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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1229/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
); C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Mastroberardino per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vestuti per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4790/2024, pubblicata il 09/10/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto condanna al pagamento in favore di Parte_1
ai sensi dell'art 2041 c.c., della somma di € 8.055,40 oltre interessi CP_1 legali, esponendo che dai documenti prodotti (scontrini e fatture) risulta che l'attore ha eseguito esborsi ammontanti ad € 16.110,81 per la ristrutturazione CP_1
1 dell'immobile di proprietà di con la quale ha convissuto fino Parte_1 all'interruzione improvvisa della loro relazione a maggio 2016; che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, l'elargizione di somme da parte del marito/compagno per la ristrutturazione della casa di proprietà esclusiva della partner, adibita a casa familiare, costituisce adempimento di una obbligazione naturale da cui consegue la irripetibilità delle somme ex art 2034, comma 2, c.c.; che Cass., 12.6.2020, n. 11303 ha enunciato il principio secondo cui le somme che non possono essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale in quanto esorbitanti dalle esigenze familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, possono essere chieste indietro al termine della convivenza, in quanto, diversamente, integrerebbero un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne abbia beneficiato;
che per valutare la proporzionalità della somma occorre aver riguardo all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dei conviventi;
che sussiste, nel caso di specie, il presupposto della sproporzione tra i mezzi economici di cui godeva lo ed il soddisfacimento dell'interesse CP_1 patrimoniale della sua ex partner;
che, infatti, ha contribuito in CP_1 maniera importante a ristrutturare ed arredare l'appartamento di nel Parte_1 qual convivevano, assumendosi un impegno economico gravoso e sproporzionato rispetto alla sua condizione economica, come dimostrato dal fatto che per sostenere spese di non rilevante entità è stato costretto ad accendere ben due prestiti che ha restituito nel giro di alcuni anni;
che la sproporzione tra l'esborso economico sostenuto dallo , se rapportato alla sua situazione patrimoniale ed al CP_1 vantaggio notevole assicurato alla sua ex partner, consente di affermare la sussistenza dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c., poiché la ha potuto abitare per il resto della sua esistenza in una casa completamente Pt_1 ristrutturata e arredata grazie al contributo economico assicurato dal suo ex, il quale ha subito un depauperamento corrispondente all'arricchimento di controparte;
che, in considerazione della genesi e della natura dell'obbligazione, lo non CP_1 avrebbe potuto esperire altra azione per ottenere il rimborso delle somme versate, per cui è integrato il presupposto della residualità ex art 2042 c.c. ai fini dell'ammissibilità dell'actio di ingiustificato arricchimento;
che, d'altra parte,
l'attore ha goduto dell'immobile ristrutturato e degli arredi da lui acquistati durante gli anni di durata della convivenza, per cui si ritiene di riconoscergli il rimborso del
50% degli esborsi, fissando definitivamente in € 8.055,40 la somma che la
2 convenuta dovrà restituire all'attore, oltre gli interessi legali dal giorno della messa in mora (16.07.2016) fino al soddisfo.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico motivo di Parte_1 impugnazione, censura la ricostruzione dei pagamenti come frutto di un errore nel processo valutativo della prova documentale.
Sostiene l'appellante che la quantificazione dei presunti esborsi in € 16.110,81 è il risultato della somma dei due finanziamenti di complessivi € 10.500,00 contratti da (in data 5.7.2010 presso Banca Findomestic per € 5.000,00 con CP_1 causale “diversi lavori”, nonché in data 15.7.2010, presso Compass per € 5.500,00 con causale “prestito personale”; entrambi antecedenti ad ottobre 2015, indicato dallo stesso come l'inizio della convivenza “senza interruzione”) e delle CP_1 fatture e scontrini, con data per lo più successiva alla erogazione dei suddetti finanziamenti (€ 5.610,81); che “siffatta operazione quantificativa è errata in quanto, ad onor di logica, la somma matematica delle spese con i finanziamenti
(peraltro eccedenti) per farvi fronte, determina un accrescimento ingiustificato dell'importo da ripetere, che andrebbe invece ragguagliato alle sole spese documentate”; che, inoltre, la documentazione prodotta non dimostra affatto che si tratti di spese sostenute a favore dell'odierna appellante;
che, in particolare: a) per la fattura di € 790,00, emessa in data 3.6.2010 da LA di A. AC & C. s.r.l. ed intestata a relativa all'acquisto di parquet e battiscopa, corredata da Parte_1 tre scontrini fiscali (pari data di € 100,00 del 20.7.2010 di € 500,00 ed a saldo del
27.7.2010 di € 190,00) non si ravvisa alcun riferimento a pagamenti effettuati dallo
; b) lo scontrino fiscale di € 300,00 emesso dalla ditta è CP_1 Controparte_2 privo di alcun riferimento al nominativo dell'acquirente nonché a tipologia e quantità delle merci acquistate, di seguito al quale vi sono tre ricevute del tutto anonime e prive di qualsiasi valore legale e fiscale;
c) dagli scontrini fiscali per un totale di € 1.100,15 (€ 3,90 del 4.11.2010; € 30,90 del 13.1.2011; € 200,00 del
16.12.2010; € 863,35 del 13-20.7.2010), emessi da A. Capaldo s.p.a. per l'acquisto di un mixer per latte e mobilio consegnato presso il domicilio di Parte_1 non si evince l'acquirente (la sentenza ha anche erroneamente incrementato di circa
€ 600,00 sommando il totale corrisposto agli acconti); d) lo scontrino fiscale di €
199,00 emesso il 18.6.2010 da è privo di indicazione Controparte_3 del bene acquistato e dell'acquirente; e) un buono di consegna non fiscale di un elettrodomestico (?) rilasciato il 19.7.2010 da tale a favore di tale Persona_1
3 ; f) nello scontrino fiscale di € 543,60 emesso il 28.5.2010 da CP_1 CP_4 corredato da documento di consegna a nome , relativo all'acquisto di Parte_2 una vasca tradizionale, non è dato ravvisare alcun riferimento a pagamenti effettuati dallo;
g) uno scontrino fiscale di € 299,00 emesso il 22.7.2010 da CP_1 CP_5 per l'acquisto di una lavabiancheria, corredato da documento di trasporto a nome h) lo scontrino fiscale di € 60,00 emesso il 1.12.2010 da LA di CP_1
A. AC & C. s.r.l. è privo di indicazione del bene acquistato e dell'acquirente; i) altri scontrini fiscali per un totale di € 872,34 emessi il 29.7.2010 da Ikea Italia
s.r.l., relativi all'acquisto di mobili di arredo, corredati da documento di trasporto a nome l) uno scontrino fiscale di € 145,11 emesso il 23.8.2010 da Parte_1
Expert Salerno, anch'esso privo di indicazione del bene acquistato e dell'acquirente; che l'elencata documentazione non può da sola costituire prova di pagamenti effettuati dallo , né tantomeno che l'odierna appellante abbia CP_1 beneficiato di atti di liberalità da parte quest'ultimo; che, “anche a voler riconoscere dei minimi e non dimostrati esborsi in capo alla parte appellata, si rientrerebbe in ogni caso nel campo di piccole regalie al fine di “conquistare” la donna con la quale si riteneva di voler condividere la propria vita”.
La risposta dell'appellato costituitosi eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348-bis c.p.c., non avendo proposto in primo grado eccezioni atte a contrastare la pretesa attorea, cosicché non può contestare in appello “ciò che non ha specificamente contestato in primo grado né insistere o reiterare eccezioni mai sollevate in primo grado”.
Nel merito, risponde che l'appellante non indica quali sarebbero, a suo avviso, le spese documentate e quelle, invece, non rilevanti;
che si è costituita Parte_1 tardivamente nel giudizio di primo grado (in data 6.10.2019, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.), senza disconoscere la documentazione prodotta dall'attore e senza formulare specifiche eccezioni;
che l'attore ha, invece, elencato e documentato le spese sostenute per la convivenza con che l'appellante non nega la prestazione economica Parte_1 effettuata dal sig. , in ragione della convivenza con la sig.ra CP_1 Parte_1 ma tenta semplicemente di ridimensionarla riportandola nel campo delle mere regalie.
