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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3631/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 394/20, pubblicata il 26 Febbraio
2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025, all'esito dell'udienza del 25 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 19 Giugno 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. E_ C.F._1
Francesco Maina ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
.salerno.it Email_1 CP_2
Appellante
E
(P. IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Maurizio Rumolo
( ), con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente C.F._3 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
1 NONCHE'
(C.F.: , in persona RT P.IVA_2 dell'amministratore p.t.;
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante e dell'LL a mezzo CP_1 P_ di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 9 Novembre 2012 nei confronti del
[...]
, chiedeva il risarcimento dei danni da patite lesioni, RT E_
a seguito della caduta avvenuta all'interno dell'area di parcheggio condominiale.
L'attrice (nata il [...]) faceva riferimento al sinistro verificatosi nella notte tra il
27 ed il 28 Novembre 2011, alle ore 24.00 circa, in Pomigliano d'Arco alla via Passariello n.
128, nell'area di parcheggio condominiale.
Così si esprimeva l'attrice:….dopo essere scesa dall'auto, mentre camminava verso il fabbricato, cadeva improvvisamente e rovinosamente al suolo a causa della presenza di una disconnessione dell'asfalto assolutamente non prevedibile, né visibile, né segnalata in alcun modo…
La disconnessione era provocata da radici di pini che deformavano l'asfalto, con la situazione ulteriormente aggravata dalla presenza di terriccio, aghi di pino ed erbacce, tali da rendere la disconnessione poco visibile.
Il tutto, in un contesto caratterizzato dalla carenza di adeguata illuminazione;
né la disconnessione risultava segnalata con transenne.
A causa delle patite lesioni, la era stata tempestivamente trasportata presso il Pronto CP_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli.
Qui era stata diagnosticata la…frattura pluriframmentaria scomposta di terzo distale di tibia
e perone a sinistra (come da referto in atti e successiva documentazione medica).
2 Inoltre, nei mesi successivi alla caduta, l'attrice era stata costretta a sottoporsi a cure mediche ed interventi chirurgici e riabilitativi – i quali, tuttavia, non avevano consentito la piena guarigione delle parti anatomiche coinvolte nell'incidente.
Stante il perdurare degli effetti dannosi della caduta, esponeva di riportare E_ ancora i segni fisici evidenti del trauma subìto (cicatrici).
In punto di diritto, l'attrice riteneva che la responsabilità per l'evento dannoso dovesse essere attribuita al convenuto, ai sensi dell'art. 2051 cc., quale proprietario degli spazi CP_4
comuni, tra cui l'area adibita a parcheggio condominiale (laddove era ubicata la disconnessione).
Altresì l'attrice evocava l'art. 2043 cc., stante l'omessa segnalazione del pericolo rappresentato dalla disconnessione (non visibile), nonché considerata la presenza di erbacce e radici affioranti (radici di pino).
Sulla base di queste premesse chiedeva: E_
Dichiararsi il esclusivo responsabile nella RT
produzione del sinistro de quo;
Per l'effetto, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in CP_4 favore dell'attrice, nella misura ritenuta di Giustizia, oltre le spese mediche documentate già sostenute, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, riconoscersi il patito danno esistenziale.
Si costituiva il convenuto, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. CP_4
In particolare, l'evento lesivo era riconducibile ad un fatto diverso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità con l'illecito altrui. La caduta dell'attrice era addebitabile ad una condotta distratta, imperita, imprudente e negligente di quest'ultima, tale da integrare il caso fortuito,
e quindi tale da interrompere il nesso eziologico.
In via subordinata, il deduceva il concorso di colpa della danneggiata, con la CP_4 conseguente riduzione ex art. 1227 cc. della responsabilità.
3 Il Condominio chiedeva anche l'autorizzazione alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia , in ragione dell'esistenza della polizza n. 600093, in corso Controparte_5 di validità al momento del sinistro.
In definitiva il Condominio chiedeva:
Autorizzarsi la chiamata in garanzia nei confronti della compagnia , Controparte_5
per essere tenuto indenne e manlevato da quest'ultima;
Nel merito, rigettarsi le domanda attoree;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Previa autorizzazione del G.I., il Condominio provvedeva alla notifica dell'atto di chiamata in garanzia nei confronti di . CP_5
Si costituiva la compagnia assicuratrice terza chiamata, chiedendo in primis di dichiararsi la non operatività della polizza in oggetto;
nel merito, aderiva alla posizione del P_
Condominio, e quindi chiedeva rigettarsi la domanda attorea.
Nel corso del primo grado, all'udienza del 26 Marzo 2015, venivano sentiti i testi Tes_1
e altresì veniva raccolto l'interrogatorio formale di
[...] Tes_2 CP_1
.
