, nata a [...] – Brasile) il 7 novembre 1977 (CF Controparte_1 brasiliano 267152318-18) residente in [...]n. 798, Torre
03 Swiss Park – CAMPINAS (SP – Brasile);
nato a [...] – Brasile) il 28 novembre 2004 (CF Controparte_2 brasiliano ) residente in [...]n. 798, Torre C.F._1
03 Swiss Park – CAMPINAS (SP – Brasile);
nato a [...] – Brasile) il 28 novembre 2004 (CF Controparte_3 brasiliano ) residente in [...]n. 798, Torre C.F._2
03 Swiss Park – CAMPINAS (SP – Brasile);
, nato a [...] – Brasile) il 15 aprile 1980 (CF Controparte_4 brasiliano ) per se stesso e, unitamente alla sig.ra C.F._3 Controparte_5 nata a [...] – Brasile) il 22 gennaio 1978 (CF brasiliano ), n.q. di C.F._4 genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 nata a [...] – Brasile) il 15 aprile 2006 (CF brasiliano )
[...] C.F._5 tutti residenti in [...]de França Rang n. 798, Torre 03 Swiss Park – Campinas
(SP – Brasile);
, nata a [...]- Brasile) il 19 giugno 1981 (CF brasiliano Parte_1
) per se stessa e, unitamente al sig. nato a C.F._6 Controparte_6
Campinas (SP – Brasile) il 26 ottobre 1985 (CF brasiliano ) n.q. di genitore C.F._7 esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata a [...] Persona_2
(SP – Brasile) il 23 febbraio 2012 (CF brasiliano ) e C.F._8 Parte_2 nato a [...] – Brasile) il 2 maggio 2014 (CF brasiliano ) tutti C.F._9 residenti in [...]n. 798, Torre 03 Swiss Park Campinas
(SP – Brasile);
, nato a [...] – Brasile) il 1° settembre 2000 (CF Controparte_7
Pag. 1 di 10 brasiliano ) residente in [...]da Silva n. 114 – Residencial C.F._10
Parque da Fazenda (condomínio Cerejeira) Torre 2 – Campinas (SP– Brasile);
, nata a [...] – Brasile) l'11 gennaio 1960 Controparte_8
(CF brasiliano ) residente in [...]n. 370, Bloco G3 Jardim Do C.F._11
Lago Campinas (SP – Brasile);
nata a [...] – Brasile) il 1° aprile 1993 (CF brasiliano Controparte_9
) residente in [...]n. 370, Bloco G3 Jardim Do Lago C.F._12
Campinas (SP– Brasile);
nata a [...] – Brasile) il 20 febbraio 1995 (CF brasiliano CP_10
) residente in [...]n. 370, Bloco G3 Jardim Do Lago C.F._13
Campinas (SP – Brasile);
, nato a [...] – Brasile) il 18 marzo 1963 (CF Controparte_11 brasiliano ) residente in [...]n. 67 Vila Castelo Branco Campinas (SP C.F._14
– Brasile);
, nata a [...] – Brasile) il 27 ottobre 1965 (CF Controparte_12 brasiliano ) residente in [...]n 400 Bloco O Jardim C.F._15
Pauliceia Campinas (SP– Brasile);
nata a [...] – Brasile) il 3 novembre 1982 (CF Controparte_13 brasiliano ) residente in [...]n. 597 Chacara Meu Cantinho, Monte C.F._16
Mor (SP – Brasile);
, nata a [...] – Brasile) il 21 ottobre 1988 (CF brasiliano Controparte_14
) per se stessa e, unitamente al sig. nato a [...] C.F._17 Controparte_15
(SP – Brasile) il 23 aprile 1984 (CF brasiliano 331.483 .788–73 ), n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a [...] – Brasile) il Persona_3
14 giugno 2021 (CF brasiliano ) tutti residenti in [...]n. 315 C.F._18
Parque Das Camelias, Torre 17 Campinas (SP– Brasile);
, nata a [...] – Brasile) il 3 aprile 1997 (CF Controparte_16 brasiliano ) residente in [...]dos Santos de Angelis n. 759 C.F._19
Bloco A Parque Prado, Campinas (SP – Brasile);
, nato a [...] – Brasile) il 29 dicembre 1968 Controparte_17
(CF brasiliano ) per se stesso e, unitamente alla sig.ra C.F._20 NT nata a [...] – Brasile) il 14 settembre 1977 (CF brasiliano
[...] [...]
