Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma TRIBUNALE DI PALERMO esecutiva all'Avv.
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in ______________________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente Per ___________________
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 8158 R.G.L. 2023, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSANGELA Parte_1
BARRETTA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa, in Partinico, Via P.pe Umberto n° 79 e Il Cancelliere all'indirizzo telematico indicato in ricorso;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta CP_1 procura generale richiamata in memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
12/03/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1
Revoca il decreto ingiuntivo n° 1017/2022, emesso da questo Tribunale il 7/11/2022.
Condanna al pagamento in favore dell' dell'importo di Euro Parte_1 CP_1
43.548,00 indebitamente percepiti per il periodo 1/11/2002 al 31/03/2011, con gli interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti.
Rigetta, nel resto, la domanda d'ingiunzione.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2023, propose opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 1017/2022, emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale
di Palermo il 7/11/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore dell' CP_1
dell'importo complessivo di Euro 51.114,52, a titolo di ratei di pensione percepiti indebitamente dal Novembre 2002 al Marzo 2011 e dall'Aprile 2011 al Giugno 2012, oltre accessori e rimborso spese processuali.
Dedusse l'estinzione del diritto alla ripetizione dell'indebito per intervenuta prescrizione decennale, l'assenza di dolo nella percezione della prestazione, avvenuta in perfetta buona fede, tant'è che la opponente era stata prosciolta, in sede penale, per intervenuta prescrizione del reato, l'impossibilità di ricostruzione della posizione contributiva dell'opponente, per avvenuto smarrimento del fascicolo cartaceo, il successivo riconoscimento in favore della medesima della pensione di vecchiaia.
Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con declaratoria che le somme richieste dall' non erano dovute. CP_1
L' ritualmente costituitosi con memoria difensiva, contestava la fondatezza CP_1
delle eccezioni avversarie, deducendo l'avvenuta interruzione della prescrizione, che comunque era rimasta sospesa durante il procedimento penale, l'inesistenza di un valido rapporto previdenziale, presupposto per l'applicazione dell'art. 52 L. n° 88/89, la carenza di prova in ordine ai requisiti contributivi per la pensione.
2 Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna della al Pt_1
pagamento delle spese di lite.
Acquisita documentazione utile ai fini della decisione, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 12/03/2025, la causa è stata posta in decisione.
Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di prescrizione decennale del credito sollevata dalla . Pt_1
Per quanto concerne il primo periodo, cui si riferisce l'indebito (1/11/2002 –
31/03/2011), la prescrizione è stata interrotta dall' con raccomandata del CP_1
17/10/2017, ricevuta dall'interessata il 22/11/2017.
Deve, tuttavia, considerarsi che la stessa era rimasta sospesa sino al 23/02/2011, data in cui l' ha presentato denuncia di reato, rilevando l'irregolarità di prestazioni CP_1
pensionistiche liquidate senza copertura assicurativa e ciò per effetto di quanto previsto dall'art. 2941 n° 8 cod. civ., che stabilisce che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore finchè il dolo non sia stato scoperto.
A tale data non era ancora maturato il decennio a decorrere dal rateo più antico,
risalente all'1/11/2002.
E non vi è dubbio che la D'IO abbia agito dolosamente, allorchè ha omesso di segnalare tempestivamente all' la liquidazione di una pensione di vecchiaia, per la CP_1
quale non aveva maturato il requisito contributivo.
La prescrizione, per il suddetto periodo, il cui termine sarebbe spirato il 22/11/2027,
è stata nuovamente interrotta con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il
24/05/2023.
Per quanto riguarda il secondo periodo di indebito (1/04/2011 – 30/06/2012),
successivo alla denuncia di reato, la prescrizione è stata interrotta con lettera ricevuta il
21/09/2012 ed il decennio spirava il 21/09/2022, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto interruttivo entro tale termine, atteso che la notifica del decreto ingiuntivo è
avvenuta il 24/05/2023, cosicchè il diritto alla ripetizione di tali ratei si è estinto per prescrizione.
