Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL1 073 0 / 0 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Acque he v пратени Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M.h. Ak - Jakey - PresidenteDott. Mario SPADONE R.G.N. 11584/99 Cron. 23348 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 3660 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere - Consigliere Ud. 14/06/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE eel 03 Hbb. 2001 SE NTENZA sul ricorso proposto da: -- IS OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBURTINA 654/A INT 21, presso lo studio dell'avvocato 3000 CANCELLERIA TIANI FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in atti;
MA ricorrente 00104158
contro
AD EL;
- intimato avversO la sentenza n. 317/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 18/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2001 Consigliere Dott. Umberto 1008 udienza del 14/06/01 dal -1- GOLDONI;
udito l'Avvocato TIANI Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 7.7.90 PA RI, asserendo che AE AD lo aveva spogliato del possesso di una vasca per l'irrigazione ubicata in località Prestarano di Stignano, chiedeva al pretore di Locri, sez. di Caulonia, di essere reintegrato nel possesso. I pretore, assunte informazioni, con decreto in data 10.8.90, intimava all'AD di reintegrare il RI nel possesso della vasca. Si costituiva l'AD asserendo di essere proprietario e possessore della vasca, sulla quale il RI non aveva mai esercitato il possesso. Precisava che il RI da molti anni aveva trasformato il suo fondo per cui non aveva bisogno di irrigarlo. Il pretore confermava il decreto di reintegra. му Con ricorso del 5.9.91 il RI, deducendo che l'AD, pur essendo in corso il giudizio, aveva eretto un muro vicino alla vasca, impedendogli l'accesso e l'utilizzo dell'acqua, chiedeva di intimare all'AD la restitutio in integrum. I pretore, con decreto del 18.9.91, ordinava all'AD di demolire il muretto. I due procedimenti venivano, quindi, riuniti. Il pretore, con sentenza emessa in data 27.3.96 confermava i propri provvedimenti provvisori emessi in via di urgenza. Proponeva appello l'AD. Si costituiva il RI sostenendo la infondatezza dell'appello. Con sentenza in data 7/18.5.1998, il Tribunale di Locri accoglieva parzialmente il gravame, compensando le spese del grado. Osservava l'adito Tribunale che dai rapporti dei carabinieri e dalle dichiarazioni della maggioranza dei testi escussi era risultato che l'acqua che fuoriusciva dalla vasca andava a finire in un vallone, che raggiungeva la contrada Scina, dove c'era il terreno del RI, il quale utilizzava l'acqua predetta per irrigare il terreno di sua proprietà. Essendo il terreno del RI lontano dalla vasca e non risultando in alcun modo che il predetto, oltre ad utilizzare l'acqua proveniente dalla stessa, esercitasse anche il possesso esclusivo (o compossesso) della vasca medesima, si doveva concludere che il RI esercitava il possesso della servitù attiva degli scoli di cui agli artt. 1094 e segg. c.c.. Ne conseguiva che egli aveva diritto non ad essere reintegrato nel possesso della vasca, bensì nella servitù attiva degli scoli, nel senso che l'AD non poteva deviare il corso degli scoli o avanzi dell'acqua raccolta nella vasca, impedendone in tutto o in parte il loro deflusso verso il fondo del RI, per come avveniva negli anni precedenti all'azione di reintegra nel possesso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un му unico, articolato motivo, illustrato anche con memoria, PA RI. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo posto a base del ricorso, ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 1094 c.c. nonché di motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc, lamentando che la sentenza impugnata si sarebbe basata su circostanze male interpretate e avrebbe ignorato prove testimoniali decisive al riguardo. Va ricordato che il Tribunale di Locri, disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, aveva interpretato le risultanze dei rapporti redatti dai Carabinieri e le prove testimoniali assunte nel senso che il RI godeva unicamente delle acque colatione dalla fontana che, percorrendo un tracciato naturale, arrivava al suo fondo, per irrigarlo, donde 2 la servitù ex art. 1094 c.c., con esclusione del possesso (o compossesso) della vasca. Deduce il ricorrente in primo luogo la violazione dell'art. 1094 c.c., in realtà senza specificare compiutamente in cosa tale violazione si sarebbe concretata;