Ripropone la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo di primo grado (la conviveva presso la residenza della convenuta, per i soli giorni di venerdì,
4 sabato e domenica, da ottobre 2010 ad ottobre 2015; la convivenza senza interruzione da ottobre 2015 a maggio 2016; l'utilizzo di un quaderno da parte dei conviventi per annotare le spese sostenute per la ristrutturazione e l'arredo; la stipula da parte dello , d'accordo con la compagna, di due contratti di CP_1 finanziamento per poter far fronte ai costi di ristrutturazione ed arredo casa;
l'accollo da parte di anche delle spese di ristrutturazione CP_1 dell'immobile per la somma di € 2.540,00 come da n. 2 assegni allegati;
il pagamento di lavori di rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici, nonché di tinteggiatura pareti del predetto immobile, con acconti puntualmente documentati nel quaderno delle annotazioni;
ulteriori spese nei mesi successivi, quasi tutte coperte dalle rate dei due finanziamenti, fino a esaurimento del credito;
l'elenco dettagliato, nell'atto introduttivo, delle spese sostenute e riportate nel quaderno promemoria;
l'interruzione della convivenza decisa dall'appellante, che aveva dato scarso contributo alle spese per la ristrutturazione e l'arredo della casa, risultando annotato nel quaderno solo un acconto di € 300,00; l'ammontare delle spese sostenute da di circa € 25.000,00). CP_1
L'appellato rappresenta, infine, che ha ammesso, Parte_1 nell'interrogatorio formale, la convivenza, la ristrutturazione dell'immobile,
l'acquisto di elettrodomestici, della vasca idromassaggio e delle altre componenti di arredo e, dopo aver negato l'esistenza di un quaderno e l'annotazione da parte sua del dettaglio spese e da chi sostenute, visualizzato lo stesso ne ha confermato la redazione e la sottoscrizione;
che i testi di parte attrice hanno confermato sia la convivenza che il pagamento dei lavori eseguiti dallo . CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante non contrasta il principio di diritto applicato dal Parte_1 giudice di primo grado, secondo cui un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, che esclude l'ingiustizia dell'arricchimento ex art. 2041 c.c., a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni patrimoniali e sociali del solvens, non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass., 12.6.2020, n. 11303; Cass.,
15.5.2009, n. 11330). Censura, invece, l'applicazione del principio per errore nell'accertamento di fatto sul contestato contributo economico di alle CP_1 spese di ristrutturazione e arredo della casa di proprietà dell'appellante.
Riconoscendo solo minimi esborsi, dissente dalla valutazione di proporzionalità e
5 adeguatezza del contributo, tale da poter essere ricondotto, secondo l'appellante, all'adempimento di un dovere morale e da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. In tal senso, le specifiche censure svolte all'accertamento del giudice di prime cure integrano il contenuto richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Ciò premesso, nell'atto di citazione di primo grado sono state elencate le spese di cui viene chiesto il rimborso.
Alcune spese sono relative al periodo da maggio a luglio 2010 e, secondo l'attore, “risultano dal quadernone che gli allora conviventi utilizzavano quale promemoria, tenuto e debitamente compilato dalla convenuta”. Sono le seguenti: a)
€ 790,00 per acquisto parquet presso ditta LA - Tecnologia Edile (n. 3 scontrini); b) € 770,00 (acconto di € 300,00) per acquisto di piastrelle presso la ditta
(spesa datata 19.6.2010); c) € 872,34 per acquisti del Controparte_2
29.7.2010 effettuati presso l'Ikea sede di SI;
d) € 863,35 per arredo stanze
(un divano in ecopelle e n. 2 pouf) presso la ditta RO - A. Capaldo s.p.a. (nel luglio 2010); e) € 990,00 per infissi (inclusa porta blindata) acquistati presso ditta
Porte Naddeo Pontecagnano Faiano;
f) € 250,00 per elettrodomestico acquistato presso in Montecorvino Pugliano;
g) € 543,60 per acquisto vasca Persona_1 tradizionale presso in Seclì (Le); h) € 299,00 per lavatrice presso la CP_4 ditta Eldo in Pontecagnano Faiano (data 22 luglio); i) € 54,80 per n. 2 miscelatori per arredo bagno acquistati presso BR (il 20 luglio); j) € 300,00 per acquisto materasso dalla ditta in SI;
k) € 199,00 per climatizzatore Parte_3 del 18 giugno presso Elettronica Cannoniero in Giffoni Valle Piana;
l) € 145,11 per elettrodomestici acquistati presso Expert in Salerno (Tv lcd Meliconi,
Termoventilatore Imetec, ecc); m) € 2.150,00 per altri lavori di ristrutturazione dell'immobile, di tinteggiatura (€ 900,00), rinnovo impianti idraulici (€ 400,00) ed elettrici (€ 700,00).
Altre spese sono successive;
in particolare: n) € 234,80 per ulteriori acquisti presso la ditta RO (in data 4.11.2010, 16.12.2010 e 23.1.2011); o) € 60,00 per rifiniture per interni LA (acquisti del 1.12.2010); p) € 99,00 per altro acquisto
(cassetti Hemnes) presso Ikea (del 17.1.2011).
Infine, l'attore sosteneva di aver successivamente stipulato, d'accordo con la compagna, due contratti di finanziamento di complessivi € 10.500,00 per far fronte ad ulteriori costi di ristrutturazione (sistemazione della cucina, delle pareti del bagno, della balconata) e arredo.
6 si è costituita in primo grado solo dopo l'ammissione delle prove Parte_1 orali e prima del suo interrogatorio formale, con una comparsa di risposta priva di difese, con la quale chiedeva il rigetto della domanda. Nell'interrogatorio formale ha negato la partecipazione di alle spese di ristrutturazione, sostenute CP_1 dal padre, ammettendo solo la dazione di regali consistenti in elettrodomestici
(frigorifero, lavatrice, televisore) e nella vasca idromassaggio. Ha negato di aver custodito il quadernone, riconoscendo solo di aver scritto un elenco che va da
“vasca a pittore”, ma senza indicare le somme.
