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Articolo 4 della Legge 3 aprile 1957, n. 234
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Articolo 3
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Legge 3 aprile 1957, n. 234
Articolo 4 della Legge 3 aprile 1957, n. 234
Versione
12 maggio 1957
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni.
Entrata in vigore il 12 maggio 1957
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