Sentenza 23 agosto 2012
Massime • 1
Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico la condotta di chi si introduce nel sistema POS predisposto per il pagamento a mezzo carte di credito e bancomat, installando un "microchip" idoneo ad intercettare le comunicazioni informatiche di detto apparato e a scaricarne i dati, per poi successivamente utilizzarli al fine di clonare altre carte. (Nella specie, la S.C. ha precisato, richiamando le definizioni contenute nella Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, che le carte di credito, essendo idonee a trasmettere dati informatici, costituiscono un vero e proprio sistema informatico nel momento in cui si connettono all'apparecchiatura POS).
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- 2. Sistema informatico, accesso abusivo, luogo consumazione, dialogo elettronicoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 23/08/2012, n. 43755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43755 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 23/08/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 78
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 19738/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AU N. IL 20/07/1977;
avverso la sentenza n. 1471/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Corasaniti Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. IR PA è stato condannato in primo e secondo grado, con sentenza del Tribunale di Parma del 15.12.2010 e con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 03.11.2011, per le ipotesi delittuose di cui agli artt. 81 cpv. 110 e 112 c.p., art. 615 ter c.p., commi 2 e 3 e di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.L. n. 143 del 1991, art. 12 convertito in L. n. 197 del 1991 poi D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55 e art. 81 cpv. cod. pen..
1.1 IR era accusato di essersi introdotto, in concorso con altri, abusivamente, con forzatura e manomissione dell'apparecchiatura, nel sistema informatico POS, predisposto per il pagamento a mezzo carte di credito e bancomat del distributore di benzina di EN BU, installando un microchip idoneo ad intercettate le comunicazioni informatiche del predetto apparato ed idoneo anche a scaricare i dati intercettati afferenti i codici delle carte di credito e delle carte bancomat. In tal modo, IR ed i suoi complici erano riusciti a clonare le carte e ad utilizzarle addebitando i relativi pagamenti sui conti correnti bancari dei veri titolari delle carte di credito. In particolare, nella sentenza impugnata, si da atto che nell'ambito di indagini sulle infiltrazioni criminali calabresi nella regione emiliana, erano stati individuati, come narcotrafficanti, i fratelli IC e dalle indagine tecniche sulle utenze telefoniche dei due, si acclarava, tra l'altro, che costoro con BU EN, gestore di un distributore Agip in Parma, ed altri soggetti, avevano forzato il sistema di pagamento pos installato presso il distributore, in modo da captare i dati delle carte di credito o di debito utilizzate dai clienti della stazione per pagare il carburante. Tali dati erano stati, poi, associati a nuove schede magnetiche, rendendole operative su tutto il sistema bancario nazionale.
1.2 Nel corso di una perquisizione eseguita nell'autovettura occupata da IR, IC e ST, era stato trovato, all'interno di due borse, materiale elettronico ed informatico idoneo a ricreare sistemi operativi informatici per il prelievo di denaro contante dagli appositi punti POS del sistema informatico bancario;
nella perquisizione effettuata presso il distributore Agip di BU era stato trovato, all'interno dell'apparecchio POS, il dispositivo che captava e memorizzava i codici segreti. Nell'ambito delle stesse indagine, CO LV, collaboratore della DDA di Catanzaro, ha spiegato che IR era l'esperto informatico rumeno che aveva creato e distribuito ai complici numerose carte di credito donate, perfettamente funzionati ed operative nel circuito nazionale degli esercizi commerciali e del sistema bancario e BU, una volta attinto dalla misura custodiale, aveva ammesso gli addebiti spiegando che gli esperti informatici dell'"affaire" erano IR, FA e ST. Anche IR, una volta estradato, ha ammesso i fatti, spiegando come era stato effettuato il trasferimento dei dati captati illecitamente e le modalità di realizzazione delle carte bancarie di debito e di credito e tutta la sua opera di assistenza tecnica ai complici, una volta immesse nel circuito bancario le carte donate.
Le prove acquisite avevano, così, consentito di affermare la responsabilità del IR per i reati continuati di cui agli D.L. n. 143 del 1991, artt. 615 ter e 12 e succ. mod..
