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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2160/2018 R.G. e vertente fra
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serena Laurita
(c.f.: ), e LL LL C.F._2
RICORRENTE
e
(codice fiscale, partita I.V.A. e Controparte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari , numero R.E.A. BA – P.IVA_1
297727), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IT SS ed IS RO;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 05.7.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività di lavoro presso la società convenuta, con la qualifica di addetta alla vendita presso l'attività commerciale “Acqua &
Sapone”, sita in Potenza, alla Via della Tecnica n. 6, dal 1.10.2011 al 30.11.2012, mediante un contratto di “associazione in partecipazione a tempo determinato”, rapporto di lavoro poi proseguito mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro di natura subordinata sino alla cessazione del 31.03.2013; che tale rapporto di lavoro, sempre espletato con il preciso orario di lavoro fisso dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di mattina e dalle ore 16.00 alle ore 20.30 del pomeriggio dal lunedì al sabato compreso (mentre il giovedì pomeriggio l'attività commerciale rimaneva chiusa), con la percezione della retribuzione mensile fissa riportata
1 nelle buste paga allegate, con l'utilizzo delle strutture e dei beni aziendali per l'espletamento dell'attività lavorativa, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, contrariamente a quanto riportato in sede di contratti di associazione in partecipazione, veniva sempre reso dalla stessa in presenza di tutte le precise peculiarità del contratto di lavoro di natura subordinata;
che anche l'Ispettorato territoriale del Lavoro di
Potenza, con comunicazione del 5.07.2013, protocollo n. V.O./41/A/16293, evidenziava alla ricorrente che “(…) è emerso che la S.V. per il periodo dal 1.10.2011 al 30.11.2012 è stata occupata con contratto di associazione in partecipazione ma effettivamente ha reso una prestazione di lavoro subordinato”; che l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, secondo le modalità già accertate dalla ITL di Potenza, rendeva assimilabile il rapporto di lavoro in questione alla qualifica corrispondente a quella prevista dall'art. 100 (classificazione del personale), del Contratto Collettivo Commercio - Confcommercio, Settore Commercio, 5° livello di inquadramento contrattuale, nel quale rientra anche “l'addetto al controllo delle vendite oppure l'addetto al controllo ed alla verifica delle merci”; che, alla cessazione del rapporto lavorativo (30.11.2012), nonostante i diversi e ripetuti solleciti di pagamento inoltrati dalla ricorrente, da ultimo tramite raccomanda a/r del 25.06.2018, riscontrata dalla convenuta in data 24.07.2018, il datore di lavoro ometteva a tutt'oggi, non soltanto di corrispondere le differenze retributive mensili maturate dal lavoratore secondo la base contrattuale stabilita dal CCNL di riferimento (differenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro mensilmente, riportati nei prospetti paga allegati, ed i minimi contrattuali stabiliti in tal senso dal CCNL di riferimento), per le mensilità da ottobre 2011 a novembre 2012, nonché di corrispondere totalmente il TFR maturato, la 13° e la 14° mensilità maturate negli anni 2011
e 2012, ma anche di consegnare i relativi prospetti paga, il tutto per un credito complessivo lordo di € 13.508,15 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, rilevato ed accertato che tra la ricorrente e la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Locorotondo (BA), alla Via Giovanni Elia 7/9/11, si è instaurato un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato, inquadrabile nel
Settore Terziario, CCNL Commercio - Confcommercio, 5° livello di inquadramento, ovvero in altra categoria e/o CCNL di settore accertati in corso di giudizio, condannare di conseguenza la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €
13.508,15 lordi, a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte dal 1.10.2011 al
30.11.2012, ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti (crediti di lavoro), dal giorno della maturazione del credito
2 fino all'effettivo soddisfo, ed alla regolarizzazione contributiva per il medesimo periodo lavorativo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Le medesime conclusioni venivano rassegnate nel ricorso in riassunzione depositato il 12.02.2023 a seguito del decesso del procuratore della parte convenuta.
