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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1998/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1998/2022 Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto servitù, querela di falso proposta in via incidentale vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Liguori (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano di Sorrento NA) alla Piazza Cota n. 8
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Pallotta (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano Di Sorrento (NA) alla C.F._4
Via Bagnulo n. 132
CONVENUTA
NONCHE'
P.M. presso il tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, le parti si riportavano alle proprie richieste ed in particolare:
1 - l'avv. Giacomo Pallotta per , nel ribadire la contestazione alla relazione di CTU Controparte_1 come da verbale del 10.07.24, concludeva per l'accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale, chiedendo concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.;
- l'avv. Stefano Liguori per (parte convenuta nel giudizio incidentale per querela di Parte_1 falso), riportandosi a quanto ampiamente dedotto nei precedenti atti e verbali di causa relativamente al presente giudizio incidentale, concludeva affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito così provvedere: a. Rigettare la querela di falso proposta siccome inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
b. condannarsi la querelante al Controparte_1 pagamento di spese ed onorari di lite del presente giudizio incidentale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Reiterava piena ed estensiva impugnativa di tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, anche per tramite del proprio C.T.P. Chiedeva di riservare la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 02.07.2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.03.2022, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di accertare che le condizioni del fondo servente di proprietà della stessa Controparte_1 impedivano l'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore del proprio fondo, con conseguente condanna della convenuta ai sensi dell'art. 1079 c.c. all'eliminazione di ogni ostacolo frapposto al regolare godimento della predetta servitù di passaggio pedonale.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di essere esclusivo proprietario di un fondo di circa
29,30 are, sito in CO UE, frazione di Arola, località Torricella, particelle 696 e 698 del foglio
21 dell'NCT di detto Comune;
di aver ricevuto tale fondo in donazione da nel 2018 Controparte_2
(con atto per Notaio di Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, Persona_1 racc. n. 6964); che tale fondo era completamente intercluso e che, dunque, con atto di divisione per
Notaio di CO UE del 21.07.1988, rep. n. 68606, racc. n. 7356 era stata costituita Persona_2 in suo favore servitù di passaggio sul fondo confinante di proprietà di (particelle 239 Controparte_1
e 697, foglio 21 del NCT del Comune di CO UE), da esercitarsi tramite una stradina larga circa
2 metri;
che tale striscia di terreno era stata resa impraticabile dalla convenuta in quanto invasa da coltivazioni, residui di muratura, legname, erbacce e materiale di risulta;
di aver ritualmente proceduto, dapprima, alla diffida ed alla costituzione in mora della e, poi, all'infruttuoso CP_1 tentativo di mediazione e conciliazione;
di qui l'interesse ad adire codesto Tribunale.
L'attore quindi chiedeva: di condannare la convenuta all'immediata eliminazione di ogni ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio pedonale costituita in favore del fondo attoreo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio,
2 di costituire servitù coattiva di passaggio pedonale in favore del proprio fondo ed a carico del fondo confinante di;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 614bis, di determinare la somma dovuta Controparte_1 dall'obbligata in caso di inottemperanza e/o ritardo nell'esecuzione della sentenza nonché per il caso di ulteriore violazione e/o successiva inosservanza, nella misura di euro 100,00 al giorno, ovvero in quella differente ritenuta di giustizia;
di condannare la convenuta alla refusione delle spese e degli onorari di lite.
Si costituiva in giudizio, in data 01.07.2022, la convenuta eccependo Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di servitù dedotto dall'attore per non uso ultraventennale ed il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto notarile costitutivo della servitù di passaggio aveva posto a carico del proprietario del fondo dominante l'onere di “idoneizzare la stradina” parte del fondo servente, ma tale opera non era mai stata realizzata con la conseguenza che l'impossibilità di esercitare il diritto di passaggio non poteva essere imputata all'esclusiva responsabilità della convenuta.
In via riconvenzionale, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di donazione per Notaio dott.ssa
(rep. n. 36558, racc. n. 6964) in virtù del quale era divenuto Persona_1 Parte_1 esclusivo proprietario del fondo dominante per falsità della firma ivi apposta dal donante. Parlato si riservava pertanto di proporre, in via incidentale, querela di falso per far valere la falsità CP_1 della firma presuntamente apposta dal defunto sull'atto di donazione sul presupposto Controparte_2 che quest'ultimo, sempre in data 08.03.2018 ed innanzi al medesimo notaio, aveva effettuato altre due donazioni emettendo due assegni bancari in favore di e di , il cui Persona_3 Persona_4 incasso era però stato rifiutato sia dalla banca del creditore, sia da quella trattaria proprio per questioni legate alla corrispondenza della firma apposta con quella depositata, oltre al fatto che appena 40 giorni prima della donazione il medico curante del aveva certificato che il paziente appariva CP_1 disorientato ed affetto da limitazione funzionale del rachide e degli arti.
Infine, ed in via subordinata, la convenuta eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per mancanza di una concreta e reale manifestazione di volontà del donante ed in ogni caso l'annullabilità del contratto di donazione per incapacità di intendere e di volere di comprovata dalla Controparte_2 copiosa documentazione medica in atti.
Dunque, in via istruttoria ed ai fini della querela di falso, la convenuta chiedeva al Tribunale: di ordinare, ex art. 210 e/o 213 c.p.c., al notaio dr.ssa l'esibizione dell'originale Persona_5 dell'atto denominato di “donazione modale” stipulato tra e (rep. n. Controparte_2 Parte_1
36558 – Racc. 6964) in data 08.03.2018; di disporre perizia calligrafica onde accertare la veridicità della firma apposta sul predetto atto di donazione modale da , all'uopo disponendo il Controparte_2
3 confronto con la firma apposta sulla carta di identità del medesimo rilasciata dal Comune di CO
UE il 06.03.2017.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 01.03.2023 la convenuta del giudizio principale compariva personalmente dichiarando di voler proporre e, Controparte_1 dunque, effettivamente proponeva in via incidentale querela di falso avverso la firma presuntamente apposta dal defunto (parte donante) sull'atto di donazione in favore di Controparte_2 Parte_1
(parte donataria) per notaio dr.ssa (rep. n. 36558 – Racc. 6964) in data Persona_5
08.03.2018.
