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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
LE EP, Relatore
XERRA NICOLO', Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5848/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249010497841000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29520249010497841/000, indicata in ricorso come notificata il 5 luglio 2024, dell'importo complessivo di € 30.076,92 portato dalle sottostanti cartelle, indicate come notificate in data 8 gennaio 2014:
n. 29520130024540444000, per € 13.939,95, relativa ad IRPEF, IVA, contributi previdenziali, oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2007;
n. 29520230027372601000 per € 16.136,97, relativa ad IRPEF, IVA, contributi previdenziali, oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2008,
e deduce la illegittimità/nullità dell'atto impugnato sostenendo:
a) omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. Violazione del giusto procedimento;
Decadenza della notifica delle cartelle di pagamento;
Inesigibilità del credito.
Osserva di essere venuto a conoscenza del carico erariale con l'intimazione di pagamento impugnata, per non essere state notificate in precedenza le cartelle di pagamento presupposte, ovvero che dette notifiche sarebbero inesistenti, nulle e/o comunque invalide, con conseguente invalidità dell'intimazione impugnata e inesigibilità del credito per intervenuta decadenza;
b) estinzione del carico tributario per intervenuta prescrizione, trovando applicazione, anche per i tributi, oltre che per le sanzioni e interessi, la prescrizione quinquennale e subordinatamente dei soli accessori, e ciò anche in caso di eventuale dimostrazione di notifica delle cartelle.
c) Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in ordine all'applicazione degli interessi.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese del giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate IO che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività per essere stato proposto, giacchè, a fronte della notifica dell'intimazione impugnata a mezzo del servizio postale alla data del 24 giugno 2024, il ricorso è stato proposto solamente il successivo
2 ottobre 2024; assume la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata alla data del 8 gennaio 2014 mediante consegna a mani del ricorrente;
assume, inoltre, l'infondatezza delle altre eccezioni, segnalando che per i tributi ,le sanzioni e gli interessi trova applicazione la prescrizione decennale e che, ai fini della decorrenza del relativo termine, occorre avere riguardo alla sospensione disposta con la legislazione emergenziale introdotta negli anni 2020-2021.
Conclude per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 va dichiarato inammissibile.
Invero, si presta a ricevere adesione l'eccezione, sollevata dalla resistente Agenzia, di tardività della proposizione del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate IO ha fornito la dimostrazione, mediante allegazione della relativa documentazione, della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249010497841/000, oggetto di impugnazione, alla data del 24 giugno 2024, a fronte della quale notifica il ricorso è stato proposto alla data del 2 ottobre 2024, quindi oltre il previsto termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Osserva il collegio che la data di notifica dell'intimazione impugnata, come dedotto e dimostrato dalla resistente Agenzia, al 24 giugno 2024, si discosta sensibilmente dalla indicazione della data di notifica fornita dal ricorrente, come riportata nel ricorso introduttivo e nella nota di iscrizione a ruolo (5 luglio 2024), che, pertanto, si rivela non corretta, e d'altra parte, il ricorrente non avanzato alcuna contestazione quanto alla notifica dell'intimazione alla data del 24 giugno 2024, come documentato dall'Agenzia di IO.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249010497841/000, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate IO, delle spese di giudio, liquidate in € 1.500,00, oltre le maggiorazioni di legge.
Il giudice estensore
IU AL
Il Presidente
ZA RI La TO
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TORRE MARIA ENZA, Presidente
LE EP, Relatore
XERRA NICOLO', Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5848/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249010497841000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29520249010497841/000, indicata in ricorso come notificata il 5 luglio 2024, dell'importo complessivo di € 30.076,92 portato dalle sottostanti cartelle, indicate come notificate in data 8 gennaio 2014:
n. 29520130024540444000, per € 13.939,95, relativa ad IRPEF, IVA, contributi previdenziali, oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2007;
n. 29520230027372601000 per € 16.136,97, relativa ad IRPEF, IVA, contributi previdenziali, oltre sanzioni, interessi e accessori per l'anno 2008,
e deduce la illegittimità/nullità dell'atto impugnato sostenendo:
a) omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. Violazione del giusto procedimento;
Decadenza della notifica delle cartelle di pagamento;
Inesigibilità del credito.
Osserva di essere venuto a conoscenza del carico erariale con l'intimazione di pagamento impugnata, per non essere state notificate in precedenza le cartelle di pagamento presupposte, ovvero che dette notifiche sarebbero inesistenti, nulle e/o comunque invalide, con conseguente invalidità dell'intimazione impugnata e inesigibilità del credito per intervenuta decadenza;
b) estinzione del carico tributario per intervenuta prescrizione, trovando applicazione, anche per i tributi, oltre che per le sanzioni e interessi, la prescrizione quinquennale e subordinatamente dei soli accessori, e ciò anche in caso di eventuale dimostrazione di notifica delle cartelle.
c) Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione in ordine all'applicazione degli interessi.
Conclude, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese del giudizio, da distrarre.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate IO che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività per essere stato proposto, giacchè, a fronte della notifica dell'intimazione impugnata a mezzo del servizio postale alla data del 24 giugno 2024, il ricorso è stato proposto solamente il successivo
2 ottobre 2024; assume la regolare notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata alla data del 8 gennaio 2014 mediante consegna a mani del ricorrente;
assume, inoltre, l'infondatezza delle altre eccezioni, segnalando che per i tributi ,le sanzioni e gli interessi trova applicazione la prescrizione decennale e che, ai fini della decorrenza del relativo termine, occorre avere riguardo alla sospensione disposta con la legislazione emergenziale introdotta negli anni 2020-2021.
Conclude per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione del ricorso, la Corte, come da separato verbale, pone la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 va dichiarato inammissibile.
Invero, si presta a ricevere adesione l'eccezione, sollevata dalla resistente Agenzia, di tardività della proposizione del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate IO ha fornito la dimostrazione, mediante allegazione della relativa documentazione, della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249010497841/000, oggetto di impugnazione, alla data del 24 giugno 2024, a fronte della quale notifica il ricorso è stato proposto alla data del 2 ottobre 2024, quindi oltre il previsto termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Osserva il collegio che la data di notifica dell'intimazione impugnata, come dedotto e dimostrato dalla resistente Agenzia, al 24 giugno 2024, si discosta sensibilmente dalla indicazione della data di notifica fornita dal ricorrente, come riportata nel ricorso introduttivo e nella nota di iscrizione a ruolo (5 luglio 2024), che, pertanto, si rivela non corretta, e d'altra parte, il ricorrente non avanzato alcuna contestazione quanto alla notifica dell'intimazione alla data del 24 giugno 2024, come documentato dall'Agenzia di IO.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da liquidazione riportata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, decidendo sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520249010497841/000, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate IO, delle spese di giudio, liquidate in € 1.500,00, oltre le maggiorazioni di legge.
Il giudice estensore
IU AL
Il Presidente
ZA RI La TO