Il giudice di primo grado elenca una serie di importi che, senza specificare a cosa si riferissero, ritiene effettivamente impiegati dallo per la ristrutturazione CP_1 dell'immobile dell'attrice, risultando da scontrini e fatture, per un totale di €
16.110,81 comprensivi anche dei due finanziamenti di € 10.500,00.
Orbene, le testimonianze assunte dimostrano che si è interessato ai CP_1 lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di (il teste Parte_1
ha riferito di aver accompagnato presso le ditte che Testimone_1 CP_1 hanno eseguito lavori nell'appartamento, quali infissi e impianti elettrici) ma non forniscono la prova che abbia sostenuto le spese di ristrutturazione (il teste
[...]
ha appreso da lui che avrebbe pagato le spese di ristrutturazione, ma era Tes_1 presente solo all'acquisto dei mobili presso Ikea di SI), ad eccezione dell'acquisto e del montaggio di infissi della ditta Di TI IE (che, sentito come teste, ha confermato di aver venduto e montato degli infissi nell'appartamento di e di essere stato pagato da per metà in contanti e per Parte_1 CP_1 metà con assegno). Dunque, dalle prove orali risulta che ha pagato gli CP_1 infissi della ditta Di TI IE (testimonianza del venditore), i mobili Ikea
(testimonianza di ), il frigorifero, la lavatrice, il televisore e la Testimone_1 vasca idromassaggio (ammissione di nell'interrogatorio formale). Parte_1
Per le altre spese di ristrutturazione o di acquisto di mobili non vi è una prova documentale di pagamenti certi da parte di a mezzo bonifici, assegni CP_1 riscossi, o altri mezzi di pagamento diversi dal denaro. Perciò deve ritenersi che le altre spese da lui elencate siano state pagate in contanti. La prova dei pagamenti in contanti non può essere data dalle annotazioni sul “quadernone” (che
[...] ha riconosciuto di aver scritto solo in parte, ma senza indicazione di Pt_1 importi), né dalle fatture e dagli scontrini fiscali (che non dimostrano il pagamento da parte di . Non valgono a dimostrare pagamenti in contanti neanche CP_1
i due finanziamenti erogati a non essendo sufficiente la ragione CP_1
7 dichiarata nei contratti sottoscritti per dimostrare che la provvista sia stata impiegata per non meglio precisate spese di ristrutturazione e arredo casa.
In concreto, tra i pagamenti elencati nell'atto di citazione di primo grado può ritenersi provato solo l'esborso di: € 872,34 per acquisti del 29.7.2010 effettuati presso l'Ikea sede di SI (lett. c); € 543,60 per acquisto vasca tradizionale presso (lett. g); € 299,00 per lavatrice (lett. h); € 145,11 per CP_4 elettrodomestici acquistati presso Expert (lett. l); € 99,00 per altro acquisto (cassetti
Hemnes) presso Ikea. Nell'elenco non è compreso il costo degli infissi acquistati e montati da Di TI IE, il quale non risulta neppure dai documenti prodotti
(non vi è alcuna fattura, documento di trasporto o scontrino fiscale proveniente dal
Di TI), per cui non è dato sapere neppure quale sia l'importo pagato.
Dunque, i pagamenti effettuati da muniti di prova, ammontano ad CP_1
€ 1.959,05.
Considerato che
ha dichiarato di aver convissuto con CP_1 nei fine settimana (da venerdì a domenica) per cinque anni (da Parte_1 ottobre 2010 ad ottobre 2015) e l'intero periodo successivo di sei mesi (da ottobre
2015 a marzo 2016), appare evidente che il suo contributo alle spese per acquisti di beni utilizzati da entrambi durante la convivenza, documentate nella misura complessiva di 1.959,05, configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c., trattandosi di spese adeguate alle circostanze.
