Art. 16.
Nei casi gia' regolati dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9 , e contemporaneamente regolati dalla presente legge, si applicano al caso concreto le disposizioni piu' favorevoli.
Nei casi gia' regolati dalla legge 10 gennaio 1952, n. 9 , e contemporaneamente regolati dalla presente legge, si applicano al caso concreto le disposizioni piu' favorevoli.