Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 142
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimazione attiva del cessionario/committente

    La Corte richiama l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui la legittimazione attiva alla richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente assolta appartiene in via esclusiva al soggetto passivo d'imposta (cedente/prestatore), non al cessionario/committente, salvo che il rimborso nei confronti del cedente sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile. L'appellante non ha allegato tali situazioni concrete, ma solo considerazioni teoriche.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    L'Agenzia delle Entrate si oppone al rinvio pregiudiziale, ritenendo che il diritto dell'Unione offra già criteri chiari e di univoca interpretazione. La Corte rigetta l'appello principale, implicitamente rigettando anche la richiesta di rinvio pregiudiziale.

  • Rigettato
    Gravame incidentale per riforma della compensazione delle spese

    La circostanza che le pronunce della Cassazione richiamate siano state emesse dopo la proposizione del presente giudizio giustifica, alla luce della relativa novità delle questioni affrontate, una pronuncia integralmente compensatoria delle spese di lite, con ciò disattendendosi la richiesta incidentale dell'Ufficio in punto spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 142
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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