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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 639/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa SS Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017;
promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Lorena Greco e Salvatore Di Pardo;
(attore)
contro
:
• , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(in atti generalizzati), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, CP_4 dall'avv. Ferdinando Massarella;
• Parte_2 Parte_3 CP_3
(in atti generalizzati), rappresentati e difensi, nel presente giudizio, dall'avv.
[...]
SS Di IL;
(convenuti)
nonché nei confronti di: • (in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, CP_5 dall'avv. Mirella De Santis;
(terza chiamata in causa)
• (in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_4 unitamente e disgiuntamene, dagli avv.ti Antonella Flora Forte e Silvia Mastrangelo;
(interventore volontario)
• (in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_5 dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Lorena Greco;
(litisconsorte necessario)
Oggetto: contratto di donazione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore, ha Parte_1 convenuto in giudizio gli odierni convenuti, per chiedere di accertare l'invalidità degli atti di donazione oggetto di causa (in particolare: da in favore di Parte_2
e di , nonché da in favore Parte_3 Controparte_3 Controparte_1 di , di e di ) e, per CP_4 Controparte_3 Persona_1
l'effetto, di procedere alla divisione della comunione ereditaria tra Parte_1
e , quali eredi di Parte_6 Controparte_1 Per_2
, con condanna, in ogni caso, dei convenuti stessi, al risarcimento del danno subito
[...] dall'odierno attore.
Si sono costituiti in giudizio e Parte_2 Parte_3
, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda spiegata Controparte_3 dall'attore nei loro confronti, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
I convenuti hanno, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda e, in via principale, il rigetto, nel merito, della stessa.
In via subordinata e riconvenzionale, gli stessi hanno, inoltre, richiesto:
- di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili di cui alle donazioni in capo a Parte_2 - di dichiarare nulla la compravendita tra e (moglie Persona_2 CP_5 di , così come tutti gli atti di donazione effettuati da Parte_1 Parte_2 in favore del figlio, ad uno con ogni altro atto
[...] Parte_5 dispositivo posto in essere da in favore di quest'ultimo, di Persona_2 CP_5
e/o di terze persone, in quanto tutti atti da ricomprendersi nella massa ereditaria da,
[...] eventualmente dividersi, con conseguente condanna, dell'attore stesso, al pagamento, in favore dei convenuti, di tutti gli eventuali conguagli.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio , , Controparte_1 CP_4
e eccependo anch'essi Controparte_3 Persona_1
l'improcedibilità della domanda spiegata nei loro confronti dall'odierno attore, stante il mancato esperimento, da parte sua, della procedura di mediazione obbligatoria e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
I convenuti hanno, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda e, in via principale, il rigetto, nel merito, della stessa.
In via subordinata e riconvenzionale, gli stessi hanno, inoltre, richiesto:
- di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa in capo ai convenuti stessi;
- di ricomprendere, nell'eventuale massa da dividersi, tutti gli atti dispositivi effettuati dalla de cuius, ivi inclusa la compravendita disposta in favore di , dissimulante, CP_5 invero, una donazione con interposizione fittizia di persona ( in luogo del CP_5 coniuge, con conseguente accertamento della natura simulata Parte_1 dell'atto in questione, previa autorizzazione alla chiamata in causa della stessa CP_5
e differimento della prima udienza onde consentirne la citazione e costituzione.
[...]
In via ulteriormente subordinata, gli stessi hanno, inoltre, richiesto di accertare il diritto dei convenuti stessi alla percezione, con diritto di ritenzione, dei miglioramenti e delle addizioni effettuati sugli immobili oggetto di causa, con conseguente condanna, dell'odierno attore, al pagamento della somma pari ad € 400.000,00, richiesta a titolo di indebito arricchimento.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, , e differita la prima udienza onde CP_5 consentirne la citazione e la costituzione, si è costituita in giudizio quest'ultima, eccependo, a sua volta, l'improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti da parte dei convenuti per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
La stessa ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda contro di lei proposta e, in via principale, il rigetto nel merito della stessa. In via riconvenzionale e subordinata, la stessa ha, inoltre, richiesto:
- di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte sua, degli immobili oggetto della compravendita stipulata con;
Persona_2
- di accertare che la stessa è divenuta, in ogni caso, proprietaria del suolo, ex art. 934 e ss. c.c.
