Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1958 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 marzo 1958 |
Commentari • 2
- 1. Relazione della Commissione Palazzo-Pocar sul Codice dei Crimini InternazionaliAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 30 giugno 2022
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 22065Provvedimento: IN CALCE ANNOTAZIONE 22 0 65 / 1 5 22065 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: 334 Giacomo Paoloni Presidente N. sent. sez. UP 26/02/2015 Consigliere Carlo Citterio Consigliere relatore N. R.G. 16492/2014 Orlando Villoni Consigliere Alessandra Bassi Benedetto Paternò Raddusa Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NT IE, n. Mesagne (Ta) 2.12.1949 2) MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore rappresentato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce avverso la sentenza n. 1/2013 Corte d'Assise d'Appello di Taranto del 23/01/2013 …Leggi di più...
- separazione dei processi ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. b), cod. proc. pen·
- fattispecie·
- necessità·
- separazione di processi·
- competenza
Versioni del testo
- Art. 1.
E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando:
a) il contrabbandiere sia armato palesemente;
b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;
c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone. - Art. 2.
E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico. - Art. 3.
L'uso delle armi non e' vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilita' di raggiungerli.