Con successiva ordinanza del 09.03.2023, constatata la rilevanza ex art. 122 della querela di falso, il giudice ne autorizzava la proposizione e, dunque, rinviava all'udienza del 17.05.2023 con l'intervento del P.M., contestualmente ordinando al Notaio (e con ordinanza integrativa del Persona_5
05.04.2023 anche all'Archivio Notarile di Napoli) di depositare alla predetta udienza l'originale dell'atto di donazione dell'08.03.2018, rep. n. 36558 e racc. n. 6964, registrato il 22.03.2018 al n.
2713/1T. eccepiva preliminarmente la nullità e l'inammissibilità della querela, non essendo Parte_1 mai stato prodotto l'originale dell'atto impugnato. Nel merito parte convenuta deduceva l'infondatezza della querela non essendo rilevante un'eventuale differenza tra la sottoscrizione apposta all'atto oggetto di querela e quelle offerte quali comparative, essendo il affetto da CP_1 problemi agli arti ed essendo le firme poste a confronto risalenti ad anni differenti. A ciò si aggiungeva il fatto che la sottoscrizione impugnata era stata opposta in presenza di un Notaio e di due testimoni e che , il giorno 08.03.2018, era assolutamente lucido e pienamente capace di Controparte_2 intendere e di volere.
Dunque, acquisito l'originale del documento impugnato in quanto depositato in cancelleria dal conservatore delegato dell'Archivio Notarile di Napoli dott.ssa in data 16.05.2023, Persona_6 con ordinanza del 13.07.2023 veniva disposta CTU grafologica ad opera della dott.ssa Per_7
la quale provvedeva a depositare relazione peritale definitiva in data 19.04.2024.
[...]
Con ordinanza del 13.02.2025, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione al
Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art. 221 comma 1 c.p.c. essendo stata la stessa proposta in via incidentale da nel corso del Controparte_1 giudizio avviato da La ha infatti dapprima dedotto di voler proporre querela Parte_1 CP_1 di falso avverso l'atto di donazione per notaio dr.ssa (rep. n. 36558 – Racc. Persona_5
6964) del 8.03.2018 nella comparsa di costituzione e risposta per poi effettivamente e personalmente
4 proporla tramite dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 01.03.2023 riportata nel relativo verbale in atti (Cfr. verbale d'udienza del 01.03.2023 in atti: “E' presente personalmente la parte sig.ra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1 identificata a mezzo di carta identità numero la quale conferma di voler proporre, come Numero_1 in effetti propone in via incidentale, querela di falso avverso la firma presuntamente apposta dal defunto sig. sull'atto di donazione in favore del sig. per notaio dr.ssa Controparte_2 Parte_1
(rep. n. 36558 – Racc. 6964) che sarebbe avvenuta in data 08.03.2018.”). Persona_5
L'art. 221 comma 1 c.p.c. prevede infatti che la querela di falso possa proporsi in via incidentale ossia
“in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”. Dal punto di vista formale, la querela di falso incidentale deve essere proposta dalla parte personalmente (come nel caso di specie) o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
In secondo luogo va affermata l'ammissibilità della proposta azione giudiziaria anche ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., alla cui stregua l'atto con cui viene promossa la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela medesima, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr. Cass. civ., nn. 6383/1988, 8230/1990, 10874/2018). Nel caso di specie l'attrice del giudizio incidentale di querela di falso ha indicato gli elementi e le prove della falsità, impugnando la firma apposta sull'atto di donazione dal donante e chiedendo Controparte_2 ammettersi CTU grafologica al fine di dimostrare la dedotta falsità della sottoscrizione.
Quanto alla rilevanza probatoria del documento impugnato, occorre considerare che, nell'azione diretta ad accertare la sussistenza della servitù o ad ottenerne la costituzione in via coattiva (come nella specie), l'oggetto della domanda è la richiesta della creazione o l'accertamento del diritto reale, di cui la proprietà del fondo dominante costituisce il presupposto legittimante;
presupposto che, in tal caso, trova il suo fondamento nell'atto di donazione per Notaio dell'8.03.2018 ed è stato Per_5 posto in discussione con la querela di falso.
Passando al merito della vicenda, l'attività istruttoria è stata incentrata sull'espletamento della CTU grafologica al fine di accertare l'autografia dell'atto di donazione per Notaio di Persona_1
Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, racc. n. 6964 ad apparente firma del donante acquisito in originale all'udienza del 17.05.2023, invitando il perito all'utilizzo delle Controparte_2 scritture di comparazione ammesse. Del resto, in ordine alla querela di falso, la Suprema Corte ha chiarito che la CTU è uno strumento istruttorio idoneo a consentire (in via preferenziale) la verifica
5 dell'autenticità o meno della sottoscrizione impugnata per falsità, anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 743/1974 e Cass. n. 3131/1980)
Orbene, i risultati a cui è pervenuta la CTU possono ritenersi altamente affidabili e condivisibili: il perito ha infatti ricostruito con sufficiente precisione le caratteristiche morfostrutturali e dinamico grafiche della scrittura del conducendo l'esame tecnico secondo il protocollo ENFSI per CP_1
l'analisi e la comparazione della manoscrittura ed avvalendosi di comparative congrue per numero e qualità. Dall'analisi grafologica delle firme a raffronto il perito ha rinvenuto “notevoli similitudini in tutti i generi grafologici” ed ha riconosciuto “un medesimo modus scribendi” riscontrando solo poche differenze le quali, tuttavia, “trovano una logica spiegazione tecnica nell'involuzione della morfo- dinamica scritturale a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute del soggetto, così come evincibile dalla documentazione sanitaria prodotta nei fascicoli di causa”.