) n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore C.F._21 [...]
nata a [...] – Brasile) il 21 aprile 2009 (CF Persona_4 brasiliano ) tutti residenti in [...]n. 430 Vila Joao RG C.F._22
Pag. 2 di 10 Campinas (SP – Brasile);
, nato a [...] – Brasile) il 22 giugno 2004 Controparte_19
(CF brasiliano 524 ); C.F._23
, nata a [...] – Brasile) l'11 luglio 1970 (CF brasiliano Controparte_20
) residente in [...]n. 180 Residencial Rubi, Bloco 6ì Limeira C.F._24
(SP – Brasile);
nata a [...] – Brasile) il 20 ottobre 1989 (CF brasiliano Controparte_21
) residente in [...]n.180 Residencial Rubi, Bloco 6 Limeira C.F._25
(SP – Brasile);
nata a [...] – Brasile) il 23 ottobre 1990 (CF brasiliano Controparte_22
) residente in [...]n.180 Residencial Rubi, Bloco 6 Limeira C.F._26
(SP – Brasile);
, nato a [...] – Brasile) il 24 gennaio 1975 (CF Parte_3 brasiliano ) per se stesso e, unitamente alla sig.ra C.F._27 Controparte_23 nata a [...] – Brasile) il 21 aprile 1977 (CF brasiliano
[...]
), n.,q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore C.F._28 [...] nato a [...] – Brasile) il 28 dicembre 2007 (CF Persona_5 brasiliano ) tutti residenti in [...]n. 240 Bloco B, C.F._29
Jardim Do Lago, Campinas (SP – Brasile);
, nata a [...] – Brasile) il 12 maggio 1977 (CF Parte_4 brasiliano ) residente in [...]n. 67, Vila Castelo Branco, Campinas (SP C.F._30
– Brasile), con il patrocinio, per procura speciale alle liti, autenticata con apostille da notaio brasiliano ed allegata al ricorso, dell'avv. Federica Bellotta del foro di Palermo, presso il cui studio sito in
Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 38, sono elettivamente domiciliati. ricorrenti contro
nella persona del ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_24 difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge
resistente
PUBBLICO MINISTERO in sede intervenuto
a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza,
Pag. 3 di 10 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
Con atto depositato il 7 novembre 2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.Lgs., introdotto dalla Legge n.
206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del
D.Lgs. n. 149/22).
1.
1.1. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da
[...] nato a [...] il [...], ed esposto che: Per_6
- il dante causa, sig. in data 03/06/1883 contraeva matrimonio in Italia Persona_6 con la sig.ra (all.n. 2); - successivamente il nucleo familiare emigrava in Persona_7
Brasile ove, in data 18/09/1895, nasceva il figlio sig. (all.n. 4) il quale il Persona_8
28/09/1916 contraeva matrimonio con la sig.ra (all.n. 5); - da tale unione Persona_9 coniugale in data 27/02/1938 nasceva la figlia, sig.ra (all.n. 6) Persona_10 dalla cui unione coniugale con il sig. (all.n.7) nascevano ben 9 figli Controparte_25 che daranno vita a distinti rami di ulteriore discendenza, i componenti dei quali sono tutti odierni ricorrenti.
Ed invero.
In data 05/09/1954 nasceva in Brasile il figlio, sig. (all n. 8) dalla Persona_11 cui unione coniugale con la sig.ra (all n. 9) nascevano 3 figli, Parte_5 odierni ricorrenti anche nell'interesse della prole ancora minorenne, ed invero;
- in data 07/11/1977 nasceva la figlia sig.ra (all n. 10) dalla Controparte_1 cui unione coniugale con il sig. (all.n. 11) in data 28/11/2004 Persona_12 nascevano 2 gemelli: (all.n. 13) e Controparte_2 Controparte_3
(all.n. 14); - in data 15/04/1980 nasceva il figlio sig. (all n. 15) Controparte_4 dalla cui unione di fatto con la sig.ra in data 15/04/2006 nasceva Persona_13 la figlia (all.n. 16) tutt'oggi minorenne;
- Infine in data Persona_14
19/06/1981 nasceva la figlia sig.ra (all n. 17) dalla cui unione Parte_1
Pag. 4 di 10 coniugale con il sig. (all.n. 18) nascevano n.2 figli tutt'oggi Controparte_6 CP_6 minorenni: (il 23/02/2012- all.n. 19) e (il Persona_2 Parte_2
02/05/2014- all.n. 20).
In data 21/08/1957 nasceva in Brasile il secondo figlio, sig. Persona_15
(all n. 21) il quale in data 22/11/1975 contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] [...]
(all n. 22); da tale unione coniugale, in data 09/05/1976 nasceva in Persona_16
Brasile il figlio, sig. (all.n. 23) dalla cui unione coniugale con Persona_17 la sig.ra (all.n. 24) in data 01/09/2000 nasceva il figlio sig. Controparte_26
(all.n. 25). Controparte_7
In data 11/01/1960 nasceva in Brasile la terza figlia, sig.ra da Controparte_8 CP_8
(all n. 27) dalla cui unione coniugale con il sig. (all n. 28)
[...] Controparte_27 nascevano le figlie, sig.ra (l'01/04/1993- all.n. 29) e sig.ra Controparte_9 CP_10
(il 20/02/1995- all.n. 30).
[...]
