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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Arturo D'Ingianna Presidente
2. dott. Antonio Salvati Giudice
3. dott.ssa Anna Bianco Giudice rel. esaminati gli atti del reclamo ex art. 669terdecies – R.G. n. 705/2025, proposto da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Bongarzone, Parte_1
Paolo Zinzi e Giovanni Andrea Condemi, giusta procura in atti;
- reclamante - nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
nonché
, ; Controparte_2 CP_3
- reclamati -
avverso il provvedimento cautelare emesso dal Giudice Unico del Lavoro del
Tribunale di Reggio Calabria, in data 30.01.2025, con il quale veniva rigettata la domanda cautelare;
lette le note di trattazione scritta disposte in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare in corso di causa ex art. 669 quater c.p.c., il ricorrente ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere reinserito nell'ambito delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 1 I fascia con riserva della Provincia di per il biennio 2024-2026 Controparte_2
per le classi di concorso A048 (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di
Istruzione Secondaria di II Grado) e A049 (Scienze Motorie e Sportive nella
Scuola Secondaria di I Grado).
In particolare, precisando di essere in possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero -già oggetto di apposita istanza di riconoscimento, presentata in data 27.05.2024 all'Amministrazione resistente- ha rappresentato di aver chiesto, ai sensi dell'OM n. 88 del 16.05.2024 e con domanda n.
m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.11650657.05-06-2024, CP_4
l'inserimento nelle citate graduatorie per gli aa.ss. 2024-25 e 2025-26, venendone tuttavia escluso, con decreto del Dirigente dell Controparte_5
, prot. n. 11466.05-08-2024, per «mancata allegazione del titolo di
[...]
accesso».
Ha, quindi, evidenziato di aver già contestato la legittimità del suindicato provvedimento, tanto in via stragiudiziale, quanto di fronte al giudice amministrativo, specificando con riguardo a tale ultimo dato che nel relativo giudizio – da ultimo estintosi per rinuncia degli interessati – il TAR Lazio, dopo un iniziale accoglimento della richiesta cautelare monocratica, cui era conseguito il reinserimento nelle graduatorie e finanche l'ottenimento di un contratto di supplenza, aveva successivamente respinto (con ordinanza n. 4551 del 10.10.2024) quella collegiale, travolgendo per l'effetto anche il rapporto lavorativo sorto nelle more.
Sotto il profilo del fumus boni iuris ha, in primo luogo, lamentato l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sotteso al provvedimento di esclusione, nonché il mancato utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio.
In secondo luogo, ha richiamato l'art. 7, co. 12, OM 88/2024 eccependone, per un verso, la contrarietà ai principi di cui agli artt. 4, 35, 97 Cost., alle previsioni di cui al DPR 445/2000 e all'art. 50, D. Lgs. 300/1999, per altro verso, l'erronea interpretazione da parte dell'Amministrazione resistente, nella misura in cui essa, non avvedendosi dell'ontologica differenza tra titoli di studio e abilitazione
2 all'insegnamento, ha esteso gli effetti escludenti della mancata allegazione anche alle ipotesi in cui l'omissione attenga ai titoli della seconda categoria.
Evidenziando di trovarsi in una posizione sostanziale tale da consentirgli l'inserimento nelle GPS con riserva ex art. 7, co. 4, lett. e), ha altresì contestato la legittimità del provvedimento escludente sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento rispetto a tutti quegli ulteriori aspiranti docenti che, possedendo del pari un titolo di abilitazione estero, presentato al ai fini del CP_1
riconoscimento, sono invece stati inseriti nelle graduatorie. Da ultimo, ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento.
Sotto il profilo del periculum in mora, ponendo l'accento sull'avvenuta risoluzione del contratto di supplenza precedentemente in essere e sull'attuale stato di disoccupazione, ha evidenziato l'irreparabilità del pregiudizio che nelle more di una pronuncia nel merito andrebbe a cristallizzarsi, privandolo -oltre che della possibilità di ottenere nuovi contratti, esperienza e punteggio di servizio- anche dell'unica fonte di sostentamento, con gravi conseguenze non solo sul piano economico ma altresì su quello psicologico.
Ciò posto, ha concluso chiedendo in via d'urgenza di ordinare alla P.A. resistente -previa sospensione dell'efficacia del provvedimento contestato-
l'immediato reinserimento nelle GPS I fascia con riserva della Provincia di Reggio
Calabria per il biennio 2024/2026 per le classi di concorso A048 e A049, sulla base del punteggio spettante, anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione;
nel merito, ha parimenti richiesto la declaratoria di accertamento del diritto al suindicato inserimento mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno, anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.
