Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
In tema di esecuzione, la Corte di Cassazione può rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., l'inammissibilità originaria dell'incidente di esecuzione proposto dal condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/05/2013, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
5 3 09/ 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/05/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.9288 Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente - rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere REG. GENERALE Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Consigliere N. 33569/2012 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO PA, nato il [...] avverso l'ordinanza n. 105/2012 TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, del 21/06/2012; dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 giugno 2012 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da RU SQ, volta alla rideterminazione della pena complessiva inflitta con la sentenza n. 4128/2008 della Corte d'appello di Napoli, alla luce della sentenza n. 20798/2011 delle sezioni unite di questa Corte, rilevando che l'omesso erroneo assoggettamento della recidiva, concorrente con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, alla disciplina sul concorso di circostanze a effetto speciale, dettata dall'art. 63, comma 4, cod. pen., non ha reso illegale la pena finale comminata con la indicata sentenza e corrispondente a quella irrogabile secondo i nuovi canoni ermeneutici.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il condannato, che ha insistito nella richiesta di rideterminazione della pena alla luce dei principi fissati in tema di calcolo della recidiva dalla richiamata sentenza delle sezioni unite di questa Corte.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in conseguenza della inammissibilità della stessa richiesta originaria sottoposta dal ricorrente all'esame del Giudice della esecuzione.
2. L'ordinanza impugnata, nell'affermare l'ammissibilità della richiesta di rideterminazione della pena inflitta con la sentenza di condanna, ha, invero, fatto inesatta interpretazione e conseguente non corretta applicazione del principio di diritto fissato da questa Corte con la sentenza a sezioni unite n. 18288 del 21/01/2010 (P.G. in proc. Beschi, Rv. 246651).
2.1. Con detta sentenza, fissandosi il principio, alla cui stregua il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle sezioni unite di questa Corte, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata, si è fatto esclusivo riferimento alla fase esecutiva della condanna, in relazione alla quale si è evocata la nozione di "giudicato esecutivo", utilizzata in senso convenzionale, per certificare il limitato effetto "autoconservativo" di un accertamento rebus sic stantibus. 2 Rimarcandosi, infatti, che, in sede esecutiva, le richieste del soggetto interessato sono di norma suscettibili di essere riproposte in qualsiasi - - momento, con il solo limite, previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che la nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui "medesimi elementi”, e procedendosi a una interpretazione sistematica di detta norma alla luce del principio di legalità penale di cui all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, si è ritenuto che il mutamento di giurisprudenza, che assume, specie a seguito di un intervento delle sezioni unite di questa Corte, carattere di stabilità e integra il "diritto vivente", può costituire quell'elemento di novità idoneo a superare la preclusione del c.d. "giudicato esecutivo".
2.2. Tali considerazioni non valgono, invece, per il giudizio di cognizione, il cui divario strutturale rispetto al giudizio di esecuzione è stato ribadito dalla indicata decisione e la cui pronuncia conclusiva, connotata dal carattere della definitività, è soggetta al principio della intangibilità conseguente al suo passaggio in giudicato, che la rende insensibile ai "nuovi elementi" sopravvenuti.
3. Consegue a tali rilievi che l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione deve essere annullata senza rinvio per la inammissibilità della richiesta del condannato,che la Corte rileva di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. in estensiva affeca- e che #ricorso da quest'ultime preposto averso detta ordinanza deve essere zione dell'art. 531, comma 4. ··c.pop⋅ dichiarato inammissibile. соледноно altres, la Ata dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento - in favore della Cassa delle ammende - di sanzione pecuniaria, che appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché la richiesta del condannato è inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA ott. Massimo Vecchio dott. Angela Tardio Ingle Fardo - 3 FEB 2014 Il Funcionato Giudiziario Michelin Ropee