In data 18/03/1963 nasceva il quarto figlio, sig. (all n. 32). Persona_18
In data 27/10/1965 nasceva la figlia, sig.ra (all n. 33) Controparte_12 dalla cui unione coniugale con il sig. (all n. 34) nascevano 3 figli, pure Controparte_28 odierni ricorrenti anche nell'interesse della prole ancora minorenne, ed invero;
- in data
03/11/1982 nasceva la figlia sig.ra (all n. 35); - in data Controparte_13
21/10/1988 nasceva la figlia sig.ra (all n. 37) dalla cui unione Controparte_14 coniugale con il sig. (all.n. 38), in data 14/06/2021 nasceva il figlio Controparte_15
(all.n. 39) tutt'oggi minorenne;
- Infine in data 03/04/1997 nasceva la Persona_3 figlia sig.ra (all n. 40). Controparte_16
In data 29/12/1968 nasceva il figlio, sig. (all n. 42) dalla Persona_19 cui unione coniugale con la sig.ra (all n. 43) nascevano due figli: NT [...]
(il 22/06/2004- all n. 45) e Controparte_19 Persona_4
(il 21/04/2009- all n. 44).
[...]
In data 11/07/1970 nasceva la figlia, sig.ra (all n. 46) dalla cui Controparte_20 unione coniugale con il sig. (all n. 47) nascevano due figlie: AR
(il 20/10/1989- all n. 49) e (il 23/10/1990- all Persona_20 Persona_21
n. 50).
In data 24/01/1975 nasceva il figlio, sig. (all n. 51) dalla cui Parte_3 unione coniugale con la sig.ra (all n. 52) in data Controparte_23
28/12/2007 nasceva il figlio (all n. 53) tutt'oggi Persona_5 minorenne.
Infine, in data 12/05/1977 nasceva la figlia, sig.ra (all n. 54). Parte_4
Pag. 5 di 10 Per ognuna delle citate discendenze, la dichiarazione di nascita all'Ufficio dello Stato civile è stata resa nel rispetto della normativa vigente.
1.2. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in Controparte_24 giudizio il 30 maggio 2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
1.3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17 novembre 2023, si è limitato a prenderne visione.
2. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità
Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. Tribunale di Roma, n. 2055/19 e 25.2.20).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Parte_6 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 18.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito
Pag. 6 di 10 possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
− con la Costituzione entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
− da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
Da tale ricostruzione normativa risulta dunque che lo “stipite” degli odierni ricorrenti, sig.
[...] nato a [...] il [...], era cittadino italiano e ha Per_6 trasmesso la propria cittadinanza, iure sanguinis, ai propri discendenti anche dopo il suo espatrio in
Brasile che anche le discendenti del che, hanno sposato cittadini brasiliani, non hanno Per_6 perso la cittadinanza italiana e l'hanno trasmessa ai propri discendenti.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era poi posto il problema della c.d.
Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889,
a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente
Pag. 7 di 10 fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_24 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni
Pag. 8 di 10 all'Autorità Consolare).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Corte di Cass., sentt. n.
41686/21, n. 19428/17) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
3.1. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n.
77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
, nata a [...] – Brasile) il 7 novembre 1977; Controparte_1
nato a [...] – Brasile) il 28 novembre 2004; Controparte_2
nato a [...] – Brasile) il 28 novembre 2004; Controparte_3
, nato a [...] – Brasile) il 15 aprile 1980; Controparte_4 nata a [...] – Brasile) il 15 aprile 2006; Persona_1
, nata a [...]- Brasile) il 19 giugno 1981; Parte_1
nata a [...] – Brasile) il 23 febbraio 2012; Persona_2
nato a [...] – Brasile) il 2 maggio 2014; Parte_2
, nato a [...] – Brasile) il 1° settembre 2000; Controparte_7
, nata a [...] – Brasile) l'11 gennaio 1960; Controparte_8
, nata a [...] – Brasile) il 1° aprile 1993; Controparte_9
nata a [...] – Brasile) il 20 febbraio 1995; CP_10
SE , nato aCampinas (SP – Brasile) il 18 marzo 1963; Controparte_11
, nata a [...] – Brasile) il 27 ottobre 1965; Controparte_12
nata a [...] – Brasile) il 3 novembre 1982; Controparte_13 CP_13
, nata a [...] – Brasile) il 21 ottobre 1988; Controparte_14
nato a [...] – Brasile) il 14 giugno 2021; Persona_3
, nata a [...] – Brasile) il 3 aprile 1997; Controparte_16
Pag. 9 di 10 , nato a [...] – Brasile) il 29 dicembre 1968; Controparte_17
nata a [...] – Brasile) il 21 aprile 2009; Persona_4
, nato a [...] – Brasile) il 22 giugno 2004; Controparte_19
, nata a [...] – Brasile) l'11 luglio 1970; Controparte_20
nata a [...] – Brasile) il 20 ottobre 1989; Controparte_21
nata a [...] – Brasile) il 23 ottobre 1990; Controparte_22
, nato a [...] – Brasile) il 24 gennaio 1975; Parte_3
nato a [...] – Brasile) il 28 dicembre 2007; Persona_5
, nata a [...] – Brasile) il 12 maggio 1977, Parte_4 generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_24 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 23 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Luca Perilli
Pag. 10 di 10