Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
In materia di abusivo e violento ingresso nel territorio dello Stato con violazione dell'intimazione di "alt" da parte degli agenti di polizia di frontiera, quando l'agente sia inseguito dalle forze di polizia (di frontiera o non) senza consistente interruzione dell'azione di contrasto, ai sensi dell'art. 3 legge 4 marzo 1958 n. 100, è da ritenersi autorizzato l'uso delle armi in qualsiasi momento dell'inseguimento, lo stato di flagranza giustificando il mantenimento dei poteri di interdizione e di contrasto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/1998, n. 8198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8198 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 26/3/1998
1. " Francesco LISCIOTTO Consigliere SENTENZA
2. " Mauro D. LOSAPIO " N. 720
3. " Benito R. DE GRAZIA " REGISTRO GENERALE
4. " VI SAVINO " N. 33327/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EG OR nato in [...] il [...];
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 5 giugno 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore della parte civile avv. Berdon che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore del ricorrente, avv. Chiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte rileva.
1. Dal capo di imputazione e dalla sentenza di primo grado, cui bisogna attingere attesa la insufficienza nella descrizione del fatto nella parte motiva della sentenza impugnata (che ha considerato solo un momento della vicenda, disinteressandosi di quelli che avevano creato la gravissima situazione che l'imputato dovette affrontare), si apprende che il 12 febbraio 1994 tale AN MA, proveniente dal territorio della ex Jugoslavia a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 33 targata LJ RI 341 (SLO), aveva forzato il posto di blocco di confine Stato di Gorizia S.Andrea non fermandosi alle intimazioni di "alt"; lo stesso, quindi, aveva proseguito, benché inseguito, pare, immediatamente e continuamente da pattuglie di Carabinieri e della Polizia di Stato, a velocità elevatissima (oltre 160 Kmh.) dirigendosi verso Venezia e, poi, superato lo svincolo di Mestre, verso Milano, effettuando sorpassi a destra o a sinistra con estrema pericolosità per gli altri utenti della strada, superando spericolatamente posti di blocco (compreso quello attuato dalla pattuglia comandata dall'odierno ricorrente, utilizzando persino un autocarro), cercando, quando veniva raggiunto, di buttare fuori strada gli inseguitori al fine di liberarsi dagli stessi, come era accaduto immediatamente prima dell'infortunio occorso al prevenuto.
2. Infatti, dopo che l'autovettura di servizio sulla quale prendeva posto il Dego, era riuscita, con estremo pericolo, ad affiancare il veicolo condotto dal AN, inascoltata l'ennesima intimazioni di fermarsi, il sovraintendente di Polizia esplose un colpo in aria al fine di tentare di convincere lo slavo a fermarsi;
ma costui, spostandosi lateralmente, aveva costretto l'autovettura di servizio a rallentare e, così, aveva riguadagnato spazio proseguendo nella pericolosa fuga, dalla Corte territoriale ritenuta, sorprendentemente, di scarsa rilevanza.
A questo punto, e finalmente, il funzionario di Polizia ritenne necessario sparare un altro colpo mirando alle gomme del veicolo, al fine, ritenuto valido dai Giudici di merito, di colpire una ruota e rendere impossibile la prosecuzione dell'azione criminosa: nessuno, invero, sapeva chi fosse il fuggitivo (dopo si seppe che era un malato di mente) e cosa portasse con sè nell'autoveicolo e quale fosse l'obiettivo della sua condotta. Purtroppo, per quelle evenienze della vita che nessuno riesce a prevedere, il proiettile, anche a causa delle particolari condizioni della strada, colpì il TJ alla schiena provocandone la morte che, peraltro, molto probabilmente sarebbe seguita, data l'alta velocità, all'afflosciamento di una delle gomme, se l'intenzione del funzionario di Polizia si fosse realizzata.
3. In sede di primo grado, il PR ritenne provata la responsabilità del prevenuto per omicidio colposo, non ravvisando una situazione legittimante l'uso della armi, ex art. 53 c.p., stante la ritenuta insussistenza di un pericolo grave ed attuale per gli agenti operanti come per gli automobilisti in transito (si era in autostrada e la velocità di 160 Kmh. non dovrebbe ritenersi pericolosa, sempre a giudizio del decidente), così come per chiunque altro si fosse potuto venire a trovare sul tragitto dell'Alfa 33. In sede di appello tali giudizi, alquanto approssimativi per il vero, vennero ritenuti corretti e, per questo non furono neppure discussi benché oggetto di specifiche critiche argomentate con i motivi di appello, giudicando la Corte territoriale sufficiente il rinvio alle ragioni esposte dalla sentenza di primo grado e ". perfettamente inutile, per la loro completezza e chiarezza, ripeterle o parafrasarle" (pag. 5).