Sulla scorta di tali risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria presente nelle firme autografe, il
CTU ha concluso per l'autografia della scrittura in verifica, rilevando che la firma a nome apparente di “ apposta sull'atto di donazione per Notaio di Controparte_2 Persona_5
Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, racc. n. 6964, acquisita ed esaminata in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV, è riconducibile con grado di certezza tecnica alla mano di . Controparte_2
In particolare, il consulente ha evidenziato che “osservando le firme autografe è possibile notare la fluidità gestuale delle sottoscrizioni vergate nel 1988 e già nel 1994 sono visibili i primi “cedimenti” gestuali, con tentennamenti del tratto attribuibili ai primi cenni di senilità psico-fisica (come osservabile ad es. in C2f). Si osserva infatti soprattutto una perdita e carenza di flessibilità ed elasticità grafica. Nel 2007 e nel 2009, ovvero quando il soggetto aveva circa 75 e 77 anni si denota una maggiore destrutturazione grafo-motoria presente nei segmenti letterali, così come nel 2017 si evidenzia ancora un ulteriore cedimento morfo-dinamico in linea e compatibile con le patologie descritte nella documentazione medica prodotta in giudizio e con la sua diretta involuzione scrittoria: rallentamento della velocità esecutiva, interruzioni più frequenti, minore energia pressoria, maggiori disuguaglianze grafiche, tratto più incerto.
La scrittura in verifica mostra un invecchiamento scritturale patologico, sia cerebrale che fisico, che
è in linea con quanto riportato nella documentazione sanitaria a fascicolo. Si evidenzia una morfodinamica scrittoria che diverge apparentemente dalle firme a raffronto ma che a contrario è scandita dalla stessa dinamica esecutiva. La morfologia costruttiva, ad esempio, delle maiuscole in verifica che apparentemente diverge dalle iniziali ornate delle autografe, l'omissione della “r” e la
“dimenticanza” della “c”, apposta successivamente, trovano riscontro nei disturbi cognitivi rilevati nei documenti sanitari prodotti. Il deterioramento cognitivo, anche lieve come nella “vasculopatia
6 cerebrale cronica con note di demenza”, comporta disturbi soggettivi della memoria, incertezze ed errori nella rievocazione di nomi propri, minore elasticità mentale, mancanza di chiarezza grafica.
Così come i maggiori tremori presenti nella sottoscrizione, la perdita della qualità del tratto e le deformazioni strutturali delle lettere in verifica risultano coerenti con l'osteoartrosi generalizzata con limitazioni funzionali del rachide ed arti.
In definitiva, l'analisi grafologica della morfo-dinamica della firma in verifica evidenzia una maggiore stentatezza ritmica e una maggiore destrutturazione morfologica di alcune lettere rispetto alle firme autografe che trova però una risposta coerente nel quadro clinico descritto nella documentazione sanitaria prodotta e riscontro in assonanze dinamiche presenti tra e fra le lettere e nella loro costruzione e apposizione spaziale”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che in tutte le firme raffrontate sono presenti irregolarità spaziali;
che nelle firme a raffronto la “i” è verticale e la “c” si presenta inclinata come nelle firme più coeve, ovvero quelle risalenti al 2017; che, ancora, “tra le firme a raffronto si evidenziano similitudini nei collegamenti secondari che si presentano talvolta curvi ma con angolo finale che preannuncia un cambio direzionale con una tensione nel segmento successivo, così come nel collegamento secondario angoloso presente tra la “M” e la “i”; “si osserva una tendenza all'aumento di calibro delle lettere nella zona finale della parola, evidente soprattutto nel nome”.
L'ausiliario ha, poi, aggiunto: “assonanze costanti nella conduzione del filo grafico sono evidenziabili tra lo stacco dell'iniziale “P” del cognome e il raggruppamento di “Mi” del nome, così come la tendenza a legare le lettere in quest'ultimo. Dall'analisi emerge simile secchezza del tratto ed una pressione aritmica in tutto il tracciato, con medesimi appoggi in segmenti quali la parte bassa dell'ovale della “P”, l'asta della “t”, il collegamento secondario presente tra la “M” e la “i”, l'asta della “h” e brevi segmenti presenti nell'occhiello della “l” e nei collegamenti secondari in generale”.
Le conclusioni cui il perito è pervenuto, dunque, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale adeguatamente approfondito, nonché coerentemente ed esaustivamente argomentato, che, valutando tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame, possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Il consulente ha inoltre fornito compiuta risposta alle osservazioni del CTP evidenziando che “gli elementi riportati dalla C.T.P. di divergenza tra la sottoscrizione e le comparative, si limitano ai soli aspetti morfologici delle lettere, i quali sono a basso livello probatorio. Nell'analisi espletata non è emerso nessun tipo di imitazione, sia strumentale che a mano, in quanto la firma in verifica non riproduce calligraficamente le firme in comparazione ma è il risultato dall'involuzione scritturale del de cuius che nel 2018, ovvero la data indicata nell'atto ove apposta la sottoscrizione in verifica, aveva circa 86 anni. L'analisi espletata dalla C.T.P. è di tipo calligrafico, pertanto priva dell'osservazione
7 dinamica delle firme, anche rapportato al contesto extra-grafico, propria dell'analisi grafologica (v. altresì dottrina richiamata nel presente elaborato e i numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema
Corte sul punto).
