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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN ID FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 17.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9501/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Grazia Petruzzella, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Edil Special, rappresentato e difeso dagli avv.ti
AS LE e IT NE, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2098/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 13.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4713/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 24.07.2023, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 nella qualità di titolare dell'impresa individuale Edil Special, della somma di € 28.231,40, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver opposto in compensazione un CP_2 controcredito dell'importo di € 18.900,00, a titolo di penale dovuta per il ritardo con il quale l'impresa appaltatrice aveva completato i lavori commissionati, ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo, di ridurre la somma dovuta nel minor importo di €
9.331,40, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
19.12.2023, si è costituito nella qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Edil Special, il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
17.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della
2 posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che
Part l'esistenza del contratto di sub appalto, con il quale la Pt_1
ha commissionato alla impresa
[...] Parte_2
l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione di 2°
[...]
livello dell'immobile sito in Sannicandro di Bari alla via Carlo
Caneva n.11, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto, prodotta dalla parte opposta (doc.2).
II.
7-L'opponente ha, invece, esclusivamente eccepito in compensazione l'esistenza di un controcredito dell'importo di €
18.900,00, derivante dall'applicazione della penale, fissata in €
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, avvenuta, secondo la prospettazione dell'opponente in data
12.12.2022 anziché il 06.06.2022.
II.
8-Orbene a norma dell'art. 4 del contratto di subappalto
“l'impresa subappaltatrice si obbliga ad iniziare i lavori entro il
4 01.11.2021 e ad eseguirli entro 150 giorni lavorativi. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'impresa sub appaltatrice è tenuta a corrispondere una penale giornaliera pari a € 100,00”.
II.
9-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che, trattandosi di un credito, eccepito in compensazione, dalla
[...]
, è onere di quest'ultima a norma dell'art. 2697, comma Parte_1
2, c.p.c. allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi posti a base dell'eccezione.
II.10-Tanto precisato deve evidenziarsi che l'eccezione, oltre a non essere stata provata, è carente già sul piano delle mere allegazioni.
II.11-Si rileva, in particolare, che la parte opponente, in violazione anche del principio di chiarezza e di sinteticità degli atti processuali, codificato dall'art. 121 c.p.c., non ha allegato in maniera chiara ed esaustiva i fatti costitutivi, posti a corredo dell'eccezione, avendo, dapprima nell'atto introduttivo allegato che i lavori erano stati completati dall'impresa appaltatrice in data
12.12.2022, salvo poi, modificando i fatti costitutivi posti a base dell'eccezione dedurre nella memoria ex art. 183, comma IV n 1
c.p.c., depositata il 02.02.2024 che gli stessi erano stati, invece, completati in data 08.08.2022 ed, infine, eccepire, soltanto nelle note conclusive, depositate il 02.10.2025, allorquando il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato che i medesimi lavori erano stati completati il 24.02.2023.
II.12-Fermo restando che, non avendo l'opponente allegato in maniera chiara e puntuali i fatti posti a base dell'eccezione, tale circostanza è già di per sé sufficiente per rigettare tale doglianza, non potendo il credito opposto in compensazione essere correttamente quantificato, deve, peraltro, rilevarsi che la parte opposta ha
5 dimostrato, producendo la “DICHIARAZIONE DATA FINE LAVORI” sottoscritta dal direttore dei lavori, in persona dell'ing. Parte_3
che i lavori sono terminati in data 16.04.2022, nel pieno
[...]
rispetto del termine contrattuale.
II.13-Sotto questo profilo, non può essere condiviso, quanto sostenuto dalla secondo cui, essendo il direttore Parte_1
dei lavori un soggetto terzo, la relativa certificazione non avrebbe alcun valore probatorio.
II.14-Rilevato, in particolare, che il direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente, ha il compito di verificare nell'interesse della stessa che i lavori commissionati vengano correttamente e tempestivamente eseguiti, deve evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, (vedasi Cass.
7593/2023) “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera”. II.15-Si veda, altresì, Cass. 7242/2001
“Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come
l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte”.
II.16-È irrilevante, inoltre, la circostanza, eccepita dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c. secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe mai trasmesso alla committente la dichiarazione di fine dei lavori, afferendo il
6 lamentato inadempimento esclusivamente ai rapporti interni tra la committente ed il direttore dei lavori.
