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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1002 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica l.r. pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso - giusta procura ad litem allegata su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso in appello, dall'Avv. Claudio Roseto, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(CF: , rappresentato e difeso dallo Controparte_1 C.F._1
Avv. Simone Scarpino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità sostitutiva per ferie non godute
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Giudice del Lavoro, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, in accoglimento dell'appello quivi spiegato e, quindi, in totale riforma della statuizione gravata, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig.
[...]
dinanzi al Tribunale Ordinario di Castrovillari, in funzione di Giudice Controparte_1 del Lavoro e, per l'effetto, rigettarlo, con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>; per l'appellato: <<
1. Confermare la sentenza di primo grado n. 1570/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sez. Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Sitongia, in data 01.08.2024, pubblicata in pari data e comunicata dalla cancelleria in data 06.08.2024, poiché il ricorso in appello è totalmente sfornito di prova e ricalca fedelmente tutti i medesimi assunti censurati in sentenza senza addurre giustificazioni di valenza probatoria maggiore né confutare appieno la sentenza di primo grado;
2. rigettare l'Appello così come proposto e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese legali, ai sensi della normativa vigente, oltre spese e oneri come per legge, distratti in favore del sottoscritto procuratore anche per la fase cautelare >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 27/12/2020, premesso di Controparte_1 avere prestato servizio alle dipendenze del comune di con inquadramento nella Pt_1 categoria D del CCNL Enti Locali, dal 24/09/1984 al 31/09/2019; di essere responsabile dell'area amministrativa e amministratore della rete informatica;
di non aver fruito di n. 248 giorni di ferie, per esigenze di servizio, ha domandato di condannare il datore di lavoro a pagare n. 248 giorni di ferie non godute nella misura di euro 23.810,71. Si è costituito il deducendo il divieto di monetizzazione delle ferie ex art. 5, Parte_1
c.8, D.L. n. 951 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012 (cd. spending review); che il ricorrente è stato collocato in trattamento di quiescenza, a decorrere dal 01.09.2019, per dimissioni volontarie (pensione anticipata); che il ricorrente, infatti, era titolare di posizione organizzativa e responsabile dell'area amministrativa, ergo aveva il potere/dovere (rectius: onere) di programmare e concedersi le ferie;
che l'unica richiesta di ferie effettuata attraverso un diverso modulo modificato dallo stesso ricorrente, protocollato al n° 596 del 1° marzo 2019, era stato indirizzato al Sindaco pro tempore, ovvero all'organo politico e, quindi, a soggetto privo di alcuna competenza a concedere
o negare istanze di ferie. Ha quindi domandato il rigetto della domanda>>.
§3 Il Tribunale <…accerta e dichiara il diritto di all'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie non godute pari a nr. 248 giorni di congedo retribuito e, per l'effetto, condanna il comune resistente al pagamento dell'importo di 23.810,71, oltre accessori come per legge;
- condanna il resistente al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre contributo unificato se
Pag. 2 di 4 dovuto, IVA, CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dal con atto depositato il 20 Parte_1 settembre 2024. Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello va dichiarato inammissibile.
Va osservato, infatti, che la sentenza di primo grado è stata notificata dall'odierno appellato, il 6 agosto 2024, al procuratore del costituito in giudizio in difesa Pt_1 dell'ente davanti al Giudice del provvedimento gravato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto, riportato nella memoria costitutiva.
Nella relata si legge che la notifica viene effettuata "ad ogni effetto di legge", sicché è idonea a fare scattare il termine breve per impugnare: cfr., Cass. Sez. II, ordinanza n. 23396 del 1^ agosto 2023: << In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)>>.
D'altro canto, non può computarsi il termine di sospensione feriale poiché <Secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969 le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato intempestivamente in un giudizio riguardante l'attribuzione della indennità di accompagnamento)>> (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 5015 dell'8.4.2012).
Discende che la proposizione, con atto depositato il 20 settembre 2024, dell'atto di appello da parte del deve essere considerata tardiva, perché effettata Parte_1 oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, dunque in violazione del disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..
Pag. 3 di 4 L'appello, alla luce delle superiori considerazioni, deve esser dichiarato inammissibile.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, comprensive di quelle afferenti alla fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con Parte_1 ricorso in data 20 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1570/2024, resa in data 1^ agosto 2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in complessivi euro 3920,00, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro Privato La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1002 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica l.r. pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso - giusta procura ad litem allegata su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso in appello, dall'Avv. Claudio Roseto, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
(CF: , rappresentato e difeso dallo Controparte_1 C.F._1
Avv. Simone Scarpino, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Indennità sostitutiva per ferie non godute
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < Giudice del Lavoro, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, in accoglimento dell'appello quivi spiegato e, quindi, in totale riforma della statuizione gravata, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig.
