Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 1600
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CS
Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2026
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CS
Decreto collegiale 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Error in iudicando: erroneità della sentenza per mancato accertamento di un fatto decisivo e per omessa pronuncia. Erroneità e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 42, comma 4-bis, D. Lgs. n. 28/2011. Contraddittorietà con altra pronuncia passata in giudicato.

    Il Collegio ha ritenuto che la norma sulla rinuncia all'azione giurisdizionale debba essere applicata restrittivamente, non estendendola a fattispecie non espressamente considerate dal legislatore. Pertanto, la richiesta di ammissione al beneficio ridotto non equivale a rinuncia all'azione per il beneficio pieno.

  • Accolto
    Error in iudicando: erronea/omessa pronuncia su punti decisivi. Erroneità e difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione art. 21-nonies, Legge n. 241/1990. Violazione lett. j) e lett. n) Allegato 1 al DM 31/1/2014.

    Il Collegio ha accolto questo motivo, ritenendo che l'attività ispettiva successiva, inclusa un sopralluogo, abbia accertato fatti nuovi e diversi rispetto alla valutazione del 2015. La diversa configurazione dell'impianto e la non corrispondenza dei numeri seriali dei moduli hanno reso necessaria un'ulteriore verifica, incompatibile con la qualifica di autotutela amministrativa. La richiesta di ammissione al beneficio ridotto da parte di RG Solar implica il riconoscimento di tali vizi.

  • Rigettato
    Sulla carenza di accertamento di una violazione.

    Il Collegio ha disatteso questo motivo, ritenendo che la società si contraddica affermando sia la mancanza di indicazione di una norma violata sia la mancanza di accertamento concreto. Il GSE ha svolto verifiche in loco che hanno accertato violazioni gravi, indicate nel provvedimento di decadenza.

  • Rigettato
    Sulla insussistenza di alcuna violazione rilevante.

    Il Collegio ha ritenuto inconferenti gli argomenti della società, poiché basati su elementi superati dalle risultanze ispettive successive al 2015. La richiesta di ammissione al beneficio ridotto da parte di RG ha introdotto nuovi elementi.

  • Rigettato
    Violazione dei principi in tema di sanzioni amministrative.

    Il Collegio ha disatteso questo motivo, qualificando il provvedimento come decadenza e non come sanzione amministrativa. L'accertamento necessario per la decadenza riguarda la violazione e la sua rilevanza, potendo prescindere dall'elemento soggettivo.

  • Rigettato
    In via subordinata: illegittimità del Provvedimento per insussistenza della base normativa di riferimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.

    Il Collegio ha ritenuto questo motivo superato, poiché la società ha chiesto e ottenuto l'ammissione al beneficio decurtato, pur mantenendo l'interesse al beneficio pieno. Il GSE ha adempiuto agli obblighi relativi alla procedura di decurtazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 1600
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1600
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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