II.17-In definitiva, l'opposizione, incentrata esclusivamente sull'eccezione di compensazione del controcredito derivante dall'applicazione della penale contrattuale in caso di ritardata ultimazione dei lavori, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
28.231,40.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_4
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Trattazione 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 1.701,00 // 2.905,00
Totale 6.713,00
IV.
1-La manifesta infondatezza dell'opposizione, presentata per fini esclusivamente dilatori, denotando quanto meno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata,
presentata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate
7 nel paragrafo III.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato il Parte_1
24.07.2023, nei confronti di , nella qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale EDIL SPECIAL, avverso il decreto ingiuntivo n. 2098/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
13.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4713/2023
8 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2098/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 13.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4713/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CO la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in Controparte_1
€ 6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. CO la a titolo di risarcimento del Parte_1 danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., al pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma di € 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub C).
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025.
Il Giudice
EN ID FO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. EN ID FO;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 17.10.2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9501/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Grazia Petruzzella, giusta procura in atti;
-parte opponente- contro
nella qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale Edil Special, rappresentato e difeso dagli avv.ti
AS LE e IT NE, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 2098/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 13.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4713/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17.10.2025, che si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
1 I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 24.07.2023, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1 nella qualità di titolare dell'impresa individuale Edil Special, della somma di € 28.231,40, oltre agli interessi ed alle spese della fase monitoria. pponente, dopo aver opposto in compensazione un CP_2 controcredito dell'importo di € 18.900,00, a titolo di penale dovuta per il ritardo con il quale l'impresa appaltatrice aveva completato i lavori commissionati, ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo, di ridurre la somma dovuta nel minor importo di €
9.331,40, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
19.12.2023, si è costituito nella qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale Edil Special, il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza dell'avversa opposizione, ne ha chiesto il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
17.10.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali, che: “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della
2 posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore -opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (si veda ex ultimis Tribunale di Torino n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso de quo, deve, innanzitutto, osservarsi che
Part l'esistenza del contratto di sub appalto, con il quale la Pt_1
ha commissionato alla impresa
[...] Parte_2
l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione di 2°
[...]
livello dell'immobile sito in Sannicandro di Bari alla via Carlo
Caneva n.11, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provata, in via documentale, dalla copia del contratto, prodotta dalla parte opposta (doc.2).
II.
7-L'opponente ha, invece, esclusivamente eccepito in compensazione l'esistenza di un controcredito dell'importo di €
18.900,00, derivante dall'applicazione della penale, fissata in €
100,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, avvenuta, secondo la prospettazione dell'opponente in data
12.12.2022 anziché il 06.06.2022.
II.
8-Orbene a norma dell'art. 4 del contratto di subappalto
“l'impresa subappaltatrice si obbliga ad iniziare i lavori entro il
4 01.11.2021 e ad eseguirli entro 150 giorni lavorativi. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l'impresa sub appaltatrice è tenuta a corrispondere una penale giornaliera pari a € 100,00”.
II.
9-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che, trattandosi di un credito, eccepito in compensazione, dalla
[...]
, è onere di quest'ultima a norma dell'art. 2697, comma Parte_1
2, c.p.c. allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi posti a base dell'eccezione.
II.10-Tanto precisato deve evidenziarsi che l'eccezione, oltre a non essere stata provata, è carente già sul piano delle mere allegazioni.
II.11-Si rileva, in particolare, che la parte opponente, in violazione anche del principio di chiarezza e di sinteticità degli atti processuali, codificato dall'art. 121 c.p.c., non ha allegato in maniera chiara ed esaustiva i fatti costitutivi, posti a corredo dell'eccezione, avendo, dapprima nell'atto introduttivo allegato che i lavori erano stati completati dall'impresa appaltatrice in data
12.12.2022, salvo poi, modificando i fatti costitutivi posti a base dell'eccezione dedurre nella memoria ex art. 183, comma IV n 1
c.p.c., depositata il 02.02.2024 che gli stessi erano stati, invece, completati in data 08.08.2022 ed, infine, eccepire, soltanto nelle note conclusive, depositate il 02.10.2025, allorquando il thema decidendum si era, ormai, definitivamente cristallizzato che i medesimi lavori erano stati completati il 24.02.2023.
