Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 45619/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data
19 dicembre 2024 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
e
, nato a [...] il [...]; Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
PARTE COVENUTA CONTUMACE
Co Con comunicazione all'Ufficio PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento, in data
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE COSÌ COME RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 25 MARZO 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Stato Civile del Comune di Milano – anno 2006, R. 01, n. 0952, Parte II, Serie A) con Controparte_1
, in regime di separazione dei beni, prima separati con verbale del 28.06.2022 omologata con decreto
[...] di omologa n. 12485/2022 del 13.07.2022 del Tribunale di Milano, successivamente riconciliati, dalla cui Per unione è nato, a Milano in data il 09.01.2010, il figlio , ha chiesto a questo Tribunale: pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
assegnazione della casa coniugale;
disporre l'affido super esclusivo del figlio Per minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
stabilire che il signor ia tenuto a versare a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma che sarà ritenuta di giustizia. La ricorrente ha allegato diversi episodi di violenza del marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 25 marzo 2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dato atto che il convenuto, benché ritualmente citato, era comparso in udienza ma non si era costituito in giudizio, né dichiarava la contumacia e procedeva all'audizione separata delle parti. Parte attrice così dichiarava: “preliminarmente preciso che dopo la separazione consensuale, mio marito non ha adempiuto a nessuna delle condizioni ivi previste. Abbiamo continuato a vivere quindi nella stessa casa e a comportarci come marito e moglie sebbene io dormissi nel divano, abbiamo quindi continuato a vivere come prima in famiglia, dovendosi pertanto ritenere superata la separazione consensuale che avevamo fatto e venuta meno. Per tali motivi ho richiesto la separazione e poi il divorzio. Mio marito ho visto che è venuto qui in Tribunale. Viviamo ancora insieme. Io avevo fatto una denuncia, so che è stata chiesta l'archiviazione come sta dicendo il mio avvocato anche se non è stata ancora a me notificata la richiesta e valuteremo se fare opposizione. Adesso lui da quando mi sono mossa si sta comportamento meglio. Io ho fatto
Per_ la denuncia perché non ci lasciava tranquilli a me e a , ci manipolava, nel senso psicologico mi prendeva il telefono e me lo rompeva. Lui mi insultava sempre con parolacce, mi umiliava dicendo che non ero capace di nulla. Preciso che lui è stato in carico al CPS, a lui è stato diagnostico disturbo bipolare, lui ha una grande dipendenza da farmaci, anche adesso li prende, ogni tanto sì e ogni tanto no. Ogni tanto da fuori di testa,
Per_ rompe tutto, butta le cose, da calci, sbatte le porte anche alla presenza d , anche se adesso è vero che è
Per_ più tranquillo. Io non mi sento più sicura di lui. ha paura tato anche se non lo dice. una volta ha detto
Per_ parole brutte anche a . Lui una volta si è buttato per terra e non voleva alzarsi, io ho cercato di dargli
Per_ una mano alzandolo, ma non riuscivo perché sono piccola e ho chiesto a di darmi una mano, lui gli ha detto non venire perché sei un figlio di merda, questo ad ottobre o novembre 2024. Adesso cerchiamo di non
Per_ stare tanto a casa io e , noi siamo sempre impegnati a stare fuori, adesso vado a lavoro e evito di stare a
Per_ Per_ casa. sta a scuola, poi fa un corso di inglese e anche lui sta fuori. fa il I anno di istituto aeronautico,
Per_ va bene a scuola fa anche il volontario alla croce rossa, è molto impegnato. La gestione di è sempre stata mia. Il padre non si è mai interessato, mai andato in questa scuola, le comunicazioni con la scuola le tengo solo io. Non è mai andato a colloquio. Adesso non contribuisce neanche con i soldi, ci penso tutto io. Dice che è senza lavoro. Il figlio parla con il padre ma non escono mai insieme, pochissimo. Non mi ha mai dato i soldi che erano stati stabiliti. Non ha mai fatto il trasferimento degli immobili previsti in separazione.
