Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, alla pubblica udienza del 23.1.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente SENTENZA nella causa N. 6408/2024 RG Previdenza
TRA
(nata a [...] il [...], ivi residente a[...], Parte 1
C.F. 1 (1) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Stefano C.F.
Pannone, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 293 (comunicazioni alla pec: Email 1
- ricorrente -
E
in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore convenuto contumace -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2024 parte ricorrente adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli rassegnando le seguenti conclusioni: "1) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di euro 172,71 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/23 al 31/1/24 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l'CP_2 in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede CP_2 di Napoli Soccavo di produrre tutta la documentazione contabile realtiva al pagamento della prestazione categoria Inv.Civ. n. 044-510407665040;
5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all'art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente"
Deduceva
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art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. RG 6606/2023 le era stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento dal 1.1.2023;
- che il decreto di omologa veniva notificato all' CP_2 in data 27.10.2023; che in data 10.11.2023 inoltrava all'CP 2 di Napoli il Mod. A P70 ai fini della liquidazione;
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che con provvedimento dell'11.1.2024 1'CP_2 liquidava in favore della ricorrente la
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indennità di accompagnamento calcolando in euro 6.857,68 i ratei maturati dall'1/1/23 al 31/1/24; che l' CP provvedeva al materiale pagamento degli arretrati in data 01/02/24; che tale importo non è satisfattivo del credito vantato per la detta causale, in quanto l'importo dovuto a titolo di ratei arretrati di indennità di accompagnamento per il periodo dal 1/1/23 al 31/1/2024 è pari ad € 7.030,39 di cui € 6.857,68 a titolo di capitale ed € 172,71 a titolo di interessi legali;
- che ai sensi dell'art. 1194 c.c. "il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi";
-che come sancito dalla Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n. 10955/2002 "la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato. [...] La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, pertanto, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto". Su tali premesse, rassegnava le conclusioni esposte.
Instauratosi rituale contraddittorio, l'CP_2 non si costituiva nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
La causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 23.1.2025. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione di parte ricorrente, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
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Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'CP_2, non costituito nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (avvenuta in data 28.3.2024 per la prima udienza del 3.10.2024). Nel merito la domanda è fondata e va accolta, condividendosi le argomentazioni dei precedenti di codesto Tribunale versati in atti dalla ricorrente.
I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: "Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda".
In osservanza a tale disposizione l'CP_2, a seguito del trasferimento delle domande per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' CP_2 e ricevuta" che "se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta".
Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge: che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda
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amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda- purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si
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possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' CP_2.
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c. Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr ex plutimis Cass. n. 6882/2002 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente "l'avvio del procedimento", e dunque il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande posto dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 1.69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione. Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda, ex art. 7 L. 533/73, ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: "L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' Controparte_3 dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine (nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38 Cost., il diritto alla prestazione assistenziale (previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide quindi con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L.
533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza". Nel caso che ci occupa, pertanto, posto che con decreto di omologa del 17.10.2023 n. RG 6606/2023 emesso dal Tribunale di Napoli è stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente dal 1.1.2023, che in data 1.2.2024 1'CP_2 liquidava in favore della ricorrente la indennità di accompagnamento calcolando in € 6.857,68 i ratei maturati dal 1/1/2023 al 31/1/2024 senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore, ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (avvenuta il 27.10.2023) in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, l' CP avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei di accompagnamento a decorrere dal 1.5.2023, 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto (1.1.2023).
Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente, da cui vanno espunti gli interessi calcolati sino al maggio 2023 per le motivazioni sin qui esposte, alla ricorrente compete ancora la quota di interessi legali, pari ad euro 159,71, al cui pagamento va condannato l' CP . Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio (Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da con ricorso del 14.3.2024, così provvede:Parte 1 a) Condanna l'CP_2 al pagamento in favore della ricorrente, per le causali dedotte, dell'importo di euro 159,71; b) Condanna l'CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 150,00 oltre IVA, CPA, spese generali, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
Napoli, 23.1.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile