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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 670/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 670/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Silvia Assennato
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
[...]
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Infortunio sul lavoro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che dall'infortunio in itinere occorso a in Parte_1 data 2.12.2020 è derivato un danno biologico permanente pari al 5% per le lesioni di cui in motivazione. pagina 1 di 6 2. Accerta e dichiara che il danno biologico di cui sub 1), unificato ai sensi dell'art. 80 del TU 1164/1965 a quello derivato dal precedente infortunio sul lavoro riconosciuto dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 721/2016 nella percentuale dell'8%, determina una IP complessiva pari al 12%.
3. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 2) (detratto quanto già corrisposto), con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
4. Rigetta la domanda di riconoscimento dell'Inabilità Temporanea Assoluta e dell'Inabilità Temporanea Parziale.
5. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
6. Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato in data 10.02.2023, ritualmente notificato, già portatrice di postumi permanenti per infortunio sul lavoro riconosciuti dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 721/2016, conviene in giudizio l in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e chiede al giudice adito di accertare che, a seguito dell'infortunio in itinere occorsole il 2.12.2020 -allorquando intorno alle ore 21,00 cadeva nel viale scarsamente (o non) illuminato che porta ai parcheggi delle sede di lavoro sbattendo violentemente al suolo il ginocchio destro e la schiena-, ha riportato postumi permanenti nella percentuale del 6% oltre ad ITA per giorni 30 e ITP per 150 giorni (con IP globale del 12% ai sensi dell'art. 80 TU 1164/1965). Per l'effetto, chiede la condanna dell' al pagamento il capitale dell'indennizzo dovuto ai CP_1 sensi del D.lgs. 38/2000 per il danno biologico unificato. Riferisce che l' ha CP_1 rigettato la domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennizzo per il danno biologico subito per la ritenuta insussistenza del nesso causale, sull'assunto, erroneo, che l'evento è stato conseguente a rischio generico. Riferisce, infine, di avere presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto conclusosi negativamente come da nota del 7.07.2021. CP_1
pagina 2 di 6 L' si costituisce tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto. Con riferimento alla prestazione temporanea evidenzia che il datore di lavoro non ha mai cessato di erogare la retribuzione alla dipendente per cui la sig.ra non ha interesse a chiedere il risarcimento del danno Parte_1 temporaneo, salvo voler illecitamente conseguire una duplicazione risarcitoria.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo CTU medico-legale. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la
"causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che agisca in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Peraltro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Sez. L 15470/2009).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'indennizzabilità del c.d. infortunio in itinere postula quali condizioni necessarie:
1) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro o per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) (per i soli casi di utilizzo di mezzo di trasporto proprio) la necessità dell'uso del veicolo privato del lavoratore, desunta dagli orari di lavoro e da quelli dei servizi pagina 3 di 6 pubblici di trasporto, e tenuto conto della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro (cfr Cass.9099/94, Cass.n.12881/95).
L'art. 12 del D.lgs. 38/2000 ha codificato tali principi introducendo la nozione di occasione di lavoro (“infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro” ed anche
“qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale” il percorso per andare a consumare il pasto e tornare), precisando quando l'interruzione o deviazione dal lavoro è del tutto indipendente dal lavoro oppure necessaria e quindi compresa nella tutela ovvero (“a causa di forza maggiore, ad esigenze, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”), nonché la necessarietà dell'uso in caso di mezzo di trasporto privato.
Nel caso di specie ritiene il giudicante che le circostanze fattuali del caso concreto documentalmente provate dal procuratore di parte attrice e non specificamente contestate dal procuratore dell' ex art. 115 c.p.c. (necessità dell'uso del mezzo CP_1 privato per assenza di mezzi di trasporto pubblici tali da consentire alla lavoratrice il rispetto degli orari di lavoro - 5,30 – 13/21- e scarsa illuminazione del viale che conduce al parcheggio degli automezzi), induce a ritenere la natura lavorativo- professionale dell'infortunio in itinere denunciato dal ricorrente all'Istituto assicuratore (pratica n. 517892371).
