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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 730/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi: - PIGNOR PR TERZI n. 03784202400006604001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720220005500237000
- PIGNOR PR TERZI n. 03784202400006606000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“in riforma della sentenza di primo grado, annullarsi gli atti impugnati”.
L'Ufficio appellato così conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le causali esposte in narrativa: In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata per assenza dei presupposti come esposto nella presente memoria;
- Dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello e dei motivi ivi dedotti:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi esposti;
In via principale e nel merito:
- Rigettare, per tutti i motivi esposti, tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 4/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, il 27/1/2025, depositata in data 30/1/2025, resa a definizione del giudizio R.Gen. N. 268/2024 riunito con procedimento RG 267/2024 e per l'effetto accertare e dichiarare la validità ed efficacia degli atti impugnati in primo grado;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con due distinti ricorsi datati 27.10.2024, poi riuniti, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo, due atti di pignoramento di crediti presso terzi, rivolti rispettivamente ai terzi pignorati Società_1 S.r.l. ed alla Società_2 S.r.l., emessi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ufficio di Cuneo, a norma dell'art. 72-bis DPR 602/73, per la medesima somma complessiva di € 110.689,49, portata da una cartella di pagamento e da un avviso di addebito già emessi nei confronti del ricorrente. A sostegno di ciascuna delle impugnazioni, il ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità dei pignoramenti poiché emessi da un soggetto incompetente territorialmente, avendo il contribuente domicilio fiscale sito in quel di Coazze (TO). In secondo luogo, il Ricorrente_1 si doleva della carenza di motivazione degli atti impugnati, con riferimento all'indicazione del credito vantato. Inoltre, eccepiva la mancata preventiva notifica di un'intimazione ad adempiere e la carenza di potere in capo all'Ufficio emittente. Sotto il profilo formale, affermava poi l'inesistenza giuridica dei pignoramenti poiché costituiti da copie analogiche di atti digitali, prive dell'attestazione di conformità e senza l'indicazione di un protocollo informatico assegnato all'originale. Ancora, eccepiva la mancata allegazione agli atti della procura conferita al funzionario sottoscrittore, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1° bis, laddove consentiva l'emissione del pignoramento ad un qualsiasi dipendente dell'Esattore. Evidenziava poi la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Nel merito, evidenziava di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici ai pignoramenti presso terzi, con conseguente vizio di questi ultimi. Si doleva, poi, della mancata specificazione del calcolo degli interessi ed affermava, comunque, l'inesistenza del debito azionato. In via subordinata, eccepiva la mancanza di indicazione del numero corrispondente al sottoscrittore nonché dei suoi poteri, oltre che l'assenza di prova dell'esistenza di un ruolo validamente sottoscritto. Da ultimo, affermava la sproporzione dello strumento del pignoramento rispetto allo scopo a cui esso era preordinato (e, cioè, la tutela del credito erariale), nonché la lesività del medesimo nei confronti dei beni materiali del contribuente e del suo diritto all'immagine. Nell'impugnazione riferita all'atto notificato alla Società_2 S.r.l., quale terzo pignorato, il contribuente eccepiva altresì di non avere mai ricevuto notifica del medesimo e, comunque, chiedeva la rimessione in termini per l'impugnazione, non avendo avuto tempestiva conoscenza dell'atto in questione. Chiedeva, quindi, l'annullamento dei pignoramenti impugnati.
2. Si costituiva in giudizio, in ciascuno dei due processi instaurati, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte tributaria adita, poiché il pignoramento presso terzi era suscettibile di impugnazione esclusivamente presso il Giudice ordinario con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendo stato preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici allo stesso. Rilevava, in ogni caso, la carenza di giurisdizione della Corte Tributaria in merito alle somme portate dall'avviso di addebito prodromico riferito a somme dovute all'INPS e, pertanto, soggette alla giurisdizione del Giudice del Lavoro. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze sollevate dal contribuente nel merito della pretesa creditoria azionata. Sempre in via preliminare, evidenziava comunque la tardività dei ricorsi, poiché proposti oltre il termine perentorio di venti giorni dalla rituale notifica dei pignoramenti in questione, previsto dall'art. 617 c.p.c., non essendo accoglibile la richiesta di rimessione in termini. Replicava, poi, ai motivi di impugnazione sollevati ex adverso, osservando anzitutto la completezza degli atti sotto il profilo formale. Sosteneva la rituale notifica al debitore sia dei pignoramenti impugnati, sia della cartella esattoriale sottesa agli stessi. Negava, invece, qualsivoglia carenza di potere in capo all'emittente o al funzionario sottoscrittore. Sotto il profilo formale, escludeva la necessità di un'attestazione di conformità per un atto redatto in formato “pdf/A”, come nella specie. Negava pure qualsivoglia carenza di indicazioni formali nel pignoramento in questione, anche sotto il profilo motivazionale. Nel merito, evidenziava l'ormai intervenuta cristallizzazione dei crediti azionati e, comunque, negava la maturazione dei termini prescrizionali (da intendersi decennali), stante l'intervenuta sospensione degli stessi per effetto della normativa emergenziale COVID-19. 3. All'udienza di comparizione delle parti del 27.1.2025, la difesa del contribuente eccepiva la mancanza di prova della notifica degli atti prodromici, in quanto, a conferma di tale circostanza, erano stati prodotti dalla controparte solo file in formato “.pdf” e non in formato “.eml”.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo, con sentenza ex art. 47-ter D.Lgs. 546/92, emessa in data 27.1.2025, dichiarava anzitutto il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle questioni riferite al credito già fatto oggetto dell'avviso di addebito INPS prodromico agli atti di pignoramento impugnati, poiché di competenza del Giudice del Lavoro. Precisava, poi, che la giurisdizione del giudice tributario poteva ritenersi sussistente soltanto laddove fosse ravvisabile un vizio di notifica degli atti prodromici. Alla luce di questa premessa, osservava che, nel caso concreto, la cartella di pagamento presupposta ai pignoramenti presso terzi in questione era stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data 24.10.2022, precisando che la prova della stessa era rinvenibile nella stampa della ricevuta in formato “pdf”. Pertanto, il giudice di prime cure dichiarava precluse le questioni concernenti i vizi degli atti prodromici non tempestivamente impugnati e, conseguentemente, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte in merito alle questioni concernenti vizi propri della riscossione, per essere questa devoluta al giudice ordinario. Infine, condannava il contribuente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali 15 %, IVA e Cassa.
5. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il Ricorrente_1, censurando la decisione di prime cure anzitutto laddove aveva pronunciato una sentenza in forma semplificata, così pregiudicando il diritto di difesa del contribuente. Inoltre, lamentava il fatto che la Corte non aveva dichiarato la nullità della costituzione in giudizio della controparte poiché avvenuta attraverso il deposito di due distinti atti difensivi, uno successivo all'altro. Inoltre, affermava la nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione attraverso un avvocato del libero Foro. Contestava, inoltre, il valore probatorio del documento in formato “.pdf” prodotto dalla controparte a conferma dell'avvenuta notifica della cartella e chiedeva, quindi, che questa Corte si pronunciasse nel merito della controversia. Ribadiva, pertanto, in ogni caso, tutti i motivi di impugnazione già fatti valere avanti al giudice di prime cure e dal medesimo non affrontati. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, facendo presente la fondatezza dei motivi di appello e, sotto il profilo del “periculum in mora”, il fatto che l'ammontare della pretesa tributaria, superiore ad € 100.000,00, aveva procurato una gravissima ingerenza sulla disponibilità di diritti patrimoniali tutelati costituzionalmente. Inoltre, affermava che le condizioni economiche dell'appellante non permettevano di sopportare neppure una riscossione frazionata dal dovuto.
6. In data 28.7.2025, la difesa del contribuente depositava, unitamente ad un'istanza di rinvio dell'udienza cautelare (rigettata dal Presidente di Sezione), l'estratto di un conto corrente intestato 1A .
7. In data 5.8.2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio avanti a questa Corte, eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per difetto di specificità dei motivi. Nel merito, negava la sussistenza di qualsivoglia vizio della propria costituzione in giudizio in primo grado, avvenuta tempestivamente e attraverso un difensore legittimamente munito di ius postulandi. Precisava, poi, la sicura legittimità delle produzioni documentali operate in formato pdf/A, producendo comunque in questa sede anche la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici in formato “.eml”. Sotto altro profilo, negava altresì qualsivoglia incompetenza territoriale del soggetto emittente gli atti impugnati, stante il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Affermava, quindi, la correttezza della decisione di prime cure laddove aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ribadendo comunque l'assenza della propria legittimazione passiva in merito alle contestazioni sollevate dalla controparte con riguardo al merito della pretesa tributaria. In ogni caso, ribadiva la tardività del ricorso di opposizione agli atti esecutivi avanzato dal Ricorrente_1 e la rituale notificazione degli atti impugnati. Replicava, in ogni caso, analiticamente, a tutte le ulteriori eccezioni avanzate dal contribuente con riguardo alla supposta invalidità dei pignoramenti impugnati in questa sede. Infine, si opponeva all'istanza cautelare della controparte, stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando che, sul punto, non era sufficiente invocare l'entità della somma dovuta.
8. All'udienza del 27.8.2025, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la difesa del contribuente affermava la necessità di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore. All'esito della discussione tenutasi in tale data, la Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal Ricorrente_1.
9. In data 17.9.2025, la difesa del contribuente depositava una memoria difensiva contenente un'integrazione dei motivi già proposti. In particolare, sosteneva la nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché operata attraverso un avvocato del libero Foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato. Richiamava poi i motivi di doglianza già fatti valere nel primo grado e riferiti alla dedotta nullità degli atti impugnati per la mancata allegazione dell'avviso di accertamento, per l'omessa indicazione del numero di ruolo del sottoscrittore e dell'esistenza dei suoi poteri, nonché per il difetto di sottoscrizione del ruolo. Da ultimo, insisteva pure per la chiamata in giudizio dell'ente impositore, su cui la Corte non si era pronunciata nell'ordinanza cautelare.