in effetti, tale vizio non sussiste, atteso che la norma de qua, in base ai presupposti di fatto su cui la sentenza si articola, risulta correttamente applicata. E' il secondo profilo del ricorso, che denuncia contraddittorietà della motivazione, che deve essere valutato in base alle risultanze probatorie acquisite. Con rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso, il RI ha riportato testualmente le dichiarazioni testimoniali in base alle quali sarebbe му suffragata la tesi secondo cui egli usufruiva non già degli avanzi (o del supero) dell'acqua contenuta nella vasca, ma del contenuto della vasca stessa, mediante un buco praticato nella vasca cui era collegato un tubo che convogliava le acque dalla vasca stessa, attraverso il tracciato naturale indicato dai Carabinieri, nel suo fondo, coltivato ad agrumeto. Questa Corte non ignora che gli accertamenti di fatto e le valutazioni delle prove sono rimessi all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito;
purtuttavia, tali valutazioni devono essere logicamente motivate e scevre da contraddizioni. Sotto tale profilo, si dà atto nella sentenza impugnata che “l'AD aveva costruito vicino alla stessa (vasca) un muretto di blocchi di cemento che impediva a chiunque di avvicinarsi al foro di uscita dell'acqua"; ancora, si ribadisce che l'unica fonte di approvvigionamento idrico per l'irrigazione del fondo del RI era l'acqua di quella fontana;
infine, si afferma che dalle deposizioni della "maggioranza" dei testi escussi risultava che 3 "l'acqua che fuoriusciva dalla vasca" finiva in un vallone dove c'era il fondo del RI. Nella sentenza impugnata infine non si fa cenno al fatto che il RI era titolare della derivazione e dell'uso di acqua pubblica come da relativa concessione, e che pure aveva ottenuto la concessione per la ristrutturazione e ricostruzione della vasca. La costruzione del muretto per impedire a chiunque di avvicinarsi al foro di uscita dell'acqua sottintende inequivocamente che fosse quello il tramite per l'utilizzazione delle acque;
è difficilmente condivisibile, sotto il profilo logico, che un agrumeto possa essere irrigato solo con il supero delle acque confluite nella vasca;
appare assai improbabile che la documentazione amministrativa prodotta dal RI potesse essere ottenuta in difetto del my possesso (o del compossesso della vasca). Infine, le dichiarazioni rese dai testi indicati nel ricorso, nel loro contenuto obiettivo, sono tali da meritare una specifica confutazione, che nella sentenza impugnata non viene in alcun modo svolta. La motivazione di una sentenza è insufficiente quando riveli, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento ed è contraddittoria quando le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti, in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi (cfr. Cass.27.10.1995, n. 11154). Le emergenze sopraindicate dimostrano nella specie sia l'uno che l'altro vizio, non risultando risolti gli interrogativi posti dalle circostanze sopraevidenziat, ed a cui non viene data confacente risposta, e risultando contraddittorio l'iter argomentativo seguito che evidenzia fattori probatori in 4 contrasto con la decisione adottata, che non appare giustificata dagli elementi di fatto acquisiti. L'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, che deciderà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria anche per le spese. Così deciso in Roma, il 14.6.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Травми IL CANCELLIERE. 109T 250.000 Francesc atania 1468T hoooo TOT. 290000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 AGO. 2001 Roma UFFICIO DELLE INTRAI IL CANCELLIERE C1 Registrato in data' 4Serie NE C1 al n50543... Francesco Catania 290.000 ve tes DUECENTON TA (lire p. Dirigento Argi orvizi (D.ssa Maria Craftar LP7 Il Responsabile Setor 1☑Xudiziari (Dr. M. RICHCHIN!) A M O R 5