In via ulteriormente subordinata, la stessa ha, inoltre, richiesto:
- di accertare il proprio diritto alla percezione, con diritto di ritenzione, dei miglioramenti e delle addizioni effettuati sugli immobili oggetto della compravendita, con conseguente condanna, delle altre parti, al pagamento della somma pari ad € 500.000,00, richiesta a titolo di indebito arricchimento;
- di condannare, in ogni caso, le controparti al risarcimento del danno da lei eventualmente subendo in conseguenza di una pronuncia sfavorevole, stante il suo legittimo affidamento.
Concesso, da parte del giudice precedentemente in ruolo, un termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, è, altresì, intervenuto volontariamente in giudizio
[...] in qualità di creditore di onché di titolare di un diritto reale Pt_4 Parte_1 di garanzia (in particolare: ipoteca iscritta nel 2014) sui beni immobili oggetto dell'atto di donazione
(stipulato nel 2016) da a e a Controparte_1 CP_4 CP_3
, chiedendo, quindi, di dichiarare nullo e/o comunque inefficace nei suoi confronti tale
[...] atto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, mediante ammissione delle prove orali richieste dalle stesse parti nonché – previa emissione di sentenza parziale non definitiva in corso di causa, con la quale è stata dichiarata la nullità degli atti di donazione oggetto della domanda attorea e sono state, altresì, rigettate le domande riconvenzionali proposte dai convenuti (in particolare quelle volte: da un lato, ad ottenere l'accertamento in ordine all'avvenuto acquisto per usucapione, in capo ai convenuti stessi, degli immobili oggetto di causa;
dall'altro lato, ad ottenere l'accertamento della natura simulata, in quanto dissimulante una donazione, della compravendita stipulata tra e ), e previa integrazione del Persona_2 CP_5 contraddittorio nei confronti di , il quale si è, a sua volta, costituito in giudizio, chiedendo il Parte_5 rigetto della domanda, proposta dai convenuti, di accertamento della nullità della donazione ricevuta da Parte_1
– mediante C.T.U. volta alla formazione di un progetto di divisione previo tentativo di
[...] conciliazione (demandato al C.T.U. medesimo) tra le stesse parti.
Con nota depositata, direttamente nel fascicolo telematico, in data 31/08/2025, il C.T.U. ha, da ultimo, comunicato al giudice titolare (nelle more subentrato nel ruolo) che le parti avevano definito transattivamente la controversia oggetto del presente giudizio.
Ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, da ultimo, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, senza concessione di termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, ai quali le parti hanno espressamente rinunciato.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si osserva, infatti, in via generale, che la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria di derivazione giurisprudenziale di ordine “generale”, nella quale, cioè, può essere concretamente ricompresa una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa, dunque, inutile o inattuale (in tal senso, da ultimo: Corte di appello di Campobasso, n.
162/2023).
Ebbene, tra questi fatti idonei a determinare, in concreto, il venir meno della situazione di contrasto tra le parti vi è anche, logicamente, l'accordo che le stesse abbiano eventualmente raggiunto, in separata sede, in ordine alla controversia oggetto di giudizio (cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n.
10483/2023).
Ebbene, nel caso di specie, il fatto sopraggiunto, tale da determinare l'inutilità della pronuncia da parte del giudice, consiste proprio dell'accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti dell'odierno giudizio in separata sede, nei termini riportati, dalle parti presenti, all'udienza del 22/10/2025 (cfr. verbale di udienza del 22/10/2025, in atti).