[...]
Veniva anche espletata CTU medico-legale (cfr. l'elaborato depositato dall'ausiliario in data
2 Maggio 2016).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di OL n. 394/20, pubblicata il
26 Febbraio 2020.
Il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea, ed altresì ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio (ivi comprese quelle dell'espletata CTU medico-legale).
Il G.M. di OL ha integralmente rigettato la domanda attrice, avendo ritenuto provata la condotta imprudente della . CP_1
– pur residente nel complesso condominiale e, quindi, ben a conoscenza delle CP_6
condizioni del manto stradale dell'area di parcheggio – non ha prestato la dovuta attenzione, in orario notturno, nel discendere dal veicolo;
in tale modo è caduta su di una disconnessione chiaramente visibile, e già nota.
4 Il Tribunale ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale inerente all'art. 2051 cc., fattispecie che contempla un'ipotesi di responsabilità con presunzione di colpa a carico del custode, quale soggetto avente il governo o il controllo della res, tenuto ad adottare ogni cautela e misura, atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi (cfr.
Cass. civ., nn. 2301/95; 4196/97).
Di conseguenza spetta al custode dimostrare il caso fortuito, ossia un evento esterno e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale.
Ad avviso del Tribunale, gli elementi raccolti dimostrano l'esistenza di una disconnessione diffusa del manto stradale, dovuta alle radici, visibile in più punti.
Il nesso eziologico tra la cosa (radici/asfalto dissestato) e la caduta è pacifico e non contestato.
Tuttavia, il Giudice Monocratico ha ravvisato elementi indizianti della prevedibilità dell'evento da parte della danneggiata, i quali avrebbero dovuto indurre la stessa a prestare una maggiore attenzione, idonea ad evitare l'evento medesimo.
L'attrice, residente sul posto e consapevole delle condizioni dissestate dell'area di parcheggio, non ha adottato le cautele che normalmente avrebbe dovuto adottare, nell'attraversare in ora notturna la suddetta area.
Quindi si è affermata l'imprudenza della , tale da interrompere il nesso causale con CP_1
la cosa;
da qui l'affermata ricorrenza del caso fortuito.
Il Tribunale ha dichiarato assorbita ogni altra questione.
In punto di spese del giudizio, il G.M. di OL, ai fini della statuizione sulla compensazione, ha valorizzato le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di cui al secondo comma dell'art. 92 cpc, come interpretato dalla nota sentenza della Consulta n. 77/18.
Da qui la statuita compensazione, considerate le ragioni poste a fondamento del rigetto;
nonché alla luce del dibattito giurisprudenziale e dottrinario, in tema di oneri di allegazione e probatori gravanti sulla parte attrice, nella fattispecie della responsabilità su cose in custodia.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 23 E_
Ottobre 2020 nei confronti di e del “ Controparte_5 CP_4 RT
.
[...]
5 L'appellante invoca, in riforma della sentenza di prime cure, l'integrale accoglimento della propria domanda risarcitoria, formulata in primo grado, con la declaratoria di esclusiva responsabilità del CP_4
In particolare ha concluso nei seguenti termini: E_
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza (nonché in accoglimento della domanda proposta in primo grado), accertarsi la responsabilità del
[...]
, nella causazione dell'evento dannoso del 27 Novembre 2011; per RT
l'effetto, condannarsi il al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento CP_4
danni, della somma di euro 58.302,86, determinata secondo le risultanze dell'espletata CTU;
altresì, condannarsi il al risarcimento delle ulteriori voci di danno non CP_4
patrimoniale, patite in conseguenza del sinistro;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'LL , chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_5
Dal canto suo l'PP , benché ritualmente citato, è rimasto contumace nel CP_4
presente grado.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25 Marzo
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'LL , la causa è stata CP_1 P_ dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La censura la pronuncia di prime cure, lamentando la violazione dell'art. 2051 cc., CP_1
nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio, con particolare riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla visibilità dell'ostacolo ed alla prevedibilità dell'evento.
L'impugnante lamenta che il G.M. di OL avrebbe trascurato la circostanza per cui il non ha provato la sussistenza di alcuna causa esimente. CP_4
6 In particolare, il Tribunale avrebbe desunto la disconnessione e la prevedibilità dell'insidia, la condotta disattenta della e l'interruzione del nesso causale (con il conseguente CP_1 esonero di responsabilità per il dalla sola valutazione di un fatto noto, quale la CP_4
residenza della nel medesimo stabile. CP_1
Al contrario, secondo la prospettazione dell'appellante, risulta provato non soltanto l'evento lesivo, ma anche il nesso causale tra il sinistro come descritto e le lesioni riportate.