Di qui l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto della domanda proposta da CP_1
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la soccombenza di comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, CP_1
c.p.c., la condanna dell'appellato al rimborso delle spese di secondo grado e degli onorari di difesa di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1229/2024, così provvede:
8 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da CP_1
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 giudizio in favore di che liquida in € 382,50 per spese vive di Parte_1 secondo grado ed € 7.000,00 per onorari di difesa (€ 3.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Gaetano Mastroberardino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1229 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
); C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Mastroberardino per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Vestuti per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4790/2024, pubblicata il 09/10/2024.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto condanna al pagamento in favore di Parte_1
ai sensi dell'art 2041 c.c., della somma di € 8.055,40 oltre interessi CP_1 legali, esponendo che dai documenti prodotti (scontrini e fatture) risulta che l'attore ha eseguito esborsi ammontanti ad € 16.110,81 per la ristrutturazione CP_1
1 dell'immobile di proprietà di con la quale ha convissuto fino Parte_1 all'interruzione improvvisa della loro relazione a maggio 2016; che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di merito, l'elargizione di somme da parte del marito/compagno per la ristrutturazione della casa di proprietà esclusiva della partner, adibita a casa familiare, costituisce adempimento di una obbligazione naturale da cui consegue la irripetibilità delle somme ex art 2034, comma 2, c.c.; che Cass., 12.6.2020, n. 11303 ha enunciato il principio secondo cui le somme che non possono essere ricondotte all'adempimento di un dovere morale e sociale in quanto esorbitanti dalle esigenze familiari, non rispettando i minimi di proporzionalità ed adeguatezza, possono essere chieste indietro al termine della convivenza, in quanto, diversamente, integrerebbero un ingiustificato arricchimento per il convivente che ne abbia beneficiato;
che per valutare la proporzionalità della somma occorre aver riguardo all'entità del patrimonio ed alle condizioni sociali dei conviventi;
che sussiste, nel caso di specie, il presupposto della sproporzione tra i mezzi economici di cui godeva lo ed il soddisfacimento dell'interesse CP_1 patrimoniale della sua ex partner;
che, infatti, ha contribuito in CP_1 maniera importante a ristrutturare ed arredare l'appartamento di nel Parte_1 qual convivevano, assumendosi un impegno economico gravoso e sproporzionato rispetto alla sua condizione economica, come dimostrato dal fatto che per sostenere spese di non rilevante entità è stato costretto ad accendere ben due prestiti che ha restituito nel giro di alcuni anni;
che la sproporzione tra l'esborso economico sostenuto dallo , se rapportato alla sua situazione patrimoniale ed al CP_1 vantaggio notevole assicurato alla sua ex partner, consente di affermare la sussistenza dei presupposti dell'ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c., poiché la ha potuto abitare per il resto della sua esistenza in una casa completamente Pt_1 ristrutturata e arredata grazie al contributo economico assicurato dal suo ex, il quale ha subito un depauperamento corrispondente all'arricchimento di controparte;
che, in considerazione della genesi e della natura dell'obbligazione, lo non CP_1 avrebbe potuto esperire altra azione per ottenere il rimborso delle somme versate, per cui è integrato il presupposto della residualità ex art 2042 c.c. ai fini dell'ammissibilità dell'actio di ingiustificato arricchimento;
che, d'altra parte,
l'attore ha goduto dell'immobile ristrutturato e degli arredi da lui acquistati durante gli anni di durata della convivenza, per cui si ritiene di riconoscergli il rimborso del
50% degli esborsi, fissando definitivamente in € 8.055,40 la somma che la
2 convenuta dovrà restituire all'attore, oltre gli interessi legali dal giorno della messa in mora (16.07.2016) fino al soddisfo.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un unico motivo di Parte_1 impugnazione, censura la ricostruzione dei pagamenti come frutto di un errore nel processo valutativo della prova documentale.
