Inammissibile
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9501 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09501/2025REG.PROV.COLL.
N. 01937/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Clima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Apricena, piazza della Repubblica 23;
contro
PE CA PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Banco Bpm S.p.A. (Già CA Popolare di Milano Soc. Coop. A R.L.), non costituito in giudizio;
nei confronti
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS- S.r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PE CA PA e di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il consigliere RI ST AR e uditi per le parti gli avvocati Susanna Bufardeci, per l'avvocato Saverio Sticchi Damiani, e Enrico Campagnano per l'avvocato Fabio Garella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Per la migliore comprensione della vicenda si premette che la società -OMISSIS- ha richiesto, in data 14/09/2011, l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto Energia, relativamente ad un impianto fotovoltaico sito nel comune di Apricena.
Per l’impianto in esame, successivamente, il GSE ha dichiarato la decadenza dall'incentivo riconosciuto alla società ENS.
Nel testo del predetto provvedimento il GSE ha, tra l’altro, fatto riferimento ad una complessa vicenda instauratasi tra la società -OMISSIS- le Sigg.re -OMISSIS-e la Società ENS, culminata in una serie di contenziosi civili e penali, pendenti alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aventi ad oggetto l'effettiva disponibilità dell'area sulla quale è installato l'impianto.
1.1. PE CA S.P.A. e CA Popolare Di Milano Soc. Coop. a r.l. , essendo state, in qualità di cessionarie del credito relativo agli incentivi, destinatarie, in data 25 ottobre 2016, della comunicazione della decadenza dell’impianto, hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.2. Con atto di intervento ad opponendum , notificato in data 16 aprile 2018 e depositato in pari data, si è costituita in giudizio la -OMISSIS- assumendo di essere il soggetto titolare di un contratto preliminare di compravendita per l’area interessata dall’impianto in questione, sottoscritto in epoca antecedente la stipula del contratto di superficie, chiedendo, tra l’altro, la riunione del ricorso con altri, l’oscuramento di un documento e, nel merito, il rigetto del ricorso.
2. Con sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. del Lazio ha dichiarato inammissibile l’intervento di -OMISSIS- condannandola alle spese in favore delle altre parti costituite, e in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso delle Banche cessionarie.
3. Con l’atto in epigrafe la -OMISSIS- ha appellato la decisione, della quale lamenta l’erroneità, per la mancata riunione con altri ricorsi e per sviste in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, chiedendo la conferma della declaratoria di inammissibilità ed infondatezza del gravame di primo grado e la riforma dei capi a sé sfavorevoli (inammissibilità dell’intervento; rigetto dell’istanza di oscuramento; condanna alle spese di giudizio).
3. La BPER si è costituita in giudizio sollevando eccezioni di inammissibilità ed infondatezza dell’appello.
4. Anche il Gestore si è costituito in giudizio, ricostruendo la complessa vicenda (oggetto anche di altro contenzioso, chiamato alla medesima udienza odierna) e chiedendo a questo giudice di pronunciarsi sulla proprietà del terreno ove sorge l’impianto, onde consentire al GSE stesso di provvedere alla richiesta della ENS di applicazione della tariffa decurtata.
5. All’udienza del 25 novembre 2025 il gravame è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
6. Come noto ed assolutamente pacifico, il soggetto interveniente nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all'intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (per tutte: Consiglio di Stato sez. IV, 10/12/2024, n.9941).
Ciò, evidentemente, delimita il thema decidendum nel presente giudizio, rendendo palesemente inammissibili richieste che esorbitino il perimetro così circoscritto, quali la richiesta dell’appellante di “confermare” la sentenza appellata e/o gli atti impugnati in primo grado e quella del GSE di ottenere una (del tutto eccentrica rispetto il giudizio) pronuncia sulla proprietà/disponibilità dell’area ove insiste l’impianto.
7. Le eccezioni di inammissibilità dell’appello sono infondate: il deficit di chiarezza che affligge, obiettivamente, il gravame non pregiudica l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione gravata (si vedano, in particolare, le pagg. 17 e ss. dell’appello).
