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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/09/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1001/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1001/2022 R.G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Maria Scippa, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nello Studio di quest'ultimo in Lecce, via Cesare Battisti n. 40,
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Teodoro, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Ancona, via Augusto Elia n. 11
CONVENUTO
Oggetto: ingiustificato arricchimento.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato nei termini che seguono:
Per parte attrice, non avendo la difesa depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, devono intendersi richiamate le conclusioni rassegnate in atto di citazione:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, accertare il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal convenuto Sig. e per l'effetto condannare CP_1 esso convenuto al pagamento della somma di euro 15.000,00 - Condannare il Convenuto Sig. al risarcimento CP_1 dei danni morali patiti dalla attrice, che sin d'ora si quantificano nella somma di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà secondo equità; - Condannare altresì il Sig. convenuto, alla rifusione delle spese CP_1 giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed Iva, come da legge”. pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“che l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis, voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'infondatezza delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti del dott. e per l'effetto rigettarle Pt_1 CP_1
e/o respingerle con ogni conseguente statuizione, per i motivi esposti in narrativa. Condannare altresì ex art. 96 c.p.c. la sig.ra al pagamento in favore del dott della somma che sarà ritenuta di giustizia anche d'ufficio e/o Pt_1 CP_1 equitativamente. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. , promotore Parte_1 CP_1 finanziario, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di € 15.000,00, portata da un assegno bancario consegnato al convenuto per incrementare un investimento già in essere ed, invece, da questi indebitamente incassato per fini personali dopo averlo abusivamente compilato;
ha altresì richiesto il ristoro dei danni morali subìti in conseguenza dell'accaduto, quantificati nella somma di € 10.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione fattuale offerta dall'attrice, deducendo che il titolo, di €
15.000,00, gli veniva consegnato dalla stessa traente già interamente compilato, ancorché nella parte relativa al nominativo del beneficiario (indicato nella propria persona, per l'appunto “ ”), quale CP_1 compenso per la redditizia prestazione professionale di consulenza finanziaria da lui svolta nell'interesse della Pt_1
Alla prima udienza, questo Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “rinuncia all'azione da parte attrice, , e pagamento alla stessa della somma unica e Parte_1 definitiva per i titoli azionati di 3.000,00 € da parte convenuta, con compensazione delle spese di lite”, alla CP_1 quale le parti non hanno aderito.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 13/5/2025, tenutasi con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vengono integralmente rigettate.
Parte attrice ha dedotto che il convenuto avrebbe indebitamente apposto il proprio nominativo nel campo riservato all'indicazione del beneficiario dell'assegno bancario n. 0049175571-11, emesso il 03.01.2017 tratto sulla Cassa di Risparmio di Ravenna – Sede di Ancona di € 15.000,00 (all.1), a lui consegnato non integralmente compilato (in bianco, quantomeno, nello spazio riservato all'individuazione del prenditore) al solo fine di incrementare un investimento già in corso con la società Rodnick e/o in prodotti da questa gestiti. pagina 2 di 5 A sostegno delle proprie allegazioni, la difesa della ha prodotto copia dell'assegno (già integralmente Pt_1 compilato) e copia della matrice, sulla quale risulta l'indicazione dell'investimento cui la somma sarebbe stata destinata, “Investimento Rodnik”.
Secondo i principi generali regolanti l'onere della prova spetta alla parte che intenda far valere un diritto in giudizio, provare i fatti costitutivi della propria domanda.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 18654/11) ritiene che, se, da un lato, la denunzia dell'abusivo riempimento di una scrittura firmata in bianco non postula necessariamente la proposizione del rimedio della querela di falso nell'ipotesi in cui il riempimento del documento sia avvenuto – come dedotto, nella specie, da parte attrice – contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s'intendeva, invece, dichiarare (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023, Cass. n. 26915/09; 18059/07; 2524/06; 308/02), dall'altro, il sottoscrittore ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento e di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 25445/10; 18989/10; 6167/09;
5245/06; nonché 2524/06).
