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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15196/2025 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti con il Parte_5 Parte_6 Parte_7 patrocinio dell'avv. Francesco GAMBINO e dell'avv. Valentina SIRAGUSANO
-ricorrenti- contro
( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice che Codesto Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 712 c.p.c. e 414 e ss. c.c., pronunciare l'interdizione della Sig.ra come sopra meglio identificata, Controparte_1
CP_2 affinché, venga nominato tutore dell'interdicenda il coniuge , nato a [...]_1
(TO), il 23.04.1966 (c.f. ), residente in [...], già C.F._2 nominato in via provvisoria ed urgente, il quale da sempre assiste la moglie.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/07/2025 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della sig.ra . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
In data 07/08/2025 il G.I. procedeva all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda.
All'esito veniva nominato il marito, sig. , tutore provvisorio dell'interdicenda. Parte_1
Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da demenza Controparte_1 fronto-temporale geneticamente determinata in globale peggioramento nonché da artrite reumatoide ed è stata riconosciuta soggetto invalido al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché portatore di handicap con connotato di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992), come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, ha risposto solamente a quando è nata e dove vive, alle altre domande poste dal G.I. non ha risposto – nonostante le sollecitazioni del marito - tanto che l'interrogatorio si è interrotto. La sig.ra aveva lo sguardo perso nel vuoto, appariva in stato confusionale ed era CP_1 disorientata nel tempo e nello spazio.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] Controparte_1
(TO), il 03/08/1963, residente in [...].
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 9.12.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15196/2025 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti con il Parte_5 Parte_6 Parte_7 patrocinio dell'avv. Francesco GAMBINO e dell'avv. Valentina SIRAGUSANO
-ricorrenti- contro
( ) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte attrice che Codesto Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 712 c.p.c. e 414 e ss. c.c., pronunciare l'interdizione della Sig.ra come sopra meglio identificata, Controparte_1
CP_2 affinché, venga nominato tutore dell'interdicenda il coniuge , nato a [...]_1
(TO), il 23.04.1966 (c.f. ), residente in [...], già C.F._2 nominato in via provvisoria ed urgente, il quale da sempre assiste la moglie.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/07/2025 la parte attrice chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della sig.ra . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte convenuta ed ai prossimi congiunti.
In data 07/08/2025 il G.I. procedeva all'esame della parte convenuta che non si opponeva alla domanda.
All'esito veniva nominato il marito, sig. , tutore provvisorio dell'interdicenda. Parte_1
Il P.M., intervenuto in causa, concludeva chiedendo accogliersi la domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetta da demenza Controparte_1 fronto-temporale geneticamente determinata in globale peggioramento nonché da artrite reumatoide ed è stata riconosciuta soggetto invalido al 100% con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché portatore di handicap con connotato di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992), come attestato dalla documentazione medica prodotta.
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I. nel corso dell'esame di fronte a quest'ultimo.
La parte convenuta, infatti, ha risposto solamente a quando è nata e dove vive, alle altre domande poste dal G.I. non ha risposto – nonostante le sollecitazioni del marito - tanto che l'interrogatorio si è interrotto. La sig.ra aveva lo sguardo perso nel vuoto, appariva in stato confusionale ed era CP_1 disorientata nel tempo e nello spazio.
Risulta dunque provato che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di opposizione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nata a [...] Controparte_1
(TO), il 03/08/1963, residente in [...].
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Torino, il 9.12.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
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