8. Vengono in esame i motivi di appello: quanto alla censura riferita alla mancata motivazione circa il rigetto dell’istanza di riunione, se ne ravvisa l’infondatezza, alla stregua del pacifico principio secondo il quale la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a.; la decisione sull'istanza di riunione di più cause costituisce, infatti, espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita in funzione dell'economicità e della speditezza e per evitare possibili contrasti di giudicato (Consiglio di Stato sez. VII, 14/11/2024, n.9150).
9. L’appello, nella parte in cui censura il rigetto della richiesta di oscuramento del documento n.7, è infondato.
9.1. Nell’istanza depositata in primo grado la parte aveva chiesto che il T.A.R. volesse “ disporre lo OSCURAMENTO del documento ALLEGATO N. 7) all’Atto di intervento volontario al fine di omettere la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato (notaio rogante l’atto pubblico falso) ”.
Ora, in allegato al deposito dell’atto di intervento, il 16.4.2018, risultano unicamente le copie delle notifiche dello stesso, mentre una serie di documenti risultano successivamente depositati il 22.4.2018, ma nell’elenco documenti allegato al deposito un documento n.7 nemmeno risulta (l’elenco recita come segue:
< Si depositano i seguenti documenti, allegati all’Atto di intervento volontario del 12 aprile 2018:
1) 30/09/2017 Comparsa N° 13074/2013 R.G. Tar Lazio
2) 04.10.2017 Intervento N° 1086/2017 R.G. Tar Lazio
3) 13.09.2017 Comparsa N° 6458/2015 C.A. Roma
4) 14.09.2017 Note Avv.ti Mambretti + altri C.A. Roma
5) 13.02.2017 Decreto Tribunale di Milano e C.C.I.A.A.
6) 03.03.2017 G.S.E.-P20170021524 PEC >.).
Il primo giudice, contando i depositi a partire dall’elenco, ha individuato il documento n.7 che consiste in una nota di deposito di una visura camerale storica seguita dalla copia della visura stessa e non in un atto di rinvio a giudizio, come asserito dall’appellante, che non chiarisce (tutt’oggi) la discrasia tra la richiesta, per come formulata, e la documentazione in atti.
10. L’appello è invece fondato nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’intervento e relativa condanna alle spese.
10.1. Per principi reiteratamente ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 14/08/2024, n.7141), per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso.
10.2. Nel caso in questione, è incontestabile che, alla data di notifica dell’intervento (e senza che possano avere alcun rilievo, retrospettivamente, gli esiti, asseritamente negativi, delle cause civili incoate dalla società interessata), la -OMISSIS- reclamasse la proprietà dell’immobile sul quale ricade l’impianto fotovoltaico in qualità di promittente acquirente, ed in base a titoli non prima facie inesistenti, se lo stesso GSE vi ha fondato parte della motivazione del provvedimento di decadenza oggetto di ricorso.
Ed è evidente che il proprietario (o aspirante tale, in base a titoli astrattamente idonei) dell’immobile abbia un interesse, quanto meno di fatto, ad interloquire circa la destinazione del sito, l’utilizzo dello stesso e la percezione, da parte del detentore, di fondi pubblici, ai quali, verosimilmente, è legata la persistenza e durata dell’iniziativa economica installata sul terreno.
Non se ne poteva, dunque, negare la condizione legittimante minima per intervenire in giudizio.
Ne consegue l’erroneità della decisione appellata che deve quindi essere riformata per questa parte e per il conseguente capo relativo alla condanna alle spese dell’interveniente, mentre non vi è statuizione sul merito della controversia di primo grado, definita (per quanto attiene alla parte di interesse della -OMISSIS- ovvero l’impugnazione del provvedimento di decadenza) con declaratoria in rito.
11. Circa il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, l’esito dello stesso, che non ha implicato alcun esame delle censure avverso il provvedimento di decadenza (stante l’inammissibilità dichiarata del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione delle ricorrenti) ne giustifica l’integrale compensazione.
12. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dello stesso, riforma la sentenza appellata limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di -OMISSIS- s.a.s. e ha condannato la stessa alle spese di lite. Conferma nel resto la impugnata sentenza, limitatamente alle censure fatte valere dalla parte qui appellante.
Compensa le spese del giudizio di primo grado.
Condanna le parti costituite a rifondere all’appellante le spese di questo grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati citati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UL RI CA, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
RI ST AR, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ST AR | UL RI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.