La casa di via Curiel diventata di proprietà di mio marito è in affitto e i soldi vanno a coprire il mutuo. Mio marito è un libero professionista, lavora da casa adesso dice che non ha lavoro. Io non vedo molto. io lavo cucino preparato la cena anche per mio marito, lo imbocco pure se sta male. Non parliamo assolutamente noi. Non abbiamo dialogo. Lui non contribuisce a nulla per il figlio dice che non gli interessa. Io adesso lavoro presso la Cooperativa il Melograno e guadagno al mese € 1400/1550 netti al mese. la casa è intestata a me da 6 anni, non stiamo pagando le spese. condominiali perché non ce la faccio, devo capire la situazione.
Voglio ottenere la separazione. Rinuncio alla domanda di addebito. Noi siamo stati convocati dai Servizi
Sociali in quanto la Procura minori ha dato ordine di fare indagini sul nucleo. A me non interessano i soldi. chiedo che mi versi 300 al mese, anche meno. Prendo AU di € 90 al mese. Adesso lui è tranquillo. Non parliamo più di nulla neanche di oggi.”
Il difensore di parte attrice alla luce delle dichiarazioni rese dalla signora, rinunciava alla domanda di addebito, insisteva altresì per l'affido supersclusivo del figlio alla madre, stante l'inadeguatezza paterna, chiedeva quindi l'assegnazione alla signora della casa coniugale con termine di rilascio per il marito a fine aprile 2025, un assegno di mantenimento nella misura di € 300 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, visite paterne con i Servizi sociali con richiesta di accertamento sulle competenze genitoriali su entrambi i genitori, anche tenuto conto dell'intervento già dei Servizi. Chiedeva infine, la pronuncia di sentenza parziale di separazione e rimessione sul ruolo in attesa dell'esito degli accertamenti dei Servizi.
Il Giudice procedeva, quindi, a sentire separatamente il convenuto il quale così dichiarava: “non ho ritenuto di nominare un difensore. Non ce l'ho fatta. Ho ricevuto il ricorso. Dal momento in cui è stata fatta la separazione consensuale abbiamo vissuto sempre in casa come separati, io speravo in qualche modo di ricostruire la famiglia invece il rapporto è tossico. A questo punto voglio di nuovo la separazione. Io e mia moglie non parliamo molto, ogni cosa che dico è travisata. Io capisco che devo andar via dalla casa coniugale, non so dove poter andare però. Io da settembre non lavoro, io sono un libero professionista di cyber sicurezza, lavoravo per un grosso cliente londinese, ma adesso sono inaffidabile e non lavoro più. Ero in cura è vero al
CPS, per disturbo bipolare questa è la mia diagnosi, ho esaurito gli slot per le sedute ma dovrei ripartire con l'iter. Sono disponibile a farmi riprendere in carico. Prendo ancora farmaci antipsicotici, si chiamano neurolettici atipici, è una cura raggiunta 10 anni fa poi non è mai stata aggiornata né sono più seguito.
Quando dico che sono inaffidabile è perché a volte non riuscivo a partecipare alle riunioni, mi agitavo, quando si ha la sindrome bipolare uno ha i momenti bui e dopo di luce, nei momenti bui non riesco ad alzarmi neppure Per dal letto. Questo mi capita anche adesso sta peggiorando sempre di più, oramai i momenti sono solo bui.
