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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
LA DAVIDE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 352/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Pers Del Leg Rappr.te Protempore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
Difensore_4 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 692/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti insistono nei rispettivi atti e conclusioni
Voglia codesta Eccellentissima Corte di Giustizia, in accoglimento del presente appello e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Torino, come meglio specificata in epigrafe, accertando e dichiarando l'infondatezza del diniego tacito opposto dall'Ufficio e, per l'effetto, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di
€ 718.042,71 pari all'i.v.a. indebitamente pagata in relazione alla componente OGSE (con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata nel periodo 2017-2019), oltre a interessi come per legge, eventualmente previo rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale di compatibilità dell'interpretazione del meccanismo interno di ripetizione dell'i.v.a. indebitamente corrisposta (nel senso della esclusiva legittimazione passiva del cedente) con i principi di neutralità ed effettività dell'i.v.a..
Con vittoria di spese (ivi espressamente comprese quelle sostenute a titolo di contributo unificato) e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Voglia Codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
• respingere integralmente l'appello proposto dalla Società, in quanto infondato in fatto egiudiziale alla Corte di Giustizia Europea formulata da controparte;
• respingere integralmente l'appello proposto dalla Società, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
• in accoglimento del gravame incidentale, riformare la pronuncia impugnata limitatamente alla parte concernente la compensazione delle spese processuali di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese anche del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da tre istanze di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto riferite agli anni d'imposta 2017-2018, 2019 e 2020 versata dalla società contribuente in relazione a forniture di energia elettrica.
La società appellante assume che l'imposta sia stata indebitamente versata, in ragione dell'inclusione degli
OGSE nella base imponibile, e che la essa andrebbe quantificata in euro 283.534,48 per il periodo 2017-2018, in euro 230.350,57 per il 2019 e in euro 204.157,66 per il 2020, per un importo complessivo di euro 718.042,71
A seguito del mancato riscontro dell'Amministrazione, si formava il silenzio-rifiuto e la contribuente adiva la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, che, con sentenza n. 692/II/2023, pronunciata il 4 settembre 2023 e depositata l'11 ottobre 2023, rigettava i ricorsi riuniti ritenendo assorbente il difetto di legittimazione attiva del cessionario/committente a richiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA pagata in via di rivalsa, richiamando l'orientamento di legittimità in tema di azione diretta del cessionario e la necessità di rivolgersi al fornitore con gli ordinari rimedi civilistici.
Secondo la prospettazione difensiva di parte appellante, gli oneri di sistema graverebbero per legge sul cliente finale e verrebbero riscossi dai venditori e dai distributori di energia in un ruolo meramente strumentale,
“in nome e per conto” dell'ente di destinazione, con conseguente estraneità di tali somme al corrispettivo e loro esclusione dalla base imponibile ai sensi dell'art. 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972.
Secondo la parte appellante, poi, alla luce della giurisprudenza della CGUE non potrebbe negarsi, in via generale, la legittimazione del distributore a rivolgersi direttamente all'Erario, specie in un sistema che, se interpretato come nella sentenza appellata, imporrebbe al cessionario un percorso in due giudizi non coordinati e non sempre idonei a garantire una tutela integrale e tempestiva. Per tale ragione viene formulata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE perché si pronunci in merito.
L'Agenzia delle Entrate – DR Piemonte, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto integrale dell'appello, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale e l'accoglimento dell'appello incidentale volto alla riforma del capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese.
In via preliminare, l'Ufficio insiste sul difetto di legittimazione attiva del cessionario/committente ad ottenere il rimborso direttamente dall'Erario, richiamando la distinzione tra il rapporto tributario tra Amministrazione
e cedente/prestatore, il rapporto privatistico della rivalsa tra cedente e cessionario e il rapporto di detrazione tra Amministrazione e cessionario.
In sintesi, l'azione diretta del cessionario sarebbe ammissibile, secondo la prospettazione difensiva dell'Ufficio, solo in presenza di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero nei confronti del cedente, come delineato dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione. L'Ufficio, inoltre, si oppone al rinvio pregiudiziale, ritenendo che il diritto dell'Unione offra già criteri chiari e di univoca interpretazione e che l'ordinamento interno, anche per il tramite dell'art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, consenta al cedente di conseguire il rimborso nei confronti dell'Erario all'esito dell'eventuale restituzione al cessionario. Sul piano documentale, viene rilevata la carenza di prova quanto alle fatture e ai registri IVA originariamente prodotti a sostegno delle istanze di rimborso, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto. Quanto al merito, l'Agenzia riconduce gli oneri in questione a una componente della tariffa dell'energia elettrica, funzionale alla copertura di costi generali, e perciò parte del corrispettivo ai sensi dell'art. 78 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 13 del d.P.R. 633/1972; non ricorrerebbe pertanto, secondo tale impostazione, la figura del “pagamento in nome e per conto” del cliente finale, bensì un meccanismo assimilabile alla sostituzione d'imposta che impone l'inclusione nella base imponibile. In via incidentale, l'Ufficio chiede la riforma del capo sulle spese del primo grado, ritenendo non giustificata la compensazione disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La questione centrale oggetto del presente gravame concerne la possibilità per il cessionario/committente di rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell'IVA che assume indebitamente addebitata in via di rivalsa dal fornitore, anziché agire nei confronti di quest'ultimo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con due pronunce gemelle, Cass.
n. 6810/2025 e Cass. n. 6812/2025, con le quali ha affermato con chiarezza che «La legittimazione attiva alla richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente assolta appartiene in via esclusiva al soggetto passivo d'imposta, non al cessionario, salvo che il rimborso nei confronti del cedente sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile;
onere che grava sul cessionario e che non può essere soddisfatto mediante mere deduzioni astratte o ipotesi di disfunzioni sistemiche.»
Nella specie, l'appellante non ha allegato situazioni concrete tali da rendere concretamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso nei confronti del cedente, non avendo allegato situazioni di insolvenza o irreperibilità del fornitore, ma prospettando, viceversa, solo considerazioni teoriche circa la complessità del meccanismo OGSE e l'asserita difficoltà del fornitore di recuperare quanto eventualmente restituito, deduzioni ritenuti insufficienti, ai fini che qui rilevano, sulla scorta dell'orientamento di legittimità sopra richiamato. La circostanza che le due pronunce citate siano state emesse dopo la proposizione del presente giudizio giustifica, alla luce della relativa novità delle questioni affrontate, una pronuncia integralmente compensatoria delle spese di lite, con ciò disattendedosi la richiesta incidentale dell'Ufficio in punto spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale con la compensazione delle spese processuali anche nel presente grado
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
LA DAVIDE, RE
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 352/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Pers Del Leg Rappr.te Protempore - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_3
Difensore_4 C/o Studio Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 692/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 11/10/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti insistono nei rispettivi atti e conclusioni
Voglia codesta Eccellentissima Corte di Giustizia, in accoglimento del presente appello e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Torino, come meglio specificata in epigrafe, accertando e dichiarando l'infondatezza del diniego tacito opposto dall'Ufficio e, per l'effetto, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di
€ 718.042,71 pari all'i.v.a. indebitamente pagata in relazione alla componente OGSE (con riguardo alla fornitura di energia elettrica somministrata nel periodo 2017-2019), oltre a interessi come per legge, eventualmente previo rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale di compatibilità dell'interpretazione del meccanismo interno di ripetizione dell'i.v.a. indebitamente corrisposta (nel senso della esclusiva legittimazione passiva del cedente) con i principi di neutralità ed effettività dell'i.v.a..
Con vittoria di spese (ivi espressamente comprese quelle sostenute a titolo di contributo unificato) e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Voglia Codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
• respingere integralmente l'appello proposto dalla Società, in quanto infondato in fatto egiudiziale alla Corte di Giustizia Europea formulata da controparte;
• respingere integralmente l'appello proposto dalla Società, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
• in accoglimento del gravame incidentale, riformare la pronuncia impugnata limitatamente alla parte concernente la compensazione delle spese processuali di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese anche del presente grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da tre istanze di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto riferite agli anni d'imposta 2017-2018, 2019 e 2020 versata dalla società contribuente in relazione a forniture di energia elettrica.
La società appellante assume che l'imposta sia stata indebitamente versata, in ragione dell'inclusione degli
OGSE nella base imponibile, e che la essa andrebbe quantificata in euro 283.534,48 per il periodo 2017-2018, in euro 230.350,57 per il 2019 e in euro 204.157,66 per il 2020, per un importo complessivo di euro 718.042,71
A seguito del mancato riscontro dell'Amministrazione, si formava il silenzio-rifiuto e la contribuente adiva la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, che, con sentenza n. 692/II/2023, pronunciata il 4 settembre 2023 e depositata l'11 ottobre 2023, rigettava i ricorsi riuniti ritenendo assorbente il difetto di legittimazione attiva del cessionario/committente a richiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA pagata in via di rivalsa, richiamando l'orientamento di legittimità in tema di azione diretta del cessionario e la necessità di rivolgersi al fornitore con gli ordinari rimedi civilistici.