L'analisi svolta ha tenuto conto del quadro extra grafico nonché patologico del soggetto, secondo i canoni della grafopatologia, a tal fine riportando gli elementi diagnostici contenuti nella documentazione sanitaria depositata al fascicolo telematico.
Dall'indagine tecnica è chiaramente emersa la medesima dinamica gestuale ed i medesimi piccoli gesti caratterizzanti l'unicità di mano, e tanto sia nella firma in verifica che nelle firme in comparazione, elementi riportati nella tabella sintetica nelle conclusioni. Detti elementi sono sostanziali e riscontrabili in ogni genere grafologico. A contrario, la diversità morfologica osservata nella firma in verifica è certamente un dato a basso valore probatorio, giacché il genere forma, ovvero la costruzione formale dello scritto, nonché l'aspetto assiale, sono tutti elementi suscettibili di essere modificati da fattori intervenienti (ad es. patologie) ed altresì ascrivibili alla variabilità grafica del soggetto scrivente.
Gli elementi riscontrati dalla C.T.P. sono invero di tipo formale e non trovano riscontro nemmeno in un ipotetico tentativo imitatorio che avrebbe, in ipotesi, restituito verosimilmente un risultato più similare alla sottoscrizione del sig. , che si caratterizza per una costruzione semplice Controparte_2 dovuta ad un basso livello grafico.
Si specifica inoltre che la scrivente non ha mai accennato a “stacchi immotivati” nella firma in verifica, e giammai ha fatto riferimento ad una valutazione in ordine alla “capacità di intendere e volere del de cuius”, come pretestuosamente asserito dalla C.T.P. nelle proprie osservazioni. Tali affermazioni restano mere considerazioni della Consulente di parte e non trovano riscontro nella presente perizia, che si è basata esclusivamente sull'indagine grafologica e sulla letteratura scientifica grafopatologica riportata in calce.
Valga dunque il vero. È infatti la stessa C.T.P. a fare riferimento a date ed atti che secondo la sua interpretazione implicherebbero “l'impossibilità di firmare, così come dicono i certificati neurologici ospedalieri nonché le cartelle cliniche”. A fronte di tale osservazione, appare in ogni caso rilevante rimarcare che la documentazione sanitaria presente al fascicolo, giammai evidenzia una
“impossibilità di firmare”, riportando fasi di salute altalenanti.
In merito al verbale del pronto soccorso del 03.04.2018 e al quadro clinico del 15.03.2018 che la dott.ssa riporta per ascriverli ad un quadro medico critico, si specifica che tale Pt_2 documentazione è successiva alla data di sottoscrizione in verifica (08.03.2018).
Sul punto, pare appena il caso di rimarcare che non è di competenza di questa C.T.U. e non è oggetto dell'incarico grafologico conferito stabilire se ed in che misura il soggetto avesse o meno la capacità
8 di scrivere. Le osservazioni della C.T.P. vogliono essere interpretative di un quadro sanitario che non può essere considerato nella tipologia di incarico conferito. Si specifica che il contenuto della documentazione sanitaria riportato nella presente perizia è limitato esclusivamente agli elementi consentiti nell'ambito dell'indagine grafopatologica […]”.
Quanto poi alla presenza di “rigidità dovute e tremori senili”, il CTU ha evidenziato che le foto inserite dalla CTP a supporto della tesi sostenuta “sono inconferenti, poiché inerenti a sottoscrizioni del 1988, ovvero quando il soggetto aveva circa 56 anni e chiaramente mostrano elementi grafologici certamente più spontanei delle rigidità ed angolosità, riscontrati dalla scrivente nelle sottoscrizioni vergate in età senile”.
In definitiva, sulla scorta delle puntuali argomentazioni del CTU, va affermata l'autografia della scrittura in verifica, ovvero che la firma a nome apparente di “ ” apposta sull'atto di Controparte_2 donazione per Notaio di Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, Persona_5 racc. n. 6964, è riconducibile alla mano del sig. ; né tantomeno risultano allegati Controparte_2 elementi per ritenere fondata la tesi, proposta in subordine dalla , della sottoscrizione dell'atto CP_1 di donazione “con mano guidata”. Anzi, proprio le risultanze della consulenza – come già ampiamente argomentato – consentono di escludere qualsivoglia intervento terzo, risultando la sottoscrizione “il risultato dall'involuzione scritturale del de cuius che nel 2018, ovvero la data indicata nell'atto ove apposta la sottoscrizione in verifica, aveva circa 86 anni”.
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto della querela di falso proposta in via incidentale da CP_1
[...]
Essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori per definire la domanda, la causa va rimessa al giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Le spese del giudizio incidentale sulla querela di falso seguono il regime della soccombenza e si liquidano in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando i parametri minimi.
Le spese dell'espletata CTU grafologica, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico dell'attrice del giudizio incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale da nei confronti di così provvede: Controparte_1 Parte_1
1) rigetta la domanda;
9 2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Stefano Liguori dichiaratosi antistatario;
3) nei rapporti interni tra le parti pone a carico di le spese di CTU già liquidate con Controparte_1 separato decreto;
4) ordina alla Cancelleria di provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla restituzione del documento e alla menzione sull'atto della sentenza di rigetto della querela di falso ai sensi dell'art. 226 c.c..