Di conseguenza la danneggiata ha pienamente assolto all'onere probatorio a suo CP_1
carico.
Dopodichè restava a carico del custode della res (vale a dire a carico del la prova CP_4 della sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità da custodia – prova nel caso di specie non fornita dal . CP_4
Tuttavia, il Tribunale ha egualmente ritenuto di escludere la responsabilità del , CP_4
in totale assenza di allegazione fornita dal convenuto e/o dalla compagnia chiamata in causa.
Aggiunge l'appellante: il Tribunale, a mezzo di un uso arbitrario delle presunzioni, ha valorizzato due deduzioni, non supportate da elementi di fatto, quali:
a) la presunzione di conoscenza preventiva delle sconnessioni;
il primo Giudice ha ritenuto che la circostanza della residenza della nel Condominio equivalesse alla conoscenza CP_1
delle radici e della situazione del manto stradale;
b) la deduzione circa la condotta imprudente della danneggiata;
la è stata ritenuta CP_1
responsabile per non avere adottato adeguate precauzioni, basandosi sull'indimostrata presunzione che la situazione fosse chiaramente percepibile.
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe trascurato circostanze oggettive – come oscurità, vegetazione che copriva la disconnessione, presenza di aghi e fogliame.
Le descritte censure non colgono nel segno.
Il Giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui, anche in presenza di responsabilità da custodia ex art. 2051 cc., il danneggiato deve comunque dimostrare che il danno sia derivato da una cosa in custodia, e che vi fosse un'insidia non visibile né prevedibile con l'ordinaria diligenza.
7 In tale ambito, l'imprevedibilità del pericolo costituisce presupposto indispensabile per l'affermazione della responsabilità del custode.
La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione – posta a sostegno della pronuncia di prime cure - merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista.
È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su di una relazione tra la cosa ed il custode, e non già su di un comportamento di quest'ultimo.
Ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr.
Cass. civ., nn. 4480/01 e 5814/98).
Così ricostruita la responsabilità ex art. 2051 cc., il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al custode l'onere di dimostrare il caso fortuito.
La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in esso sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. civ., n.
10556/98), sia la colpa del danneggiato (Cass. civ., n. 5578/03), purché essi intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo, e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. civ., n. 4237/90).
Con riferimento al comportamento negligente del danneggiato, si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto
8 più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno), nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, e far escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc.” (Cass. civ., n. 584/01).
In altri termini, il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale, comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli, secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo (Cass. civ., n.
6550/11).
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cc., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
Secondo la giurisprudenza, l'amministratore del ha il compito di provvedere non CP_4 solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condòmini (Cass. civ., n.
25251/08).
La responsabilità ex art. 2051 cc. è esclusa solamente dal caso fortuito.
In relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, poiché corollario della regola sancita dall'art. 2051 cc. è quella dettata dall'art. 1227 comma primo codice civile.
Nel caso di specie, la caduta è avvenuta in orario notturno, all'interno dell'area condominiale adibita a parcheggio, dove erano presenti – come documentato dalle fotografie in atti – radici affioranti di alberi di pino, già da tempo deformanti il manto stradale.
Il Tribunale ha sì ritenuto sussistente in astratto il nesso causale tra il sinistro e le radici/disconnessione del manto stradale. Tuttavia in concreto ha ritenuto del tutto assorbente la condotta negligente della . CP_1
Quest'ultima, pur consapevole del dissesto e della presenza di radici emerse e visibili, con il suo comportamento negligente ha determinato l'evento.
9 Le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono coerenti con il consolidato orientamento, che valorizza la negligenza del danneggiato, quale causa idonea ad interrompere il nesso causale, quando sia eccezionale e decisiva.
, residente nell'area condominiale (ed avente 27 anni di età all'epoca del E_ sinistro), era consapevole del dissesto diffuso del manto stradale, riconducibile alle radici dei pini e già visibile, ancorché attenuato dalla scarsa luce notturna.
Ergo, la decisione di percorrere un tratto disastrato senza adottare cautele adeguate, integra una condotta colposa, di per sé idonea ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno.
Da qui l'esclusione della responsabilità oggettiva del custode.
La medesima attrice , in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di abitare da CP_1
anni nel parco e di conoscere, almeno in termini generali, l'area di parcheggio.
Dunque, l'utente dell'area di parcheggio era nelle condizioni di prevedere e riconoscere la presenza di disconnessioni nel suolo, ben note ai residenti, e facilmente percepibili anche da parte di chi, effettuando la manovra di parcheggio, fosse costretto a percorrere quell'area.