E', invece, fondata l'eccezione sollevata dall' resistente con riferimento CP_1 all'assenza di interesse ad agire della ex art. 100 c.p.c., con riferimento Parte_1 all'accertamento dell'Inabilità Temporanea Assoluta e Parziale, non avendo il procuratore dell'assicurata contestato l'allegazione di parte resistente secondo cui la lavoratrice ha continuato a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro
( anche nel periodo che qui viene in rilievo. Controparte_2
Venendo, quindi, al merito del giudizio osserva il giudicante che il CTU, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposta il ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO DEL GINOCCHIO DX CON
DISTRAZIONE DEL LEGAMENTO COLLATERALE INTERNO E CROCIATO ANTERIORE E
LESIONE DEL CORPO-CORNO POSTERIORE DEL MENISCO INTERNO”. Ciò posto evidenzia che la RMN eseguita dopo l'infortunio, in data 5.12.2020 rilevava oltre a fenomeni degenerativi artrosici (non ascrivibili al trauma subito), una lesione del corpo-corno posteriore del menisco interno dx, insistenti su una meniscosi di grado medio, ed una distrazione del legamento crociato anteriore. La RMN eseguita in data
27.05.2021 ha sostanzialmente confermato le predette lesioni nonché la presenza di pagina 4 di 6 una distrazione del legamento collaterale interno. Pertanto, precisato che per le infermità cd non tabellate si procede alla valutazione del danno in via analogica indiretta, o per equivalenza con riferimento alle infermità analoghe tabellate e di pari gravità (ex D.M. 12.07.2000), e che va applicato il principio della graduazione personalizzata delle stesse, riconosce il 2% agli Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare: voce 283 Fino a 4; il 3% alla Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare): voce 277 Fino a 4, in quanto le lesioni diagnosticate coinvolgono due strutture legamentose per le quali è possibile equitativamente valutare, per la lesione del LCA il 2% e per la lesione del Legamento
Collaterale Interno l'1%. Conclude, quindi, che, trattandosi di danni concorrenti, funzionalmente incidenti su organi od apparati strettamente sinergici, la valutazione globale è postulabile nel 5% e che, in considerazione della precedente tecnopatia riconosciuta in misura pari all'8%, la valutazione complessiva è equitativamente postulabile nel 12%.
Chiamato a rendere chiarimenti all'udienza del 16.01.2025, il Dr. precisava di CP_3 avere quantificato l'IP derivata dall'infortunio in itinere oggetto del giudizio nella percentuale del 5% con decorrenza dal momento dell'infortunio stesso, quindi dalla domanda presentata all' applicando la cd formula salomonica in quanto si è CP_1 trattato di danni concorrenti interessanti il ginocchio destro. Con riferimento, invece, al pregresso infortunio già riconosciuto, valutato, quanto ai postumi, nella percentuale dell'8%, precisava che, trattandosi di danni coesistenti interessanti altro organo/apparato, ha applicato, nella valutazione complessiva, la cd formula a scalare
e non la somma algebrica, da cui è derivata una IP complessiva pari al 12% (somma delle individualità parziali espresse in decimali diminuita del loro prodotto espresso in decimali). Precisava, infine, che il danno biologico ha interessato il ginocchio ed è consistito in un trauma contusivo-distorsivo, per cui non è inverosimile ritenere che l'impotenza funzionale si sia manifestata qualche giorno dopo l'evento.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento tenuto conto della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e da quanto direttamente riscontrato nel corso della visita medico legale. Il ragionamento tecnico- scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
pagina 5 di 6 Per completezza si osserva che nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore dell' sostiene che il CTU non ha risposto alle osservazioni critiche del CP_1
CTP dell'Ente datate 8.05.2024, purtuttavia dalla piana lettura della Relazione definitiva si evince l'infondatezza dell'eccezione in quanto a pag. 8 dell'elaborato il Dr. replica in modo puntuale e circostanziato alle osservazioni del sanitario CP_3 dell'Ente.
In particolare, il CTP dell'Istituto (che peraltro non ha partecipato alle operazioni peritali), nella stringata Nota di sole 7 righe contesta al CTU di non avere tenuto conto del criterio cronologico e della continuità lavorativa. Si tratta di una contestazione del tutto infondata in quanto, come detto, in assenza di alcuna specifica contestazione circa lo svolgimento dei fatti (caduta al suolo nel tratto poco illuminato percorso a piedi tra sede di lavoro e parcheggio dell'autovettura in orario notturno e necessità per la lavoratrice di fare uso del mezzo privato), vi è piena prova della cd continuità lavorativa. Inoltre, il CTU ha ben spiegato che per la tipologia della lesione riportata dalla è verosimile che l'impotenza funzionale che ha indotto la ricorrente a Parte_1 sottoporsi a RMN si sia manifestata qualche giorno dopo l'evento. Peraltro il CTP sostiene che la ricorrente si sia recata presso il PS il 9.12.2024 mentre invece l'accertamento diagnostico strumentale è stato eseguito il 5.12.2024 (quindi solo 3 giorni dopo l'infortunio in itinere).
Il ricorso è, pertanto, fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi chiariti.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 12/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 670/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Silvia Assennato
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
[...]