10. In data 12.11.2025, l'Ufficio depositata una propria memoria difensiva, con la quale eccepiva l'inammissibilità dei motivi aggiunti avanzati dalla controparte, poiché non conseguenti a documenti, prodotti in giudizio, non preventivamente conosciuti dall'appellante. In ogni caso, affermava l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla controparte in ordine al difetto di costituzione in giudizio dell'Ufficio. Precisava, infine, che i motivi di doglianza da ultimo richiamati dal contribuente non potevano certo ritenersi “passati in giudicato”, poiché mai accolti dalla decisione di primo grado.
11. All'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto affermare la sicura ammissibilità dell'appello del contribuente, il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla controparte, non si è limitato a riproporre i motivi di doglianza sollevati nel corso del giudizio di primo grado, ma ha precisamente correlato gli stessi alla motivazione della decisione appellata, formulando anche precise critiche al contenuto di quest'ultima.
2. Chiarito quanto sopra, occorre nondimeno evidenziare, in via preliminare, la totale infondatezza del motivo di appello avanzato dal Ricorrente_1 con riguardo al fatto che la Corte di Primo Grado avrebbe errato nel decidere la presente controversia, con sentenza, all'esito di un'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare del contribuente. E', infatti, doveroso evidenziare che la soluzione processuale adottata dal giudice di prime cure corrisponde interamente alla facoltà concessa al giudice dall'art. 47-ter D.Lgs. 546/1992, laddove consente l'emissione di una sentenza in forma semplificata, all'esito di un'udienza cautelare, in tutti i casi in cui venga ravvisata la “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”. Il chiaro tenore della sentenza appellata in questa sede ha, infatti, dato espressamente atto della circostanza che: “Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.”. Né può sostenersi – diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'appellante - che tale scelta processuale del giudicante sia stata emessa in assenza dei presupposti normativamente previsti, stante l'avvenuta pronuncia di carenza di giurisdizione. Tantomeno risulta essere stato pregiudicato il diritto al contraddittorio, data la partecipazione della difesa del contribuente all'udienza del 27.1.2025 avanti alla Corte di primo grado ed, anzi, la formulazione, da parte sua, anche di rituali eccezioni relative alle prove depositate dalla controparte.
3. Chiarito quanto precede, è poi doveroso rigettare anche l'ulteriore motivo di appello avanzato dal Ricorrente_1, con riguardo al fatto che la parte convenuta si è costituita in giudizio avanti alla Corte di primo grado, attraverso il deposito di un atto denominato “costituzione formale” nel quale si è limitata a contestare genericamente tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, provvedendo poi solo successivamente a formulare difese più articolate, con il deposito (avvenuto in data 20.12.2024) di un'ulteriore “memoria difensiva e di costituzione”. Siffatta successione di atti processuali, infatti, non determina certamente alcuna nullità della costituzione, non essendo sanzionato da alcuna norma di legge il fatto che le difese assunte in giudizio dalla parte resistente vengano esposte in una pluralità di atti, anziché in un unico documento di controdeduzioni. Invero, non può neppure affermarsi la tardiva formulazione di eccezioni, stante il pacifico tempestivo deposito, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro i termini previsti dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 546/92, della memoria difensiva poc'anzi citata. Del resto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare l'ammissibilità di tale evoluzione processuale, affermando che: “Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.” (Cass.
2.9.2022 n. 25934).
4. Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dalla difesa del contribuente con riguardo alla supposta nullità della costituzione in giudizio del riscossore (che, qualora sussistente, sarebbe rilevabile d'ufficio) poiché operata con l'assistenza e la rappresentanza di un difensore del libero Foro. Tale modalità di difesa, infatti, non risulta affatto impedita dalla normativa attualmente in vigore (in continuità con il regime previgente, definito dalla pronuncia della Cass. SS.UU. 19.11.2019 n. 30008), la quale, laddove prevede la facoltà per l'ente riscossore di stare in giudizio personalmente, non impedisce affatto la sua costituzione nel processo a mezzo di un difensore esterno, tantomeno sanzionando con la nullità tale evenienza. Si tratta, quindi, di una scelta difensiva, la cui eventuale contrarietà alle direttive interne dell'Amministrazione non priva certamente l'atto processuale della sua validità. Né può invocarsi, in senso contrario, la decisione della Suprema Corte n. 33413/2023 (citata dal contribuente) poiché riferita specificamente al giudizio di Cassazione e non ai gradi di merito. L'inesistenza di qualsivoglia difetto di costituzione dell'Ufficio rende evidentemente superfluo esaminare l'eccepita inammissibilità dell'eccezione avanzata dal contribuente nella memoria depositata il 17.9.2025, che risulta comunque tardiva, poiché formulata fuori dai casi previsti dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/92. 5. Sgombrato il campo dalle questioni preliminari sopra esaminate, occorre prendere atto della sicura correttezza della decisione appellata, laddove ha affermato il proprio difetto di giurisdizione, sulla scorta del fatto che gli atti prodromici al pignoramento impugnato erano stati ritualmente notificati al contribuente. Sul punto, occorre infatti ricordare che il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass. SS.UU. 14.4.2020 n. 7822 e Cass. 28.7.2021 n. 21642).