Inoltre, i testi escussi ( e hanno confermato la presenza Testimone_1 Tes_2
diffusa di dislivelli causati da radici di pini;
per giunta nessuno di loro ha riferito di difficoltà nel camminare nella zona interessata.
Tutto ciò, ad ulteriore conferma che non vi era alcuna insidia occulta o imprevedibile, ma piuttosto una situazione permanente ed affrontabile con l'ordinaria diligenza.
Dunque – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – il Tribunale non ha fatto ricorso a presunzioni arbitrarie;
piuttosto ha correttamente interpretato l'insieme delle risultanze istruttorie.
Appunto il G.M. di OL non si è basato soltanto sulla circostanza della “vicinanza” della signora alla res. Al contrario, egli ha valorizzato una serie di elementi convergenti, CP_1
tra cui le concordanti testimonianze sull'esistenza di dislivelli visibili, ed ancora le fotografie in atti (che documentano il dissesto diffuso).
Trattasi di una lineare ricostruzione della vicenda, coerente con le risultanze istruttorie.
10 La pronuncia del Tribunale si pone nel solco dell'inequivoco insegnamento giurisprudenziale, che ha inteso valorizzare le situazioni in cui il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze;
pertanto, nulla quaestio sull'interruzione del nesso eziologico tra res in custodia ed evento dannoso, quando il danneggiato abbia assunto una condotta né ragionevole né accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
(cfr. Cass. civ., nn. 2480/18; 9315/19).
Si ribadisce, pertanto, come il Tribunale non si sia limitato a valorizzare la circostanza per cui da anni la abitava nel convenuto;
piuttosto ha collegato tale circostanza CP_1 CP_4 ad altri elementi, ed in primis all'accertata ampia visibilità delle sconnessioni.
In altri termini nel caso di specie la , pur conoscendo lo stato deteriorato della sede CP_1 stradale, e pur avendo una visibilità non ostacolata, non ha adottato le minime cautele richieste.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Non vi sono provvedimenti da adottare (sulle spese del presente grado) tra l'appellante ed il (dato che quest'ultimo è rimasto CP_1 RT
contumace).
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'odierna appellante e la compagnia osserva il Collegio come l'attrice , in primo grado, non abbia operato P_ CP_1
alcuna estensione della domanda risarcitoria, nei confronti della compagnia terza chiamata
(in altri termini, la ha avanzato la domanda risarcitoria nei confronti del solo CP_1
Condominio convenuto).
Parimenti nel presente grado si è reiterata la domanda di risarcimento danni, nei confronti del solo (da ultimo anche in sede di note scritte RT conclusive, nell'ambito della trattazione scritta del 25 Marzo 2025).
11 Del resto il PP aveva l'onere, nel presente grado, ai sensi dell'art. 346 cpc, CP_4
di riproporre la subordinata domanda di manleva nei confronti della assicuratrice P_
(nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda).
Il PP – lungi dall'assolvere al descritto onere ex art. 346 cpc – nel presente CP_4 grado è rimasto contumace.
La compagnia , nel costituirsi nel presente grado, ha ritenuto di ribadire le CP_5 osservazioni già formulate in primo grado (di contrasto all'accoglimento della tesi attorea).
Tuttavia, assume rilievo assorbente la considerazione, circa la mancata riproposizione, nel presente grado, della domanda di manleva assicurativa.
Peraltro, dato che il giudizio è stato introdotto in primo grado in data 9 Novembre 2012, senz'altro trova applicazione, ratione temporis, il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella previgente formulazione.
Pertanto, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, tali da indurre all'integrale compensazione delle spese del presente grado, tra e . E_ Controparte_3
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. E_
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del E_ RT
(gravame notificato anche a ), avverso la sentenza
[...] Controparte_3 del Tribunale di OL n. 394/20, pubblicata il 26 Febbraio 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado, tra e E_
; Controparte_3
C) Nulla per le spese del presente grado, tra ed il E_ RT
;
[...]
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) E_ dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
12 Così deciso, nella camera di consiglio del 15 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3631/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex artt. 2049 - 2051 – 2052 cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di OL n. 394/20, pubblicata il 26 Febbraio
2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025, all'esito dell'udienza del 25 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 19 Giugno 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. E_ C.F._1
Francesco Maina ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
.salerno.it Email_1 CP_2
Appellante
E
(P. IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Maurizio Rumolo
( ), con il quale è elettivamente domiciliata presso il seguente C.F._3 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
1 NONCHE'
(C.F.: , in persona RT P.IVA_2 dell'amministratore p.t.;
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 25 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante e dell'LL a mezzo CP_1 P_ di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 9 Novembre 2012 nei confronti del
[...]