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Infortunio sul lavoro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che dall'infortunio in itinere occorso a in Parte_1 data 2.12.2020 è derivato un danno biologico permanente pari al 5% per le lesioni di cui in motivazione. pagina 1 di 6 2. Accerta e dichiara che il danno biologico di cui sub 1), unificato ai sensi dell'art. 80 del TU 1164/1965 a quello derivato dal precedente infortunio sul lavoro riconosciuto dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 721/2016 nella percentuale dell'8%, determina una IP complessiva pari al 12%.
3. Per l'effetto condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica di cui sub 2) (detratto quanto già corrisposto), con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
4. Rigetta la domanda di riconoscimento dell'Inabilità Temporanea Assoluta e dell'Inabilità Temporanea Parziale.
5. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
6. Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato in data 10.02.2023, ritualmente notificato, già portatrice di postumi permanenti per infortunio sul lavoro riconosciuti dal Tribunale di Velletri con sentenza n. 721/2016, conviene in giudizio l in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, e chiede al giudice adito di accertare che, a seguito dell'infortunio in itinere occorsole il 2.12.2020 -allorquando intorno alle ore 21,00 cadeva nel viale scarsamente (o non) illuminato che porta ai parcheggi delle sede di lavoro sbattendo violentemente al suolo il ginocchio destro e la schiena-, ha riportato postumi permanenti nella percentuale del 6% oltre ad ITA per giorni 30 e ITP per 150 giorni (con IP globale del 12% ai sensi dell'art. 80 TU 1164/1965). Per l'effetto, chiede la condanna dell' al pagamento il capitale dell'indennizzo dovuto ai CP_1 sensi del D.lgs. 38/2000 per il danno biologico unificato. Riferisce che l' ha CP_1 rigettato la domanda amministrativa volta ad ottenere l'indennizzo per il danno biologico subito per la ritenuta insussistenza del nesso causale, sull'assunto, erroneo, che l'evento è stato conseguente a rischio generico. Riferisce, infine, di avere presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto conclusosi negativamente come da nota del 7.07.2021. CP_1
pagina 2 di 6 L' si costituisce tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto ed in diritto. Con riferimento alla prestazione temporanea evidenzia che il datore di lavoro non ha mai cessato di erogare la retribuzione alla dipendente per cui la sig.ra non ha interesse a chiedere il risarcimento del danno Parte_1 temporaneo, salvo voler illecitamente conseguire una duplicazione risarcitoria.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e a mezzo CTU medico-legale. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la
"causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che agisca in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Peraltro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Sez. L 15470/2009).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'indennizzabilità del c.d. infortunio in itinere postula quali condizioni necessarie:
1) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro o per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia stato percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) (per i soli casi di utilizzo di mezzo di trasporto proprio) la necessità dell'uso del veicolo privato del lavoratore, desunta dagli orari di lavoro e da quelli dei servizi pagina 3 di 6 pubblici di trasporto, e tenuto conto della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro (cfr Cass.9099/94, Cass.n.12881/95).
L'art. 12 del D.lgs. 38/2000 ha codificato tali principi introducendo la nozione di occasione di lavoro (“infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro” ed anche
“qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale” il percorso per andare a consumare il pasto e tornare), precisando quando l'interruzione o deviazione dal lavoro è del tutto indipendente dal lavoro oppure necessaria e quindi compresa nella tutela ovvero (“a causa di forza maggiore, ad esigenze, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”), nonché la necessarietà dell'uso in caso di mezzo di trasporto privato.
Nel caso di specie ritiene il giudicante che le circostanze fattuali del caso concreto documentalmente provate dal procuratore di parte attrice e non specificamente contestate dal procuratore dell' ex art. 115 c.p.c. (necessità dell'uso del mezzo CP_1 privato per assenza di mezzi di trasporto pubblici tali da consentire alla lavoratrice il rispetto degli orari di lavoro - 5,30 – 13/21- e scarsa illuminazione del viale che conduce al parcheggio degli automezzi), induce a ritenere la natura lavorativo- professionale dell'infortunio in itinere denunciato dal ricorrente all'Istituto assicuratore (pratica n. 517892371).