Avverso la sentenza confermativa della Corte d'appello di Bologna ricorre personalmente l'imputato deducendo:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 265 e 266 cod. proc. pen. e art. 165 cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente il vizio di motivazione, per contraddittorietà e carenza, perché è stata dichiarata la latitanza anche se già agli atti risultava la residenza estera dell'imputato rumeno e nessuna effettiva ricerca era stata svolta per accertare ove effettivamente fosse il soggetto. La Corte territoriale ha fatto pedissequo rinvio all'unico precedente giurisprudenziale di legittimità che avvalora la decisione presa ma non ha dato risposta alle molteplici critiche mosse dalla difesa dell'imputato sopratutto per ciò che concerne il requisito della volontarietà dell'allontanamento.
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 615 ter, quater e quinquies cod. pen.. Facendo rinvio alla lettura dell'atto d'appello per individuare nella loro complessità le questioni giuridiche prospettate ed alle quali la Corte non ha fornito risposta, il ricorrente deduce che le informazioni utilizzate per clonare le carte non erano state estrapolate da un sistema informatico ma da un semplice supporto fisico, quali devono intendersi le carte magnetiche. Secondo il ricorrente si è in presenza di un "sistema informatico protetto", ai sensi degli artt. 615 ter e quarter cod. pen., solo se i supporti utilizzati consentono un interscambio di informazioni tra una pluralità di apparecchi ovvero se esiste una interazione tra componenti delle apparecchiature ed elementi del programma che consenta di fruire di informazioni riservate. Situazione questa affatto diversa da quella che era stata gestita dall'imputato ove i dati estrapolati dall'apparecchiatura installata fraudolentemente non provenivano da una interazione comunicativa tra sistemi informatici e nemmeno da un sistema informatico, che tale non può essere considerata la carta di credito.
c) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli art. 110 c.p., art. 112, n. 1 e D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, art. 81 cpv. cod. pen.. Lamenta il ricorrente che non è stato in alcun modo provato che i codici captati con l'inserimento del dispositivo che intercettava e memorizzava i dati dei clienti del distributore, siano proprio quelli ricollegati alle carte magnetiche predisposte dal IR e dai suoi complici e dagli stessi utilizzati per i prelievi di denaro. Nessuno degli elementi indicati in sentenza per avvalorare tale tesi ha una reale valenza probatoria, neanche la circostanza che i prelievi erano stati effettuati in Romania.
d) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 615 ter c.p., commi 2 e 3 per il vizio di carenza o illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle aggravanti. Facendo rinvio ai motivi espressi nell'appello circa l'elemento della violenza sulle cose e sulla natura pubblicistica delle conseguenze derivanti da reato, il ricorrente lamenta che la Corte di merito si è pronunciata in modo contraddittorio sulla sussistenza delle aggravanti perché dopo aver dato rilievo al concetto di violenza inteso come alterazione del congegno POS non ha considerato che il sistema informatico aveva continuato regolarmente a funzionare nonostante la remora del congegno captativo dei dati, sicché il flusso fisiologico di dati tra banca e cliente non si era mai interrotto.
e) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. in ordine alla commisurazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, atteso il ruolo assai contenuto svolto dal IR in tutta la vicenda. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 In tema di latitanza, questo collegio condivide il principio giurisprudenziale già da tempo individuato da questa Corte secondo il quale l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato è, di per sè, circostanza sufficiente per la dichiarazione di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto e non anche con la giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero in base a indicazioni circa il suo luogo di residenza (Cass., Sez. 6, 10 aprile 2003, Dattilo, rv 225484; Cass., Sez. Un. 26 marzo 2003, Caridi, rv. 224134, per cui l'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza). Lo stato di latitanza, infatti, è da porsi in diretta correlazione con la assenza del soggetto ricercato dal territorio dello Stato, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza, anche pregressa, di una residenza o domicilio all'estero del ricercato. Infatti, dovendosi dare esecuzione ad un provvedimento di cautela personale, secondo quanto disposto dall'art. 293 c.p.p., comma 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato, le modalità dell'esecuzione non sono subordinate all'osservanza dei criteri di cui all'art. 165 cod. proc. pen. in tema di irreperibilità e la conoscenza di eventuali domicili fuori del territorio dello Stato non può avere alcuna rilevanza riguardo alla necessità, determinata dalle peculiari modalità di esecuzione del provvedimento cautelare personale, che richiedono o l'immediata apprensione del soggetto ricercato ovvero la sua contestuale presenza, per essere sottoposto alle disposizioni contenute nel provvedimento coercitivo.