Tale circostanza, del resto, ossia il raggiungimento di un accordo transattivo nei predetti termini, deve ritenersi del tutto pacifica:
- sia in quanto attestata da tutte le parti presenti all'udienza del 22/10/2025;
- sia in quanto non contestata (e, anzi, implicitamente confermata, con il suo comportamento concludente) anche da non presente all'udienza del 22/10/2025. Parte_4
Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta:
- che, con e-mail indirizzata al C.T.U. e datata 29/08/2025, il procuratore legale di
[...]
a comunicato, appunto, al C.T.U. stesso che “in data 24/07/2025 è intervenuta Pt_4 transazione tra il mio assistito e il debitore (cfr. doc. n. 5 allegato alla Parte_1 nota del C.T.U. del 31/08/2025, in atti);
- che, con atto di “rinuncia al giudizio” sottoscritto da ersonalmente (con Parte_4 sottoscrizione autenticata dal procuratore legale) e depositato nel fascicolo telematico in data
21/10/2025 (in atti), questi ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, di voler rinunciare allo stesso, con compensazione delle spese di lite;
- che, con la nota integrativa datata 29/10/2025 e depositata in data 30/10/2025 – successiva, quindi, all'udienza del 22/10/2025 – non ha in alcun modo contestato Parte_4 quanto verbalizzato dalle altre parti all'udienza stessa (né in merito al fatto che un accordo fosse stato raggiunto, né in merito al fatto che i termini di tale accordo fossero quelli riportati dalle parti presenti nel verbale del 22/10/2025), ottemperando, anzi, all'invito, a lui rivolto dallo scrivente giudice in quella sede, di integrare l'atto di “rinuncia al giudizio”, già depositato in atti, con le proprie determinazioni in ordine alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli menzionate nel verbale stesso, acconsentendo a tale cancellazione.
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ordine di cancellazione, sugli immobili oggetto di causa, di tutte le trascrizioni pregiudizievoli, rispetto alle quali tutte le parti – all'udienza del 22/10/2025, quanto a tutte le parti meno il con il successivo atto del 29/10/2025, depositato in data 30/10/2025, integrativo Pt_4 della rinuncia già depositata in atti in data 21/10/2025, quanto al hanno manifestato il Pt_4 proprio consenso alla cancellazione, rilevante anche ai sensi degli artt. 2668, co. 1, e 2882, co. 1, c.c.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono, poi, essere integralmente compensate tra tutte le parti, stante l'accordo tra le stesse intervenuto e stante la richiesta, in tal senso, delle parti stesse.
Ritiene, infatti, questo giudice non doversi fare luogo, nel caso di specie, alla individuazione della parte “virtualmente soccombente”, essendo, piuttosto, applicabile il principio generale desumibile dall'art. 92, co. 3, c.p.c., secondo cui, in caso di definizione bonaria della controversia, le spese si intendono compensate, salva diversa pattuizione (nel caso di specie non avvenuta).
La stessa Corte di cassazione, del resto, proprio nella pronuncia n. 10483/2023 sopra citata (in cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo convenzionale intervenuto tra le parti in sede di legittimità), ha ritenuto, quale giustificato motivo posto a fondamento della compensazione, l'intervenuto accordo stesso e la richiesta in tal senso delle parti
(v. in tal senso, Cass. civ. n. 10483/2023, secondo cui “deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate”).
Quanto, infine, alle spese di C.T.U., le stesse, così come liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere – una volta passata in giudicato la presente sentenza e dietro presentazione, a cura delle parti interessate, del verbale di udienza del
22/10/2025, della nota integrativa dell'atto di rinuncia sottoscritta da datata 29/10/2025 e Parte_4 depositata telematicamente in data 30/10/2025) e/o degli altri atti, ove esistenti, recanti l'espresso consenso delle parti interessate e gli estremi delle note di iscrizione e/o di trascrizione da cancellarsi – alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli menzionate nel verbale di udienza del 22/10/2025 e/o di ogni altra formalità pregiudizievole rispetto alla quale risulti documentato, nelle forme di legge, il consenso della parte titolare;
• Dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di tutte le parti del presente giudizio, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Campobasso, 1° novembre 2025.
Il giudice dott.ssa SS Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa SS Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017;
promossa da:
(in atti generalizzato), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Lorena Greco e Salvatore Di Pardo;
(attore)
contro
:
• , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(in atti generalizzati), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, CP_4 dall'avv. Ferdinando Massarella;
• Parte_2 Parte_3 CP_3
(in atti generalizzati), rappresentati e difensi, nel presente giudizio, dall'avv.