E', invece, fondata l'eccezione sollevata dall' resistente con riferimento CP_1 all'assenza di interesse ad agire della ex art. 100 c.p.c., con riferimento Parte_1 all'accertamento dell'Inabilità Temporanea Assoluta e Parziale, non avendo il procuratore dell'assicurata contestato l'allegazione di parte resistente secondo cui la lavoratrice ha continuato a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro
( anche nel periodo che qui viene in rilievo. Controparte_2
Venendo, quindi, al merito del giudizio osserva il giudicante che il CTU, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposta il ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “TRAUMA CONTUSIVO DISTORSIVO DEL GINOCCHIO DX CON
DISTRAZIONE DEL LEGAMENTO COLLATERALE INTERNO E CROCIATO ANTERIORE E
LESIONE DEL CORPO-CORNO POSTERIORE DEL MENISCO INTERNO”. Ciò posto evidenzia che la RMN eseguita dopo l'infortunio, in data 5.12.2020 rilevava oltre a fenomeni degenerativi artrosici (non ascrivibili al trauma subito), una lesione del corpo-corno posteriore del menisco interno dx, insistenti su una meniscosi di grado medio, ed una distrazione del legamento crociato anteriore. La RMN eseguita in data
27.05.2021 ha sostanzialmente confermato le predette lesioni nonché la presenza di pagina 4 di 6 una distrazione del legamento collaterale interno. Pertanto, precisato che per le infermità cd non tabellate si procede alla valutazione del danno in via analogica indiretta, o per equivalenza con riferimento alle infermità analoghe tabellate e di pari gravità (ex D.M. 12.07.2000), e che va applicato il principio della graduazione personalizzata delle stesse, riconosce il 2% agli Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare: voce 283 Fino a 4; il 3% alla Lassità articolare del ginocchio per lesioni legamentose che non necessitano di intervento (a tipo di rotture parziali di un legamento, oppure di rotture complete ma ben compensate dal tono muscolare): voce 277 Fino a 4, in quanto le lesioni diagnosticate coinvolgono due strutture legamentose per le quali è possibile equitativamente valutare, per la lesione del LCA il 2% e per la lesione del Legamento
Collaterale Interno l'1%. Conclude, quindi, che, trattandosi di danni concorrenti, funzionalmente incidenti su organi od apparati strettamente sinergici, la valutazione globale è postulabile nel 5% e che, in considerazione della precedente tecnopatia riconosciuta in misura pari all'8%, la valutazione complessiva è equitativamente postulabile nel 12%.
Chiamato a rendere chiarimenti all'udienza del 16.01.2025, il Dr. precisava di CP_3 avere quantificato l'IP derivata dall'infortunio in itinere oggetto del giudizio nella percentuale del 5% con decorrenza dal momento dell'infortunio stesso, quindi dalla domanda presentata all' applicando la cd formula salomonica in quanto si è CP_1 trattato di danni concorrenti interessanti il ginocchio destro. Con riferimento, invece, al pregresso infortunio già riconosciuto, valutato, quanto ai postumi, nella percentuale dell'8%, precisava che, trattandosi di danni coesistenti interessanti altro organo/apparato, ha applicato, nella valutazione complessiva, la cd formula a scalare
e non la somma algebrica, da cui è derivata una IP complessiva pari al 12% (somma delle individualità parziali espresse in decimali diminuita del loro prodotto espresso in decimali). Precisava, infine, che il danno biologico ha interessato il ginocchio ed è consistito in un trauma contusivo-distorsivo, per cui non è inverosimile ritenere che l'impotenza funzionale si sia manifestata qualche giorno dopo l'evento.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento tenuto conto della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e da quanto direttamente riscontrato nel corso della visita medico legale. Il ragionamento tecnico- scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
pagina 5 di 6 Per completezza si osserva che nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore dell' sostiene che il CTU non ha risposto alle osservazioni critiche del CP_1
CTP dell'Ente datate 8.05.2024, purtuttavia dalla piana lettura della Relazione definitiva si evince l'infondatezza dell'eccezione in quanto a pag. 8 dell'elaborato il Dr. replica in modo puntuale e circostanziato alle osservazioni del sanitario CP_3 dell'Ente.
In particolare, il CTP dell'Istituto (che peraltro non ha partecipato alle operazioni peritali), nella stringata Nota di sole 7 righe contesta al CTU di non avere tenuto conto del criterio cronologico e della continuità lavorativa. Si tratta di una contestazione del tutto infondata in quanto, come detto, in assenza di alcuna specifica contestazione circa lo svolgimento dei fatti (caduta al suolo nel tratto poco illuminato percorso a piedi tra sede di lavoro e parcheggio dell'autovettura in orario notturno e necessità per la lavoratrice di fare uso del mezzo privato), vi è piena prova della cd continuità lavorativa. Inoltre, il CTU ha ben spiegato che per la tipologia della lesione riportata dalla è verosimile che l'impotenza funzionale che ha indotto la ricorrente a Parte_1 sottoporsi a RMN si sia manifestata qualche giorno dopo l'evento. Peraltro il CTP sostiene che la ricorrente si sia recata presso il PS il 9.12.2024 mentre invece l'accertamento diagnostico strumentale è stato eseguito il 5.12.2024 (quindi solo 3 giorni dopo l'infortunio in itinere).
Il ricorso è, pertanto, fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi chiariti.
Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 13 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6