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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in funzione di giudice unico di primo grado, a definizione della causa iscritta al n.r.g. 1378/2022 avente ad oggetto:
“responsabilità professionale medica”, riservata in decisione all'udienza dell'11.3. 2025, ha pronunziato, ex artt. 702/bis e 702/ter c.p.c., la seguente
O R D I N A N Z A tra
(c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Quaglieri ( ), presso il quale ha eletto domicilio in C.F._2 virtù di procura alle liti in atti,
- R I C O R R E N T E -
e
( ), difeso dall'avv. Giuseppe _1 C.F._3
Merola ( , presso il quale ha eletto domicilio in virtù di C.F._4 procura alle liti in atti,
( ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., difesa dall'avv. Alfonso Oliva ( ), C.F._5 presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
), in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 difesa dall'avv. Anna Mugnano ( ), presso la quale ha eletto C.F._6 domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- R E S I S T E N T I -
Motivi in fatto ed in diritto 1. Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702/bis c.p.c. depositato in cancelleria in data 21.2.2022, è stato preceduto da ricorso ex artt. 696 e 696/bis c.p.c., n.r.g. 5467/2020 di questo Tribunale, a mezzo del quale Parte_1
odierno ricorrente, lamentando danno iatrogeno o differenziale,
[...] imputabile cioè all'inidoneo operato dei sanitari e della struttura che lo ebbero in cura in data 10.9.2010 in seguito alle ferite riportate nell'incidente stradale di pari data, costituente infortunio sul lavoro, ha avviato accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con gli odierni resistenti (struttura ospedaliera, primario del reparto di ortopedia ed assicuratore) al fine di accertare la natura, l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta medica imprudente, imperita e negligente. In particolare il assume quanto segue: Parte_1 in data 10.09.2010, mentre espletava la sua mansione di impiegato delle
[...]
, spostandosi con lo scooter aziendale nella città di , rimase coinvolto CP_4 CP_2 in un sinistro stradale, con conseguenti lesioni personali;
immediatamente soccorso dall'ambulanza del 118 che lo trasportò presso il P.S. dell'
[...]
gli venne formulata la seguente diagnosi : “frattura del Controparte_5 malleolo peroniero caviglia dx (scomposta), trauma contusivo escoriato con vasto ematoma gamba destra;
contusioni multiple”, con prognosi gg. 30 s.c. (il tutto come
1 da referto in cartella clinica depositata); in giornata il D'RE fu quindi ricoverato nel reparto di ortopedia e traumatologia ed in tale frangente, come già dichiarato agli operatori del 118 che lo avevano soccorso nonché agli operatori di
Pronto Soccorso, rendeva edotti i sanitari di essere assuntore di anticoaugulanti e betabloccanti in quanto reduce da un lontano intervento cardiaco, di sostituzione valvolare (dati anamnestici recepiti e riportati in cartella clinica); i sanitari del reparto di ortopedia sospendevano l'assunzione del farmaco fino ad allora assunto dal sig. denominato “SINTROM”, sostituendolo con “ARIXTRA” Parte_1
(eparina a basso peso molecolare) alla dose di 1 fiala s.c./die, nonostante vi fossero delle manifestazioni emorragiche clinicamente significative così come riportato nel diario clinico della cartella;
continua il D'RE che il decorso clinico durante il ricovero presso la struttura oggi convenuta è stato caratterizzato da: comparsa di episodi tachiaritmici, con edema e flittene della caviglia nonché comparsa di vescicole sulla gamba e aumento della temperatura dell'arto stesso e che, nonostante la manifesta intolleranza al farmaco ARIXTRA, il personale medico continuò a somministrarglielo per quattro giorni fino a quando, in data 14.09.2010, il predetto farmaco venne sostituito con il clexane 4000, 1 fiala x 2; sempre durante Par il medesimo ricovero il sviluppò un ematoma alla stessa gamba destra, Pt_1 come da ecografia del 16.09.2010, che evidenziò un'estesa raccolta ematica ed in data 18.9.2010 egli decise quindi di lasciare la struttura per ricoverarsi in pari data presso l'Europin Hospital di Roma, con la seguente diagnosi d'ingresso: “frattura del malleolo peroneale dx, con anemia acuta da emorragia”, l'esame clinico mostrava “vistoso edema ed ecchimosi coscia e gamba destra” trattato con terapia eparinica (Clexane 60001 fiala /die), fino alla sua dimissione avvenuta in data
22.09.2010. Dal diario clinico contenuto nella cartella del predetto nosocomio si evince chiaramente reazione all'ARIXTRA; in data 22.09.2010, il si Parte_1 ricoverava presso altra Casa di cura in Roma (Aurelia Hospital) dove fu sottoposto ad intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma regione tibiale e trattamento delle escare con drenaggio;
dimesso in data 25.09.2010 (con annotazione in cartella clinica che l'assunzione di aveva causato una grave forma di Pt_2 intolleranza al farmaco con anemizzazione), in data 14.10.2010 vi fu nuovo ricovero sempre presso l'Aurelia Hospital di Roma per essere sottoposto, il giorno seguente, ad intervento di “escarectomia e drenaggio dell'ematoma organizzato che interessa la regione tibiale anteriore destra sino al piano muscolare …omissis… toilette dei margini e del fondo“ e, in data 25.10.2010, ad ulteriore intervento di:
“rimozione della VAC therapy, debritment della PDS regione tibiale destra
…omissis…copertura mediante innesto della coscia omolaterale ..omissis…” Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha quindi Parte_1 allegato la relazione che i cc.tt.uu., prof. dott. e dott. Persona_1 [...]