Costituitosi in giudizio il , ha Controparte_6
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in ragione della sussistenza di un precedente giudicato e, nel merito, ha sostenuto la infondatezza del fumus boni iuris precisando come l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7, co. 12, OM 88/2024, risponda all'esigenza di far acquisire all'Amministrazione titoli altrimenti al di fuori della
3 propria sfera di disponibilità; quindi, sottolineando l'impossibilità di sopperire alle lacune della domanda per mezzo del soccorso istruttorio, inattivabile in ragione del necessario rispetto della par condicio dei candidati.
Nel medesimo senso, ha dedotto l'insussistenza del requisito del periculum in mora attesa la genericità delle argomentazioni addotte dal ricorrente.
Tanto premesso, rigettata la domanda dal Giudice della fase sommaria, il ricorrente ha proposto reclamo a questo Collegio insistendo sulla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, oltre che del periculum in mora.
In particolare, in questa sede, l'odierno reclamante deduce l'erroneità del provvedimento gravato sotto diversi profili, primo fra tutti, la non configurabilità del giudicato cautelare invocato dal primo Giudice.
In secondo luogo, sostiene di aver offerto al Giudice cautelare elementi nuovi rispetto a quelli dedotti o “deducibili” dal primo ricorso al TAR.
Ciò posto, il ha concluso chiedendo a questo Collegio -in riforma del Pt_1
provvedimento impugnato- di: “[…] emettere decreto di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS della provincia di ad opera dell'USP di e per l'effetto Controparte_2 Controparte_2
disporre l'immediato inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia con riserva della Provincia di per le classi di Controparte_2
concorso A048 e A049, sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di per le classi di concorso A048 Controparte_2
e A049, sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione”; spese vinte.
L'amministrazione convenuta, parimenti costituitasi in sede di reclamo, ne ha eccepito l'infondatezza riproponendo -in sostanza- le medesime argomentazioni già spese nella prima fase e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite.
4 *******
Il reclamo è infondato, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come primo e principale motivo di impugnazione, il reclamante sostiene la non configurabilità del giudicato cautelare rispetto alla statuizione del TAR Lazio in primis per l'intrinseca inidoneità del provvedimento cautelare a formare cosa giudicata, nonché alla luce dell'estinzione del giudizio amministrativo per rinuncia ai sensi degli artt. 35 co. 2 lett c) e 94 c.p.a.
Inoltre, a dire del , la inconfigurabilità di un giudicato cautelare Pt_1
sarebbe direttamente dimostrata dalla previsione di cui all'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, il quale sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l'atto che viola, o elude il giudicato sulla sentenza e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività, come la pronuncia cautelare.
La doglianza è infondata.
Come, invero, correttamente rilevato dal primo Giudice, la configurabilità di un giudicato cautelare rinviene il proprio fondamento nell'art. 669-septies, comma
1, c.p.c., ai sensi del quale: “L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”.
La norma in parola, proponendosi come soluzione al fenomeno del c.d. forum shopping, prevede una preclusione per il giudice cautelare nuovamente adito in assenza di circostanze mutate ovvero di nuove ragioni dedotte, in ciò giustificando il rinvio al concetto del giudicato che, in quanto tale, mantiene la sua stabilità anche a prescindere dall'esito del giudizio di merito.
A tal fine, l'idoneità del giudicato cautelare a coprire anche il deducibile risponde al generale principio della ragionevole durata del processo con il fine di evitare “una inammissibile frantumazione e diluizione nel tempo della attività difensiva che va a sicuro discapito di un celere svolgimento del procedimento”
5 (cfr. Trib. Bari 3 marzo 2009; v. anche Trib. Napoli 5 marzo 2013; Trib. Verona
17 luglio 1995).
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come neppure in questa fase di reclamo il abbia dedotto elementi nuovi sub specie di mutamenti delle circostanze Pt_1
ovvero nuove ragioni di fatto o di diritto, in quanto tali idonei a superare la statuizione contenuta nell'ordinanza del TAR Lazio.
In particolare, il reclamante sostiene di aver dedotto fatti nuovi sotto il profilo dell'urgenza atteso che, mentre in sede di ricorso amministrativo essa era motivata con l'imminenza delle convocazioni previste per gli inizi di settembre, invece, nel ricorso proposto dinanzi al G.O. l'urgenza è stata motivata con la circostanza che l'esclusione dalle Graduatorie ha comportato non solo la risoluzione del contratto lavorativo in essere con l'I.C. “Nosside Pythagoras – G. Moscato” di
[...]