Con maggior vigore tale principio va osservato nell'ipotesi - come quella che qui occupa – in cui l'asserito riempitore contesti di essere tale, deducendo di aver ricevuto il titolo già completo nelle indicazioni e disconosca, per l'effetto, la paternità della scrittura che gli si vuole attribuire.
La mera produzione agli atti di causa di copia del titolo integramente compilato e della relativa matrice
(quest'ultima, peraltro, documento proveniente dalla stessa parte che intende giovarsene che non può, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare una inversione dell'onere della prova, Cass.
n. 8290/2016) non è sufficiente a dimostrare la destinazione impressa alla somma, né l'incompletezza originaria del titolo.
Va altresì considerato che il convenuto sig. sin dalla propria costituzione in giudizio, ha CP_1 formalmente disconosciuto la scrittura relativa alla compilazione dell'assegno nel campo del beneficiario.
In presenza di tale disconoscimento, incombeva sulla l'onere di proporre istanza di verificazione, ai Pt_1 sensi dell'art. 216 c.p.c.
La mancata attivazione di tale procedura equivale, per presunzione di legge, a una rinuncia a servirsi del documento, che diventa quindi processualmente irrilevante.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il documento disconosciuto, in difetto di verificazione, non può costituire prova a sostegno delle allegazioni della parte che lo ha prodotto
Parte attrice non ha finanche formulato valide istanze istruttorie nei termini di legge.
pagina 3 di 5 Omesso il deposito delle memorie di cui all'art. 183 6° comma c.p.c., la richiesta di ammissione di interrogatorio formale e prova per testi di cui all'atto di citazione sono state rigettate con ordinanza del
22/06/2024 per genericità nella formulazione dei capitoli ed omessa indicazione dei testi.
Parimenti inammissibile è risultata la richiesta “nel caso di contestazione sul titolo negoziato” di “CTU contabile e grafologica”.
Si rammenta che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova autonomo, ma uno strumento di valutazione di fatti già provati. Nel caso in esame, la richiesta dell'attrice di sottoporre l'assegno per cui è causa a CTU grafologica non poteva essere accolta, siccome evidentemente esplorativa.
Peraltro, come già evidenziato, la verificazione della scrittura privata disconosciuta deve essere richiesta dalla parte che intende valersene e non può evidentemente essere sostituita da una consulenza tecnica d'ufficio.
Per parte sua il convenuto, in sede di seconda memoria istruttoria, ha offerto documentazione idonea a dimostrare l'attività professionale di consulenza svolta in favore dell'attrice.
Tale circostanza corrobora la sua versione circa la consegna dell'assegno a titolo di compenso, confermando così la regolarità dell'incasso.
Anche l'ulteriore domanda attorea volta al risarcimento dei danni morali, asseritamente subiti dalla sig.ra in conseguenza dei fatti di causa -per essersi la stessa sottoposta a cure psicologiche a seguito dello Pt_1 stress patito-, deve essere respinta;
oltre a non essere supportata da alcuna evidenza probatoria tale richiesta trova la propria ragione fondante nella stessa domanda principale, qui rigettata, quale danno conseguenza del danno evento asseritamente patito.