6. Nel presente processo è stata invero fornita la prova documentale della rituale notifica degli atti prodromici rilevanti in questa sede. Più precisamente, nella specie, la decisione di prime cure ha correttamente rilevato che la cartella esattoriale prodromica risulta essere stata notificata ritualmente mediante PEC e precisamente il 24.10.2022 alle ore 13:01:28, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna” del messaggio indirizzato a “falcitelli.tiziano@pec.it.” (cfr. doc.
2.1. allegato alla memoria depositata il 20.12.2024 da ADER) Altrettanto correttamente la Corte di primo grado ha rilevato che pure una successiva intimazione di pagamento, riferita alle medesime somme fatte oggetto del pignoramento qui impugnato, risulta essere stata notificata ritualmente mediante PEC e precisamente il 22.1.2024 alle ore 12:49:48, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna” del messaggio indirizzato a
“falcitelli.tiziano@pec.it.” (cfr. doc.
3.1. allegato alla memoria depositata il 20.12.2024 da ADER).
7. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la prova di siffatte notifiche ben può essere ricavata dal contenuto dei documenti in formato “.pdf” prodotti dall'Ufficio (e sopra ricordati) contenenti copia della stampa delle ricevute di avvenuta consegna della PEC inviata al contribuente dei due atti prodromici di cui si è detto. Anche questa Corte, infatti, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.” (Cass.
4.9.2023 n. 25686). Del tutto inconferente appare, per contro, il richiamo (operato dalla difesa del contribuente) alla più recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27.3.2024 n.14790). Tale pronuncia non risulta, infatti, pertinente al caso di specie, poiché riferita alla notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (avanti alla Corte di Cassazione) e non di un documento. La difesa del tutto generica operata dalla difesa del contribuente, in merito al fatto che il documento in formato “pdf non parla”, appare quindi inidonea a privare le produzioni operate dall'Ufficio del valore probatorio loro proprio, posto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire sul punto che: “la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (così Cass. n.
2.3.2022 n. 6912). Nel caso di specie, invero, il contribuente non ha mai neppure prospettato che quelle risultanze documentali potessero essere il frutto di malfunzionamenti del sistema informatico di notifica o di qualsivoglia altra manomissione. Per la verità, il CI non ha neppure mai dedotto la mancata realizzazione dei presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge per gli atti in questione, oppure di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione degli stessi, sicché deve ritenersi provato il perfezionamento delle notifiche degli atti prodromici ai pignoramenti impugnati. Inoltre, in merito alla rappresentazione documentale di quelle fotocopie, non si può neppure trascurare il pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").” (Cass. 30.10.2018 n. 27633). Peraltro, la difesa dell'Ufficio ha prodotto in questa sede anche copia in formato “.eml” della medesima documentazione, così risultando definitivamente confermata l'avvenuta notifica al contribuente di quegli atti impositivi. In conclusione, occorre quindi prendere atto della sicura notificazione degli atti prodromici idonei a cristallizzare la pretesa tributaria fatta valere esecutivamente dall'Ufficio impositore, con conseguente carenza di giurisdizione di questa Corte ad esaminare le pretese avanzata dal Ricorrente_1, il quale era tenuto ad impugnare i pignoramenti in questione avanti al giudice ordinario.
8. Per completezza, non si può infine fare a meno di ribadire, in ogni caso, il difetto di giurisdizione di questa Corte ad esaminare le doglianze del contribuente riferite all'avviso di addebito prodromico, poiché pacificamente riferito a somme dovute all'INPS e, pertanto, a debiti soggetti alla giurisdizione del Giudice del Lavoro.
9. Da ultimo è poi doveroso rilevare che l'acclarata carenza di giurisdizione di questa Corte costituisce una situazione pregiudiziale che impedisce l'esame in questa sede di tutte le altre numerose questioni (ivi compresa quella riferita all'incompetenza territoriale dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha emesso i pignoramenti presso terzi di cui si tratta) che il contribuente ha sollevato (e per le quali ha continuato ad insistere anche in sede di appello). Si tratta, infatti, di eccezioni la cui delibazione è riservata al giudice munito di giurisdizione. Per gli stessi motivi, si deve affermare pure la totale infondatezza della pretesa della contribuente di estendere il contraddittorio in questa sede anche all'ente impositore. 10. In conclusione, risulta pertanto doveroso confermare integralmente la decisione di prime cure. Ricorrente_1La totale soccombenza del contribuente comporta, peraltro, la necessità di condannare NO alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare) come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge. Torino, 3.12.2025.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente e Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 730/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cuneo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 30/01/2025
Atti impositivi: - PIGNOR PR TERZI n. 03784202400006604001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03720220005500237000
- PIGNOR PR TERZI n. 03784202400006606000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 769/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Il contribuente appellante così conclude:
“in riforma della sentenza di primo grado, annullarsi gli atti impugnati”.
