TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 15.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6720/2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Pasquale Fuschino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36; Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 06.09.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale;
negato il beneficio in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 6387/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha concluso la sua relazione ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 65%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità parziale, dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con relativa condanna al pagamento dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa nel merito. La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015). Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non CP_ statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla” (cfr. Cass. 13550/2015).
* Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante. In particolare, l'istante ha contestato che il CTU non avrebbe preso posizione sulle osservazioni formulate alla bozza di consulenza in ordine alla valutazione sulla cardiopatia, inquadrata dal consulente nella I classe NYHA e ritenuta dall'istante riduttiva, in quanto non conforme alla patologia risultante dalla documentazione medica agli atti, da cui si evincerebbe la presenza di cardiopatia ipertensiva inquadrabile in II classe funzionale NYHA, valutabile nella misura del 41% con riferimento al codice 6442. Orbene, verificato che, nell'ambito del procedimento di ATP, il CTU non ha risposto alle osservazioni redatte dalla parte ricorrente, inviate tempestivamente a mezzo PEC in data 03.01.2025, è stata disposta nel presente giudizio di opposizione una integrazione delle operazioni peritali a cura dello stesso CTU nominato nella fase di ATP al fine di valutare le osservazioni dell'istante e verificare l'eventuale incidenza sulla domanda azionata. All'esito degli accertamenti integrativi eseguiti, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, è emerso che i rilievi dell'opponente sono fondati. Invero, come emerge dalla perizia depositata nel procedimento di ATP, l'ausiliare nominato, Dott. , sulla base dell'esame della documentazione Persona_1 sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetto da: “Scoliosi e spondilodiscoartrosi diffusa con ernia discale L5-S1, sindrome depressiva, ipertensione arteriosa. Ipoacusia”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie:
- La patologia spondiloartrosica è stata ascritta per analogia ai codici 7010 e 7006, con grado di invalidità quantificato nella misura del 20%;
- Il disturbo depressivo è stato valutato, in sede di esame obiettivo, di grado non particolarmente accentuato ed ascritto al codice 2205 con grado invalidante pari al 25%;
- L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, non tabellata, è stata valutata con grado invalidante del 20%;
- L'ipocusia è stata dall'ausiliare valutata con grado invalidante pari al 28% in base alla tabella allegata al D.M. 05.02.1992. Tanto premesso, applicando alle singole patologie coesistenti rilevanti il calcolo riduzionistico, il CTU ha concluso, nella prima relazione, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 65%. Con la perizia integrativa depositata nel presente giudizio, l'ausiliare ha precisato quanto segue: “In merito alle note redatte dall'avv. Fuschino, sopra riportate, cui non è stata data risposta a suo tempo per un mero disguido, dopo attenta rilettura della documentazione si ravvisa che, per quanto riguarda la patologia cardiovascolare, il periziando è affetto da cardiopatia ipertensiva con lieve dilatazione del ventricolo sinistro, ridotta cinesi ventricolare sin., lieve insufficienza mitralica, tricuspidale e aortica, FOP di lieve entità,
2 con F.E. 44%, Tale condizione, inquadrata in II classe NYHA, va valutato nella misura del 41% (codice 6442) anziché del 20% non tabellato come precedentemente valutato. Rimangono immutate le valutazioni delle altre patologie, vale a dire: Patologia spondiloartrosica: 20%; Disturbo depressivo: 25%; Ipoacusia 28%. Applicando il calcolo riduzionistico si avrà: 41+20+25+28= 75. Pertanto il ricorrente è da considerare invalido al 75% (settantacinque per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa (26.10.2023)” Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nella perizia integrativa sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU a riformulare le conclusioni cui era pervenuto nel procedimento di ATP, essendo emersa la sussistenza di più gravi affezioni, per cui meritano di essere condivise. Occorre, tuttavia, precisare che l'indicazione del CTU della domanda amministrativa del 26.10.2023 rappresenta un mero errore materiale, in quanto la domanda amministrativa è stata presentata in data 06.09.2023, come evincibile dall'indicazione del ricorrente nell'atto introduttivo e dalla domanda depositata agli atti.
* L'opposizione, pertanto, va accolta, atteso che la parte ricorrente è affetta da invalidità parziale pari al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa del 06.09.2023.
* Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, stante l'accertamento della invalidità a far data alla domanda amministrativa. Alle spese della consulenza tecnica si provvede, poi, come da separato decreto a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara che la parte ricorrente è affetta da invalidità parziale pari al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa del 06.09.2023; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto. NAPOLI, 15.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
3
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 15.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 6720/2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Pasquale Fuschino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via San Tommaso d'Aquino n. 36; Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Di Stefano, giusta procura generale alle liti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 06.09.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di invalidità parziale;
negato il beneficio in via amministrativa ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. recante n. RG 6387/2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha concluso la sua relazione ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 65%. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità parziale, dalla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero, in subordine, da quella successiva accertata in corso di causa, con relativa condanna al pagamento dei ratei. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o la tardività della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa nel merito. La causa è quindi decisa all'odierna udienza con sentenza letta pubblicamente.