Ne consegue il rigetto integrale di tutte le domande formulate da parte attrice, per carenza di prova dei fatti posti a fondamento delle stesse.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del d.m. n. 147 del 2022, parametri rapportati ai valori medi ed in ragione delle fasi effettivamente svolte, per cui in difetto di attività istruttoria questa non viene computata, ed avuto riguardo allo scaglione di valore della causa, esse vanno poste a carico di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1- Rigetta integralmente le domande formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
2- Condanna la sig.ra (c.f. ) alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 C.F._1 del sig. (c.f. ), che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per CP_1 C.F._2 compensi professionali oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Manda al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti. pagina 4 di 5 Ancona, 25.09.2025
Il giudice
Francesca Perlini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1001/2022 R.G., promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Maria Scippa, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata nello Studio di quest'ultimo in Lecce, via Cesare Battisti n. 40,
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Teodoro, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Ancona, via Augusto Elia n. 11
CONVENUTO
Oggetto: ingiustificato arricchimento.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti hanno precisato nei termini che seguono:
Per parte attrice, non avendo la difesa depositato note di trattazione scritta contenenti la precisazione delle conclusioni, devono intendersi richiamate le conclusioni rassegnate in atto di citazione:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale, accertare il diritto dell'attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite dal convenuto Sig. e per l'effetto condannare CP_1 esso convenuto al pagamento della somma di euro 15.000,00 - Condannare il Convenuto Sig. al risarcimento CP_1 dei danni morali patiti dalla attrice, che sin d'ora si quantificano nella somma di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà secondo equità; - Condannare altresì il Sig. convenuto, alla rifusione delle spese CP_1 giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed Iva, come da legge”. pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“che l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Ancona, contrariis reiectis, voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità
e/o l'infondatezza delle domande proposte dalla sig.ra nei confronti del dott. e per l'effetto rigettarle Pt_1 CP_1
e/o respingerle con ogni conseguente statuizione, per i motivi esposti in narrativa. Condannare altresì ex art. 96 c.p.c. la sig.ra al pagamento in favore del dott della somma che sarà ritenuta di giustizia anche d'ufficio e/o Pt_1 CP_1 equitativamente. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la sig.ra ha convenuto in giudizio il sig. , promotore Parte_1 CP_1 finanziario, al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della somma di € 15.000,00, portata da un assegno bancario consegnato al convenuto per incrementare un investimento già in essere ed, invece, da questi indebitamente incassato per fini personali dopo averlo abusivamente compilato;
ha altresì richiesto il ristoro dei danni morali subìti in conseguenza dell'accaduto, quantificati nella somma di € 10.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Il convenuto ha contestato la ricostruzione fattuale offerta dall'attrice, deducendo che il titolo, di €
15.000,00, gli veniva consegnato dalla stessa traente già interamente compilato, ancorché nella parte relativa al nominativo del beneficiario (indicato nella propria persona, per l'appunto “ ”), quale CP_1 compenso per la redditizia prestazione professionale di consulenza finanziaria da lui svolta nell'interesse della Pt_1
Alla prima udienza, questo Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “rinuncia all'azione da parte attrice, , e pagamento alla stessa della somma unica e Parte_1 definitiva per i titoli azionati di 3.000,00 € da parte convenuta, con compensazione delle spese di lite”, alla CP_1 quale le parti non hanno aderito.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 13/5/2025, tenutasi con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, vengono integralmente rigettate.
Parte attrice ha dedotto che il convenuto avrebbe indebitamente apposto il proprio nominativo nel campo riservato all'indicazione del beneficiario dell'assegno bancario n. 0049175571-11, emesso il 03.01.2017 tratto sulla Cassa di Risparmio di Ravenna – Sede di Ancona di € 15.000,00 (all.1), a lui consegnato non integralmente compilato (in bianco, quantomeno, nello spazio riservato all'individuazione del prenditore) al solo fine di incrementare un investimento già in corso con la società Rodnick e/o in prodotti da questa gestiti. pagina 2 di 5 A sostegno delle proprie allegazioni, la difesa della ha prodotto copia dell'assegno (già integralmente Pt_1 compilato) e copia della matrice, sulla quale risulta l'indicazione dell'investimento cui la somma sarebbe stata destinata, “Investimento Rodnik”.
Secondo i principi generali regolanti l'onere della prova spetta alla parte che intenda far valere un diritto in giudizio, provare i fatti costitutivi della propria domanda.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 18654/11) ritiene che, se, da un lato, la denunzia dell'abusivo riempimento di una scrittura firmata in bianco non postula necessariamente la proposizione del rimedio della querela di falso nell'ipotesi in cui il riempimento del documento sia avvenuto – come dedotto, nella specie, da parte attrice – contra pacta, ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto s'intendeva, invece, dichiarare (Sez. 3 -
, Ordinanza n. 18234 del 26/06/2023, Cass. n. 26915/09; 18059/07; 2524/06; 308/02), dall'altro, il sottoscrittore ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento e di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (Cass. n. 25445/10; 18989/10; 6167/09;
5245/06; nonché 2524/06).
