Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/04/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.8065/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8065/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliata in Salerno alla Via Trotula d studio dell'avv. Rita Catino dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Comune di Vietri sul Mare (SA) e niugale erano nati due figli, 24.11.2008) e (17.02.2015), chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 Per_2
e dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dei comportamenti del marito di distacco e di rifiuto della condivisione delle problematiche familiari e dei ripetuti atteggiamenti oltraggiosi nei propri confronti;
precisava inoltre di essere separata di fatto da oltre sette anni dal marito che aveva deciso di continuare a vivere in Calabria, dove la famiglia si era trasferita per un periodo, e che lo stesso si era disinteressato alla crescita e all'educazione dei figli che, tra l'altro, frequentava poco nel corso dell'anno. Pertanto, in considerazione del venir meno dell'affectio coniugalis, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione con addebito al marito e con la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato a se dei figli minori, nonche con l'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il proprio mantenimento e per quello dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
2. In data 7 febbraio 2025, entrambe le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato sebbene il Pacenza senza l'assistenza di un difensore;
all'udienza dell'8 aprile 2025, dopo avere proceduto all'ascolto dei figli minori, il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione, come risulta anche dalla mancata costituzione del resistente, attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domande di addebito Deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito, avendo la ricorrente espressamente rinunciato alla stessa all'udienza dell'8 aprile 2025 (cfr. verbale di udienza). Affidamento dei figli minori Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si evidenzia che, alle udienza di comparizione, la ricorrente ha confermato che il marito è del tutto assente dalla vita dei figli e contribuisce in maniera discontinua al loro mantenimento, chiama poco, sparisce per lunghi periodi e non si interessa alla loro vita, precisando di avere difficoltà ad avere un dialogo e a ottenere i consensi per le varie autorizzazioni per i figli;
inoltre, il è comparsa personalmente all'udienza del 06.02.2025 senza l'assistenza CP_1 ensore e ha contestato quanto dedotto dalla moglie, precisando di avere al momento problemi economici e di avere, pertanto, difficoltà a raggiungere i figli (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, all'udienza dell'8 aprile 2025, si è proceduto all'ascolto dei minori e, mentre a dichiarato che il padre è sempre stato poco presente, di non Per_1 vederlo rlo e di essere “indifferente” alla situazione creatasi, ha Per_2 dichiarato di sentire il padre due/tre volte alla settimana ma di non rlo spesso, manifestando il desiderio di frequentarlo di più (cfr. verbale di udienza). Tanto premesso, si osserva che la difficoltà manifestata dalla ricorrente nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e nell'assumere le decisioni nell'interesse dei figli a causa della mancata collaborazione del padre e della frequente assenza dello stesso legittima di per sé l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo rafforzato. In particolare, il Tribunale ritiene di dovere attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei figli minori (educative, scolastiche, di salute, ricreative, richiesta di passaporto o di documenti validi per l'espatrio, autorizzazione di viaggi all'estero etc…), atteso che la mancanza di comportamenti collaborativi del padre e la sua frequente assenza potrebbero compromettere la crescita e la serenità dei minori;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori, , alla madre con residenza prevalente presso la stessa nella Per_1 Per_2 casa fa t attipaglia (SA) alla Via Cagliari n. 12. Diritto di visita del padre Al riguardo, si ritiene in primo luogo opportuno disporre che la frequentazione tra il padre e vvenga liberamente in base all'accordo che sarà raggiunto Per_1 dagli stessi q empi e modalità, considerate l'età del ragazzo e le criticità dallo stesso evidenziate. Per ciò che concerna , occorre prevedere una regolamentazione specifica Per_2 considerati la volontà esiderio manifestati dalla bambina di frequentare e vedere il padre più spesso. Pertanto, si dispone che salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per due week-end alternati al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante i periodi natalizio e pasquale, la minore trascorrerà con i genitori le diverse festività seguendo il criterio dell'alternanza, trascorrendo con gli stessi più giorni consecutivi (dal 23 dicembre al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 4 gennaio con l'altro – dal mercoledì precedente la Pasqua fino al sabato santo con un genitore e dalla domenica di Pasqua fino al giorno precedente il rientro a scuola con l'altro). Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore un Per_2 periodo di 15 giorni anche non consecuti concordare entro il 30 giugno di ogni anno. Mantenimento dei figli minori In merito agli aspetti economici, si osserva che, all'udienza di prima comparizione, il resistente ha dichiarato di gestire l'azienda agricola di famiglia, di essere in difficoltà economica e di contribuire al mantenimento dei figli versando circa € 600,00 al mese, mentre la ricorrente ha dichiarato di ricevere cifre variabili e in maniera discontinua (cfr. documentazione in atti). Orbene, tenuto conto delle risultanze istruttorie e della mancanza di un mantenimento diretto dei figli da parte del padre e considerato che l'intero importo a titolo di assegno unico potrà essere percepito dalla ricorrente in ragione del disposto affidamento super esclusivo così come previsto dalla legge, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a , la somma di € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuno), oltre rivalutazione do gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori e , oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie (mediche, scolastic he tive etc…) necessarie per i minori che dovranno essere documentate. Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronuncia, ai sensi dell' la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], C.F.: C.F._2 Parte_1 [...]
, c tto matrimonio civile in data 10 lu C.F._1
Vietri sul Mare (SA); C) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
D) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori, , alla Per_1 Per_2 madre con residenza prevalente presso la stessa e con adre secondo quanto indicato in parte motiva;
E) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a i € 400,00 (€ 200,00 ciascuno), oltre Parte_1 rivalutazion do gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli minori;
Per_1 Per_2
F) pone a cari genitori al 50%, le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.., che si dovessero rendere necessarie per i figli e che dovranno essere documentate;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vietri sul Mare (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.7, Parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008); H) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi