CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2023, n. 21305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21305 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8798/2021 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro AL CE SA di CE BE & C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco e Francesco Rondello, domiciliata alla pec: ; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 534/06/2020, depositata il 7 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2023, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. IU UO RE. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che si è riportato alle conclusioni scritte, Oggetto: Classificazione doganale – Allium sativum monobulbo Civile Sent. Sez. 5 Num. 21305 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 19/07/2023 2 chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Udito l’Avv. dello Stato Giammarco Rocchitta per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. Gianfranco Rondello per la contribuente, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA AL CE SA impugnava la determinazione della Direzione generale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e il conseguente avviso di accertamento, con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito anche DM), a seguito di indagini analitiche da cui era risultato che la merce era costituita da “aglio comune – allium sativum”, aveva rettificato la classificazione dei prodotti importati con la bolletta doganale IM4 n. 3564/R del 10/03/2010, dichiarati dalla società alla voce NC 0703 90 00 80 (“porri ed altri ortaggi agliacei – altri”), con dazio al 6,9%, anziché alla voce NC 0703 20 00 00 (“agli”), con dazio al 9,6% e importo specifico di € 1.200,00 per tonnellata, recuperando i maggiori diritti non corrisposti. La contribuente contestava la legittimità della procedura e la fondatezza della diversa qualificazione della merce, trattandosi di aglio monobulbo, avente caratteristiche fisiche e morfologiche differenti dall’allium sativum. Chiedeva, inoltre, l’applicazione dell’esimente ex art. 220 CDC. L’impugnazione era accolta dalla CTP di Venezia e la decisione era confermata dalla CTR del Veneto, la cui sentenza, tuttavia, era annullata dalla Suprema Corte (sentenza n. 15194 del 4 giugno 2019), in quanto resa con motivazione meramente apparente. Riassunto il giudizio, la CTR in epigrafe con la sentenza n. 534/2020 accoglieva il ricorso della contribuente per aver l’ufficio proceduto alla classificazione del prodotto applicando la modifica della nota esplicativa 3 intervenuta il 23 luglio 2010 in violazione dei principi di irretroattività e di affidamento. Avverso detta decisione DM propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste AL CE SA con controricorso, poi illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 9, par. 1, Reg. n. 2658/87/CEE e dei principi affermati in materia di classificazione tariffaria dalla Corte di giustizia, per aver la CTR affermato che la ripresa si era fondato su una modifica delle note esplicative – la determinazione pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea in data 23 luglio 2010 – intervenuta in data successiva all’importazione dell’aglio, risalente al 10 marzo 2010. Denuncia l’erroneità della statuizione sia perché la ripresa a tassazione era stata operata dall’Ufficio in data 12 maggio 2010, ben prima della pubblicazione della suddetta modifica, sia perché la nota esplicativa – come precisato dalle Regole generali per l’interpretazione della Tariffa doganale comune – è priva di efficacia cogente ma assume rilievo solo interpretativo delle Voci di classificazione, con valenza, nella specie, di interpretazione autentica e, dunque, era meramente confermativa del contenuto e della portata della Voce di classificazione. 1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000 e dell’art. 9 del Reg. n. 2658/87/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia (sentenza 22 dicembre 2010, in C-12/10), per aver attribuito prevalenza ad una disposizione interna in materia disciplinata dalla normativa unionale. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 2.1. Occorre premettere che la CTR, nel ritenere la classificazione operata in base alla nota complementare come modificata in data 27 luglio 2010, ha inequivocabilmente fondato la sua statuizione, quanto 4 alla natura della merce, sul presupposto che la varietà di aglio importata fosse di Allium sativum. Tale accertamento, esplicitamente rimesso alla CTR con la sentenza di cassazione con rinvio, deve pertanto ritenersi incontrovertibile perché non validamente contestato – in assenza di ricorso incidentale - neppure dalla contribuente. Sono, pertanto, prive di rilievo tutte le deduzioni in controricorso in merito alle indagini di laboratorio, alle analisi e alle caratteristiche morfologiche del prodotto. Neppure sussiste l’asserita inammissibilità poste che le doglianze, lungi dal contestare l’accertamento di merito, postulano una violazione delle Regole di interpretazione previste dalla nomenclatura tariffaria con riguardo alla Voce di classificazione e all’incidenza, a tal fine, delle note complementari. 