è un altro discorso, lui ha detto che non vuole sapere nulla della situazione. A me non è permesso di seguirlo, se lo faccio sono stato trattato in modo feroce. Io psicosomatizzo tantissimo, ho avuto una bruttissima pericardite con ricovero di 10 giorni all'ospedale S. Luca e poi ogni tanto ho ritorni di questa pericardite e nell'ultimo mese ho avuto infiammazioni dei piedi, non riuscivo nemmeno a dormire. La mia situazione non è semplice. La casa in via Curiel è mia e è in affitto ma si è concluso il contratto che 4 + 4, ho già comunicato l'anno scorso che non veniva rinnovato, è già scaduto. L'idea è che l'inquilino venga mandato via con i suoi Per_ tempi. Possiamo ragionare con un accordo per far sì che la mamma e vivano nella casa di via Curiel e io nella casa di adesso. Oppure vendiamo la casa grande di via Leopardi e poi lei in via Curiel e io prenderei un monolocale. Io non mi oppongo ad un affido super esclusivo in quanto se mi opponessi ciò farebbe male Per_ a mio figlio, d'altronde è sempre stato così' la madre ha sempre preso le decisioni più rilevanti per . Con mio figlio non ho problemi ma lui mi dice che non vuole sapere nulla. Adesso io non ho soldi, perché non lavoro. Mando curriculum tutti giorni. Ma ancora niente. Non ho invalidità per avere un sussidio. Io se tornassi a fare il mio lavoro certamente non avrei problemi a versare l'assegno. Se vendessi la casa grande comprata con i soldi della mia eredità e intestata a mia moglie per sgravi fiscali, poi io potrei prendermi un monolocale. Mi rimetto alle sue decisioni. Io vorrei anche essere ricoverato. Chiedo di poter essere preso in carico efficacemente.”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice confermava le richieste in precedenza già precisate, chiedendo però, allo stato, che il padre corrispondesse un assegno più contenuto anche di € 150,00 in attesa che il padre trovasse lavoro. Dichiarava, più nello specifico, di rinunciare alle prove orali articolate e chiedeva solo gli accertamenti con i Servizi Sociali come sopra chiesti;
visite figlio padre previo accordo tra le parti con potere d vigilanza e intervento dei Servizi. Insisteva per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
Il Giudice Delegato, all'esito della discussione, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Si riserva sulle ulteriori domande
Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta, così provvedeva:
“Rilevato preliminarmente come, nonostante le parti si siano separate con verbale di separazione consensuale del 28.06.2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 13.07.2022, in seguito il marito non abbia adempiuto a nessuna delle condizioni ivi previste e i coniugi abbiano continuato a vivere nella stessa casa, assumendo un comportamento incompatibile con la separazione, come dai medesimi dichiarato, dovendosi pertanto ritenere superata e venuti meno gli effetti della separazione consensuale in precedenza disposta ai sensi dell'art. 157 c.c..
Osservato come sia emersa, dalle precise dichiarazioni rese dalla parte attrice, supportate dalla denuncia presentata il 2.09.2024 e successive dichiarazioni rese alla PG il 6 settembre 2024, sebbene poi risulti essere stata avanzata dalla Procura di Milano richiesta di archiviazione per il reato ex art. 572 c.p. iscritto a carico del marito, che quest'ultimo nel periodo successivo alla precedente separazione abbia assunto degli agiti aggressivi psicologici, in danno della moglie e una volta anche in danno del figlio, anche dovuti a problematiche di salute grave per cui stato in carico presso il CPS con diagnosi di disturbo bipolare CP_1 come anche ammesso dal medesimo e assume ancora farmaci antipsicotici (neurolettici atipci) peraltro ormai senza alcun controllo medico con momenti come riferiti dallo stesso “di luce e altri di buio” in cui non riesce neppure ad alzarsi dal letto per cui ha perso anche il lavoro, con una situazione di assoluta incomunicabilità tra le parti, un estraniamento al momento del padre rispetto al figlio, le cui decisioni vengono sostanzialmente assunte da tempo dalla sola madre, senza che il padre partecipi in modo concreto alla crescita del figlio, delegando l'intera gestione alla madre, senza contribuire al menage familiare, non rispettando gli accordi separativi, senza quindi assumere un ruolo genitoriale responsabile e maturo.
Osservato, pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, tenuto conto dei comportamenti assunti dal padre che comunque, pur non essendosi costituito in giudizio, ha ritenuto apprezzabilmente di venire in udienza, non opponendosi alla richiesta di affido supersclusivo del figlio alla madre e chiedendo di poter essere ripreso in carico presso il CPS e di essere curato, deve rilevarsi allo stato un'incapacità del convenuto a potersi occupare del figlio minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni, necessitando piuttosto di essere lui stesso curato e seguito da professionisti competenti come chiesto in udienza.
Ritenuto, pertanto, che, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte attrice, essendo emersa una sua piena idoneità genitoriale, alla luce del comportamento assunto sempre tutelante per il minore, avendolo protetto dai comportamenti inadeguati del padre e alla fine avendo anche avuto il coraggio di presentare la denuncia e di presentare nuova domanda di separazione, essendosi sempre occupata del minore con continuità e responsabilità.
Osservato che quanto emerso, tenuto conto allo stato della assenza di una collaborazione costruttiva e di un dialogo tra le parti, giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato essendo necessario che certe decisioni vengano assunte con tempestività e urgenza.