[...]
SS Di IL;
(convenuti)
nonché nei confronti di: • (in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, CP_5 dall'avv. Mirella De Santis;
(terza chiamata in causa)
• (in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_4 unitamente e disgiuntamene, dagli avv.ti Antonella Flora Forte e Silvia Mastrangelo;
(interventore volontario)
• (in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_5 dagli avv.ti Salvatore Di Pardo e Lorena Greco;
(litisconsorte necessario)
Oggetto: contratto di donazione;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore, ha Parte_1 convenuto in giudizio gli odierni convenuti, per chiedere di accertare l'invalidità degli atti di donazione oggetto di causa (in particolare: da in favore di Parte_2
e di , nonché da in favore Parte_3 Controparte_3 Controparte_1 di , di e di ) e, per CP_4 Controparte_3 Persona_1
l'effetto, di procedere alla divisione della comunione ereditaria tra Parte_1
e , quali eredi di Parte_6 Controparte_1 Per_2
, con condanna, in ogni caso, dei convenuti stessi, al risarcimento del danno subito
[...] dall'odierno attore.
Si sono costituiti in giudizio e Parte_2 Parte_3
, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda spiegata Controparte_3 dall'attore nei loro confronti, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
I convenuti hanno, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda e, in via principale, il rigetto, nel merito, della stessa.
In via subordinata e riconvenzionale, gli stessi hanno, inoltre, richiesto:
- di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili di cui alle donazioni in capo a Parte_2 - di dichiarare nulla la compravendita tra e (moglie Persona_2 CP_5 di , così come tutti gli atti di donazione effettuati da Parte_1 Parte_2 in favore del figlio, ad uno con ogni altro atto
[...] Parte_5 dispositivo posto in essere da in favore di quest'ultimo, di Persona_2 CP_5
e/o di terze persone, in quanto tutti atti da ricomprendersi nella massa ereditaria da,
[...] eventualmente dividersi, con conseguente condanna, dell'attore stesso, al pagamento, in favore dei convenuti, di tutti gli eventuali conguagli.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio , , Controparte_1 CP_4
e eccependo anch'essi Controparte_3 Persona_1
l'improcedibilità della domanda spiegata nei loro confronti dall'odierno attore, stante il mancato esperimento, da parte sua, della procedura di mediazione obbligatoria e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
I convenuti hanno, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda e, in via principale, il rigetto, nel merito, della stessa.
In via subordinata e riconvenzionale, gli stessi hanno, inoltre, richiesto:
- di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili oggetto di causa in capo ai convenuti stessi;
- di ricomprendere, nell'eventuale massa da dividersi, tutti gli atti dispositivi effettuati dalla de cuius, ivi inclusa la compravendita disposta in favore di , dissimulante, CP_5 invero, una donazione con interposizione fittizia di persona ( in luogo del CP_5 coniuge, con conseguente accertamento della natura simulata Parte_1 dell'atto in questione, previa autorizzazione alla chiamata in causa della stessa CP_5
e differimento della prima udienza onde consentirne la citazione e costituzione.
[...]
In via ulteriormente subordinata, gli stessi hanno, inoltre, richiesto di accertare il diritto dei convenuti stessi alla percezione, con diritto di ritenzione, dei miglioramenti e delle addizioni effettuati sugli immobili oggetto di causa, con conseguente condanna, dell'odierno attore, al pagamento della somma pari ad € 400.000,00, richiesta a titolo di indebito arricchimento.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, , e differita la prima udienza onde CP_5 consentirne la citazione e la costituzione, si è costituita in giudizio quest'ultima, eccependo, a sua volta, l'improcedibilità della domanda spiegata nei suoi confronti da parte dei convenuti per mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione e contestando, in ogni caso, anche nel merito, le avverse deduzioni, in quanto infondate.
La stessa ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda contro di lei proposta e, in via principale, il rigetto nel merito della stessa. In via riconvenzionale e subordinata, la stessa ha, inoltre, richiesto:
- di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte sua, degli immobili oggetto della compravendita stipulata con;
Persona_2
- di accertare che la stessa è divenuta, in ogni caso, proprietaria del suolo, ex art. 934 e ss. c.c.
