Ordinanza cautelare 7 marzo 2018
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/12/2022, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 02031/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Prudenzano, Roberto Gualtiero Marra e Sardella Gianluca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Taranto, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Marzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tiggiano, via Napoli;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto emesso il 27 novembre 2017, comunicato il 14 dicembre 2017, del Prefetto della Provincia di Taranto di rigetto del ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS- contro il provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso nei suoi confronti dal Questore di Taranto in data 1 agosto 2017 nonché dello stesso provvedimento di ammonimento emesso ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11;
- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali;
- nonché per la declaratoria del diritto di accesso di cui all'istanza del 18 agosto 2017 presentata alla Questura di Taranto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- il 3-4 gennaio 2022:
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, notificato il 5 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca ex art. 21quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017 formulata dal ricorrente in data 20 luglio 2021;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale al suddetto provvedimento di rigetto, ancorché non comunicato e/o non conosciuto dal ricorrente;
- del provvedimento -OMISSIS- del 3 novembre 2021, laddove costituente un nuovo provvedimento di ammonimento;
nonché per la sospensione in via cautelare dell'efficacia
del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore, in data 1 agosto 2017, per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Questura Taranto e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to D. Prudenzano e avv.to P. Marzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 9 febbraio 2018 e depositato il 12 febbraio 2022 il ricorrente, militare (già) in ferma volontaria presso la Guardia di Finanza dapprima di Roma e poi di Taranto, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto emesso il 27 novembre 2017 e comunicato il 14 dicembre 2017 del Prefetto della Provincia di Taranto di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 nei suoi confronti dal Questore di Taranto in data 1 agosto 2017, nonché lo stesso provvedimento di ammonimento e tutti gli atti connessi presupposti e conseguenziali. Ha, altresì, domandato la declaratoria del diritto di accesso di cui all'istanza del 18 agosto 2017 presentata alla Questura di Taranto.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) erronea interpretazione ed applicazione degli artt.7 e 8 D. L. n.11 del 23/2/2009. violazione art. 3 L. n. 241/1990. assenza di motivazione, carenza di istruttoria, erronea presupposizione in fatto e in diritto. illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, arbitrarietà, violazione del diritto di difesa.
2. In data 19 febbraio 2018 si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura erariale il Ministero dell’Interno, la Questura di Taranto e l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto.
3. In data 26 febbraio 2018 si è costituita in giudizio la controinteressata -OMISSIS-.
4. Il 2 marzo 2018 il ricorrente e la controinteressata -OMISSIS- hanno depositato memorie difensive.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 6 marzo 2018, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente (con il ricorso introduttivo del giudiio) osservando che “ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento in quanto:
- La proposizione della querela impedisce, ai sensi dell’art. 8, D. L. n. 11 del 23/2/2009, la proposizione della richiesta di ammonimento da parte della persona offesa ma non l’emanazione dello stesso provvedimento nel caso in cui l’istanza fosse stata presentata in precedenza;
- L’odierno ricorrente non ha impugnato tempestivamente, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego di accesso agli atti di cui alla nota della Questura di Taranto in data 1 settembre 2017, sicché non può chiedere la declaratoria del diritto di accesso;
- Il procedimento amministrativo in esame è caratterizzato dall’ampia discrezionalità riservata agli Organi di Pubblica Sicurezza in ordine alla valutazione del complessivo quadro indiziario e, per quanto, nel caso di specie, non emerga - con sicura evidenza - la presenza di tutti i presupposti fattuali per la configurazione della fattispecie contestata, non risultano - al contempo - elementi di illogicità o di palese travisamento dei fatti da parte del Questore e del Prefetto”.
6. Con motivi aggiunti notificati il 3-4 gennaio 2022 e depositati il 21 gennaio 2022, il ricorrente ha (altresì) impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, notificato il 5 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza formulata dal ricorrente in data 20 luglio 2021di revoca ex art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017, nonché ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale al suddetto provvedimento di rigetto, ancorché non comunicato e/o non conosciuto tra cui lo stesso provvedimento -OMISSIS- del 3 novembre 2021, laddove costituente un nuovo provvedimento di ammonimento. Ha, altresì, domandato la sospensione in via cautelare dell'efficacia del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore, in data 1 agosto 2017, per sopravvenuto difetto dei presupposti di legge.
