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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia GR Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2945/2024 R.G. promossa da
, nato in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alessandro Bonaccorsi che rapp. e dif. per procura in atti
E
nata in [...] il [...], elettivamente Controparte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Alessandro Bonaccorsi che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di
cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
1 Acireale il 11/7/1981, onde la causa viene rimessa al Collegio
in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi GR e CP_1
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in Acireale il 11/7/1981.
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2023 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024 i coniugi personalmente comparsi insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3
n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 124/2023 emanato inter partes dal Tribunale di Catania in data 12/1/2023, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei termini per cui è domanda.
2 Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso: “nessun provvedimento è richiesto in ordine ai figli, maggiorenni ed autosufficienti;
la figlia
continuerà a dimorare nella casa del padre;
entrambi i Persona_1
coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale il 11/7/1981 tra
, nato in [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata in [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale, anno 1981, n.
233, parte II, S. A, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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