Sostiene l'appellante che la quantificazione dei presunti esborsi in € 16.110,81 è il risultato della somma dei due finanziamenti di complessivi € 10.500,00 contratti da (in data 5.7.2010 presso Banca Findomestic per € 5.000,00 con CP_1 causale “diversi lavori”, nonché in data 15.7.2010, presso Compass per € 5.500,00 con causale “prestito personale”; entrambi antecedenti ad ottobre 2015, indicato dallo stesso come l'inizio della convivenza “senza interruzione”) e delle CP_1 fatture e scontrini, con data per lo più successiva alla erogazione dei suddetti finanziamenti (€ 5.610,81); che “siffatta operazione quantificativa è errata in quanto, ad onor di logica, la somma matematica delle spese con i finanziamenti
(peraltro eccedenti) per farvi fronte, determina un accrescimento ingiustificato dell'importo da ripetere, che andrebbe invece ragguagliato alle sole spese documentate”; che, inoltre, la documentazione prodotta non dimostra affatto che si tratti di spese sostenute a favore dell'odierna appellante;
che, in particolare: a) per la fattura di € 790,00, emessa in data 3.6.2010 da LA di A. AC & C. s.r.l. ed intestata a relativa all'acquisto di parquet e battiscopa, corredata da Parte_1 tre scontrini fiscali (pari data di € 100,00 del 20.7.2010 di € 500,00 ed a saldo del
27.7.2010 di € 190,00) non si ravvisa alcun riferimento a pagamenti effettuati dallo
; b) lo scontrino fiscale di € 300,00 emesso dalla ditta è CP_1 Controparte_2 privo di alcun riferimento al nominativo dell'acquirente nonché a tipologia e quantità delle merci acquistate, di seguito al quale vi sono tre ricevute del tutto anonime e prive di qualsiasi valore legale e fiscale;
c) dagli scontrini fiscali per un totale di € 1.100,15 (€ 3,90 del 4.11.2010; € 30,90 del 13.1.2011; € 200,00 del
16.12.2010; € 863,35 del 13-20.7.2010), emessi da A. Capaldo s.p.a. per l'acquisto di un mixer per latte e mobilio consegnato presso il domicilio di Parte_1 non si evince l'acquirente (la sentenza ha anche erroneamente incrementato di circa
€ 600,00 sommando il totale corrisposto agli acconti); d) lo scontrino fiscale di €
199,00 emesso il 18.6.2010 da è privo di indicazione Controparte_3 del bene acquistato e dell'acquirente; e) un buono di consegna non fiscale di un elettrodomestico (?) rilasciato il 19.7.2010 da tale a favore di tale Persona_1
3 ; f) nello scontrino fiscale di € 543,60 emesso il 28.5.2010 da CP_1 CP_4 corredato da documento di consegna a nome , relativo all'acquisto di Parte_2 una vasca tradizionale, non è dato ravvisare alcun riferimento a pagamenti effettuati dallo;
g) uno scontrino fiscale di € 299,00 emesso il 22.7.2010 da CP_1 CP_5 per l'acquisto di una lavabiancheria, corredato da documento di trasporto a nome h) lo scontrino fiscale di € 60,00 emesso il 1.12.2010 da LA di CP_1
A. AC & C. s.r.l. è privo di indicazione del bene acquistato e dell'acquirente; i) altri scontrini fiscali per un totale di € 872,34 emessi il 29.7.2010 da Ikea Italia
s.r.l., relativi all'acquisto di mobili di arredo, corredati da documento di trasporto a nome l) uno scontrino fiscale di € 145,11 emesso il 23.8.2010 da Parte_1
Expert Salerno, anch'esso privo di indicazione del bene acquistato e dell'acquirente; che l'elencata documentazione non può da sola costituire prova di pagamenti effettuati dallo , né tantomeno che l'odierna appellante abbia CP_1 beneficiato di atti di liberalità da parte quest'ultimo; che, “anche a voler riconoscere dei minimi e non dimostrati esborsi in capo alla parte appellata, si rientrerebbe in ogni caso nel campo di piccole regalie al fine di “conquistare” la donna con la quale si riteneva di voler condividere la propria vita”.
La risposta dell'appellato costituitosi eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 342 c.p.c., nonché ex art. 348-bis c.p.c., non avendo proposto in primo grado eccezioni atte a contrastare la pretesa attorea, cosicché non può contestare in appello “ciò che non ha specificamente contestato in primo grado né insistere o reiterare eccezioni mai sollevate in primo grado”.
Nel merito, risponde che l'appellante non indica quali sarebbero, a suo avviso, le spese documentate e quelle, invece, non rilevanti;
che si è costituita Parte_1 tardivamente nel giudizio di primo grado (in data 6.10.2019, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.), senza disconoscere la documentazione prodotta dall'attore e senza formulare specifiche eccezioni;
che l'attore ha, invece, elencato e documentato le spese sostenute per la convivenza con che l'appellante non nega la prestazione economica Parte_1 effettuata dal sig. , in ragione della convivenza con la sig.ra CP_1 Parte_1 ma tenta semplicemente di ridimensionarla riportandola nel campo delle mere regalie.
