TRIB
Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2636/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2636/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Stilo Parte_1 C.F._1
(RC), via G. Marconi n. 11, presso lo studio dell'avv. Paola Coniglio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
1 E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Matteotti 48, presso la locale Agenzia Territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo, per procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590,
a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: disoccupazione agricola
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, deduceva: - di essere un Parte_1
lavoratore agricolo a tempo determinato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti;
- di aver lavorato, per l'anno 2022, nella qualità di bracciante agricolo per un totale di gg.
151 per come provato dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
- di aver presentato, in data 13.03.2023, domanda n.
2033956803347 per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
- di possedere i CP_ requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione di tale indennità; - che l' non erogava l'indennità richiesta;
- di aver proprosto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo: « 1. La condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 domanda n. 2023956803347 nella misura di euro 3.733,40 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. La condanna dell' alle spese, CP_2
competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la CP_2
nullità del ricorso per omessa specificazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
- l'impossibilità per il ricorrente di far valere i requisiti assicurativi e contributivi per il riconoscimento della prestazione richiesta, risultando titolare di partita IVA dal 2018 in qualità di titolare di azienda per l'allevamento di ovini e caprini;
- l'omesso assolvimento
2 dell'onere probatorio circa la sussistenza del rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento.
Alla luce di quanto esposto concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 02.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda sollevata dall' resistente. CP_1
L'eccezione in questione è infondata, sul punto occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019).
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto CP_2 di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve essere rigettata.
Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istituto resistente, nel contestare la pretesa del ricorrente, si è limitato genericamente ad eccepire il possesso da parte del predetto di Partita IVA dal 2018 e quindi lo svolgimento di attività autonoma, senza supportare detto dato con un'istruttoria specifica volta a dar conto e a quantificare l'attività lavorativa autonoma eventualmente svolta e quindi senza dare la possibilità di verificare la prevalenza di detta attività lavorativa rispetto a quella dipendente.
Ciò premesso, deve essere evidenziato che di per sé, il solo possesso di Partita Iva non osta al riconoscimento dell'indennità oggetto di causa, avendo peraltro il ricorrente dato riscontro in ordine al possesso dei requisiti necessari ai fini della suddetta.
In particolare, alla luce della documentazione versata in atti, risulta provata l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2022, lo svolgimento di n. 151 giornate
3 lavorative nell'anno in questione e per 102 giornate nel biennio precedente. L'attività di lavoro subordinato dedotta trova inoltre riscontro nell'estratto contributivo prodotto.
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente anche sotto il profilo del quantum stante la mancata contestazione dell' CP_1
sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai minimi tariffari vista l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 2636/2023, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- riconosce a il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per l'anno 2022, con conseguente condanna dell' a corrisponderle CP_3
la somma di euro 3.733,40, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
Locri, 05.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2636/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2636/2023 R.G.L., e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Stilo Parte_1 C.F._1
(RC), via G. Marconi n. 11, presso lo studio dell'avv. Paola Coniglio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
1 E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Locri (RC), via Matteotti 48, presso la locale Agenzia Territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo, per procura generale alle liti del 23.1.2023, Rep. n. 37590,
a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: disoccupazione agricola
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, deduceva: - di essere un Parte_1
lavoratore agricolo a tempo determinato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coltivatori diretti;
- di aver lavorato, per l'anno 2022, nella qualità di bracciante agricolo per un totale di gg.
151 per come provato dall'estratto contributivo e dal certificato di iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
- di aver presentato, in data 13.03.2023, domanda n.
2033956803347 per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola;
- di possedere i CP_ requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione di tale indennità; - che l' non erogava l'indennità richiesta;
- di aver proprosto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo: « 1. La condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_2 liquidazione e pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 domanda n. 2023956803347 nella misura di euro 3.733,40 con rivalutazione ed interessi dal maturato diritto e fino al soddisfo;
3. La condanna dell' alle spese, CP_2
competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la CP_2
nullità del ricorso per omessa specificazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
- l'impossibilità per il ricorrente di far valere i requisiti assicurativi e contributivi per il riconoscimento della prestazione richiesta, risultando titolare di partita IVA dal 2018 in qualità di titolare di azienda per l'allevamento di ovini e caprini;
- l'omesso assolvimento
2 dell'onere probatorio circa la sussistenza del rapporto lavorativo oggetto di disconoscimento.
Alla luce di quanto esposto concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 02.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda sollevata dall' resistente. CP_1
L'eccezione in questione è infondata, sul punto occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v. Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019).
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto CP_2 di difesa e pertanto l'eccezione suddetta deve essere rigettata.
Nel merito il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'istituto resistente, nel contestare la pretesa del ricorrente, si è limitato genericamente ad eccepire il possesso da parte del predetto di Partita IVA dal 2018 e quindi lo svolgimento di attività autonoma, senza supportare detto dato con un'istruttoria specifica volta a dar conto e a quantificare l'attività lavorativa autonoma eventualmente svolta e quindi senza dare la possibilità di verificare la prevalenza di detta attività lavorativa rispetto a quella dipendente.
Ciò premesso, deve essere evidenziato che di per sé, il solo possesso di Partita Iva non osta al riconoscimento dell'indennità oggetto di causa, avendo peraltro il ricorrente dato riscontro in ordine al possesso dei requisiti necessari ai fini della suddetta.
In particolare, alla luce della documentazione versata in atti, risulta provata l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2022, lo svolgimento di n. 151 giornate
3 lavorative nell'anno in questione e per 102 giornate nel biennio precedente. L'attività di lavoro subordinato dedotta trova inoltre riscontro nell'estratto contributivo prodotto.
Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte ricorrente anche sotto il profilo del quantum stante la mancata contestazione dell' CP_1
sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai minimi tariffari vista l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 2636/2023, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1
provvede:
- riconosce a il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola per l'anno 2022, con conseguente condanna dell' a corrisponderle CP_3
la somma di euro 3.733,40, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
importo da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario.
Locri, 05.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
4