L'Ufficio appellato così conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, disattesa ogni contraria istanza, per tutte le causali esposte in narrativa: In via pregiudiziale e/o preliminare:
- Rigettare la richiesta di sospensione della sentenza impugnata per assenza dei presupposti come esposto nella presente memoria;
- Dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello e dei motivi ivi dedotti:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi esposti;
In via principale e nel merito:
- Rigettare, per tutti i motivi esposti, tutte le avverse richieste, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 4/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, il 27/1/2025, depositata in data 30/1/2025, resa a definizione del giudizio R.Gen. N. 268/2024 riunito con procedimento RG 267/2024 e per l'effetto accertare e dichiarare la validità ed efficacia degli atti impugnati in primo grado;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con due distinti ricorsi datati 27.10.2024, poi riuniti, Ricorrente_1 impugnava, avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo, due atti di pignoramento di crediti presso terzi, rivolti rispettivamente ai terzi pignorati Società_1 S.r.l. ed alla Società_2 S.r.l., emessi dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ufficio di Cuneo, a norma dell'art. 72-bis DPR 602/73, per la medesima somma complessiva di € 110.689,49, portata da una cartella di pagamento e da un avviso di addebito già emessi nei confronti del ricorrente. A sostegno di ciascuna delle impugnazioni, il ricorrente eccepiva, in primo luogo, la nullità dei pignoramenti poiché emessi da un soggetto incompetente territorialmente, avendo il contribuente domicilio fiscale sito in quel di Coazze (TO). In secondo luogo, il Ricorrente_1 si doleva della carenza di motivazione degli atti impugnati, con riferimento all'indicazione del credito vantato. Inoltre, eccepiva la mancata preventiva notifica di un'intimazione ad adempiere e la carenza di potere in capo all'Ufficio emittente. Sotto il profilo formale, affermava poi l'inesistenza giuridica dei pignoramenti poiché costituiti da copie analogiche di atti digitali, prive dell'attestazione di conformità e senza l'indicazione di un protocollo informatico assegnato all'originale. Ancora, eccepiva la mancata allegazione agli atti della procura conferita al funzionario sottoscrittore, prospettando anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1° bis, laddove consentiva l'emissione del pignoramento ad un qualsiasi dipendente dell'Esattore. Evidenziava poi la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Nel merito, evidenziava di non avere mai ricevuto la notifica degli atti prodromici ai pignoramenti presso terzi, con conseguente vizio di questi ultimi. Si doleva, poi, della mancata specificazione del calcolo degli interessi ed affermava, comunque, l'inesistenza del debito azionato. In via subordinata, eccepiva la mancanza di indicazione del numero corrispondente al sottoscrittore nonché dei suoi poteri, oltre che l'assenza di prova dell'esistenza di un ruolo validamente sottoscritto. Da ultimo, affermava la sproporzione dello strumento del pignoramento rispetto allo scopo a cui esso era preordinato (e, cioè, la tutela del credito erariale), nonché la lesività del medesimo nei confronti dei beni materiali del contribuente e del suo diritto all'immagine. Nell'impugnazione riferita all'atto notificato alla Società_2 S.r.l., quale terzo pignorato, il contribuente eccepiva altresì di non avere mai ricevuto notifica del medesimo e, comunque, chiedeva la rimessione in termini per l'impugnazione, non avendo avuto tempestiva conoscenza dell'atto in questione. Chiedeva, quindi, l'annullamento dei pignoramenti impugnati.
2. Si costituiva in giudizio, in ciascuno dei due processi instaurati, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte tributaria adita, poiché il pignoramento presso terzi era suscettibile di impugnazione esclusivamente presso il Giudice ordinario con le forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendo stato preceduto dalla rituale notifica degli atti prodromici allo stesso. Rilevava, in ogni caso, la carenza di giurisdizione della Corte Tributaria in merito alle somme portate dall'avviso di addebito prodromico riferito a somme dovute all'INPS e, pertanto, soggette alla giurisdizione del Giudice del Lavoro. Eccepiva, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle doglianze sollevate dal contribuente nel merito della pretesa creditoria azionata. Sempre in via preliminare, evidenziava comunque la tardività dei ricorsi, poiché proposti oltre il termine perentorio di venti giorni dalla rituale notifica dei pignoramenti in questione, previsto dall'art. 617 c.p.c., non essendo accoglibile la richiesta di rimessione in termini. Replicava, poi, ai motivi di impugnazione sollevati ex adverso, osservando anzitutto la completezza degli atti sotto il profilo formale. Sosteneva la rituale notifica al debitore sia dei pignoramenti impugnati, sia della cartella esattoriale sottesa agli stessi. Negava, invece, qualsivoglia carenza di potere in capo all'emittente o al funzionario sottoscrittore. Sotto il profilo formale, escludeva la necessità di un'attestazione di conformità per un atto redatto in formato “pdf/A”, come nella specie. Negava pure qualsivoglia carenza di indicazioni formali nel pignoramento in questione, anche sotto il profilo motivazionale. Nel merito, evidenziava l'ormai intervenuta cristallizzazione dei crediti azionati e, comunque, negava la maturazione dei termini prescrizionali (da intendersi decennali), stante l'intervenuta sospensione degli stessi per effetto della normativa emergenziale COVID-19. 3. All'udienza di comparizione delle parti del 27.1.2025, la difesa del contribuente eccepiva la mancanza di prova della notifica degli atti prodromici, in quanto, a conferma di tale circostanza, erano stati prodotti dalla controparte solo file in formato “.pdf” e non in formato “.eml”.
4. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cuneo, con sentenza ex art. 47-ter D.Lgs. 546/92, emessa in data 27.1.2025, dichiarava anzitutto il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle questioni riferite al credito già fatto oggetto dell'avviso di addebito INPS prodromico agli atti di pignoramento impugnati, poiché di competenza del Giudice del Lavoro. Precisava, poi, che la giurisdizione del giudice tributario poteva ritenersi sussistente soltanto laddove fosse ravvisabile un vizio di notifica degli atti prodromici. Alla luce di questa premessa, osservava che, nel caso concreto, la cartella di pagamento presupposta ai pignoramenti presso terzi in questione era stata ritualmente notificata a mezzo PEC in data 24.10.2022, precisando che la prova della stessa era rinvenibile nella stampa della ricevuta in formato “pdf”. Pertanto, il giudice di prime cure dichiarava precluse le questioni concernenti i vizi degli atti prodromici non tempestivamente impugnati e, conseguentemente, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte in merito alle questioni concernenti vizi propri della riscossione, per essere questa devoluta al giudice ordinario. Infine, condannava il contribuente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali 15 %, IVA e Cassa.
5. Avverso tale decisione, proponeva tempestivo appello il Ricorrente_1, censurando la decisione di prime cure anzitutto laddove aveva pronunciato una sentenza in forma semplificata, così pregiudicando il diritto di difesa del contribuente. Inoltre, lamentava il fatto che la Corte non aveva dichiarato la nullità della costituzione in giudizio della controparte poiché avvenuta attraverso il deposito di due distinti atti difensivi, uno successivo all'altro. Inoltre, affermava la nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione attraverso un avvocato del libero Foro. Contestava, inoltre, il valore probatorio del documento in formato “.pdf” prodotto dalla controparte a conferma dell'avvenuta notifica della cartella e chiedeva, quindi, che questa Corte si pronunciasse nel merito della controversia. Ribadiva, pertanto, in ogni caso, tutti i motivi di impugnazione già fatti valere avanti al giudice di prime cure e dal medesimo non affrontati. Avanzava, altresì, istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, facendo presente la fondatezza dei motivi di appello e, sotto il profilo del “periculum in mora”, il fatto che l'ammontare della pretesa tributaria, superiore ad € 100.000,00, aveva procurato una gravissima ingerenza sulla disponibilità di diritti patrimoniali tutelati costituzionalmente. Inoltre, affermava che le condizioni economiche dell'appellante non permettevano di sopportare neppure una riscossione frazionata dal dovuto.
6. In data 28.7.2025, la difesa del contribuente depositava, unitamente ad un'istanza di rinvio dell'udienza cautelare (rigettata dal Presidente di Sezione), l'estratto di un conto corrente intestato 1A .
7. In data 5.8.2025, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio avanti a questa Corte, eccependo anzitutto l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria per difetto di specificità dei motivi. Nel merito, negava la sussistenza di qualsivoglia vizio della propria costituzione in giudizio in primo grado, avvenuta tempestivamente e attraverso un difensore legittimamente munito di ius postulandi. Precisava, poi, la sicura legittimità delle produzioni documentali operate in formato pdf/A, producendo comunque in questa sede anche la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici in formato “.eml”. Sotto altro profilo, negava altresì qualsivoglia incompetenza territoriale del soggetto emittente gli atti impugnati, stante il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. Affermava, quindi, la correttezza della decisione di prime cure laddove aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ribadendo comunque l'assenza della propria legittimazione passiva in merito alle contestazioni sollevate dalla controparte con riguardo al merito della pretesa tributaria. In ogni caso, ribadiva la tardività del ricorso di opposizione agli atti esecutivi avanzato dal Ricorrente_1 e la rituale notificazione degli atti impugnati. Replicava, in ogni caso, analiticamente, a tutte le ulteriori eccezioni avanzate dal contribuente con riguardo alla supposta invalidità dei pignoramenti impugnati in questa sede. Infine, si opponeva all'istanza cautelare della controparte, stante la mancanza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando che, sul punto, non era sufficiente invocare l'entità della somma dovuta.
8. All'udienza del 27.8.2025, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, la difesa del contribuente affermava la necessità di integrazione del contraddittorio con l'ente impositore. All'esito della discussione tenutasi in tale data, la Corte respingeva l'istanza cautelare avanzata dal Ricorrente_1.
9. In data 17.9.2025, la difesa del contribuente depositava una memoria difensiva contenente un'integrazione dei motivi già proposti. In particolare, sosteneva la nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché operata attraverso un avvocato del libero Foro e non avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato. Richiamava poi i motivi di doglianza già fatti valere nel primo grado e riferiti alla dedotta nullità degli atti impugnati per la mancata allegazione dell'avviso di accertamento, per l'omessa indicazione del numero di ruolo del sottoscrittore e dell'esistenza dei suoi poteri, nonché per il difetto di sottoscrizione del ruolo. Da ultimo, insisteva pure per la chiamata in giudizio dell'ente impositore, su cui la Corte non si era pronunciata nell'ordinanza cautelare.