Ripropone la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo di primo grado (la conviveva presso la residenza della convenuta, per i soli giorni di venerdì,
4 sabato e domenica, da ottobre 2010 ad ottobre 2015; la convivenza senza interruzione da ottobre 2015 a maggio 2016; l'utilizzo di un quaderno da parte dei conviventi per annotare le spese sostenute per la ristrutturazione e l'arredo; la stipula da parte dello , d'accordo con la compagna, di due contratti di CP_1 finanziamento per poter far fronte ai costi di ristrutturazione ed arredo casa;
l'accollo da parte di anche delle spese di ristrutturazione CP_1 dell'immobile per la somma di € 2.540,00 come da n. 2 assegni allegati;
il pagamento di lavori di rifacimento degli impianti elettrici ed idraulici, nonché di tinteggiatura pareti del predetto immobile, con acconti puntualmente documentati nel quaderno delle annotazioni;
ulteriori spese nei mesi successivi, quasi tutte coperte dalle rate dei due finanziamenti, fino a esaurimento del credito;
l'elenco dettagliato, nell'atto introduttivo, delle spese sostenute e riportate nel quaderno promemoria;
l'interruzione della convivenza decisa dall'appellante, che aveva dato scarso contributo alle spese per la ristrutturazione e l'arredo della casa, risultando annotato nel quaderno solo un acconto di € 300,00; l'ammontare delle spese sostenute da di circa € 25.000,00). CP_1
L'appellato rappresenta, infine, che ha ammesso, Parte_1 nell'interrogatorio formale, la convivenza, la ristrutturazione dell'immobile,
l'acquisto di elettrodomestici, della vasca idromassaggio e delle altre componenti di arredo e, dopo aver negato l'esistenza di un quaderno e l'annotazione da parte sua del dettaglio spese e da chi sostenute, visualizzato lo stesso ne ha confermato la redazione e la sottoscrizione;
che i testi di parte attrice hanno confermato sia la convivenza che il pagamento dei lavori eseguiti dallo . CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante non contrasta il principio di diritto applicato dal Parte_1 giudice di primo grado, secondo cui un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, che esclude l'ingiustizia dell'arricchimento ex art. 2041 c.c., a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni patrimoniali e sociali del solvens, non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass., 12.6.2020, n. 11303; Cass.,
15.5.2009, n. 11330). Censura, invece, l'applicazione del principio per errore nell'accertamento di fatto sul contestato contributo economico di alle CP_1 spese di ristrutturazione e arredo della casa di proprietà dell'appellante.
Riconoscendo solo minimi esborsi, dissente dalla valutazione di proporzionalità e
5 adeguatezza del contributo, tale da poter essere ricondotto, secondo l'appellante, all'adempimento di un dovere morale e da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. In tal senso, le specifiche censure svolte all'accertamento del giudice di prime cure integrano il contenuto richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Ciò premesso, nell'atto di citazione di primo grado sono state elencate le spese di cui viene chiesto il rimborso.
Alcune spese sono relative al periodo da maggio a luglio 2010 e, secondo l'attore, “risultano dal quadernone che gli allora conviventi utilizzavano quale promemoria, tenuto e debitamente compilato dalla convenuta”. Sono le seguenti: a)
€ 790,00 per acquisto parquet presso ditta LA - Tecnologia Edile (n. 3 scontrini); b) € 770,00 (acconto di € 300,00) per acquisto di piastrelle presso la ditta
(spesa datata 19.6.2010); c) € 872,34 per acquisti del Controparte_2
29.7.2010 effettuati presso l'Ikea sede di SI;
d) € 863,35 per arredo stanze
(un divano in ecopelle e n. 2 pouf) presso la ditta RO - A. Capaldo s.p.a. (nel luglio 2010); e) € 990,00 per infissi (inclusa porta blindata) acquistati presso ditta
Porte Naddeo Pontecagnano Faiano;
f) € 250,00 per elettrodomestico acquistato presso in Montecorvino Pugliano;
g) € 543,60 per acquisto vasca Persona_1 tradizionale presso in Seclì (Le); h) € 299,00 per lavatrice presso la CP_4 ditta Eldo in Pontecagnano Faiano (data 22 luglio); i) € 54,80 per n. 2 miscelatori per arredo bagno acquistati presso BR (il 20 luglio); j) € 300,00 per acquisto materasso dalla ditta in SI;
k) € 199,00 per climatizzatore Parte_3 del 18 giugno presso Elettronica Cannoniero in Giffoni Valle Piana;
l) € 145,11 per elettrodomestici acquistati presso Expert in Salerno (Tv lcd Meliconi,
Termoventilatore Imetec, ecc); m) € 2.150,00 per altri lavori di ristrutturazione dell'immobile, di tinteggiatura (€ 900,00), rinnovo impianti idraulici (€ 400,00) ed elettrici (€ 700,00).
Altre spese sono successive;
in particolare: n) € 234,80 per ulteriori acquisti presso la ditta RO (in data 4.11.2010, 16.12.2010 e 23.1.2011); o) € 60,00 per rifiniture per interni LA (acquisti del 1.12.2010); p) € 99,00 per altro acquisto
(cassetti Hemnes) presso Ikea (del 17.1.2011).
Infine, l'attore sosteneva di aver successivamente stipulato, d'accordo con la compagna, due contratti di finanziamento di complessivi € 10.500,00 per far fronte ad ulteriori costi di ristrutturazione (sistemazione della cucina, delle pareti del bagno, della balconata) e arredo.