Secondo la prospettazione difensiva di parte appellante, gli oneri di sistema graverebbero per legge sul cliente finale e verrebbero riscossi dai venditori e dai distributori di energia in un ruolo meramente strumentale,
“in nome e per conto” dell'ente di destinazione, con conseguente estraneità di tali somme al corrispettivo e loro esclusione dalla base imponibile ai sensi dell'art. 79, lett. c), della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 15 del d.P.R. 633/1972.
Secondo la parte appellante, poi, alla luce della giurisprudenza della CGUE non potrebbe negarsi, in via generale, la legittimazione del distributore a rivolgersi direttamente all'Erario, specie in un sistema che, se interpretato come nella sentenza appellata, imporrebbe al cessionario un percorso in due giudizi non coordinati e non sempre idonei a garantire una tutela integrale e tempestiva. Per tale ragione viene formulata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE perché si pronunci in merito.
L'Agenzia delle Entrate – DR Piemonte, si è costituita in giudizio depositando controdeduzioni, chiedendo il rigetto integrale dell'appello, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale e l'accoglimento dell'appello incidentale volto alla riforma del capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese.
In via preliminare, l'Ufficio insiste sul difetto di legittimazione attiva del cessionario/committente ad ottenere il rimborso direttamente dall'Erario, richiamando la distinzione tra il rapporto tributario tra Amministrazione
e cedente/prestatore, il rapporto privatistico della rivalsa tra cedente e cessionario e il rapporto di detrazione tra Amministrazione e cessionario.
In sintesi, l'azione diretta del cessionario sarebbe ammissibile, secondo la prospettazione difensiva dell'Ufficio, solo in presenza di impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero nei confronti del cedente, come delineato dalla giurisprudenza più recente della Corte di cassazione. L'Ufficio, inoltre, si oppone al rinvio pregiudiziale, ritenendo che il diritto dell'Unione offra già criteri chiari e di univoca interpretazione e che l'ordinamento interno, anche per il tramite dell'art. 30-ter del d.P.R. 633/1972, consenta al cedente di conseguire il rimborso nei confronti dell'Erario all'esito dell'eventuale restituzione al cessionario. Sul piano documentale, viene rilevata la carenza di prova quanto alle fatture e ai registri IVA originariamente prodotti a sostegno delle istanze di rimborso, ritenendo legittimo il silenzio-rifiuto. Quanto al merito, l'Agenzia riconduce gli oneri in questione a una componente della tariffa dell'energia elettrica, funzionale alla copertura di costi generali, e perciò parte del corrispettivo ai sensi dell'art. 78 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 13 del d.P.R. 633/1972; non ricorrerebbe pertanto, secondo tale impostazione, la figura del “pagamento in nome e per conto” del cliente finale, bensì un meccanismo assimilabile alla sostituzione d'imposta che impone l'inclusione nella base imponibile. In via incidentale, l'Ufficio chiede la riforma del capo sulle spese del primo grado, ritenendo non giustificata la compensazione disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La questione centrale oggetto del presente gravame concerne la possibilità per il cessionario/committente di rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell'IVA che assume indebitamente addebitata in via di rivalsa dal fornitore, anziché agire nei confronti di quest'ultimo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con due pronunce gemelle, Cass.
n. 6810/2025 e Cass. n. 6812/2025, con le quali ha affermato con chiarezza che «La legittimazione attiva alla richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente assolta appartiene in via esclusiva al soggetto passivo d'imposta, non al cessionario, salvo che il rimborso nei confronti del cedente sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile;
onere che grava sul cessionario e che non può essere soddisfatto mediante mere deduzioni astratte o ipotesi di disfunzioni sistemiche.»
Nella specie, l'appellante non ha allegato situazioni concrete tali da rendere concretamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso nei confronti del cedente, non avendo allegato situazioni di insolvenza o irreperibilità del fornitore, ma prospettando, viceversa, solo considerazioni teoriche circa la complessità del meccanismo OGSE e l'asserita difficoltà del fornitore di recuperare quanto eventualmente restituito, deduzioni ritenuti insufficienti, ai fini che qui rilevano, sulla scorta dell'orientamento di legittimità sopra richiamato. La circostanza che le due pronunce citate siano state emesse dopo la proposizione del presente giudizio giustifica, alla luce della relativa novità delle questioni affrontate, una pronuncia integralmente compensatoria delle spese di lite, con ciò disattendedosi la richiesta incidentale dell'Ufficio in punto spese.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale con la compensazione delle spese processuali anche nel presente grado