, chiedeva il risarcimento dei danni da patite lesioni, RT E_
a seguito della caduta avvenuta all'interno dell'area di parcheggio condominiale.
L'attrice (nata il [...]) faceva riferimento al sinistro verificatosi nella notte tra il
27 ed il 28 Novembre 2011, alle ore 24.00 circa, in Pomigliano d'Arco alla via Passariello n.
128, nell'area di parcheggio condominiale.
Così si esprimeva l'attrice:….dopo essere scesa dall'auto, mentre camminava verso il fabbricato, cadeva improvvisamente e rovinosamente al suolo a causa della presenza di una disconnessione dell'asfalto assolutamente non prevedibile, né visibile, né segnalata in alcun modo…
La disconnessione era provocata da radici di pini che deformavano l'asfalto, con la situazione ulteriormente aggravata dalla presenza di terriccio, aghi di pino ed erbacce, tali da rendere la disconnessione poco visibile.
Il tutto, in un contesto caratterizzato dalla carenza di adeguata illuminazione;
né la disconnessione risultava segnalata con transenne.
A causa delle patite lesioni, la era stata tempestivamente trasportata presso il Pronto CP_1
Soccorso del Presidio Ospedaliero Santa Maria di Loreto Nuovo di Napoli.
Qui era stata diagnosticata la…frattura pluriframmentaria scomposta di terzo distale di tibia
e perone a sinistra (come da referto in atti e successiva documentazione medica).
2 Inoltre, nei mesi successivi alla caduta, l'attrice era stata costretta a sottoporsi a cure mediche ed interventi chirurgici e riabilitativi – i quali, tuttavia, non avevano consentito la piena guarigione delle parti anatomiche coinvolte nell'incidente.
Stante il perdurare degli effetti dannosi della caduta, esponeva di riportare E_ ancora i segni fisici evidenti del trauma subìto (cicatrici).
In punto di diritto, l'attrice riteneva che la responsabilità per l'evento dannoso dovesse essere attribuita al convenuto, ai sensi dell'art. 2051 cc., quale proprietario degli spazi CP_4
comuni, tra cui l'area adibita a parcheggio condominiale (laddove era ubicata la disconnessione).
Altresì l'attrice evocava l'art. 2043 cc., stante l'omessa segnalazione del pericolo rappresentato dalla disconnessione (non visibile), nonché considerata la presenza di erbacce e radici affioranti (radici di pino).
Sulla base di queste premesse chiedeva: E_
Dichiararsi il esclusivo responsabile nella RT
produzione del sinistro de quo;
Per l'effetto, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, in CP_4 favore dell'attrice, nella misura ritenuta di Giustizia, oltre le spese mediche documentate già sostenute, ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, riconoscersi il patito danno esistenziale.
Si costituiva il convenuto, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea. CP_4
In particolare, l'evento lesivo era riconducibile ad un fatto diverso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità con l'illecito altrui. La caduta dell'attrice era addebitabile ad una condotta distratta, imperita, imprudente e negligente di quest'ultima, tale da integrare il caso fortuito,
e quindi tale da interrompere il nesso eziologico.
In via subordinata, il deduceva il concorso di colpa della danneggiata, con la CP_4 conseguente riduzione ex art. 1227 cc. della responsabilità.
3 Il Condominio chiedeva anche l'autorizzazione alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia , in ragione dell'esistenza della polizza n. 600093, in corso Controparte_5 di validità al momento del sinistro.
In definitiva il Condominio chiedeva:
Autorizzarsi la chiamata in garanzia nei confronti della compagnia , Controparte_5
per essere tenuto indenne e manlevato da quest'ultima;
Nel merito, rigettarsi le domanda attoree;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Previa autorizzazione del G.I., il Condominio provvedeva alla notifica dell'atto di chiamata in garanzia nei confronti di . CP_5
Si costituiva la compagnia assicuratrice terza chiamata, chiedendo in primis di dichiararsi la non operatività della polizza in oggetto;
nel merito, aderiva alla posizione del P_
Condominio, e quindi chiedeva rigettarsi la domanda attorea.
Nel corso del primo grado, all'udienza del 26 Marzo 2015, venivano sentiti i testi Tes_1
e altresì veniva raccolto l'interrogatorio formale di
[...] Tes_2 CP_1
.
[...]
Veniva anche espletata CTU medico-legale (cfr. l'elaborato depositato dall'ausiliario in data
2 Maggio 2016).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di OL n. 394/20, pubblicata il
26 Febbraio 2020.
Il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea, ed altresì ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio (ivi comprese quelle dell'espletata CTU medico-legale).