, bensì l'impossibilità di stipula di altri contratti a tempo determinato. CP_2
Orbene, sul punto il Collegio non può che condividere le considerazioni già spese dal primo Giudice nel senso della assoluta irrilevanza, ai fini dell'eventuale riesame del decisum cautelare, di ogni possibile mutamento del prospettato periculum in mora in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, il primigenio rigetto cautelare sia stato pronunciato sulla scorta del difetto del preliminare e assorbente profilo del fumus boni iuris.
E, invero, con l'ordinanza n. 4551 del 10.10.2024, il TAR Lazio ha dichiarato
-in via assorbente- la insussistenza del requisito fumus boni iuris in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del
2024, a mente del quale: “gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”.
Ebbene, a fronte di ciò, neppure in questa sede l'odierno reclamante ha provveduto ad allegare elementi nuovi sotto il profilo del fumus boni iuris, in quanto tali meritevoli di nuova ed ulteriore analisi.
6 Al contrario, limitandosi ad argomentare circa le rinnovate ragioni di urgenza, nulla ha dedotto il in ordine alla illegittimità della sua esclusione Pt_1
dalle GPS, derivata -correttamente- dalla mancata allegazione del titolo di accesso in aperta violazione di quanto sancito dall'articolo 7, comma 12, dell'O.M.
88/2024.
Sulla base di quanto sinora esposto, il reclamo deve quindi considerarsi sprovvisto di un valido fumus boni iuris e, pertanto, da rigettarsi con assorbimento di ogni ulteriore e diverso profilo valutativo.
Quanto alle spese di lite, esse sono rimesse al merito.
Infine, occorre dare atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, quale giudice del lavoro, letto l'art. 669terdecies c.p.c., così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, Sezione Lavoro, in data 30.01.2025 nel procedimento R.G.
5768/2024 -1. Per l'effetto, conferma il provvedimento reclamato;
2) demanda al merito per la regolamentazione delle spese di lite;
3) dà atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 24 marzo 2025
Reggio Calabria, 25 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna Bianco) (dott. Arturo D'Ingianna)
7
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Arturo D'Ingianna Presidente
2. dott. Antonio Salvati Giudice
3. dott.ssa Anna Bianco Giudice rel. esaminati gli atti del reclamo ex art. 669terdecies – R.G. n. 705/2025, proposto da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Bongarzone, Parte_1
Paolo Zinzi e Giovanni Andrea Condemi, giusta procura in atti;
- reclamante - nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
nonché
, ; Controparte_2 CP_3
- reclamati -
avverso il provvedimento cautelare emesso dal Giudice Unico del Lavoro del
Tribunale di Reggio Calabria, in data 30.01.2025, con il quale veniva rigettata la domanda cautelare;
lette le note di trattazione scritta disposte in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare in corso di causa ex art. 669 quater c.p.c., il ricorrente ha formulato domanda giudiziale volta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere reinserito nell'ambito delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 1 I fascia con riserva della Provincia di per il biennio 2024-2026 Controparte_2
per le classi di concorso A048 (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di
Istruzione Secondaria di II Grado) e A049 (Scienze Motorie e Sportive nella
Scuola Secondaria di I Grado).
In particolare, precisando di essere in possesso di un titolo di accesso conseguito all'estero -già oggetto di apposita istanza di riconoscimento, presentata in data 27.05.2024 all'Amministrazione resistente- ha rappresentato di aver chiesto, ai sensi dell'OM n. 88 del 16.05.2024 e con domanda n.
m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.11650657.05-06-2024, CP_4
l'inserimento nelle citate graduatorie per gli aa.ss. 2024-25 e 2025-26, venendone tuttavia escluso, con decreto del Dirigente dell Controparte_5
, prot. n. 11466.05-08-2024, per «mancata allegazione del titolo di
[...]
accesso».
Ha, quindi, evidenziato di aver già contestato la legittimità del suindicato provvedimento, tanto in via stragiudiziale, quanto di fronte al giudice amministrativo, specificando con riguardo a tale ultimo dato che nel relativo giudizio – da ultimo estintosi per rinuncia degli interessati – il TAR Lazio, dopo un iniziale accoglimento della richiesta cautelare monocratica, cui era conseguito il reinserimento nelle graduatorie e finanche l'ottenimento di un contratto di supplenza, aveva successivamente respinto (con ordinanza n. 4551 del 10.10.2024) quella collegiale, travolgendo per l'effetto anche il rapporto lavorativo sorto nelle more.
Sotto il profilo del fumus boni iuris ha, in primo luogo, lamentato l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo sotteso al provvedimento di esclusione, nonché il mancato utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio.