Invero, le cause di sospensione invocate ( art. 37,co. 2 D.L. n° 18/2020 e art. 11,
comma D.L. n° 183/2020) si riferiscono ai termini di prescrizione delle contribuzioni in
3 materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non pertinenti rispetto alla fattispecie in esame e non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, atteso che si tratta di norme eccezionali ( art. 14 preleggi).
Va pertanto dichiarata l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto alla ripetizione del secondo indebito ( 1/04/2011-30/06/2012), pari a Euro 7.566,52.
In ordine al primo indebito, pari ad Euro 43.548,00, l'opposizione è infondata.
Va premesso che la pensione della D'IO è stata liquidata sulla base del computo di settanta settimane di contribuzione, rivelatesi inesistenti e che la stessa non ha provato.
La sentenza penale di primo grado n° 4867/2017 del Tribunale di Palermo, al capo 26/A,
così rileva:
Dall'esame della documentazione acquisita nel corso delle indagini presso l' CP_1
prodotta ed acquisita agli atti del dibattimento e relativa alla pensione falsa di Pt_1
si evincono i seguenti dati oggettivi:
[...]
- Pensione cat. VO (di vecchiaia) 36038840.
- Data Liquidazione 09.04.2008.
- Importo riscosso di € 43.548,OO con le seguenti modalità:
Arretrati pari ad Euro 24.737,OO riscosso con modalità "Sportello" presso le Poste di Trappeto;
Nr. 1 rata di € 443,OO riscossa con modalità Sportello presso le Poste di Trappeto;
34 rate con un importo pari ad € 18.368,OO con accredito su Libretto Postale
nr. 29230649, acceso presso l'ufficio postale di Trappeto.
l1 testimone nonché il testimone nel corso delle loro deposizioni Testimone_1 Tes_2
hanno riferito che il fascicolo cartaceo non è stato rinvenuto e che a è stata Parte_1
liquidata pensione n. 36038840 cat. VO con n.803 contributi, di cui 733 come lavoratrice
autonoma e n.70 come lavoratrice dipendente;
quest'ultimi sono stati inseriti indebitamente dalla
matricola 82227500 assegnata al dipendente il giorno 4 aprile 2008. Infatti dagli Testimone_3
accertamenti effettuati presso l non e emersa alcuna tessera assicurativa che avrebbe CP_1
dovuto, considerato il periodo della contribuzione, essere inserita.
E' emerso inoltre dagli archivi dell'1.N.P.S. che il 15 ottobre 1942 vi è solo una scheda Per_1
" e non vi è traccia alcuna dello svolgimento di lavori dipendenti. Pertanto la pensione
[...]
riconosciuta è riscossa e indebita in quanto liquidata con 733 contributi invece dei 780 previsti
dalla norma.
4 Anche in questo caso come in tanti altri vi è stato l'inserimento fraudolento di un indinzzo non
veritiero nei terminali dell'1. in modo da consentire al di trattare la pratica per CP_2 Tes_3
competenza territoriale
In proposito di seguito si riporta uno stralcio della deposizione del testimone Testimone_1
Per quanto riguarda la pensione di è stata liquidata una pensione " vcom" significa Parte_1
vecchiaia commercianti con 803 contributi, mentre effettivamente la contribuzione era pari 733
contributi, ci sono state 70 settimane contributive che sono state inserite dalla matricola 8227500
che era stata assegnata al dipendente abbiamo provveduto a controllare se Testimone_3
effettivamenle ci fosse una tessera assicurativa che prevedesse tali contributi in quanto mi ero farlo
scrupolo che poteva anche succedere che l'interessata aveva trovato una tessera assicurativa perché
aveva lavorato come lavoratrice dipendente e che quindi era venuta all'istituto e l'aveva portata,
ma di questa tessera non c'è traccia né nei nostri archivi, ma risulta soltanto che questa signora era
una lavoratrice autonoma, cioè una commerciante, di fatti se non ricordo male abbiamo allegato
pure una fotocopia dello schedario dalla quale viene fuori che c'era la lavoratrice come lavoratore
autonomo,mentre invece non aveva alcun contributo come lavoratrice dipendente, pertanto non
avendo raggiunti i 780 contributi la pensione è stata liquidata con 803, mentre la contribuzione
effettiva era di 733, quindi la pensione è stata considerata completamente indebita;
ho provveduto
anche io stesso appunto perché si tratta di cosa molto importante, ho provveduto io stesso a
verificare negli archivi, perché nel momento in cui si va a consegnare una tessera assicurativa con
le famose marchette, perché se non ricordo male i 70 contributi riguardano gli anni 66 67, non mi
ricordo, si dal 66 al 67 ...