2.2. Ai fini della classificazione doganale è utile, in primo luogo, riportare le Voci di rilievo: la NC 0703 20 00 00 ha la descrizione “Agli”, mentre la NC 0703 90 00 80 riporta la descrizione “porri ed altri ortaggi agliacei – altri”. 2.3. Ciò premesso, si deve osservare che già il Reg. n. 2287/97/CE del 18 settembre 1997, recante “norme per la commercializzazione per gli agli”, disponeva all’art. 1 (Definizione dei prodotti) che «La presente norma si applica agli agli delle varietà (cultivar) derivanti dalla specie Allium sativum L., destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, semisecco o secco, ad esclusione degli agli verdi a foglie intere e ancora privi di bulbilli e degli agli destinati alla trasformazione industriale». Come emerge chiaramente, dunque, l’attenzione del legislatore unionale era già accentrata, sin dal 1997, ai fini della qualificazione degli “agli”, sulla specie Allium sativum estesa a tutte le varietà da essa derivanti. 5 Già all’epoca, dunque, la notazione fondamentale del prodotto era individuabile proprio nella sua speciazione: non qualunque tipo di aglio ma solo quello ascrivibile alla specie Allium sativum. La circostanza che fosse pluribulbo o monobulbo, invece, era attinente ad un carattere in ipotesi usuale ma, in sé, meramente accessorio e inidoneo a definire il prodotto. È privo di rilievo, poi, che il regolamento, nel distinguere le tipologie di aglio (extra, I e II categoria), contenga altresì una specificazione sulle caratteristiche dei bulbilli (serrati, sufficientemente serrati, mancanza di tre bulbilli al massimo), elemento da cui la contribuente trae ragione a sostegno della diversa destinazione ai fini classificatori dell’aglio monobulbare. A prescindere dal fatto che la disciplina da preminente rilievo alla qualità, alla forma e all’aspetto complessivo dei prodotti, l’indicazione, al plurale, dei bulbilli non esclude affatto che, in concreto, il bulbo potesse essere composto da un unico bulbillo. 2.3. Del resto, con riguardo alla fattispecie in giudizio, non va dimenticato che la disciplina del settore ortofrutticolo era stato oggetto di una pluralità di interventi innovativi tra il 2007 e il 2008 (v. in particolare i regolamenti n. 1182/2007/CE, n. 1234/2007/CE, poi integrati tra loro con il regolamento n. 361/2008/CE, tutti afferenti l’organizzazione del settore ortofrutticolo) e che, con specifico riguardo alle norme di commercializzazione, il regolamento n. 1221/2008/CE aveva abrogato il reg. n. 2288/97/CE, sopprimendo ogni regola burocratica sulla dimensione, peso e qualità, tra l’altro, dell’aglio. Detto regolamento, inoltre, era entrato in vigore il 16 dicembre 2008 ancorché, per consentire la definizione delle attività in corso, la sua applicazione fosse stata differita al 30 giugno 2009, sicché l’importazione in giudizio, avvenuta nel 2010, era sicuramente inclusa nella nuova regolamentazione. 6 2.4. È poi dirimente – e conferma la prospettazione su esposta - che nel 2008 la Commissione Europea aveva esplicitato, nell’ambito di una comunicazione contenente note esplicative alla NC (pubblicata in Gazz. Uff. U.E. 30 maggio 2008 C-133/1 – Sezione II, Capitolo 7) che la sottovoce 0703 20 00 Agli «comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium Sativum)». 2.5. Ne deriva che il carattere essenziale rilevante ai fini della classificazione nella voce NC 0703 20 00 00 è costituito dall’esser l’aglio riconducibile alla specie Allium sativum, connotazione questa rilevante ab origine e, in ogni caso, inequivoca quantomeno dal 2008. 3. Emerge dunque con evidenza l’errore in diritto della CTR che ha ritenuto che solo con la modifica delle note esplicative del luglio 2010 la merce fosse riconducibile alla NC 0703 20 00 00. Il suddetto intervento, invece, ha avuto una evidente valenza – propria delle note esplicative – meramente interpretativa (intesa a comporre ogni possibile eventuale incertezza), che in nulla modificava la portata e il contenuto della NC. In altri termini - come già precisato da questa Corte in vicende analoghe a quella in giudizio e relative alla stessa contribuente (Cass. n. 15195/2019, n. 15196/2019 e n. 15197/2019, le cui statuizioni pur non integrando un giudicato, come dedotto dal Procuratore generale, costituiscono applicazione dei medesimi principi di diritto) - la merce in giudizio (aglio monobulbo) è stata classificata nella voce NC 0703 20 00 00 – Agli a prescindere dalla modifica della nota esplicativa poiché essa era già riconducibile in detta voce alla luce del tenore delle voci e delle sottovoci oltre che della nota esplicativa modificata sin dal 2008. Non a caso, del resto, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la ripresa era stata effettuata sin dal maggio 2010 e, dunque, prima della determinazione unionale del successivo mese di luglio. 7 3.1. Il secondo motivo, neppure ponendosi profili di applicazione retroattiva, resta assorbito. 3.2. Va conseguentemente disattesa, infine, la richiesta di rinvio pregiudiziale, non sussistendo i presupposti di incertezza per l’univoca individuazione dei parametri utili di classificazione. 4. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 10 l. n. 212 del 2000, 220, 236 e 239 CDC per aver la CTR ritenuto esclusa l’obbligazione doganale in base al principio dell’affidamento. 