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1998/2022 Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto servitù, querela di falso proposta in via incidentale vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Liguori (C.F. ), C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano di Sorrento NA) alla Piazza Cota n. 8
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Pallotta (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Piano Di Sorrento (NA) alla C.F._4
Via Bagnulo n. 132
CONVENUTA
NONCHE'
P.M. presso il tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, le parti si riportavano alle proprie richieste ed in particolare:
1 - l'avv. Giacomo Pallotta per , nel ribadire la contestazione alla relazione di CTU Controparte_1 come da verbale del 10.07.24, concludeva per l'accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale, chiedendo concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.;
- l'avv. Stefano Liguori per (parte convenuta nel giudizio incidentale per querela di Parte_1 falso), riportandosi a quanto ampiamente dedotto nei precedenti atti e verbali di causa relativamente al presente giudizio incidentale, concludeva affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito così provvedere: a. Rigettare la querela di falso proposta siccome inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
b. condannarsi la querelante al Controparte_1 pagamento di spese ed onorari di lite del presente giudizio incidentale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Reiterava piena ed estensiva impugnativa di tutto quanto dedotto ed eccepito da controparte, anche per tramite del proprio C.T.P. Chiedeva di riservare la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 02.07.2025, ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.03.2022, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di accertare che le condizioni del fondo servente di proprietà della stessa Controparte_1 impedivano l'esercizio della servitù di passaggio costituita in favore del proprio fondo, con conseguente condanna della convenuta ai sensi dell'art. 1079 c.c. all'eliminazione di ogni ostacolo frapposto al regolare godimento della predetta servitù di passaggio pedonale.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva di essere esclusivo proprietario di un fondo di circa
29,30 are, sito in CO UE, frazione di Arola, località Torricella, particelle 696 e 698 del foglio
21 dell'NCT di detto Comune;
di aver ricevuto tale fondo in donazione da nel 2018 Controparte_2
(con atto per Notaio di Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, Persona_1 racc. n. 6964); che tale fondo era completamente intercluso e che, dunque, con atto di divisione per
Notaio di CO UE del 21.07.1988, rep. n. 68606, racc. n. 7356 era stata costituita Persona_2 in suo favore servitù di passaggio sul fondo confinante di proprietà di (particelle 239 Controparte_1
e 697, foglio 21 del NCT del Comune di CO UE), da esercitarsi tramite una stradina larga circa
2 metri;
che tale striscia di terreno era stata resa impraticabile dalla convenuta in quanto invasa da coltivazioni, residui di muratura, legname, erbacce e materiale di risulta;
di aver ritualmente proceduto, dapprima, alla diffida ed alla costituzione in mora della e, poi, all'infruttuoso CP_1 tentativo di mediazione e conciliazione;
di qui l'interesse ad adire codesto Tribunale.
L'attore quindi chiedeva: di condannare la convenuta all'immediata eliminazione di ogni ostacolo all'esercizio della servitù di passaggio pedonale costituita in favore del fondo attoreo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù di passaggio,
2 di costituire servitù coattiva di passaggio pedonale in favore del proprio fondo ed a carico del fondo confinante di;
in ogni caso, ai sensi dell'art. 614bis, di determinare la somma dovuta Controparte_1 dall'obbligata in caso di inottemperanza e/o ritardo nell'esecuzione della sentenza nonché per il caso di ulteriore violazione e/o successiva inosservanza, nella misura di euro 100,00 al giorno, ovvero in quella differente ritenuta di giustizia;
di condannare la convenuta alla refusione delle spese e degli onorari di lite.
Si costituiva in giudizio, in data 01.07.2022, la convenuta eccependo Controparte_1 preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di servitù dedotto dall'attore per non uso ultraventennale ed il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto notarile costitutivo della servitù di passaggio aveva posto a carico del proprietario del fondo dominante l'onere di “idoneizzare la stradina” parte del fondo servente, ma tale opera non era mai stata realizzata con la conseguenza che l'impossibilità di esercitare il diritto di passaggio non poteva essere imputata all'esclusiva responsabilità della convenuta.
In via riconvenzionale, parte convenuta eccepiva la nullità dell'atto di donazione per Notaio dott.ssa
(rep. n. 36558, racc. n. 6964) in virtù del quale era divenuto Persona_1 Parte_1 esclusivo proprietario del fondo dominante per falsità della firma ivi apposta dal donante. Parlato si riservava pertanto di proporre, in via incidentale, querela di falso per far valere la falsità CP_1 della firma presuntamente apposta dal defunto sull'atto di donazione sul presupposto Controparte_2 che quest'ultimo, sempre in data 08.03.2018 ed innanzi al medesimo notaio, aveva effettuato altre due donazioni emettendo due assegni bancari in favore di e di , il cui Persona_3 Persona_4 incasso era però stato rifiutato sia dalla banca del creditore, sia da quella trattaria proprio per questioni legate alla corrispondenza della firma apposta con quella depositata, oltre al fatto che appena 40 giorni prima della donazione il medico curante del aveva certificato che il paziente appariva CP_1 disorientato ed affetto da limitazione funzionale del rachide e degli arti.
Infine, ed in via subordinata, la convenuta eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per mancanza di una concreta e reale manifestazione di volontà del donante ed in ogni caso l'annullabilità del contratto di donazione per incapacità di intendere e di volere di comprovata dalla Controparte_2 copiosa documentazione medica in atti.
Dunque, in via istruttoria ed ai fini della querela di falso, la convenuta chiedeva al Tribunale: di ordinare, ex art. 210 e/o 213 c.p.c., al notaio dr.ssa l'esibizione dell'originale Persona_5 dell'atto denominato di “donazione modale” stipulato tra e (rep. n. Controparte_2 Parte_1
36558 – Racc. 6964) in data 08.03.2018; di disporre perizia calligrafica onde accertare la veridicità della firma apposta sul predetto atto di donazione modale da , all'uopo disponendo il Controparte_2
3 confronto con la firma apposta sulla carta di identità del medesimo rilasciata dal Comune di CO
UE il 06.03.2017.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 01.03.2023 la convenuta del giudizio principale compariva personalmente dichiarando di voler proporre e, Controparte_1 dunque, effettivamente proponeva in via incidentale querela di falso avverso la firma presuntamente apposta dal defunto (parte donante) sull'atto di donazione in favore di Controparte_2 Parte_1
(parte donataria) per notaio dr.ssa (rep. n. 36558 – Racc. 6964) in data Persona_5
08.03.2018.