2.2 Il secondo motivo di doglianza è infondato. Anche a voler prescindere dalla genericità del motivo, che fa mero rinvio ad un atto del processo senza allegarlo o riprodurlo in ricorso, va detto che non corrisponde alla realtà considerare la carta di credito un mero supporto , privo delle caratteristiche di "sistema informatico". L'art. 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, attuata in Italia con la L. n. 48 del 2008, con la definizione "sistema informatico" individua qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati;
con la definizione "dati informatici lo stesso articolo individua qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione;
e con la definizione "trasmissione di dati" individua qualsiasi informazione computerizzata relativa ad una comunicazione attraverso un sistema informatico che costituisce una parte nella catena di comunicazione, indicando l'origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio.
Proprio in considerazione delle predette caratteristiche, che secondo il Trattato individuano gli elementi essenziali dei crimini informatici, le carte di debito o di credito, identificate da una banda magnetica ovvero da un chip, elementi entrambi idonei a memorizzare e trasmettere dati informatici, costituiscono un vero e proprio sistema informatico, capace di elaborare dati, rendendoli operativi, nel momento in cui si connettono all'apparecchiatura POS, consentendo l'accesso autorizzato al sistema informatico finanziario delle Banche.
2.3 È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. Nessuna illogicità è ravvisabile nella motivazione del provvedimento impugnato che ha ravvisato la sussistenza di precisi elementi di prova in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55 nella puntuale descrizione che di tali elementi fa la sentenza di primo grado, alle pagine 34, 35 e 36, riassumendo gli specifici episodi di utilizzo di carte di credito di clienti della stazione di servizio di del BU, donate. È chiarito in motivazione che tali episodi sono stati attribuiti al IR non solo perché egli ha ammesso di aver partecipato alla predisposizione dei marchingegni necessari per acquisire i dati delle carte di credito necessari per entrare, accreditandosi, nel sistema protetto bancario ma anche in ragione del fatto che i prelievi stessi sono stati effettuati nella città rumena di Dobreta Turnu Severin, ove l'imputato è nato e ha risieduto fino alla data dell'arresto. Le considerazioni articolate in motivazione non presentano profili di illogicità; è invece palese che il motivo di ricorso è volto ad ottenere una diversa valutazione delle acquisizioni probatorie, valutazione che non può riguardare il giudizio di legittimità.
2.4 Anche il motivo relativo alla non ravvisabilità, nel caso in esame, delle aggravanti contestate è infondato: questa Corte ha già deciso che il reato di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento ha come scopo primario la tutela dell'interesse pubblico, sia come fine di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopo di riciclaggio sia di salvaguardare, nel contempo, la fede pubblica e che solo in via mediata esso tutela il patrimonio del privato (sentenza n. 610 del 1995 rv 201058). Come logica conseguenza se ne deve arguire la natura di pubblico interesse del sistema finanziario. Nessun vizio di illogicità è poi ravvisabile nella motivazione della Corte di merito che ha ritenuto l'idoneità della condotta posta in essere dall'imputato, con l'alterazione del congegno POS e l'apprensione dei codici identificativi dei soggetti abilitati al prelievo, a manomettere tale sistema nelle sue funzioni essenziali di affidabilità e segretezza, così realizzando quella violenza sulle cose che, a norma dell'art. 392 c.p., comma 3 si ha quando viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.
2.5 Deve essere,infine, disatteso anche il motivo di ricorso relativo alla carenza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti .La motivazione della Corte ha valutato congrua e correttamente valutata la pena inflitta dal primo giudice perché, nelle componenti essenziali della continuazione, tiene conto della molteplicità delle azioni delittuose, sia per la molteplicità dei dati acquisiti, sia per la serialità delle operazioni captative di dati coperti da segreto bancario, sia per il numero di falsi congegni realizzati;
essa,pertanto, è esaustiva e correttamente argomentata secondo i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.. Per i motivi che precedono il ricorso deve essere rigettato: al rigetto consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 agosto 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2012