Ritenuto che stante l'età del ragazzo le visite possono essere previste previo accordo e nel rispetto della volontà del minore medesimo ma sempre sotto la sorveglianza e il monitoraggio dei Servizi che potranno intervenire a diversamente regolamentarne tempi e modalità come indicato in dispositivo.
Osservato come all'affido con collocamento presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale, di proprietà esclusiva della stessa, ciò a tutela del minore nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c., dovendo conservarsi il suo habitat domestico dove è sempre vissuto, con un termine ritenuto congruo per il rilascio della casa da parte del marito, come meglio indicato in dispositivo, fatta salva ogni possibilità di accordo nel prosieguo tra le parti in ordine alla disponibilità dell'altra casa in via Curiel divenuta di proprietà esclusiva del marito .
Rilevato, altresì, che attesa la gravità della situazione e della condizione di salute del padre, debbono essere coinvolti ancora di più i Servizi Sociali competenti per il Comune di Corsico, già peraltro intervenuti su richiesta della Procura Minori, in collaborazione con i Servizi Specialistici, al fine di prendere in carico l'intero nucleo familiare, provvedendo a supportarlo durante la fase delicata del rilascio della casa da parte del padre nonché a intervenire nella regolamentazione degli incontri tra padre e figlio ove emergano situazioni di pregiudizio, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto del minore e dei genitori, così come meglio indicato in dispositivo;
i Servizi Sociali incaricati dovranno poi svolgere un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, sulla qualità della relazione del figlio minore con ciascun genitore e sulle effettive capacità genitoriali di entrambe le parti al fine di accertare se il regime di affidamento attualmente disposto sia più rispondente agli interessi e alle esigenze di una regolare e serena crescita del figlio e in generale sulle modalità e i tempi di frequentazione tra il minore e il padre con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la parte attrice ha dichiarato di aver in precedenza lavorato poi di aver smesso, attualmente ha ripreso a lavorare presso la cooperativa il Melograno di Segrate con stipendio di circa € 1400/1550 al mese, percepisce l'AU per € 90,00; vive nella casa di sua proprietà, non riuscendo più a provvedere al pagamento delle spese condominiali. Quanto al marito lo stesso ha dichiarato di lavorare come libero professionista con partita Iva nel settore cyber sicurezza, ma di aver perso tutti i clienti per le sue problematiche di salute per cui al momento è sfornito di reddito, è proprietario della casa di
Milano via Curiel, nella quale è ancora presente l'affittuario sebbene il contratto sia scaduto e si riservi di chiederne il rilascio, con canone di locazione che viene utilizzato per pagare il mutuo.
Ritenuto pertanto, che attesa la situazione reddituale delle parti come sopra descritta, in difetto di più precisi dati documentali relativi al convenuto, il quale comunque ha piena capacità lavorativa, sebbene al momento le sue condizioni di salute gli impediscano di portare a termine le sue collaborazioni, essendo comunque tenuto al mantenimento del figlio essendogli ciò imposto dalle norme del nostro codice, appare congruo ed equo porre a carico del padre per il mantenimento del figlio, considerato che la signora dovrà percepire per intero l'AU, un assegno mensile complessivo come richiesto e rideterminato dal difensore della parte attrice in udienza, in attesa che il sig. rovi lavoro, nella somma di € 150,00 dal rilascio della casa o comunque CP_1 dal mese di maggio 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da protocollo atteso il difetto di ogni comunicazione tra le parti e l'assenza di ogni partecipazione del padre alle decisioni riguardanti i figli e AU percepito dalla madre.
Osservato come la parte attrice abbia rinunciato alle istanze istruttorie e alla domanda di addebito, richiedendo solo lo svolgimento di accertamenti da parte dei Servizi Sociali.
Ritenuto pertanto che va fissata udienza per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Osservato, infine che la parte attrice ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
PQM
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c
Ritenuto che le parti abbiano ripristinato una comunione di vita morale e materiale dopo la separazione consensuale con cessazione degli effetti della separazione medesima ai sensi dell'art 157 c.c.