Non vi è dubbio, quindi, alla luce di tali univoche risultanze, che il giudice civile,
nonostante la declaratoria di prescrizione del reato pronunciata in sede di appello, può
valutare come prove atipiche, che la pensione sia stata liquidata, sulla base di una posizione assicurativa, in parte inesistente, che ha consentito alla di vedersi Pt_1
liquidata la prestazione, nonostante non avesse ancora raggiunto i 780 contributi settimanali, che ne costituivano il requisito minimo.
Il riconoscimento della pensione in data successiva non esclude che la prima sia stata liquidata sul presupposto di una contribuzione inesistente.
Ciò posto, devono essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui l'inesistenza del presupposto stesso del rapporto assicurativo, può escludere la irripetibilità delle prestazioni erogate dando luogo ad un comune indebito civilistico
5 regolato dall'art. 2033 cc. mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione indebita (v.
Cass. 21453/2013; n. 12406/2003).
“Come insegna la Corte Costituzionale (v.sentenza n. 431 del 1993) nel quadro della disciplina
delle pensioni e del pari in quello delle pensioni private gestite dall' si è affermato ed è venuto CP_1
via via consolidandosi un principio di settore, secondo il quale - in luogo della generale regola
codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa
regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una
situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente
della erogazione non dovuta. Il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in
funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato - e che sottrae
alla indiscriminata ripetibilità le prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione alla loro
destinazione alimentare - non è ravvisabile laddove l'erogazione non sia in alcun modo
riconducibile ad un rapporto previdenziale o assistenziale facente capo al percettore” (Cass. n.
12406 del 2003).
Pertanto, la regola della irripetibilità, che presenta, come minimo comune denominatore,
la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, esige pur sempre che "il
percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica
prestazione della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio
regolato dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, e L. n. 412 del 1991, art. 13, ed oggi è la L. n.
662 del 1996, art. 1, comma 266. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più
quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore" (sent. cit., in motivazione) ( v.
nel medesimo senso C.d.A. di Palermo n° 48/2023, in fattispecie analoga a quella in esame)
Poiché nel caso in esame nessun rapporto assicurativo in capo alla sussisteva per Pt_1
le 70 settimane che hanno dato luogo alla liquidazione erronea,, l'indebito è soggetto alla regola generale di ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., non rilevando, in tal caso la buona fede dell'"accipiens", se non per la restituzione dei frutti e degli interessi.
Pertanto, l'azione di ripetizione del primo indebito pari a 43.548,00 è stata legittimamente esercitata.
In virtù di tali considerazioni il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna della alla restituzione dell'importo di Euro 43.548,00 indebitamente percepiti per Pt_1
6 il periodo 1/11/2002 al 31/03/2011con gli interessi legali, dalla data dei pagamenti, atteso lo stato soggettivo di malafede della percipiente.
Va, invece, rigettata la domanda di ingiunzione, limitatamente all'importo di Euro
7.566,52 relativo al secondo indebito afferente al periodo 1/04/2011 – 30/06/2012.
Atteso l'esito globale della lite, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
Stante l'ammissione della opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le relative spese ed i compensi di difesa liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in data 11/04/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta, in
sostituzione dell'udienza del 12/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
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