Il G.M. di OL ha integralmente rigettato la domanda attrice, avendo ritenuto provata la condotta imprudente della . CP_1
– pur residente nel complesso condominiale e, quindi, ben a conoscenza delle CP_6
condizioni del manto stradale dell'area di parcheggio – non ha prestato la dovuta attenzione, in orario notturno, nel discendere dal veicolo;
in tale modo è caduta su di una disconnessione chiaramente visibile, e già nota.
4 Il Tribunale ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale inerente all'art. 2051 cc., fattispecie che contempla un'ipotesi di responsabilità con presunzione di colpa a carico del custode, quale soggetto avente il governo o il controllo della res, tenuto ad adottare ogni cautela e misura, atte ad evitare che i pericoli connessi alla cosa stessa si traducano in danni a terzi (cfr.
Cass. civ., nn. 2301/95; 4196/97).
Di conseguenza spetta al custode dimostrare il caso fortuito, ossia un evento esterno e imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale.
Ad avviso del Tribunale, gli elementi raccolti dimostrano l'esistenza di una disconnessione diffusa del manto stradale, dovuta alle radici, visibile in più punti.
Il nesso eziologico tra la cosa (radici/asfalto dissestato) e la caduta è pacifico e non contestato.
Tuttavia, il Giudice Monocratico ha ravvisato elementi indizianti della prevedibilità dell'evento da parte della danneggiata, i quali avrebbero dovuto indurre la stessa a prestare una maggiore attenzione, idonea ad evitare l'evento medesimo.
L'attrice, residente sul posto e consapevole delle condizioni dissestate dell'area di parcheggio, non ha adottato le cautele che normalmente avrebbe dovuto adottare, nell'attraversare in ora notturna la suddetta area.
Quindi si è affermata l'imprudenza della , tale da interrompere il nesso causale con CP_1
la cosa;
da qui l'affermata ricorrenza del caso fortuito.
Il Tribunale ha dichiarato assorbita ogni altra questione.
In punto di spese del giudizio, il G.M. di OL, ai fini della statuizione sulla compensazione, ha valorizzato le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di cui al secondo comma dell'art. 92 cpc, come interpretato dalla nota sentenza della Consulta n. 77/18.
Da qui la statuita compensazione, considerate le ragioni poste a fondamento del rigetto;
nonché alla luce del dibattito giurisprudenziale e dottrinario, in tema di oneri di allegazione e probatori gravanti sulla parte attrice, nella fattispecie della responsabilità su cose in custodia.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata il 23 E_
Ottobre 2020 nei confronti di e del “ Controparte_5 CP_4 RT
.
[...]
5 L'appellante invoca, in riforma della sentenza di prime cure, l'integrale accoglimento della propria domanda risarcitoria, formulata in primo grado, con la declaratoria di esclusiva responsabilità del CP_4
In particolare ha concluso nei seguenti termini: E_
In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza (nonché in accoglimento della domanda proposta in primo grado), accertarsi la responsabilità del
[...]
, nella causazione dell'evento dannoso del 27 Novembre 2011; per RT
l'effetto, condannarsi il al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento CP_4
danni, della somma di euro 58.302,86, determinata secondo le risultanze dell'espletata CTU;
altresì, condannarsi il al risarcimento delle ulteriori voci di danno non CP_4
patrimoniale, patite in conseguenza del sinistro;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'LL , chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_5
Dal canto suo l'PP , benché ritualmente citato, è rimasto contumace nel CP_4
presente grado.
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 31 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza del 25 Marzo
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'LL , la causa è stata CP_1 P_ dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La censura la pronuncia di prime cure, lamentando la violazione dell'art. 2051 cc., CP_1
nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio, con particolare riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, alla visibilità dell'ostacolo ed alla prevedibilità dell'evento.
L'impugnante lamenta che il G.M. di OL avrebbe trascurato la circostanza per cui il non ha provato la sussistenza di alcuna causa esimente. CP_4
6 In particolare, il Tribunale avrebbe desunto la disconnessione e la prevedibilità dell'insidia, la condotta disattenta della e l'interruzione del nesso causale (con il conseguente CP_1 esonero di responsabilità per il dalla sola valutazione di un fatto noto, quale la CP_4
residenza della nel medesimo stabile. CP_1
Al contrario, secondo la prospettazione dell'appellante, risulta provato non soltanto l'evento lesivo, ma anche il nesso causale tra il sinistro come descritto e le lesioni riportate.
Di conseguenza la danneggiata ha pienamente assolto all'onere probatorio a suo CP_1
carico.