6 si è costituita in primo grado solo dopo l'ammissione delle prove Parte_1 orali e prima del suo interrogatorio formale, con una comparsa di risposta priva di difese, con la quale chiedeva il rigetto della domanda. Nell'interrogatorio formale ha negato la partecipazione di alle spese di ristrutturazione, sostenute CP_1 dal padre, ammettendo solo la dazione di regali consistenti in elettrodomestici
(frigorifero, lavatrice, televisore) e nella vasca idromassaggio. Ha negato di aver custodito il quadernone, riconoscendo solo di aver scritto un elenco che va da
“vasca a pittore”, ma senza indicare le somme.
Il giudice di primo grado elenca una serie di importi che, senza specificare a cosa si riferissero, ritiene effettivamente impiegati dallo per la ristrutturazione CP_1 dell'immobile dell'attrice, risultando da scontrini e fatture, per un totale di €
16.110,81 comprensivi anche dei due finanziamenti di € 10.500,00.
Orbene, le testimonianze assunte dimostrano che si è interessato ai CP_1 lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di (il teste Parte_1
ha riferito di aver accompagnato presso le ditte che Testimone_1 CP_1 hanno eseguito lavori nell'appartamento, quali infissi e impianti elettrici) ma non forniscono la prova che abbia sostenuto le spese di ristrutturazione (il teste
[...]
ha appreso da lui che avrebbe pagato le spese di ristrutturazione, ma era Tes_1 presente solo all'acquisto dei mobili presso Ikea di SI), ad eccezione dell'acquisto e del montaggio di infissi della ditta Di TI IE (che, sentito come teste, ha confermato di aver venduto e montato degli infissi nell'appartamento di e di essere stato pagato da per metà in contanti e per Parte_1 CP_1 metà con assegno). Dunque, dalle prove orali risulta che ha pagato gli CP_1 infissi della ditta Di TI IE (testimonianza del venditore), i mobili Ikea
(testimonianza di ), il frigorifero, la lavatrice, il televisore e la Testimone_1 vasca idromassaggio (ammissione di nell'interrogatorio formale). Parte_1
Per le altre spese di ristrutturazione o di acquisto di mobili non vi è una prova documentale di pagamenti certi da parte di a mezzo bonifici, assegni CP_1 riscossi, o altri mezzi di pagamento diversi dal denaro. Perciò deve ritenersi che le altre spese da lui elencate siano state pagate in contanti. La prova dei pagamenti in contanti non può essere data dalle annotazioni sul “quadernone” (che
[...] ha riconosciuto di aver scritto solo in parte, ma senza indicazione di Pt_1 importi), né dalle fatture e dagli scontrini fiscali (che non dimostrano il pagamento da parte di . Non valgono a dimostrare pagamenti in contanti neanche CP_1
i due finanziamenti erogati a non essendo sufficiente la ragione CP_1
7 dichiarata nei contratti sottoscritti per dimostrare che la provvista sia stata impiegata per non meglio precisate spese di ristrutturazione e arredo casa.
In concreto, tra i pagamenti elencati nell'atto di citazione di primo grado può ritenersi provato solo l'esborso di: € 872,34 per acquisti del 29.7.2010 effettuati presso l'Ikea sede di SI (lett. c); € 543,60 per acquisto vasca tradizionale presso (lett. g); € 299,00 per lavatrice (lett. h); € 145,11 per CP_4 elettrodomestici acquistati presso Expert (lett. l); € 99,00 per altro acquisto (cassetti
Hemnes) presso Ikea. Nell'elenco non è compreso il costo degli infissi acquistati e montati da Di TI IE, il quale non risulta neppure dai documenti prodotti
(non vi è alcuna fattura, documento di trasporto o scontrino fiscale proveniente dal
Di TI), per cui non è dato sapere neppure quale sia l'importo pagato.
Dunque, i pagamenti effettuati da muniti di prova, ammontano ad CP_1
€ 1.959,05.
Considerato che
ha dichiarato di aver convissuto con CP_1 nei fine settimana (da venerdì a domenica) per cinque anni (da Parte_1 ottobre 2010 ad ottobre 2015) e l'intero periodo successivo di sei mesi (da ottobre
2015 a marzo 2016), appare evidente che il suo contributo alle spese per acquisti di beni utilizzati da entrambi durante la convivenza, documentate nella misura complessiva di 1.959,05, configura l'adempimento di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c., trattandosi di spese adeguate alle circostanze.
Di qui l'accoglimento dell'appello e il conseguente rigetto della domanda proposta da CP_1
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la soccombenza di comporta, ai sensi dell'art. 91, comma 1, CP_1
c.p.c., la condanna dell'appellato al rimborso delle spese di secondo grado e degli onorari di difesa di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1229/2024, così provvede:
8 1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da CP_1
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 giudizio in favore di che liquida in € 382,50 per spese vive di Parte_1 secondo grado ed € 7.000,00 per onorari di difesa (€ 3.500,00 per il primo grado ed € 3.500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Gaetano Mastroberardino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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