10. In data 12.11.2025, l'Ufficio depositata una propria memoria difensiva, con la quale eccepiva l'inammissibilità dei motivi aggiunti avanzati dalla controparte, poiché non conseguenti a documenti, prodotti in giudizio, non preventivamente conosciuti dall'appellante. In ogni caso, affermava l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla controparte in ordine al difetto di costituzione in giudizio dell'Ufficio. Precisava, infine, che i motivi di doglianza da ultimo richiamati dal contribuente non potevano certo ritenersi “passati in giudicato”, poiché mai accolti dalla decisione di primo grado.
11. All'udienza odierna, fissata per la discussione del merito della controversia, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte pronunciava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione, occorre anzitutto affermare la sicura ammissibilità dell'appello del contribuente, il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla controparte, non si è limitato a riproporre i motivi di doglianza sollevati nel corso del giudizio di primo grado, ma ha precisamente correlato gli stessi alla motivazione della decisione appellata, formulando anche precise critiche al contenuto di quest'ultima.
2. Chiarito quanto sopra, occorre nondimeno evidenziare, in via preliminare, la totale infondatezza del motivo di appello avanzato dal Ricorrente_1 con riguardo al fatto che la Corte di Primo Grado avrebbe errato nel decidere la presente controversia, con sentenza, all'esito di un'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare del contribuente. E', infatti, doveroso evidenziare che la soluzione processuale adottata dal giudice di prime cure corrisponde interamente alla facoltà concessa al giudice dall'art. 47-ter D.Lgs. 546/1992, laddove consente l'emissione di una sentenza in forma semplificata, all'esito di un'udienza cautelare, in tutti i casi in cui venga ravvisata la “manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso”. Il chiaro tenore della sentenza appellata in questa sede ha, infatti, dato espressamente atto della circostanza che: “Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.”. Né può sostenersi – diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'appellante - che tale scelta processuale del giudicante sia stata emessa in assenza dei presupposti normativamente previsti, stante l'avvenuta pronuncia di carenza di giurisdizione. Tantomeno risulta essere stato pregiudicato il diritto al contraddittorio, data la partecipazione della difesa del contribuente all'udienza del 27.1.2025 avanti alla Corte di primo grado ed, anzi, la formulazione, da parte sua, anche di rituali eccezioni relative alle prove depositate dalla controparte.
3. Chiarito quanto precede, è poi doveroso rigettare anche l'ulteriore motivo di appello avanzato dal Ricorrente_1, con riguardo al fatto che la parte convenuta si è costituita in giudizio avanti alla Corte di primo grado, attraverso il deposito di un atto denominato “costituzione formale” nel quale si è limitata a contestare genericamente tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, provvedendo poi solo successivamente a formulare difese più articolate, con il deposito (avvenuto in data 20.12.2024) di un'ulteriore “memoria difensiva e di costituzione”. Siffatta successione di atti processuali, infatti, non determina certamente alcuna nullità della costituzione, non essendo sanzionato da alcuna norma di legge il fatto che le difese assunte in giudizio dalla parte resistente vengano esposte in una pluralità di atti, anziché in un unico documento di controdeduzioni. Invero, non può neppure affermarsi la tardiva formulazione di eccezioni, stante il pacifico tempestivo deposito, da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro i termini previsti dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 546/92, della memoria difensiva poc'anzi citata. Del resto, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare l'ammissibilità di tale evoluzione processuale, affermando che: “Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.” (Cass.
2.9.2022 n. 25934).
4. Parimenti infondata risulta l'eccezione sollevata dalla difesa del contribuente con riguardo alla supposta nullità della costituzione in giudizio del riscossore (che, qualora sussistente, sarebbe rilevabile d'ufficio) poiché operata con l'assistenza e la rappresentanza di un difensore del libero Foro. Tale modalità di difesa, infatti, non risulta affatto impedita dalla normativa attualmente in vigore (in continuità con il regime previgente, definito dalla pronuncia della Cass. SS.UU. 19.11.2019 n. 30008), la quale, laddove prevede la facoltà per l'ente riscossore di stare in giudizio personalmente, non impedisce affatto la sua costituzione nel processo a mezzo di un difensore esterno, tantomeno sanzionando con la nullità tale evenienza. Si tratta, quindi, di una scelta difensiva, la cui eventuale contrarietà alle direttive interne dell'Amministrazione non priva certamente l'atto processuale della sua validità. Né può invocarsi, in senso contrario, la decisione della Suprema Corte n. 33413/2023 (citata dal contribuente) poiché riferita specificamente al giudizio di Cassazione e non ai gradi di merito. L'inesistenza di qualsivoglia difetto di costituzione dell'Ufficio rende evidentemente superfluo esaminare l'eccepita inammissibilità dell'eccezione avanzata dal contribuente nella memoria depositata il 17.9.2025, che risulta comunque tardiva, poiché formulata fuori dai casi previsti dall'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/92. 5. Sgombrato il campo dalle questioni preliminari sopra esaminate, occorre prendere atto della sicura correttezza della decisione appellata, laddove ha affermato il proprio difetto di giurisdizione, sulla scorta del fatto che gli atti prodromici al pignoramento impugnato erano stati ritualmente notificati al contribuente. Sul punto, occorre infatti ricordare che il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.” (Cass. SS.UU. 14.4.2020 n. 7822 e Cass. 28.7.2021 n. 21642).