Dopodichè restava a carico del custode della res (vale a dire a carico del la prova CP_4 della sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità da custodia – prova nel caso di specie non fornita dal . CP_4
Tuttavia, il Tribunale ha egualmente ritenuto di escludere la responsabilità del , CP_4
in totale assenza di allegazione fornita dal convenuto e/o dalla compagnia chiamata in causa.
Aggiunge l'appellante: il Tribunale, a mezzo di un uso arbitrario delle presunzioni, ha valorizzato due deduzioni, non supportate da elementi di fatto, quali:
a) la presunzione di conoscenza preventiva delle sconnessioni;
il primo Giudice ha ritenuto che la circostanza della residenza della nel Condominio equivalesse alla conoscenza CP_1
delle radici e della situazione del manto stradale;
b) la deduzione circa la condotta imprudente della danneggiata;
la è stata ritenuta CP_1
responsabile per non avere adottato adeguate precauzioni, basandosi sull'indimostrata presunzione che la situazione fosse chiaramente percepibile.
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe trascurato circostanze oggettive – come oscurità, vegetazione che copriva la disconnessione, presenza di aghi e fogliame.
Le descritte censure non colgono nel segno.
Il Giudice di primo grado ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui, anche in presenza di responsabilità da custodia ex art. 2051 cc., il danneggiato deve comunque dimostrare che il danno sia derivato da una cosa in custodia, e che vi fosse un'insidia non visibile né prevedibile con l'ordinaria diligenza.
7 In tale ambito, l'imprevedibilità del pericolo costituisce presupposto indispensabile per l'affermazione della responsabilità del custode.
La tesi della natura oggettiva della responsabilità in questione – posta a sostegno della pronuncia di prime cure - merita adesione, anche in considerazione della struttura della norma e della fattispecie ivi prevista.
È stato giustamente osservato che la responsabilità de qua si fonda su di una relazione tra la cosa ed il custode, e non già su di un comportamento di quest'ultimo.
Ai fini della sussistenza della responsabilità, non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa stessa, ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni (sul punto cfr.
Cass. civ., nn. 4480/01 e 5814/98).
Così ricostruita la responsabilità ex art. 2051 cc., il danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto di causalità fra la cosa e l'evento, spettando, invece, al custode l'onere di dimostrare il caso fortuito.
La nozione di caso fortuito viene intesa nel senso più ampio, rientrando in esso sia il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (Cass. civ., n.
10556/98), sia la colpa del danneggiato (Cass. civ., n. 5578/03), purché essi intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo, e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. civ., n. 4237/90).
Con riferimento al comportamento negligente del danneggiato, si è affermato che “allorché peraltro la cosa svolge solo ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere determinata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cd. fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto
8 più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno), nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, e far escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc.” (Cass. civ., n. 584/01).
In altri termini, il fatto che una persona agisca come membro di un determinato gruppo sociale, comporta l'assunzione della responsabilità di saper riconoscere ed affrontare determinati pericoli, secondo lo standard di diligenza e capacità del gruppo (Cass. civ., n.
6550/11).
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cc., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
Secondo la giurisprudenza, l'amministratore del ha il compito di provvedere non CP_4 solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condòmini (Cass. civ., n.
25251/08).
La responsabilità ex art. 2051 cc. è esclusa solamente dal caso fortuito.
In relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, poiché corollario della regola sancita dall'art. 2051 cc. è quella dettata dall'art. 1227 comma primo codice civile.
Nel caso di specie, la caduta è avvenuta in orario notturno, all'interno dell'area condominiale adibita a parcheggio, dove erano presenti – come documentato dalle fotografie in atti – radici affioranti di alberi di pino, già da tempo deformanti il manto stradale.
Il Tribunale ha sì ritenuto sussistente in astratto il nesso causale tra il sinistro e le radici/disconnessione del manto stradale. Tuttavia in concreto ha ritenuto del tutto assorbente la condotta negligente della . CP_1
Quest'ultima, pur consapevole del dissesto e della presenza di radici emerse e visibili, con il suo comportamento negligente ha determinato l'evento.
9 Le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono coerenti con il consolidato orientamento, che valorizza la negligenza del danneggiato, quale causa idonea ad interrompere il nesso causale, quando sia eccezionale e decisiva.
, residente nell'area condominiale (ed avente 27 anni di età all'epoca del E_ sinistro), era consapevole del dissesto diffuso del manto stradale, riconducibile alle radici dei pini e già visibile, ancorché attenuato dalla scarsa luce notturna.
Ergo, la decisione di percorrere un tratto disastrato senza adottare cautele adeguate, integra una condotta colposa, di per sé idonea ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno.