*
1 Va preliminarmente rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014; 13550/2015). Ed infatti, “Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono ne' negano alcun diritto, dal momento che non CP_ statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell di erogarla” (cfr. Cass. 13550/2015).
* Nel caso di specie, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni riscontrate e, conseguentemente, il complessivo tasso invalidante. In particolare, l'istante ha contestato che il CTU non avrebbe preso posizione sulle osservazioni formulate alla bozza di consulenza in ordine alla valutazione sulla cardiopatia, inquadrata dal consulente nella I classe NYHA e ritenuta dall'istante riduttiva, in quanto non conforme alla patologia risultante dalla documentazione medica agli atti, da cui si evincerebbe la presenza di cardiopatia ipertensiva inquadrabile in II classe funzionale NYHA, valutabile nella misura del 41% con riferimento al codice 6442. Orbene, verificato che, nell'ambito del procedimento di ATP, il CTU non ha risposto alle osservazioni redatte dalla parte ricorrente, inviate tempestivamente a mezzo PEC in data 03.01.2025, è stata disposta nel presente giudizio di opposizione una integrazione delle operazioni peritali a cura dello stesso CTU nominato nella fase di ATP al fine di valutare le osservazioni dell'istante e verificare l'eventuale incidenza sulla domanda azionata. All'esito degli accertamenti integrativi eseguiti, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, è emerso che i rilievi dell'opponente sono fondati. Invero, come emerge dalla perizia depositata nel procedimento di ATP, l'ausiliare nominato, Dott. , sulla base dell'esame della documentazione Persona_1 sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetto da: “Scoliosi e spondilodiscoartrosi diffusa con ernia discale L5-S1, sindrome depressiva, ipertensione arteriosa. Ipoacusia”. Con riferimento alla valutazione delle singole patologie:
- La patologia spondiloartrosica è stata ascritta per analogia ai codici 7010 e 7006, con grado di invalidità quantificato nella misura del 20%;
- Il disturbo depressivo è stato valutato, in sede di esame obiettivo, di grado non particolarmente accentuato ed ascritto al codice 2205 con grado invalidante pari al 25%;
- L'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, non tabellata, è stata valutata con grado invalidante del 20%;
- L'ipocusia è stata dall'ausiliare valutata con grado invalidante pari al 28% in base alla tabella allegata al D.M. 05.02.1992. Tanto premesso, applicando alle singole patologie coesistenti rilevanti il calcolo riduzionistico, il CTU ha concluso, nella prima relazione, ritenendo il ricorrente invalido nella misura del 65%. Con la perizia integrativa depositata nel presente giudizio, l'ausiliare ha precisato quanto segue: “In merito alle note redatte dall'avv. Fuschino, sopra riportate, cui non è stata data risposta a suo tempo per un mero disguido, dopo attenta rilettura della documentazione si ravvisa che, per quanto riguarda la patologia cardiovascolare, il periziando è affetto da cardiopatia ipertensiva con lieve dilatazione del ventricolo sinistro, ridotta cinesi ventricolare sin., lieve insufficienza mitralica, tricuspidale e aortica, FOP di lieve entità,
2 con F.E. 44%, Tale condizione, inquadrata in II classe NYHA, va valutato nella misura del 41% (codice 6442) anziché del 20% non tabellato come precedentemente valutato. Rimangono immutate le valutazioni delle altre patologie, vale a dire: Patologia spondiloartrosica: 20%; Disturbo depressivo: 25%; Ipoacusia 28%. Applicando il calcolo riduzionistico si avrà: 41+20+25+28= 75. Pertanto il ricorrente è da considerare invalido al 75% (settantacinque per cento) a decorrere dalla data della domanda amministrativa (26.10.2023)” Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nella perizia integrativa sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU a riformulare le conclusioni cui era pervenuto nel procedimento di ATP, essendo emersa la sussistenza di più gravi affezioni, per cui meritano di essere condivise. Occorre, tuttavia, precisare che l'indicazione del CTU della domanda amministrativa del 26.10.2023 rappresenta un mero errore materiale, in quanto la domanda amministrativa è stata presentata in data 06.09.2023, come evincibile dall'indicazione del ricorrente nell'atto introduttivo e dalla domanda depositata agli atti.
* L'opposizione, pertanto, va accolta, atteso che la parte ricorrente è affetta da invalidità parziale pari al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa del 06.09.2023.
* Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, stante l'accertamento della invalidità a far data alla domanda amministrativa. Alle spese della consulenza tecnica si provvede, poi, come da separato decreto a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara che la parte ricorrente è affetta da invalidità parziale pari al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa del 06.09.2023; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto. NAPOLI, 15.10.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
3