Si costituiva la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e domandava, in via preliminare: di accertare l'intervenuta decadenza dall'azione e l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dalla ricorrente, e comunque l'improcedibilità/inammissibilità di tutte le domande, anche per differenze retributive, svolte da parte ricorrente con riferimento ai rapporti di associazione in partecipazione intercorsi con la cessati con la sottoscrizione del menzionato Controparte_1 verbale di conciliazione in sede sindacale mai impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
In via principale: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la carenza probatoria delle allegazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale, quindi, previa assegnazione alla scrivente ad istruttoria già esaurita, in data 29 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente, assunta con contratto di lavoro subordinato dal 01.12.2012 al 31.03.2013, con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società convenuta anche in relazione al periodo compreso tra il 01.10.2011 al 30.11.2012 nel corso del quale aveva prestato la propria attività in forza di due contratti di associazione in partecipazione a tempo determinato con decorrenza, rispettivamente, dal 01.10.2011 e dal 01.04.2012.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nel suddetto periodo, sebbene formalmente associata, di fatto, svolgeva le mansioni di addetta alla vendita presso l'attività commerciale “Acqua & Sapone”, sita in Potenza alla Via della Tecnica n. 6, senza alcuna autonomia, rispettava un rigido orario di lavoro, con la percezione di una retribuzione mensile fissa e utilizzava strutture e beni aziendali, senza, tuttavia, ricevere il corrispondente
3 trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente, come anche accertato dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Potenza, con comunicazione del 5.07.2013, protocollo n. V.O./41/A/16292, e il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con la ricorrente, avendo la stessa apportato, quale associata, la propria prestazione lavorativa in conformità a quanto statuito nei contratti di associazione in partecipazione stipulati.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.
Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di
4 precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iurische al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del
5 lavoro (Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
Con riguardo all'associazione in partecipazione, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, statuito che: “L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione,
l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive e istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di apporto quali, per un verso, l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso, l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro”. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20002 del 07.10.2004) e, inoltre, che “La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro
6 subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 25221 del 10.11.2020) e, infine, “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2728 del 08.02.2010).
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo dal il 01.10.2011 al 30.11.2012, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa era tenuta ad osservare gli orari di lavoro;
svolgeva la mansione di addetta alla vendita, riceveva una retribuzione mensile fissa, utilizzava strutture e beni aziendali, riceveva ordini e direttive giornaliere, aventi ad oggetto anche le postazioni giornaliere da occupare, nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni
7 circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione. Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che laricorrente fosse tenuta a rispettare orari prestabiliti, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come alla ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, da parte della società convenuta, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dalla ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
8 Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
E' emersa, viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la CP_2 resistente con caratteristiche ontologicamente differenti da quelle dedotte in ricorso ed avvalorate dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
Alcun rilievo può assumere, infine, l'esito dell'accertamento dell'ITL portato a conoscenza della ricorrente con comunicazione del 5.07.2013, protocollo n. V.O./41/A/16292.
E' noto che i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni, costituenti, invece, elemento di prova che il giudice è tenuto a valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9251 del
19.04.2010 “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” nonché
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11946 del 08.06.2005 “Con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri, come (nella specie) la testimonianza resa dallo stesso verbalizzante in altro processo, la quale, essendo anch'essa sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, è idonea a confermare i fatti appresi da terzi”).
Nel caso di specie, le circostanze che avrebbero indotto l'ispettore a ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta in relazione al periodo dal 01.10.2011 al 30.11.2012 sarebbero: a) l'assoggettamento al potere direttivo del
9 responsabile, contattato quotidianamente dalla responsabile del punto vendita;
2) il rispetto dell'orario di lavoro fisso sin dalla data di costituzione dell'associazione in partecipazione
Entrambe le circostanze appaiono irrilevanti, atteso che l'assoggettamento al potere direttivo appare compatibile anche con altri tipi di rapporto, salvo che si manifesti “con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa”, ma al riguardo nulla è emerso;
e atteso che l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato non costituisce elemento di per sé idoneo a dimostrare il carattere subordinato del rapporto.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettare.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 05.7.2018, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa GiuseppinaValestra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2160/2018 R.G. e vertente fra
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serena Laurita
(c.f.: ), e LL LL C.F._2
RICORRENTE
e
(codice fiscale, partita I.V.A. e Controparte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari , numero R.E.A. BA – P.IVA_1