In secondo luogo, ha richiamato l'art. 7, co. 12, OM 88/2024 eccependone, per un verso, la contrarietà ai principi di cui agli artt. 4, 35, 97 Cost., alle previsioni di cui al DPR 445/2000 e all'art. 50, D. Lgs. 300/1999, per altro verso, l'erronea interpretazione da parte dell'Amministrazione resistente, nella misura in cui essa, non avvedendosi dell'ontologica differenza tra titoli di studio e abilitazione
2 all'insegnamento, ha esteso gli effetti escludenti della mancata allegazione anche alle ipotesi in cui l'omissione attenga ai titoli della seconda categoria.
Evidenziando di trovarsi in una posizione sostanziale tale da consentirgli l'inserimento nelle GPS con riserva ex art. 7, co. 4, lett. e), ha altresì contestato la legittimità del provvedimento escludente sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento rispetto a tutti quegli ulteriori aspiranti docenti che, possedendo del pari un titolo di abilitazione estero, presentato al ai fini del CP_1
riconoscimento, sono invece stati inseriti nelle graduatorie. Da ultimo, ha eccepito la carenza di motivazione del provvedimento.
Sotto il profilo del periculum in mora, ponendo l'accento sull'avvenuta risoluzione del contratto di supplenza precedentemente in essere e sull'attuale stato di disoccupazione, ha evidenziato l'irreparabilità del pregiudizio che nelle more di una pronuncia nel merito andrebbe a cristallizzarsi, privandolo -oltre che della possibilità di ottenere nuovi contratti, esperienza e punteggio di servizio- anche dell'unica fonte di sostentamento, con gravi conseguenze non solo sul piano economico ma altresì su quello psicologico.
Ciò posto, ha concluso chiedendo in via d'urgenza di ordinare alla P.A. resistente -previa sospensione dell'efficacia del provvedimento contestato-
l'immediato reinserimento nelle GPS I fascia con riserva della Provincia di Reggio
Calabria per il biennio 2024/2026 per le classi di concorso A048 e A049, sulla base del punteggio spettante, anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione;
nel merito, ha parimenti richiesto la declaratoria di accertamento del diritto al suindicato inserimento mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno, anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione.
Costituitosi in giudizio il , ha Controparte_6
preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in ragione della sussistenza di un precedente giudicato e, nel merito, ha sostenuto la infondatezza del fumus boni iuris precisando come l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7, co. 12, OM 88/2024, risponda all'esigenza di far acquisire all'Amministrazione titoli altrimenti al di fuori della
3 propria sfera di disponibilità; quindi, sottolineando l'impossibilità di sopperire alle lacune della domanda per mezzo del soccorso istruttorio, inattivabile in ragione del necessario rispetto della par condicio dei candidati.
Nel medesimo senso, ha dedotto l'insussistenza del requisito del periculum in mora attesa la genericità delle argomentazioni addotte dal ricorrente.
Tanto premesso, rigettata la domanda dal Giudice della fase sommaria, il ricorrente ha proposto reclamo a questo Collegio insistendo sulla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, oltre che del periculum in mora.
In particolare, in questa sede, l'odierno reclamante deduce l'erroneità del provvedimento gravato sotto diversi profili, primo fra tutti, la non configurabilità del giudicato cautelare invocato dal primo Giudice.
In secondo luogo, sostiene di aver offerto al Giudice cautelare elementi nuovi rispetto a quelli dedotti o “deducibili” dal primo ricorso al TAR.
Ciò posto, il ha concluso chiedendo a questo Collegio -in riforma del Pt_1
provvedimento impugnato- di: “[…] emettere decreto di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie GPS della provincia di ad opera dell'USP di e per l'effetto Controparte_2 Controparte_2
disporre l'immediato inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia con riserva della Provincia di per le classi di Controparte_2
concorso A048 e A049, sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'immediato inserimento nella graduatoria provinciale GPS di prima fascia della Provincia di per le classi di concorso A048 Controparte_2
e A049, sulla base del punteggio spettante, mediante qualsiasi provvedimento ritenuto opportuno anche ordinando la continuazione del rapporto lavorativo interrotto con il provvedimento di esclusione”; spese vinte.
L'amministrazione convenuta, parimenti costituitasi in sede di reclamo, ne ha eccepito l'infondatezza riproponendo -in sostanza- le medesime argomentazioni già spese nella prima fase e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato, vinte le spese di lite.