Con maggior vigore tale principio va osservato nell'ipotesi - come quella che qui occupa – in cui l'asserito riempitore contesti di essere tale, deducendo di aver ricevuto il titolo già completo nelle indicazioni e disconosca, per l'effetto, la paternità della scrittura che gli si vuole attribuire.
La mera produzione agli atti di causa di copia del titolo integramente compilato e della relativa matrice
(quest'ultima, peraltro, documento proveniente dalla stessa parte che intende giovarsene che non può, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare una inversione dell'onere della prova, Cass.
n. 8290/2016) non è sufficiente a dimostrare la destinazione impressa alla somma, né l'incompletezza originaria del titolo.
Va altresì considerato che il convenuto sig. sin dalla propria costituzione in giudizio, ha CP_1 formalmente disconosciuto la scrittura relativa alla compilazione dell'assegno nel campo del beneficiario.
In presenza di tale disconoscimento, incombeva sulla l'onere di proporre istanza di verificazione, ai Pt_1 sensi dell'art. 216 c.p.c.
La mancata attivazione di tale procedura equivale, per presunzione di legge, a una rinuncia a servirsi del documento, che diventa quindi processualmente irrilevante.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il documento disconosciuto, in difetto di verificazione, non può costituire prova a sostegno delle allegazioni della parte che lo ha prodotto
Parte attrice non ha finanche formulato valide istanze istruttorie nei termini di legge.
pagina 3 di 5 Omesso il deposito delle memorie di cui all'art. 183 6° comma c.p.c., la richiesta di ammissione di interrogatorio formale e prova per testi di cui all'atto di citazione sono state rigettate con ordinanza del
22/06/2024 per genericità nella formulazione dei capitoli ed omessa indicazione dei testi.
Parimenti inammissibile è risultata la richiesta “nel caso di contestazione sul titolo negoziato” di “CTU contabile e grafologica”.
Si rammenta che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova autonomo, ma uno strumento di valutazione di fatti già provati. Nel caso in esame, la richiesta dell'attrice di sottoporre l'assegno per cui è causa a CTU grafologica non poteva essere accolta, siccome evidentemente esplorativa.
Peraltro, come già evidenziato, la verificazione della scrittura privata disconosciuta deve essere richiesta dalla parte che intende valersene e non può evidentemente essere sostituita da una consulenza tecnica d'ufficio.
Per parte sua il convenuto, in sede di seconda memoria istruttoria, ha offerto documentazione idonea a dimostrare l'attività professionale di consulenza svolta in favore dell'attrice.
Tale circostanza corrobora la sua versione circa la consegna dell'assegno a titolo di compenso, confermando così la regolarità dell'incasso.
Anche l'ulteriore domanda attorea volta al risarcimento dei danni morali, asseritamente subiti dalla sig.ra in conseguenza dei fatti di causa -per essersi la stessa sottoposta a cure psicologiche a seguito dello Pt_1 stress patito-, deve essere respinta;
oltre a non essere supportata da alcuna evidenza probatoria tale richiesta trova la propria ragione fondante nella stessa domanda principale, qui rigettata, quale danno conseguenza del danno evento asseritamente patito.
Ne consegue il rigetto integrale di tutte le domande formulate da parte attrice, per carenza di prova dei fatti posti a fondamento delle stesse.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione del d.m. n. 147 del 2022, parametri rapportati ai valori medi ed in ragione delle fasi effettivamente svolte, per cui in difetto di attività istruttoria questa non viene computata, ed avuto riguardo allo scaglione di valore della causa, esse vanno poste a carico di parte attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1- Rigetta integralmente le domande formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
2- Condanna la sig.ra (c.f. ) alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 C.F._1 del sig. (c.f. ), che si liquidano in complessivi € 4.237,00 per CP_1 C.F._2 compensi professionali oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Manda al cancelliere la comunicazione della sentenza alle parti. pagina 4 di 5 Ancona, 25.09.2025
Il giudice
Francesca Perlini
pagina 5 di 5