6.1 A sostegno dei suddetti motivi aggiunti ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione dell’art. 7, 9 e 10 della L. n. 241 del 1990, per difetto di avviso di avvio del procedimento amministrativo, per difetto di partecipazione dell’istante allo stesso procedimento e per difetto di comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza;
2) violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 per carenza e/o vizio di motivazione: genericità, illogicità manifesta e/o contraddittorietà della motivazione;
3) violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 7 e 8 della Legge n. 11 del 2009, eccesso di potere per sviamento dall’azione amministrativa, falsità dei presupposti, travisamento degli elementi acquisiti con l’istruttoria e/o erronea valutazione degli stessi, perplessità dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 21-quinques della legge 241 del 1990 per mancata revoca del provvedimento di ammonimento per sopravvenuto venir meno dei presupposti di fatto che ne hanno determinato l’adozione.
7. In data 2 febbraio 2022 si è costituita in giudizio per resistere avverso i prefati motivi aggiunti -OMISSIS- chiedendo la reiezione degli stessi e dell’annessa domanda cautelare.
8. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022, questa Sezione con ordinanza cautelare n. 76 del 9 febbraio 2022 ha accolto la domanda cautelare formulata da parte ricorrente a mezzo dei motivi aggiunti proposti il 3 gennaio 2022 e per l'effetto ha sospeso “l’efficacia del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017 avanzata dal ricorrente in data 20 luglio 2021”, ha, inoltre, sospeso “a far data dal 3 novembre 2021, l’efficacia del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dal Questore di Taranto il 1 agosto 2017” ed ha ordinato “al Questore di Taranto di provvedere nuovamente, anche se del caso all’esito di ulteriori accertamenti istruttori, sull’istanza di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- dell’1 agosto 2017 avanzata dal ricorrente in data 20 luglio 2021, entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente)” della medesima ordinanza cautelare.
9. In data 23 febbraio 2022 l’Avvocatura erariale ha depositato il decreto n. prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2022 con cui il Questore di Taranto ha disposto in autotutela la revoca, ex art. 21-quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., del proprio provvedimento di rigetto -OMISSIS- del 3 novembre 2021 e, per l’effetto, ha accolto l'istanza avanzata in data 20 luglio 2021 da -OMISSIS- di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017.
10. Il 6 ottobre 2022 la controinteressata -OMISSIS- ha depositato memorie difensive insistendo per la reiezione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa.
11. In data 28 ottobre 2022 la difesa del ricorrente ha presentato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
12. All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è divenuto in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, improcedibile per cessazione della materia del contendere, nei sensi appresso precisati.
2. E, infatti, osserva il Collegio che, con la menzionata memoria del 28 ottobre 2022, la difesa del ricorrente ha dichiarato “che è sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso”.
2.1 Peraltro, è appena il caso di rilevare che, con decreto n. prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2022, il Questore di Taranto ha disposto in autotutela la revoca ex art. 21-quinquies della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. del proprio provvedimento di rigetto -OMISSIS- del 3 novembre 2021 e, per l’effetto, ha accolto l'istanza avanzata in data 20 luglio 2021 da -OMISSIS- di revoca del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017.
2.2 Ne discende che, mentre con riguardo all’impugnazione (interposta con il ricorso introduttivo del giudizio) del decreto emesso il 27 novembre 2017, comunicato il 14 dicembre 2017, del Prefetto della Provincia di Taranto di rigetto del ricorso gerarchico proposto da -OMISSIS- contro il provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso nei suoi confronti dal Questore di Taranto in data 1 agosto 2017, nonché dello stesso provvedimento di ammonimento emesso ex art. 8 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (e della connessa istanza di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a.), è sufficiente prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente a mezzo della memoria del 28 ottobre 2022 (essendo principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima - cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004), quanto all’impugnazione (proposta con i motivi aggiunti) del provvedimento -OMISSIS-, emesso dal Questore di Taranto in data 3 novembre 2021, notificato il 5 novembre 2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca ex art. 21quinquies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- emesso dallo stesso Questore in data 1 agosto 2017, formulata dal ricorrente in data 20 luglio 2021, occorre, invece, dichiarare ex art. 34 comma 5 c.p.a. la cessazione della materia del contendere, avendo la pretesa sostanziale di parte ricorrente (azionata con i motivi aggiunti) trovato piena ed integrale soddisfazione a seguito del citato decreto n. prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 2022 del Questore di Taranto.
3. Non resta, dunque, al Collegio che dichiarare, per le ragioni sopra esposte, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, improcedibile per cessazione della materia del contendere. nei sensi prima precisati.
4. Sussistono, con ogni evidenza, anche in ragione della reciproca soccombenza (atteso che il ricorso introduttivo andava respinto per le ragioni indicate nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-, nel mentre i motivi aggiunti andavano accolti nei sensi e limiti di quanto rilevato nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 76 del 9 febbraio 2022), giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, improcedibile per cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.