297727), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
IT SS ed IS RO;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 05.7.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato attività di lavoro presso la società convenuta, con la qualifica di addetta alla vendita presso l'attività commerciale “Acqua &
Sapone”, sita in Potenza, alla Via della Tecnica n. 6, dal 1.10.2011 al 30.11.2012, mediante un contratto di “associazione in partecipazione a tempo determinato”, rapporto di lavoro poi proseguito mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro di natura subordinata sino alla cessazione del 31.03.2013; che tale rapporto di lavoro, sempre espletato con il preciso orario di lavoro fisso dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di mattina e dalle ore 16.00 alle ore 20.30 del pomeriggio dal lunedì al sabato compreso (mentre il giovedì pomeriggio l'attività commerciale rimaneva chiusa), con la percezione della retribuzione mensile fissa riportata
1 nelle buste paga allegate, con l'utilizzo delle strutture e dei beni aziendali per l'espletamento dell'attività lavorativa, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, contrariamente a quanto riportato in sede di contratti di associazione in partecipazione, veniva sempre reso dalla stessa in presenza di tutte le precise peculiarità del contratto di lavoro di natura subordinata;
che anche l'Ispettorato territoriale del Lavoro di
Potenza, con comunicazione del 5.07.2013, protocollo n. V.O./41/A/16293, evidenziava alla ricorrente che “(…) è emerso che la S.V. per il periodo dal 1.10.2011 al 30.11.2012 è stata occupata con contratto di associazione in partecipazione ma effettivamente ha reso una prestazione di lavoro subordinato”; che l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, secondo le modalità già accertate dalla ITL di Potenza, rendeva assimilabile il rapporto di lavoro in questione alla qualifica corrispondente a quella prevista dall'art. 100 (classificazione del personale), del Contratto Collettivo Commercio - Confcommercio, Settore Commercio, 5° livello di inquadramento contrattuale, nel quale rientra anche “l'addetto al controllo delle vendite oppure l'addetto al controllo ed alla verifica delle merci”; che, alla cessazione del rapporto lavorativo (30.11.2012), nonostante i diversi e ripetuti solleciti di pagamento inoltrati dalla ricorrente, da ultimo tramite raccomanda a/r del 25.06.2018, riscontrata dalla convenuta in data 24.07.2018, il datore di lavoro ometteva a tutt'oggi, non soltanto di corrispondere le differenze retributive mensili maturate dal lavoratore secondo la base contrattuale stabilita dal CCNL di riferimento (differenza tra quanto corrisposto dal datore di lavoro mensilmente, riportati nei prospetti paga allegati, ed i minimi contrattuali stabiliti in tal senso dal CCNL di riferimento), per le mensilità da ottobre 2011 a novembre 2012, nonché di corrispondere totalmente il TFR maturato, la 13° e la 14° mensilità maturate negli anni 2011
e 2012, ma anche di consegnare i relativi prospetti paga, il tutto per un credito complessivo lordo di € 13.508,15 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, rilevato ed accertato che tra la ricorrente e la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede in Locorotondo (BA), alla Via Giovanni Elia 7/9/11, si è instaurato un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato, inquadrabile nel
Settore Terziario, CCNL Commercio - Confcommercio, 5° livello di inquadramento, ovvero in altra categoria e/o CCNL di settore accertati in corso di giudizio, condannare di conseguenza la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €
13.508,15 lordi, a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte dal 1.10.2011 al
30.11.2012, ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti (crediti di lavoro), dal giorno della maturazione del credito
2 fino all'effettivo soddisfo, ed alla regolarizzazione contributiva per il medesimo periodo lavorativo;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Le medesime conclusioni venivano rassegnate nel ricorso in riassunzione depositato il 12.02.2023 a seguito del decesso del procuratore della parte convenuta.
Si costituiva la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e domandava, in via preliminare: di accertare l'intervenuta decadenza dall'azione e l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dalla ricorrente, e comunque l'improcedibilità/inammissibilità di tutte le domande, anche per differenze retributive, svolte da parte ricorrente con riferimento ai rapporti di associazione in partecipazione intercorsi con la cessati con la sottoscrizione del menzionato Controparte_1 verbale di conciliazione in sede sindacale mai impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
In via principale: rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. La società rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza e la carenza probatoria delle allegazioni e rivendicazioni attoree.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale, quindi, previa assegnazione alla scrivente ad istruttoria già esaurita, in data 29 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente, assunta con contratto di lavoro subordinato dal 01.12.2012 al 31.03.2013, con il presente giudizio ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato presso la società convenuta anche in relazione al periodo compreso tra il 01.10.2011 al 30.11.2012 nel corso del quale aveva prestato la propria attività in forza di due contratti di associazione in partecipazione a tempo determinato con decorrenza, rispettivamente, dal 01.10.2011 e dal 01.04.2012.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nel suddetto periodo, sebbene formalmente associata, di fatto, svolgeva le mansioni di addetta alla vendita presso l'attività commerciale “Acqua & Sapone”, sita in Potenza alla Via della Tecnica n. 6, senza alcuna autonomia, rispettava un rigido orario di lavoro, con la percezione di una retribuzione mensile fissa e utilizzava strutture e beni aziendali, senza, tuttavia, ricevere il corrispondente
3 trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente, come anche accertato dall'Ispettorato territoriale del Lavoro di Potenza, con comunicazione del 5.07.2013, protocollo n. V.O./41/A/16292, e il conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente. In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con la ricorrente, avendo la stessa apportato, quale associata, la propria prestazione lavorativa in conformità a quanto statuito nei contratti di associazione in partecipazione stipulati.
Giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti, quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n. 19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo, l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro.
Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di
4 precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009: «Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda, come anticipato, sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007: «[…] il nomen iurische al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del
5 lavoro (Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
Con riguardo all'associazione in partecipazione, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, statuito che: “L'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, tenendo presente che il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e che il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
Peraltro, la qualificazione formale del rapporto effettuata dalle parti al momento della conclusione del contratto, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante e pertanto, qualora a fronte della rivendicata natura subordinata del rapporto venga dedotta e documentalmente provata l'esistenza di un rapporto di associazione in partecipazione,
l'accertamento del giudice di merito deve essere molto rigoroso (potendo anche un associato essere assoggettato a direttive e istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa) e non trascurare nell'indagine aspetti sicuramente riferibili all'uno o all'altro tipo di apporto quali, per un verso, l'assunzione di un rischio economico e l'approvazione di rendiconti e, per altro verso, l'effettiva e provata soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro”. (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20002 del 07.10.2004) e, inoltre, che “La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro
6 subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha reputato incensurabile l'accertamento compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto il carattere simulato del rapporto di associazione in partecipazione dalla mancata prova della consegna del rendiconto da parte dell'associante)” (Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 25221 del 10.11.2020) e, infine, “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2728 del 08.02.2010).
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione al periodo dal il 01.10.2011 al 30.11.2012, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa era tenuta ad osservare gli orari di lavoro;
svolgeva la mansione di addetta alla vendita, riceveva una retribuzione mensile fissa, utilizzava strutture e beni aziendali, riceveva ordini e direttive giornaliere, aventi ad oggetto anche le postazioni giornaliere da occupare, nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, in quanto non è specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni
7 circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione. Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che laricorrente fosse tenuta a rispettare orari prestabiliti, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse il potere di direzione, né è chiarito come alla ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, da parte della società convenuta, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dalla ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
8 Per le ragioni esposte, l'attività istruttoria, comunque ammessa ed espletata, non ha consentito di ritenere provata la subordinazione ai sensi dell'art. 2094 e ss. del codice civile e dell'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità.
E' emersa, viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la CP_2 resistente con caratteristiche ontologicamente differenti da quelle dedotte in ricorso ed avvalorate dalla documentazione in atti prodotta dalla parte resistente.
Alcun rilievo può assumere, infine, l'esito dell'accertamento dell'ITL portato a conoscenza della ricorrente con comunicazione del 5.07.2013, protocollo n. V.O./41/A/16292.
E' noto che i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o ai fatti da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità i medesimi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni, costituenti, invece, elemento di prova che il giudice è tenuto a valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9251 del
19.04.2010 “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” nonché
Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11946 del 08.06.2005 “Con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, le circostanze apprese da terzi e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri, come (nella specie) la testimonianza resa dallo stesso verbalizzante in altro processo, la quale, essendo anch'essa sottoposta al prudente apprezzamento del giudice, è idonea a confermare i fatti appresi da terzi”).
Nel caso di specie, le circostanze che avrebbero indotto l'ispettore a ravvisare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società convenuta in relazione al periodo dal 01.10.2011 al 30.11.2012 sarebbero: a) l'assoggettamento al potere direttivo del
9 responsabile, contattato quotidianamente dalla responsabile del punto vendita;
2) il rispetto dell'orario di lavoro fisso sin dalla data di costituzione dell'associazione in partecipazione
Entrambe le circostanze appaiono irrilevanti, atteso che l'assoggettamento al potere direttivo appare compatibile anche con altri tipi di rapporto, salvo che si manifesti “con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa”, ma al riguardo nulla è emerso;
e atteso che l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato non costituisce elemento di per sé idoneo a dimostrare il carattere subordinato del rapporto.
In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettare.
Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 05.7.2018, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 29 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa GiuseppinaValestra
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