II.12-Fermo restando che, non avendo l'opponente allegato in maniera chiara e puntuali i fatti posti a base dell'eccezione, tale circostanza è già di per sé sufficiente per rigettare tale doglianza, non potendo il credito opposto in compensazione essere correttamente quantificato, deve, peraltro, rilevarsi che la parte opposta ha
5 dimostrato, producendo la “DICHIARAZIONE DATA FINE LAVORI” sottoscritta dal direttore dei lavori, in persona dell'ing. Parte_3
che i lavori sono terminati in data 16.04.2022, nel pieno
[...]
rispetto del termine contrattuale.
II.13-Sotto questo profilo, non può essere condiviso, quanto sostenuto dalla secondo cui, essendo il direttore Parte_1
dei lavori un soggetto terzo, la relativa certificazione non avrebbe alcun valore probatorio.
II.14-Rilevato, in particolare, che il direttore dei lavori, nominato dalla stessa committente, ha il compito di verificare nell'interesse della stessa che i lavori commissionati vengano correttamente e tempestivamente eseguiti, deve evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, (vedasi Cass.
7593/2023) “In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera”. II.15-Si veda, altresì, Cass. 7242/2001
“Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come
l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte”.
II.16-È irrilevante, inoltre, la circostanza, eccepita dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma VI n.1, c.p.c. secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe mai trasmesso alla committente la dichiarazione di fine dei lavori, afferendo il
6 lamentato inadempimento esclusivamente ai rapporti interni tra la committente ed il direttore dei lavori.
II.17-In definitiva, l'opposizione, incentrata esclusivamente sull'eccezione di compensazione del controcredito derivante dall'applicazione della penale contrattuale in caso di ritardata ultimazione dei lavori, essendo infondata, deve essere rigettata.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi del giudizio di opposizione deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
28.231,40.
III.
3-Si procede in base al seguente prospetto, tenendo conto delle questioni giuridiche trattate, con la precisazione che si reputa equo ridurre del 50% gli onorari della sola fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna istruttoria.
SCAGLIONE APPLICABILE: da € 26.001,00 a € 52.000,00
Parte_4
[...]
1.701,00 // 1.701,00
[...]
Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00
Trattazione 1.806,00 -50% 903,00
Decisoria 1.701,00 // 2.905,00
Totale 6.713,00
IV.
1-La manifesta infondatezza dell'opposizione, presentata per fini esclusivamente dilatori, denotando quanto meno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata,
presentata dalla parte convenuta ex art. 96 c.p.c. la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
€ 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate
7 nel paragrafo III.3.
Si veda Cass. n.26435/2020 “in tema di responsabilità
processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il
soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una
"somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite
quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente,
sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del
principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base
dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche
del valore della controversia”.
Nonché, nella giurisprudenza di questo Tribunale, Tribunale
Bari sez. II, 09/05/2023, n.1771 “L'art. 96, comma III, c.p.c. introduce un meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare l'abuso del processo ed
a preservare la funzionalità del sistema giustizia, garantendo la ragionevole durata dei processi pendenti. Tale tutela, essendo unicamente condizionata all'accertamento di una condotta di grave negligenza o malafede processuale della parte, non richiede la rigorosa prova del danno. La normativa in esame mira altresì a reprimere il danno arrecato alla controparte quale, ad esempio,
l'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti o la necessità di affrontare oneri aggiuntivi. Oggetto della condanna
è il "pagamento di una somma" che può essere adottata "anche
d'ufficio" essendo finalizzata alla tutela di un interesse dai connotati innegabilmente pubblicistico”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla con atto di citazione notificato il Parte_1
24.07.2023, nei confronti di , nella qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale EDIL SPECIAL, avverso il decreto ingiuntivo n. 2098/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data
13.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4713/2023
8 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2098/2023, emesso dal Tribunale di Bari in data 13.06.2023, nel procedimento monitorio iscritto al n. 4713/2023 R.G.,
DICHIARANDOLO definitivamente esecutivo;
C. CO la al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in Controparte_1
€ 6.713,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. CO la a titolo di risarcimento del Parte_1 danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c., al pagamento, in favore di , della Controparte_1 somma di € 1.342,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, escludendo gli accessori previsti per legge, nel capo sub C).
Così deciso in Bari, addì 27.10.2025.
Il Giudice
EN ID FO
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