Con successiva ordinanza del 09.03.2023, constatata la rilevanza ex art. 122 della querela di falso, il giudice ne autorizzava la proposizione e, dunque, rinviava all'udienza del 17.05.2023 con l'intervento del P.M., contestualmente ordinando al Notaio (e con ordinanza integrativa del Persona_5
05.04.2023 anche all'Archivio Notarile di Napoli) di depositare alla predetta udienza l'originale dell'atto di donazione dell'08.03.2018, rep. n. 36558 e racc. n. 6964, registrato il 22.03.2018 al n.
2713/1T. eccepiva preliminarmente la nullità e l'inammissibilità della querela, non essendo Parte_1 mai stato prodotto l'originale dell'atto impugnato. Nel merito parte convenuta deduceva l'infondatezza della querela non essendo rilevante un'eventuale differenza tra la sottoscrizione apposta all'atto oggetto di querela e quelle offerte quali comparative, essendo il affetto da CP_1 problemi agli arti ed essendo le firme poste a confronto risalenti ad anni differenti. A ciò si aggiungeva il fatto che la sottoscrizione impugnata era stata opposta in presenza di un Notaio e di due testimoni e che , il giorno 08.03.2018, era assolutamente lucido e pienamente capace di Controparte_2 intendere e di volere.
Dunque, acquisito l'originale del documento impugnato in quanto depositato in cancelleria dal conservatore delegato dell'Archivio Notarile di Napoli dott.ssa in data 16.05.2023, Persona_6 con ordinanza del 13.07.2023 veniva disposta CTU grafologica ad opera della dott.ssa Per_7
la quale provvedeva a depositare relazione peritale definitiva in data 19.04.2024.
[...]
Con ordinanza del 13.02.2025, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione al
Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, deve essere affermata l'ammissibilità della querela in esame ai sensi dell'art. 221 comma 1 c.p.c. essendo stata la stessa proposta in via incidentale da nel corso del Controparte_1 giudizio avviato da La ha infatti dapprima dedotto di voler proporre querela Parte_1 CP_1 di falso avverso l'atto di donazione per notaio dr.ssa (rep. n. 36558 – Racc. Persona_5
6964) del 8.03.2018 nella comparsa di costituzione e risposta per poi effettivamente e personalmente
4 proporla tramite dichiarazione resa nel corso dell'udienza del 01.03.2023 riportata nel relativo verbale in atti (Cfr. verbale d'udienza del 01.03.2023 in atti: “E' presente personalmente la parte sig.ra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Controparte_1 identificata a mezzo di carta identità numero la quale conferma di voler proporre, come Numero_1 in effetti propone in via incidentale, querela di falso avverso la firma presuntamente apposta dal defunto sig. sull'atto di donazione in favore del sig. per notaio dr.ssa Controparte_2 Parte_1
(rep. n. 36558 – Racc. 6964) che sarebbe avvenuta in data 08.03.2018.”). Persona_5
L'art. 221 comma 1 c.p.c. prevede infatti che la querela di falso possa proporsi in via incidentale ossia
“in corso di causa in qualunque stato e grado del giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”. Dal punto di vista formale, la querela di falso incidentale deve essere proposta dalla parte personalmente (come nel caso di specie) o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
In secondo luogo va affermata l'ammissibilità della proposta azione giudiziaria anche ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., alla cui stregua l'atto con cui viene promossa la querela di falso, in via principale od in corso di causa, deve contenere, a pena di nullità insanabile e, quindi, di inammissibilità della querela medesima, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente alla proposizione della querela), salvo che la falsità sia rilevabile ictu oculi dal documento impugnato e non occorrano indagini particolari per stabilirla (cfr. Cass. civ., nn. 6383/1988, 8230/1990, 10874/2018). Nel caso di specie l'attrice del giudizio incidentale di querela di falso ha indicato gli elementi e le prove della falsità, impugnando la firma apposta sull'atto di donazione dal donante e chiedendo Controparte_2 ammettersi CTU grafologica al fine di dimostrare la dedotta falsità della sottoscrizione.
Quanto alla rilevanza probatoria del documento impugnato, occorre considerare che, nell'azione diretta ad accertare la sussistenza della servitù o ad ottenerne la costituzione in via coattiva (come nella specie), l'oggetto della domanda è la richiesta della creazione o l'accertamento del diritto reale, di cui la proprietà del fondo dominante costituisce il presupposto legittimante;
presupposto che, in tal caso, trova il suo fondamento nell'atto di donazione per Notaio dell'8.03.2018 ed è stato Per_5 posto in discussione con la querela di falso.
Passando al merito della vicenda, l'attività istruttoria è stata incentrata sull'espletamento della CTU grafologica al fine di accertare l'autografia dell'atto di donazione per Notaio di Persona_1
Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, racc. n. 6964 ad apparente firma del donante acquisito in originale all'udienza del 17.05.2023, invitando il perito all'utilizzo delle Controparte_2 scritture di comparazione ammesse. Del resto, in ordine alla querela di falso, la Suprema Corte ha chiarito che la CTU è uno strumento istruttorio idoneo a consentire (in via preferenziale) la verifica
5 dell'autenticità o meno della sottoscrizione impugnata per falsità, anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 743/1974 e Cass. n. 3131/1980)
Orbene, i risultati a cui è pervenuta la CTU possono ritenersi altamente affidabili e condivisibili: il perito ha infatti ricostruito con sufficiente precisione le caratteristiche morfostrutturali e dinamico grafiche della scrittura del conducendo l'esame tecnico secondo il protocollo ENFSI per CP_1
l'analisi e la comparazione della manoscrittura ed avvalendosi di comparative congrue per numero e qualità. Dall'analisi grafologica delle firme a raffronto il perito ha rinvenuto “notevoli similitudini in tutti i generi grafologici” ed ha riconosciuto “un medesimo modus scribendi” riscontrando solo poche differenze le quali, tuttavia, “trovano una logica spiegazione tecnica nell'involuzione della morfo- dinamica scritturale a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute del soggetto, così come evincibile dalla documentazione sanitaria prodotta nei fascicoli di causa”.