In via ulteriormente subordinata, la stessa ha, inoltre, richiesto:
- di accertare il proprio diritto alla percezione, con diritto di ritenzione, dei miglioramenti e delle addizioni effettuati sugli immobili oggetto della compravendita, con conseguente condanna, delle altre parti, al pagamento della somma pari ad € 500.000,00, richiesta a titolo di indebito arricchimento;
- di condannare, in ogni caso, le controparti al risarcimento del danno da lei eventualmente subendo in conseguenza di una pronuncia sfavorevole, stante il suo legittimo affidamento.
Concesso, da parte del giudice precedentemente in ruolo, un termine per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, è, altresì, intervenuto volontariamente in giudizio
[...] in qualità di creditore di onché di titolare di un diritto reale Pt_4 Parte_1 di garanzia (in particolare: ipoteca iscritta nel 2014) sui beni immobili oggetto dell'atto di donazione
(stipulato nel 2016) da a e a Controparte_1 CP_4 CP_3
, chiedendo, quindi, di dichiarare nullo e/o comunque inefficace nei suoi confronti tale
[...] atto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, mediante ammissione delle prove orali richieste dalle stesse parti nonché – previa emissione di sentenza parziale non definitiva in corso di causa, con la quale è stata dichiarata la nullità degli atti di donazione oggetto della domanda attorea e sono state, altresì, rigettate le domande riconvenzionali proposte dai convenuti (in particolare quelle volte: da un lato, ad ottenere l'accertamento in ordine all'avvenuto acquisto per usucapione, in capo ai convenuti stessi, degli immobili oggetto di causa;
dall'altro lato, ad ottenere l'accertamento della natura simulata, in quanto dissimulante una donazione, della compravendita stipulata tra e ), e previa integrazione del Persona_2 CP_5 contraddittorio nei confronti di , il quale si è, a sua volta, costituito in giudizio, chiedendo il Parte_5 rigetto della domanda, proposta dai convenuti, di accertamento della nullità della donazione ricevuta da Parte_1
– mediante C.T.U. volta alla formazione di un progetto di divisione previo tentativo di
[...] conciliazione (demandato al C.T.U. medesimo) tra le stesse parti.
Con nota depositata, direttamente nel fascicolo telematico, in data 31/08/2025, il C.T.U. ha, da ultimo, comunicato al giudice titolare (nelle more subentrato nel ruolo) che le parti avevano definito transattivamente la controversia oggetto del presente giudizio.
Ritenuti, quindi, sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e fatte precisare le conclusioni, la causa è stata, quindi, da ultimo, trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025, senza concessione di termini per il deposito degli scritti conclusionali difensivi, ai quali le parti hanno espressamente rinunciato.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si osserva, infatti, in via generale, che la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria di derivazione giurisprudenziale di ordine “generale”, nella quale, cioè, può essere concretamente ricompresa una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa, dunque, inutile o inattuale (in tal senso, da ultimo: Corte di appello di Campobasso, n.
162/2023).
Ebbene, tra questi fatti idonei a determinare, in concreto, il venir meno della situazione di contrasto tra le parti vi è anche, logicamente, l'accordo che le stesse abbiano eventualmente raggiunto, in separata sede, in ordine alla controversia oggetto di giudizio (cfr. in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n.
10483/2023).
Ebbene, nel caso di specie, il fatto sopraggiunto, tale da determinare l'inutilità della pronuncia da parte del giudice, consiste proprio dell'accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti dell'odierno giudizio in separata sede, nei termini riportati, dalle parti presenti, all'udienza del 22/10/2025 (cfr. verbale di udienza del 22/10/2025, in atti).
Tale circostanza, del resto, ossia il raggiungimento di un accordo transattivo nei predetti termini, deve ritenersi del tutto pacifica:
- sia in quanto attestata da tutte le parti presenti all'udienza del 22/10/2025;
- sia in quanto non contestata (e, anzi, implicitamente confermata, con il suo comportamento concludente) anche da non presente all'udienza del 22/10/2025. Parte_4
Dalla documentazione versata in atti, infatti, risulta:
- che, con e-mail indirizzata al C.T.U. e datata 29/08/2025, il procuratore legale di
[...]
a comunicato, appunto, al C.T.U. stesso che “in data 24/07/2025 è intervenuta Pt_4 transazione tra il mio assistito e il debitore (cfr. doc. n. 5 allegato alla Parte_1 nota del C.T.U. del 31/08/2025, in atti);
- che, con atto di “rinuncia al giudizio” sottoscritto da ersonalmente (con Parte_4 sottoscrizione autenticata dal procuratore legale) e depositato nel fascicolo telematico in data
21/10/2025 (in atti), questi ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e, quindi, di voler rinunciare allo stesso, con compensazione delle spese di lite;
- che, con la nota integrativa datata 29/10/2025 e depositata in data 30/10/2025 – successiva, quindi, all'udienza del 22/10/2025 – non ha in alcun modo contestato Parte_4 quanto verbalizzato dalle altre parti all'udienza stessa (né in merito al fatto che un accordo fosse stato raggiunto, né in merito al fatto che i termini di tale accordo fossero quelli riportati dalle parti presenti nel verbale del 22/10/2025), ottemperando, anzi, all'invito, a lui rivolto dallo scrivente giudice in quella sede, di integrare l'atto di “rinuncia al giudizio”, già depositato in atti, con le proprie determinazioni in ordine alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli menzionate nel verbale stesso, acconsentendo a tale cancellazione.
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ordine di cancellazione, sugli immobili oggetto di causa, di tutte le trascrizioni pregiudizievoli, rispetto alle quali tutte le parti – all'udienza del 22/10/2025, quanto a tutte le parti meno il con il successivo atto del 29/10/2025, depositato in data 30/10/2025, integrativo Pt_4 della rinuncia già depositata in atti in data 21/10/2025, quanto al hanno manifestato il Pt_4 proprio consenso alla cancellazione, rilevante anche ai sensi degli artt. 2668, co. 1, e 2882, co. 1, c.c.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono, poi, essere integralmente compensate tra tutte le parti, stante l'accordo tra le stesse intervenuto e stante la richiesta, in tal senso, delle parti stesse.
Ritiene, infatti, questo giudice non doversi fare luogo, nel caso di specie, alla individuazione della parte “virtualmente soccombente”, essendo, piuttosto, applicabile il principio generale desumibile dall'art. 92, co. 3, c.p.c., secondo cui, in caso di definizione bonaria della controversia, le spese si intendono compensate, salva diversa pattuizione (nel caso di specie non avvenuta).
La stessa Corte di cassazione, del resto, proprio nella pronuncia n. 10483/2023 sopra citata (in cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo convenzionale intervenuto tra le parti in sede di legittimità), ha ritenuto, quale giustificato motivo posto a fondamento della compensazione, l'intervenuto accordo stesso e la richiesta in tal senso delle parti
(v. in tal senso, Cass. civ. n. 10483/2023, secondo cui “deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell'intervenuto accordo e in conformità a quanto richiesto dalle parti, devono essere integralmente compensate”).
Quanto, infine, alle spese di C.T.U., le stesse, così come liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, così provvede:
• Dichiara la cessazione della materia del contendere;
• Ordina al competente conservatore dei registri immobiliari di procedere – una volta passata in giudicato la presente sentenza e dietro presentazione, a cura delle parti interessate, del verbale di udienza del
22/10/2025, della nota integrativa dell'atto di rinuncia sottoscritta da datata 29/10/2025 e Parte_4 depositata telematicamente in data 30/10/2025) e/o degli altri atti, ove esistenti, recanti l'espresso consenso delle parti interessate e gli estremi delle note di iscrizione e/o di trascrizione da cancellarsi – alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli menzionate nel verbale di udienza del 22/10/2025 e/o di ogni altra formalità pregiudizievole rispetto alla quale risulti documentato, nelle forme di legge, il consenso della parte titolare;
• Dichiara integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di tutte le parti del presente giudizio, in solido tra loro, le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Campobasso, 1° novembre 2025.
Il giudice dott.ssa SS Casillo