4 *******
Il reclamo è infondato, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come primo e principale motivo di impugnazione, il reclamante sostiene la non configurabilità del giudicato cautelare rispetto alla statuizione del TAR Lazio in primis per l'intrinseca inidoneità del provvedimento cautelare a formare cosa giudicata, nonché alla luce dell'estinzione del giudizio amministrativo per rinuncia ai sensi degli artt. 35 co. 2 lett c) e 94 c.p.a.
Inoltre, a dire del , la inconfigurabilità di un giudicato cautelare Pt_1
sarebbe direttamente dimostrata dalla previsione di cui all'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, il quale sanziona con la nullità solo ed esclusivamente l'atto che viola, o elude il giudicato sulla sentenza e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività, come la pronuncia cautelare.
La doglianza è infondata.
Come, invero, correttamente rilevato dal primo Giudice, la configurabilità di un giudicato cautelare rinviene il proprio fondamento nell'art. 669-septies, comma
1, c.p.c., ai sensi del quale: “L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”.
La norma in parola, proponendosi come soluzione al fenomeno del c.d. forum shopping, prevede una preclusione per il giudice cautelare nuovamente adito in assenza di circostanze mutate ovvero di nuove ragioni dedotte, in ciò giustificando il rinvio al concetto del giudicato che, in quanto tale, mantiene la sua stabilità anche a prescindere dall'esito del giudizio di merito.
A tal fine, l'idoneità del giudicato cautelare a coprire anche il deducibile risponde al generale principio della ragionevole durata del processo con il fine di evitare “una inammissibile frantumazione e diluizione nel tempo della attività difensiva che va a sicuro discapito di un celere svolgimento del procedimento”
5 (cfr. Trib. Bari 3 marzo 2009; v. anche Trib. Napoli 5 marzo 2013; Trib. Verona
17 luglio 1995).
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come neppure in questa fase di reclamo il abbia dedotto elementi nuovi sub specie di mutamenti delle circostanze Pt_1
ovvero nuove ragioni di fatto o di diritto, in quanto tali idonei a superare la statuizione contenuta nell'ordinanza del TAR Lazio.
In particolare, il reclamante sostiene di aver dedotto fatti nuovi sotto il profilo dell'urgenza atteso che, mentre in sede di ricorso amministrativo essa era motivata con l'imminenza delle convocazioni previste per gli inizi di settembre, invece, nel ricorso proposto dinanzi al G.O. l'urgenza è stata motivata con la circostanza che l'esclusione dalle Graduatorie ha comportato non solo la risoluzione del contratto lavorativo in essere con l'I.C. “Nosside Pythagoras – G. Moscato” di
[...]
, bensì l'impossibilità di stipula di altri contratti a tempo determinato. CP_2
Orbene, sul punto il Collegio non può che condividere le considerazioni già spese dal primo Giudice nel senso della assoluta irrilevanza, ai fini dell'eventuale riesame del decisum cautelare, di ogni possibile mutamento del prospettato periculum in mora in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, il primigenio rigetto cautelare sia stato pronunciato sulla scorta del difetto del preliminare e assorbente profilo del fumus boni iuris.
E, invero, con l'ordinanza n. 4551 del 10.10.2024, il TAR Lazio ha dichiarato
-in via assorbente- la insussistenza del requisito fumus boni iuris in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 12, dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del
2024, a mente del quale: “gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero”.
Ebbene, a fronte di ciò, neppure in questa sede l'odierno reclamante ha provveduto ad allegare elementi nuovi sotto il profilo del fumus boni iuris, in quanto tali meritevoli di nuova ed ulteriore analisi.
6 Al contrario, limitandosi ad argomentare circa le rinnovate ragioni di urgenza, nulla ha dedotto il in ordine alla illegittimità della sua esclusione Pt_1
dalle GPS, derivata -correttamente- dalla mancata allegazione del titolo di accesso in aperta violazione di quanto sancito dall'articolo 7, comma 12, dell'O.M.
88/2024.
Sulla base di quanto sinora esposto, il reclamo deve quindi considerarsi sprovvisto di un valido fumus boni iuris e, pertanto, da rigettarsi con assorbimento di ogni ulteriore e diverso profilo valutativo.
Quanto alle spese di lite, esse sono rimesse al merito.
Infine, occorre dare atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, quale giudice del lavoro, letto l'art. 669terdecies c.p.c., così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria, Sezione Lavoro, in data 30.01.2025 nel procedimento R.G.
5768/2024 -1. Per l'effetto, conferma il provvedimento reclamato;
2) demanda al merito per la regolamentazione delle spese di lite;
3) dà atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 24 marzo 2025
Reggio Calabria, 25 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Anna Bianco) (dott. Arturo D'Ingianna)
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