[...]
dinanzi al Tribunale Ordinario di Castrovillari, in funzione di Giudice Controparte_1 del Lavoro e, per l'effetto, rigettarlo, con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>; per l'appellato: <<
1. Confermare la sentenza di primo grado n. 1570/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sez. Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Sitongia, in data 01.08.2024, pubblicata in pari data e comunicata dalla cancelleria in data 06.08.2024, poiché il ricorso in appello è totalmente sfornito di prova e ricalca fedelmente tutti i medesimi assunti censurati in sentenza senza addurre giustificazioni di valenza probatoria maggiore né confutare appieno la sentenza di primo grado;
2. rigettare l'Appello così come proposto e condannare parte ricorrente al pagamento delle spese legali, ai sensi della normativa vigente, oltre spese e oneri come per legge, distratti in favore del sottoscritto procuratore anche per la fase cautelare >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<<
1. Con ricorso depositato in data 27/12/2020, premesso di Controparte_1 avere prestato servizio alle dipendenze del comune di con inquadramento nella Pt_1 categoria D del CCNL Enti Locali, dal 24/09/1984 al 31/09/2019; di essere responsabile dell'area amministrativa e amministratore della rete informatica;
di non aver fruito di n. 248 giorni di ferie, per esigenze di servizio, ha domandato di condannare il datore di lavoro a pagare n. 248 giorni di ferie non godute nella misura di euro 23.810,71. Si è costituito il deducendo il divieto di monetizzazione delle ferie ex art. 5, Parte_1
c.8, D.L. n. 951 del 2012, conv. in L. n. 135 del 2012 (cd. spending review); che il ricorrente è stato collocato in trattamento di quiescenza, a decorrere dal 01.09.2019, per dimissioni volontarie (pensione anticipata); che il ricorrente, infatti, era titolare di posizione organizzativa e responsabile dell'area amministrativa, ergo aveva il potere/dovere (rectius: onere) di programmare e concedersi le ferie;
che l'unica richiesta di ferie effettuata attraverso un diverso modulo modificato dallo stesso ricorrente, protocollato al n° 596 del 1° marzo 2019, era stato indirizzato al Sindaco pro tempore, ovvero all'organo politico e, quindi, a soggetto privo di alcuna competenza a concedere
o negare istanze di ferie. Ha quindi domandato il rigetto della domanda>>.
§3 Il Tribunale <…accerta e dichiara il diritto di all'indennità Controparte_1 sostitutiva delle ferie non godute pari a nr. 248 giorni di congedo retribuito e, per l'effetto, condanna il comune resistente al pagamento dell'importo di 23.810,71, oltre accessori come per legge;
- condanna il resistente al pagamento in favore del Pt_1 ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre contributo unificato se
Pag. 2 di 4 dovuto, IVA, CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dal con atto depositato il 20 Parte_1 settembre 2024. Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello va dichiarato inammissibile.
Va osservato, infatti, che la sentenza di primo grado è stata notificata dall'odierno appellato, il 6 agosto 2024, al procuratore del costituito in giudizio in difesa Pt_1 dell'ente davanti al Giudice del provvedimento gravato, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto, riportato nella memoria costitutiva.
Nella relata si legge che la notifica viene effettuata "ad ogni effetto di legge", sicché è idonea a fare scattare il termine breve per impugnare: cfr., Cass. Sez. II, ordinanza n. 23396 del 1^ agosto 2023: << In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)>>.
D'altro canto, non può computarsi il termine di sospensione feriale poiché <Secondo quanto disposto dalla legge n. 742 del 1969 le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria non sono soggette alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche in relazione all'appello e al ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato intempestivamente in un giudizio riguardante l'attribuzione della indennità di accompagnamento)>> (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 5015 dell'8.4.2012).
Discende che la proposizione, con atto depositato il 20 settembre 2024, dell'atto di appello da parte del deve essere considerata tardiva, perché effettata Parte_1 oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, dunque in violazione del disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c..
Pag. 3 di 4 L'appello, alla luce delle superiori considerazioni, deve esser dichiarato inammissibile.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, comprensive di quelle afferenti alla fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con Parte_1 ricorso in data 20 settembre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1570/2024, resa in data 1^ agosto 2024, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in complessivi euro 3920,00, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 26 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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