Il Giudice del gravame ritenne, invece, necessario discutere il "nuovo" profilo di difesa centrato sulla dedotta esimente putativa, ex art. 59 c.p., sviluppata dal difensore in sede di discussione. Tuttavia, appellandosi anche alla categoricità della norma di cui all'art. 5 c.p., anche questo ragione di scusante venne rigettata, con conferma della decisione pretorile, salvo marginale miglioramento del regime punitivo, ferme, ovviamente, le deliberazioni in materia risarcitoria, ma con riduzione della provvisionale a L. 50.000.000. Con il ricorso per cassazione si deducono due mezzi di annullamento.
4. Con il primo motivo, denunziando erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, il deducente sostiene che nel momento in cui il ricorrente esplose il colpo con la mitraglietta in dotazione indirizzando in basso, per colpire una delle ruote del veicolo condotto dal AN, sussistevano le condizioni in presenza delle quali la legge autorizza l'uso delle armi: e ciò, sia in relazione alla resistenza attiva posta in essere dall'automobilista qualche ottimo primo, tentando di speronare il veicolo della Polizia e buttarlo fuori strada, sia per l'evidente pericolo creato a tutti gli altri utenti della strada, sia, e ancor prima, perché era in corso l'azione di contrasto per l'abusivo ingresso nel territorio dello Stato, con evidente violazione della sovranità nazionale, sicché l'uso delle armi doveva ritenersi autorizzato anche ai sensi della legge 4 marzo 1958 n. 100. 4.1. Osserva il Collegio che il secondo profilo di questo motivo di ricorso deve essere esaminato per primo e risulta fondato, nei limiti di cui alla motivazione che segue.
L'art. 3 della legge n. 100 del 1958, in tema di uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza, consente l'uso delle armi contro autoveicoli e altri mezzi di trasporto veloci quando i conducenti non ottemperino all'intimazione di fermo e i militari non abbiano la possibilità di raggiungerli. Pare plausibile ritenere, almeno a stare alla limitata esposizione in fatto fornita dalla sentenza impugnata, che il AN si introdusse nel territorio dello Stato attraversando un valico di frontiera senza fermarsi all'intimazione di "alt" e, quindi, dandosi a veloce e spericolata fuga. Pare anche che da quel momento lo straniero sia stato inseguito costantemente, senza che l'azione di contrasto si fosse mai interrotta.
Dunque, sempre che si sia ben compreso il pensiero del giudice del fatto, la condizione di ingresso abusivo sussisteva, si potrebbe dire in "flagranza", anche al momento in cui fu fatto uso delle armi da parte del prevenuto;
permaneva, cioè, quella situazione di ingresso abusivo oggetto della richiamato legge, in particolare, dell'art. 3.
Non pare rilevante, al fine di escludere l'operatività della disposizione di legge, la circostanza che il AN fosse riuscito a superare la fascia di confine e a percorrere, benché inseguito, centinaia e centinaia di chilometri diretto verso zone molto popolate e dense di obiettivi strategici militari e no. Una interpretazione finalistica della disposizione di legge impone di ritenere che, quando colui che abusivamente abbia violato il confine di Stato e sia costantemente inseguito dalle forze di Polizia (nel senso proprio al concetto di inseguimento in flagranza o quasi flagranza), permanga l'operatività della disposizione autorizzatoria: non avrebbe senso, infatti, limitare l'azione di contrasto solo al momento del superamento della linea di confine, lasciando libertà d'azione a chi, comunque, l'abbia superata. Il legislatore, infatti, vuole tutelare la sovranità nazionale anche con l'uso delle armi: il che è conforme al diritto internazionale.
4.2. Può, pertanto, affermarsi il principio di diritto secondo il quale in materia di abusivo e violento ingresso nel territorio dello Stato con violazione dell'intimazione di "alt" da parte degli agenti di polizia di frontiera, quando l'agente sia inseguito dalle forze di Polizia (di frontiera o no) senza consistente interruzione dell'azione di contrasto, ai sensi dell'art. 3 legge 4 marzo 1958 n.100, è da ritenersi autorizzato l'uso delle armi in qualsiasi momento dell'inseguimento, lo stato di flagranza giustificando il mantenimento dei poteri di interdizione e di contrasto, a mente della richiamata disposizione di legge.
Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata perché, alla luce del principio sopra enunciato, sia accertato, in linea di fatto, la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni di applicabilità della disposizione di cui all'art. 3 legge n. 100 del 1958, sopra citata e come avanti interpretato, in particolare, se l'inseguimento del cittadino straniero, abusivamente introdottosi nel territorio dello Stato, fu costante sì da comportare la persistenza dell'obbligo di uso delle armi al fine di arrestare la fuga.
4.3. Rimane assorbito l'ulteriore profilo di ricorso attinente l'assunto legittimo uso delle armi in relazione alla situazione di resistenza attiva del AN, questione non compiutamente affrontata dal Giudice del merito in relazione ai motivi di gravame.
5. Con il secondo mezzo si chiede la sospensione dell'esecuzione della condanna civile;
tuttavia, tale istanza deve ritenersi superata dalla decisione di annullamento della sentenza della Corte d'appello.
P.T.M.
visti gli artt. 615, 623 c.p.p. a n n u l l a la sentenza impugnata e r i n v i a per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia, altra sezione. Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1998