4.1. Il motivo non solo è ammissibile, risolvendosi in una denuncia di violazione di legge, ma è anche fondato. 4.2. La CTR, invero, ritiene che l’interpretazione derivante dalla modifica delle note esplicative del luglio del 2010 abbia leso il legittimo affidamento della contribuente sulla non riconducibilità dell’aglio monobulbo alla NC 0703 20 00 00. 4.3. In realtà, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sussistono i presupposti del legittimo affidamento posto che il prodotto, quali fossero le caratteristiche morfologiche, era sempre classificabile nella suddetta voce. 4.4. In ogni caso, esclusa l’applicazione dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, rilevante, in ipotesi, ai fini delle sole sanzioni, neppure sussistono le condizioni previste dall’art. 220, par. 2, lett. b, CDC. Detta norma prevede che le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che: i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore (attivo) delle autorità competenti stesse;
l’errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede;
quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. 8 La Corte di giustizia è costante nell’affermare la necessaria ricorrenza di tutte e tre le condizioni, affermazione che integra un orientamento da lungo tempo assolutamente consolidato (v. Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 1989, Binder, in C-161/88, punti 15 e 16; sentenza 14 maggio 1996, AR FO e a., in C‑153/94 e C‑204/94, punto 83; sentenza 18 ottobre 2007, Agrover Srl, in C-173/06, punto 30; sentenza 17 dicembre 2014, Baltic Agro AS, in C-3/13, punto 35; sentenza 26 ottobre 2017, «Aqua Pro» SIA, in C-407/16) e stabilmente seguito dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 6131 del 01/03/2019; Cass. n. 7775 del 20/03/2019; Cass. n. 33314 del 17/12/2019; Cass. n. 12766 del 26/06/2020). 4.5. Nella vicenda in giudizio nessun errore attivo – come si deriva dalla stessa CTR che si è limitata a riferire il principio all’asserita applicazione retroattiva della nota esplicativa - è imputabile all’Amministrazione doganale. Del resto, come già evidenziato, sin dal giugno 2008 costituiva un dato certo e incontroverso che «la sottovoce 0703 20 00 Agli “comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium Sativum)”», da cui la necessità per l’importatore di operare le opportune e necessarie verifiche. 4.6. Va, pertanto, disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale sulla portata dell’art. 220 CDC attesa la carenza di rilevanza degli elementi dedotti e la loro, in concreto, non incidenza sulla vicenda in giudizio. 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese delle precedenti fasi, attesa la peculiarità della vicenda, vanno compensate. Le spese del giudizio di legittimità sono invece regolate per soccombenza e liquidate come in dispositivo. 9
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese delle precedenti fasi del giudizio. Condanna la contribuente al pagamento a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle spese di legittimità, che liquida in complessive € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Deciso in Roma, il 9 maggio 2023
l’errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede;
quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. 8 La Corte di giustizia è costante nell’affermare la necessaria ricorrenza di tutte e tre le condizioni, affermazione che integra un orientamento da lungo tempo assolutamente consolidato (v. Corte di Giustizia, sentenza 12 luglio 1989, Binder, in C-161/88, punti 15 e 16; sentenza 14 maggio 1996, AR FO e a., in C‑153/94 e C‑204/94, punto 83; sentenza 18 ottobre 2007, Agrover Srl, in C-173/06, punto 30; sentenza 17 dicembre 2014, Baltic Agro AS, in C-3/13, punto 35; sentenza 26 ottobre 2017, «Aqua Pro» SIA, in C-407/16) e stabilmente seguito dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 6131 del 01/03/2019; Cass. n. 7775 del 20/03/2019; Cass. n. 33314 del 17/12/2019; Cass. n. 12766 del 26/06/2020). 4.5. Nella vicenda in giudizio nessun errore attivo – come si deriva dalla stessa CTR che si è limitata a riferire il principio all’asserita applicazione retroattiva della nota esplicativa - è imputabile all’Amministrazione doganale. Del resto, come già evidenziato, sin dal giugno 2008 costituiva un dato certo e incontroverso che «la sottovoce 0703 20 00 Agli “comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium Sativum)”», da cui la necessità per l’importatore di operare le opportune e necessarie verifiche. 4.6. Va, pertanto, disattesa la richiesta di rinvio pregiudiziale sulla portata dell’art. 220 CDC attesa la carenza di rilevanza degli elementi dedotti e la loro, in concreto, non incidenza sulla vicenda in giudizio. 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese delle precedenti fasi, attesa la peculiarità della vicenda, vanno compensate. Le spese del giudizio di legittimità sono invece regolate per soccombenza e liquidate come in dispositivo. 9
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa le spese delle precedenti fasi del giudizio. Condanna la contribuente al pagamento a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle spese di legittimità, che liquida in complessive € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Deciso in Roma, il 9 maggio 2023