Sulla scorta di tali risultanze, tenuto conto della variabilità scrittoria presente nelle firme autografe, il
CTU ha concluso per l'autografia della scrittura in verifica, rilevando che la firma a nome apparente di “ apposta sull'atto di donazione per Notaio di Controparte_2 Persona_5
Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, racc. n. 6964, acquisita ed esaminata in originale anche tramite strumentazione agli IR e UV, è riconducibile con grado di certezza tecnica alla mano di . Controparte_2
In particolare, il consulente ha evidenziato che “osservando le firme autografe è possibile notare la fluidità gestuale delle sottoscrizioni vergate nel 1988 e già nel 1994 sono visibili i primi “cedimenti” gestuali, con tentennamenti del tratto attribuibili ai primi cenni di senilità psico-fisica (come osservabile ad es. in C2f). Si osserva infatti soprattutto una perdita e carenza di flessibilità ed elasticità grafica. Nel 2007 e nel 2009, ovvero quando il soggetto aveva circa 75 e 77 anni si denota una maggiore destrutturazione grafo-motoria presente nei segmenti letterali, così come nel 2017 si evidenzia ancora un ulteriore cedimento morfo-dinamico in linea e compatibile con le patologie descritte nella documentazione medica prodotta in giudizio e con la sua diretta involuzione scrittoria: rallentamento della velocità esecutiva, interruzioni più frequenti, minore energia pressoria, maggiori disuguaglianze grafiche, tratto più incerto.
La scrittura in verifica mostra un invecchiamento scritturale patologico, sia cerebrale che fisico, che
è in linea con quanto riportato nella documentazione sanitaria a fascicolo. Si evidenzia una morfodinamica scrittoria che diverge apparentemente dalle firme a raffronto ma che a contrario è scandita dalla stessa dinamica esecutiva. La morfologia costruttiva, ad esempio, delle maiuscole in verifica che apparentemente diverge dalle iniziali ornate delle autografe, l'omissione della “r” e la
“dimenticanza” della “c”, apposta successivamente, trovano riscontro nei disturbi cognitivi rilevati nei documenti sanitari prodotti. Il deterioramento cognitivo, anche lieve come nella “vasculopatia
6 cerebrale cronica con note di demenza”, comporta disturbi soggettivi della memoria, incertezze ed errori nella rievocazione di nomi propri, minore elasticità mentale, mancanza di chiarezza grafica.
Così come i maggiori tremori presenti nella sottoscrizione, la perdita della qualità del tratto e le deformazioni strutturali delle lettere in verifica risultano coerenti con l'osteoartrosi generalizzata con limitazioni funzionali del rachide ed arti.
In definitiva, l'analisi grafologica della morfo-dinamica della firma in verifica evidenzia una maggiore stentatezza ritmica e una maggiore destrutturazione morfologica di alcune lettere rispetto alle firme autografe che trova però una risposta coerente nel quadro clinico descritto nella documentazione sanitaria prodotta e riscontro in assonanze dinamiche presenti tra e fra le lettere e nella loro costruzione e apposizione spaziale”.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che in tutte le firme raffrontate sono presenti irregolarità spaziali;
che nelle firme a raffronto la “i” è verticale e la “c” si presenta inclinata come nelle firme più coeve, ovvero quelle risalenti al 2017; che, ancora, “tra le firme a raffronto si evidenziano similitudini nei collegamenti secondari che si presentano talvolta curvi ma con angolo finale che preannuncia un cambio direzionale con una tensione nel segmento successivo, così come nel collegamento secondario angoloso presente tra la “M” e la “i”; “si osserva una tendenza all'aumento di calibro delle lettere nella zona finale della parola, evidente soprattutto nel nome”.
L'ausiliario ha, poi, aggiunto: “assonanze costanti nella conduzione del filo grafico sono evidenziabili tra lo stacco dell'iniziale “P” del cognome e il raggruppamento di “Mi” del nome, così come la tendenza a legare le lettere in quest'ultimo. Dall'analisi emerge simile secchezza del tratto ed una pressione aritmica in tutto il tracciato, con medesimi appoggi in segmenti quali la parte bassa dell'ovale della “P”, l'asta della “t”, il collegamento secondario presente tra la “M” e la “i”, l'asta della “h” e brevi segmenti presenti nell'occhiello della “l” e nei collegamenti secondari in generale”.
Le conclusioni cui il perito è pervenuto, dunque, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale adeguatamente approfondito, nonché coerentemente ed esaustivamente argomentato, che, valutando tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame, possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale.
Il consulente ha inoltre fornito compiuta risposta alle osservazioni del CTP evidenziando che “gli elementi riportati dalla C.T.P. di divergenza tra la sottoscrizione e le comparative, si limitano ai soli aspetti morfologici delle lettere, i quali sono a basso livello probatorio. Nell'analisi espletata non è emerso nessun tipo di imitazione, sia strumentale che a mano, in quanto la firma in verifica non riproduce calligraficamente le firme in comparazione ma è il risultato dall'involuzione scritturale del de cuius che nel 2018, ovvero la data indicata nell'atto ove apposta la sottoscrizione in verifica, aveva circa 86 anni. L'analisi espletata dalla C.T.P. è di tipo calligrafico, pertanto priva dell'osservazione
7 dinamica delle firme, anche rapportato al contesto extra-grafico, propria dell'analisi grafologica (v. altresì dottrina richiamata nel presente elaborato e i numerosi arresti giurisprudenziali della Suprema
Corte sul punto).