RICHIAMATA L'AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI Per_ 1) il figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre che lo terrà collocato anche ai Pt_2 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale di Corsico via Leopardi 9. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni anche con riferimento al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2) DISPONE che il padre possa vedere il figlio - solo ove lo stesso lo richieda e mostri impegno e serietà nel voler riprendere una relazione sana ed equilibrata con il figlio e aderisca a tutte le indicazioni e prescrizioni anche di salute dei Servizi - previo accordo con lo stesso, nel rispetto sempre della volontà del minore e compatibilmente con le condizioni psicoemotive del medesimo, sempre sotto la sorveglianza e il monitoraggio dei Servizi che potranno intervenire a diversamente regolamentarne tempi e modalità secondo quanto di seguito disposto;
3) ASSEGNA la casa coniugale di Corsico via Leopardi 9 alla madre sig.ra con obbligo Parte_1 di rilascio per entro il 30 aprile 2025, con delega alla forza pubblica locale CP_1 Controparte_1 per il rilascio coatto, nel caso in cui il predetto non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa e con incarico ai Servizi sociali di offrire e predisporre ogni opportuno e utile supporto socioassistenziale per il sig. (in caso di difficoltà abitative); CP_1
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Corsico (luogo di residenza del minore) prendano in carico la situazione del nucleo e del minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST ciascuno per la parte di rispettiva competenza, provvedano:
- a vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni del padre con il figlio, intervenendo immediatamente in caso di pregiudizio o di disagio del minore a regolamentare tempi e modalità della frequentazione tra il padre e il figlio, anche ove occorra con modalità osservate e protette, nel rispetto delle condizioni psicoemotive del minore e compatibilmente alle esigenze e ai bisogni del minore stesso, con possibilità di graduale eventuale ampliamento e/o liberalizzazione, tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica dei minore medesimo, previa verifica dell'adeguatezza della soluzione abitativa rinvenuta;
- ad avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per il minore ritenuti necessari o anche solo opportuni nonché tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto ai genitori e/o percorsi di psicoterapia individuale, soprattutto per il padre, ove si dimostri disponibile e acconsenta, al fine di fargli assumere un ruolo genitoriale maturo e responsabile con presa in carico dello stesso efficace ed urgente presso il CPS competente avviando tutti i percorsi di cura opportuni e necessari;
- a svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, la situazione del minore e la qualità della relazione del medesimo e ciascun genitore, il contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse del minore, se debba essere confermato l'assetto disposto, con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine anche in ordine alle frequentazioni del minore con il padre trasmettendo, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c.) entro e non oltre il 12 SETTEMBRE 2025 e replica nelle note sostitutive di udienza segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore e attuando un attento monitoraggio
5) PONE a carico di I' obbligo di contribuire, con decorrenza dal momento del Controparte_1 rilascio della casa e comunque dal mese di maggio 2025, al mantenimento del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatore secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate;
6) DISPONE che l'AU venga percepito per intero dalla madre;
7) PRENDE ATTO che parte attrice ha rinunciato alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie;
8) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni con osservazioni sulle relazioni da effettuarsi entro il 1 ottobre 2025 (ore 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e dei documenti acquisiti, fatta salva ogni ulteriore determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio con fissazione anche di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c...
9) MANDA al Collegio per la decisione in ordine alla richiesta di pronuncia parziale di separazione.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio, con riferimento alla sola pronuncia sullo status, che, essendo la parte attrice di cittadinanza brasiliana, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. I del regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è la residenza abituale dei coniugi;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23 settembre 2006 (atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2006, R. 01, n. 0952, Parte II, Serie A) in regime di separazione dei beni, prima separati con verbale del 28.06.2022 omologata con decreto di omologa n. 12485/2022 del
13.07.2022 del Tribunale di Milano, successivamente riconciliati avendo assunto comportamenti incompatibili con la separazione, come dai medesimi dichiarato, dovendosi pertanto ritenere superata e venuti meno gli effetti della separazione consensuale in precedenza disposta ai sensi dell'art. 157 c.c.. Per Dalla loro unione è nato, a Milano in data il 09.01.2010, il figlio . Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, le dichiarazioni rese in udienza da entrambe le parti portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice, atteso la rinuncia alla domanda di addebito inizialmente proposta.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo stato già conferito incarico ai Servizi Sociali.
.
Le spese di lite
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di e Parte_1 [...]
che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in Milano in data 23 settembre 2006 CP_1
(atto trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2006, R. 01, n. 0952, Parte II,
Serie A) in regime di separazione dei beni.
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato