Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato
Visti gli atti del procedimento iscritto al n 2025 193 rgvg promosso da
(c.f./p.iva ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv Mario Poeti (C.F.
) giusta procura speciale alle liti in atti, elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Porto Recanati in via Pergolesi nr. 15, con indirizzo
PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento: Email_1
nei confronti di
, in persona del Sig. Ministro pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato territorialmente competente in Ancona (AN), Corso Mazzini, n. 55
Oggetto: ricorso ai sensi della legge 24.03.2001 n. 89; ha pronunciato il seguente
DECRETO letto il ricorso depositato il 21/3/2025 dalla parte ricorrente suindicata, relativo al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 riferito alla procedura di fallimento della ditta “EDILPAVI di LI E. & C. s.a.s.” nonché del socio illimitatamente responsabile, dichiarata aperta dal Tribunale di Ancona con sentenza n. 26 pubblicata il 11/2/2013, ed al cui passivo la suddetta ricorrente è stata ammessa in chirografo per
€ 93.687,26, senza che venisse soddisfatta, essendosi rivelato incapiente l'attivo realizzato, interamente destinato a costi e spese in prededuzione o creditori privilegiati;
dato che dalla documentazione allegata al ricorso non è dato riscontrare la data di avvenuto deposito dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, bensì quella di chiusura dello stesso con data di esecutorietà indicata al 28/5/2013, a tale termine occorre fare riferimento ai fini della determinazione della durata irragionevole di cui si chiede l'indennizzo; considerato quanto precede, ai fini di quanto rileva in questa sede, consta che il giudizio presupposto si sia protratto dal 28/5/2013 sino alla data di pubblicazione del decreto di chiusura del fallimento, 11/3/2025, e quindi per 11 anni, 9 mesi e 11 giorni, da cui detrarre il termine di sei anni prefissato dalla legge in ordine alla sua ragionevole
1
considerato infine che, tenuto conto dei parametri di legge ed in particolare della natura degli interessi coinvolti (art.
2-bis comma 2 lett. c L. 89/2001), del numero e natura dei creditori insinuati (cfr. Cass. ord. n. 734 del 12/01/2023), nonché della mancata allegazione e prova da parte ricorrente di una attiva partecipazione allo svolgimento della procedura (art.
2-bis comma 2 lett. b L. 89/2001), appare equo riconoscere l'importo di € 400,00 per ogni anno di irragionevole durata, e quindi €
2.400,00; sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass.
18150/2011); le spese della presente fase processuale si liquidano come in dispositivo, in applicazione della tariffa ordinaria per i procedimenti di ingiunzione (ai quali il presente è, nella presente fase che si svolge in assenza di contraddittorio, assimilabile), secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento a titolo di indennizzo senza Controparte_1
dilazione a favore di (c.f./p.iva Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 2.400,00, P.IVA_1
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquida le spese di procedura in € 27,00 per spese e € 473,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti e
Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, così deciso il 4/4/2025
Il Consigliere Delegato
D.ssa Paola De Nisco
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