L'analisi svolta ha tenuto conto del quadro extra grafico nonché patologico del soggetto, secondo i canoni della grafopatologia, a tal fine riportando gli elementi diagnostici contenuti nella documentazione sanitaria depositata al fascicolo telematico.
Dall'indagine tecnica è chiaramente emersa la medesima dinamica gestuale ed i medesimi piccoli gesti caratterizzanti l'unicità di mano, e tanto sia nella firma in verifica che nelle firme in comparazione, elementi riportati nella tabella sintetica nelle conclusioni. Detti elementi sono sostanziali e riscontrabili in ogni genere grafologico. A contrario, la diversità morfologica osservata nella firma in verifica è certamente un dato a basso valore probatorio, giacché il genere forma, ovvero la costruzione formale dello scritto, nonché l'aspetto assiale, sono tutti elementi suscettibili di essere modificati da fattori intervenienti (ad es. patologie) ed altresì ascrivibili alla variabilità grafica del soggetto scrivente.
Gli elementi riscontrati dalla C.T.P. sono invero di tipo formale e non trovano riscontro nemmeno in un ipotetico tentativo imitatorio che avrebbe, in ipotesi, restituito verosimilmente un risultato più similare alla sottoscrizione del sig. , che si caratterizza per una costruzione semplice Controparte_2 dovuta ad un basso livello grafico.
Si specifica inoltre che la scrivente non ha mai accennato a “stacchi immotivati” nella firma in verifica, e giammai ha fatto riferimento ad una valutazione in ordine alla “capacità di intendere e volere del de cuius”, come pretestuosamente asserito dalla C.T.P. nelle proprie osservazioni. Tali affermazioni restano mere considerazioni della Consulente di parte e non trovano riscontro nella presente perizia, che si è basata esclusivamente sull'indagine grafologica e sulla letteratura scientifica grafopatologica riportata in calce.
Valga dunque il vero. È infatti la stessa C.T.P. a fare riferimento a date ed atti che secondo la sua interpretazione implicherebbero “l'impossibilità di firmare, così come dicono i certificati neurologici ospedalieri nonché le cartelle cliniche”. A fronte di tale osservazione, appare in ogni caso rilevante rimarcare che la documentazione sanitaria presente al fascicolo, giammai evidenzia una
“impossibilità di firmare”, riportando fasi di salute altalenanti.
In merito al verbale del pronto soccorso del 03.04.2018 e al quadro clinico del 15.03.2018 che la dott.ssa riporta per ascriverli ad un quadro medico critico, si specifica che tale Pt_2 documentazione è successiva alla data di sottoscrizione in verifica (08.03.2018).
Sul punto, pare appena il caso di rimarcare che non è di competenza di questa C.T.U. e non è oggetto dell'incarico grafologico conferito stabilire se ed in che misura il soggetto avesse o meno la capacità
8 di scrivere. Le osservazioni della C.T.P. vogliono essere interpretative di un quadro sanitario che non può essere considerato nella tipologia di incarico conferito. Si specifica che il contenuto della documentazione sanitaria riportato nella presente perizia è limitato esclusivamente agli elementi consentiti nell'ambito dell'indagine grafopatologica […]”.
Quanto poi alla presenza di “rigidità dovute e tremori senili”, il CTU ha evidenziato che le foto inserite dalla CTP a supporto della tesi sostenuta “sono inconferenti, poiché inerenti a sottoscrizioni del 1988, ovvero quando il soggetto aveva circa 56 anni e chiaramente mostrano elementi grafologici certamente più spontanei delle rigidità ed angolosità, riscontrati dalla scrivente nelle sottoscrizioni vergate in età senile”.
In definitiva, sulla scorta delle puntuali argomentazioni del CTU, va affermata l'autografia della scrittura in verifica, ovvero che la firma a nome apparente di “ ” apposta sull'atto di Controparte_2 donazione per Notaio di Castellammare di Stabia del 08.03.2018, rep. n. 36558, Persona_5 racc. n. 6964, è riconducibile alla mano del sig. ; né tantomeno risultano allegati Controparte_2 elementi per ritenere fondata la tesi, proposta in subordine dalla , della sottoscrizione dell'atto CP_1 di donazione “con mano guidata”. Anzi, proprio le risultanze della consulenza – come già ampiamente argomentato – consentono di escludere qualsivoglia intervento terzo, risultando la sottoscrizione “il risultato dall'involuzione scritturale del de cuius che nel 2018, ovvero la data indicata nell'atto ove apposta la sottoscrizione in verifica, aveva circa 86 anni”.
Da tutto quanto esposto consegue il rigetto della querela di falso proposta in via incidentale da CP_1
[...]
Essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori per definire la domanda, la causa va rimessa al giudice istruttore, come da separata ordinanza.
Le spese del giudizio incidentale sulla querela di falso seguono il regime della soccombenza e si liquidano in base al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della non particolare complessità delle questioni trattate, applicando i parametri minimi.
Le spese dell'espletata CTU grafologica, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico dell'attrice del giudizio incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta in via incidentale da nei confronti di così provvede: Controparte_1 Parte_1
1) rigetta la domanda;
9 2) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Stefano Liguori dichiaratosi antistatario;
3) nei rapporti interni tra le parti pone a carico di le spese di CTU già liquidate con Controparte_1 separato decreto;
4) ordina alla Cancelleria di provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla restituzione del documento e alla menzione sull'atto della sentenza di rigetto della querela di falso ai sensi dell'art. 226 c.c..
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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