6. Nel presente processo è stata invero fornita la prova documentale della rituale notifica degli atti prodromici rilevanti in questa sede. Più precisamente, nella specie, la decisione di prime cure ha correttamente rilevato che la cartella esattoriale prodromica risulta essere stata notificata ritualmente mediante PEC e precisamente il 24.10.2022 alle ore 13:01:28, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna” del messaggio indirizzato a “falcitelli.tiziano@pec.it.” (cfr. doc.
2.1. allegato alla memoria depositata il 20.12.2024 da ADER) Altrettanto correttamente la Corte di primo grado ha rilevato che pure una successiva intimazione di pagamento, riferita alle medesime somme fatte oggetto del pignoramento qui impugnato, risulta essere stata notificata ritualmente mediante PEC e precisamente il 22.1.2024 alle ore 12:49:48, come certificato nella “ricevuta di avvenuta consegna” del messaggio indirizzato a
“falcitelli.tiziano@pec.it.” (cfr. doc.
3.1. allegato alla memoria depositata il 20.12.2024 da ADER).
7. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la prova di siffatte notifiche ben può essere ricavata dal contenuto dei documenti in formato “.pdf” prodotti dall'Ufficio (e sopra ricordati) contenenti copia della stampa delle ricevute di avvenuta consegna della PEC inviata al contribuente dei due atti prodromici di cui si è detto. Anche questa Corte, infatti, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato "pdf", delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici, non occorrendo il deposito dei relativi file in formato "*.eml" o "*.msg" (necessario, invece, al diverso fine della prova dell'avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio), posto che la relata di notifica della sentenza ai fini di cui all'art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all'originale dal difensore.” (Cass.
4.9.2023 n. 25686). Del tutto inconferente appare, per contro, il richiamo (operato dalla difesa del contribuente) alla più recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, va dichiarata l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. dell'impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l'atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27.3.2024 n.14790). Tale pronuncia non risulta, infatti, pertinente al caso di specie, poiché riferita alla notifica dell'atto introduttivo di un giudizio (avanti alla Corte di Cassazione) e non di un documento. La difesa del tutto generica operata dalla difesa del contribuente, in merito al fatto che il documento in formato “pdf non parla”, appare quindi inidonea a privare le produzioni operate dall'Ufficio del valore probatorio loro proprio, posto che la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire sul punto che: “la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (così Cass. n.
2.3.2022 n. 6912). Nel caso di specie, invero, il contribuente non ha mai neppure prospettato che quelle risultanze documentali potessero essere il frutto di malfunzionamenti del sistema informatico di notifica o di qualsivoglia altra manomissione. Per la verità, il CI non ha neppure mai dedotto la mancata realizzazione dei presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge per gli atti in questione, oppure di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione degli stessi, sicché deve ritenersi provato il perfezionamento delle notifiche degli atti prodromici ai pignoramenti impugnati. Inoltre, in merito alla rappresentazione documentale di quelle fotocopie, non si può neppure trascurare il pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale").” (Cass. 30.10.2018 n. 27633). Peraltro, la difesa dell'Ufficio ha prodotto in questa sede anche copia in formato “.eml” della medesima documentazione, così risultando definitivamente confermata l'avvenuta notifica al contribuente di quegli atti impositivi. In conclusione, occorre quindi prendere atto della sicura notificazione degli atti prodromici idonei a cristallizzare la pretesa tributaria fatta valere esecutivamente dall'Ufficio impositore, con conseguente carenza di giurisdizione di questa Corte ad esaminare le pretese avanzata dal Ricorrente_1, il quale era tenuto ad impugnare i pignoramenti in questione avanti al giudice ordinario.
8. Per completezza, non si può infine fare a meno di ribadire, in ogni caso, il difetto di giurisdizione di questa Corte ad esaminare le doglianze del contribuente riferite all'avviso di addebito prodromico, poiché pacificamente riferito a somme dovute all'INPS e, pertanto, a debiti soggetti alla giurisdizione del Giudice del Lavoro.
9. Da ultimo è poi doveroso rilevare che l'acclarata carenza di giurisdizione di questa Corte costituisce una situazione pregiudiziale che impedisce l'esame in questa sede di tutte le altre numerose questioni (ivi compresa quella riferita all'incompetenza territoriale dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha emesso i pignoramenti presso terzi di cui si tratta) che il contribuente ha sollevato (e per le quali ha continuato ad insistere anche in sede di appello). Si tratta, infatti, di eccezioni la cui delibazione è riservata al giudice munito di giurisdizione. Per gli stessi motivi, si deve affermare pure la totale infondatezza della pretesa della contribuente di estendere il contraddittorio in questa sede anche all'ente impositore. 10. In conclusione, risulta pertanto doveroso confermare integralmente la decisione di prime cure. Ricorrente_1La totale soccombenza del contribuente comporta, peraltro, la necessità di condannare NO alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano con riferimento alla fase di merito (essendo già stata liquidata la pregressa fase cautelare) come in dispositivo.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado che si liquidano, con riferimento alla fase di merito, in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge. Torino, 3.12.2025.
Il Presidente est. Dr. Marcello Pisanu