Da qui l'esclusione della responsabilità oggettiva del custode.
La medesima attrice , in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di abitare da CP_1
anni nel parco e di conoscere, almeno in termini generali, l'area di parcheggio.
Dunque, l'utente dell'area di parcheggio era nelle condizioni di prevedere e riconoscere la presenza di disconnessioni nel suolo, ben note ai residenti, e facilmente percepibili anche da parte di chi, effettuando la manovra di parcheggio, fosse costretto a percorrere quell'area.
Inoltre, i testi escussi ( e hanno confermato la presenza Testimone_1 Tes_2
diffusa di dislivelli causati da radici di pini;
per giunta nessuno di loro ha riferito di difficoltà nel camminare nella zona interessata.
Tutto ciò, ad ulteriore conferma che non vi era alcuna insidia occulta o imprevedibile, ma piuttosto una situazione permanente ed affrontabile con l'ordinaria diligenza.
Dunque – diversamente da quanto sostenuto dall'appellante – il Tribunale non ha fatto ricorso a presunzioni arbitrarie;
piuttosto ha correttamente interpretato l'insieme delle risultanze istruttorie.
Appunto il G.M. di OL non si è basato soltanto sulla circostanza della “vicinanza” della signora alla res. Al contrario, egli ha valorizzato una serie di elementi convergenti, CP_1
tra cui le concordanti testimonianze sull'esistenza di dislivelli visibili, ed ancora le fotografie in atti (che documentano il dissesto diffuso).
Trattasi di una lineare ricostruzione della vicenda, coerente con le risultanze istruttorie.
10 La pronuncia del Tribunale si pone nel solco dell'inequivoco insegnamento giurisprudenziale, che ha inteso valorizzare le situazioni in cui il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze;
pertanto, nulla quaestio sull'interruzione del nesso eziologico tra res in custodia ed evento dannoso, quando il danneggiato abbia assunto una condotta né ragionevole né accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale
(cfr. Cass. civ., nn. 2480/18; 9315/19).
Si ribadisce, pertanto, come il Tribunale non si sia limitato a valorizzare la circostanza per cui da anni la abitava nel convenuto;
piuttosto ha collegato tale circostanza CP_1 CP_4 ad altri elementi, ed in primis all'accertata ampia visibilità delle sconnessioni.
In altri termini nel caso di specie la , pur conoscendo lo stato deteriorato della sede CP_1 stradale, e pur avendo una visibilità non ostacolata, non ha adottato le minime cautele richieste.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Non vi sono provvedimenti da adottare (sulle spese del presente grado) tra l'appellante ed il (dato che quest'ultimo è rimasto CP_1 RT
contumace).
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'odierna appellante e la compagnia osserva il Collegio come l'attrice , in primo grado, non abbia operato P_ CP_1
alcuna estensione della domanda risarcitoria, nei confronti della compagnia terza chiamata
(in altri termini, la ha avanzato la domanda risarcitoria nei confronti del solo CP_1
Condominio convenuto).
Parimenti nel presente grado si è reiterata la domanda di risarcimento danni, nei confronti del solo (da ultimo anche in sede di note scritte RT conclusive, nell'ambito della trattazione scritta del 25 Marzo 2025).
11 Del resto il PP aveva l'onere, nel presente grado, ai sensi dell'art. 346 cpc, CP_4
di riproporre la subordinata domanda di manleva nei confronti della assicuratrice P_
(nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domanda).
Il PP – lungi dall'assolvere al descritto onere ex art. 346 cpc – nel presente CP_4 grado è rimasto contumace.
La compagnia , nel costituirsi nel presente grado, ha ritenuto di ribadire le CP_5 osservazioni già formulate in primo grado (di contrasto all'accoglimento della tesi attorea).
Tuttavia, assume rilievo assorbente la considerazione, circa la mancata riproposizione, nel presente grado, della domanda di manleva assicurativa.
Peraltro, dato che il giudizio è stato introdotto in primo grado in data 9 Novembre 2012, senz'altro trova applicazione, ratione temporis, il secondo comma dell'art. 92 cpc, nella previgente formulazione.
Pertanto, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, tali da indurre all'integrale compensazione delle spese del presente grado, tra e . E_ Controparte_3
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante ), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. E_
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del E_ RT
(gravame notificato anche a ), avverso la sentenza
[...] Controparte_3 del Tribunale di OL n. 394/20, pubblicata il 26 Febbraio 2020, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado, tra e E_
; Controparte_3
C) Nulla per le spese del presente grado, tra ed il E_ RT
;
[...]
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) E_ dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
12 Così deciso, nella camera di consiglio del 15 Luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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