Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1958 |
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| Data dell'ultima modifica : | 22 marzo 1958 |
Commentari • 2
- 1. Relazione della Commissione Palazzo-Pocar sul Codice dei Crimini InternazionaliAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 30 giugno 2022
- 2. Condizioni e limiti dell'uso legittimo delle armiAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2007
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2015, n. 22065Provvedimento: IN CALCE ANNOTAZIONE 22 0 65 / 1 5 22065 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: 334 Giacomo Paoloni Presidente N. sent. sez. UP 26/02/2015 Consigliere Carlo Citterio Consigliere relatore N. R.G. 16492/2014 Orlando Villoni Consigliere Alessandra Bassi Benedetto Paternò Raddusa Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NT IE, n. Mesagne (Ta) 2.12.1949 2) MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore rappresentato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce avverso la sentenza n. 1/2013 Corte d'Assise d'Appello di Taranto del 23/01/2013 …Leggi di più...
- separazione dei processi ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. b), cod. proc. pen·
- fattispecie·
- necessità·
- separazione di processi·
- competenza
- 2. Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2011, n. 14670Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica Dott. MARZANO RA Presidente del 17/02/2011 Dott. IZZO Fausto Consigliere SENTENZA Dott. MASSAFRA Umberto Consigliere N. 354 Dott. BLAIOTTA Rocco Marco Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. PICCIALLI Patrizia rel. Consigliere N. 27937/2010 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IN IC N. IL 16/12/1960; avverso la sentenza n. 8693/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/05/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso …Leggi di più...
- esclusione·
- in danno di chi si dia alla fuga·
- normativa speciale in tema di contrabbando·
- applicazione analogica·
- cause di giustificazione·
- reato·
- uso legittimo delle armi
- 3. Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/1998, n. 8198Provvedimento: Composta dai signori: Udienza pubblica Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 26/3/1998 1. " Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA 2. " Mauro D. LOSAPIO " N. 720 3. " Benito R. DE GRAZIA " REGISTRO GENERALE 4. " VI SAVINO " N. 33327/97 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: EG OR nato in [...] il [...]; a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 5 giugno 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore della parte civile avv. Berdon …Leggi di più...
- intimazione di "alt" alla frontiera·
- inosservanza·
- inseguimento·
- legittimità·
- agenti di polizia·
- uso delle armi·
- uso legittimo delle armi·
- reato·
- uso legittimo·
- cause di giustificazione·
- armi
- 4. CGCE, n. 12-69, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Gustav Wonnerth contro Commissione delle Comunità europee, 12/11/1969Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 12 NOVEMBRE 1969 ( 1 ) Signor Presidente, Signori Giudici, Gli antefatti della causa di cui ci occupiamo oggi possono riassumersi come segue : Il ricorrente veniva assunto nel 1958 dall'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in qualità di capo della divisione ricerca tecnica nella direzione produzione, dipendente dalla direzione generale carbone. Dopo l'inquadramento iniziale al grado A 5, egli passava nel 1960 al grado A 4, ed era promosso nel 1962 al grado A 3. In occasione della fusione degli esecutivi, la divisione da lui diretta veniva soppressa. Il ricorrente continuava quindi a svolgere le sue …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1.
E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e 54 Codice penale e quando:
a) il contrabbandiere sia armato palesemente;
b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;
c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre persone. - Art. 2.
E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico. - Art. 3.
L'uso delle armi non e' vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilita' di raggiungerli.