hanno depositato in sede di a.t.p., alla stregua delle cui risultanze, Per_2 secondo le quali i sanitari di non hanno attuato una terapia adeguata al caso CP_2 cagionandogli un “danno biologico” (inteso quale “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata”) valutabile nella misura complessiva dell'11%, di cui il 4% quale danno “residuo” (collegato all'incidente stradale) ed il rimanente 7% quale danno iatrogeno ovvero quota di “maggior danno” o differenziale, esclusivamente imputabile ai sanitari, esso ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo/doloso e/o omissivo, del Dott. nella sua qualità e suoi aiuti _1
o equipe medica, operante in reparto nonché in altri dipartimenti, chiamati a collaborare nella cura del ricorrente, in rapporto di dipendenza presso il nosocomio
2 convenuto, e e che quindi le cure ivi CP_2 Controparte_5 praticate, furono errate o comunque non congrue;
b) per l'effetto, condannare l' ed il Prof. nonché Controparte_6 _1 la in solido tra loro, al risarcimento del danno, Controparte_7 patrimoniale e non patrimoniale, subìto dal ricorrente nella misura di € 24.013,96 oltre gli interessi e rivalutazione monetaria, dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, sia in relazione al procedimento di a.t.p. ex art. 696 c.p.c. che al presente procedimento.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.09.2022, si è costituita l'
[...]
eccependo: a) l'incensurabilità della Controparte_6 condotta dei sanitari e che i postumi patìti dal D'RE a carico della gamba destra sono da correlarsi casualmente ed esclusivamente al sinistro di cui egli rimase vittima in data 10.9.2010, in quanto l'ematoma che venne a prodursi non era conseguente alla somministrazione della cura antitrombotica, profilassi tra l'altro necessaria a causa di una lesione fratturativa con conseguente immobilizzazione;
b) che la relazione dei cc.tt.uu., prof. e dott. si basa Per_1 Per_2 esclusivamente sulle osservazioni del consulente di parte ricorrente e, senza aver invece considerato le osservazioni dei consulenti dell' , ha infondatamente CP_6 ed immotivatamente valutato il danno iatrogeno (o differenziale, cioè imputabile esclusivamente ai sanitari); c) che vi è stata un'analisi distorta della cartella clinica del ricorrente mentre invece da parte dei sanitari vi è stata piena osservanza delle linee guida, delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e dei relativi protocolli;
d) che nell'elaborato dei cc.tt.uu. e non vi è stato Per_1 Per_2 alcun riferimento alla circostanza che il D'RE fosse già stato risarcito dalla compagnia assicurativa dell'investitore ed anche indennizzato dall'INAIL, nella misura del 9% di danno biologico, poiché il sinistro era da valutarsi quale infortunio in itinere. L ha pertanto concluso per il rigetto della domanda, Controparte_8 vinte le spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.09.2022, si è costituito il dott.
, il quale ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente _1 eccependo: a) di non essere responsabile in quanto dall'esame della cartella clinica non si evincono sue firme e sottoscrizioni in relazione al trattamento clinico del D'RE non avendo esso eccipiente nemmeno mai preso parte ad alcuna sessione operatoria riguardo al D'RE; b) la sussistenza del rapporto di immedesima- zione organica con l'Ente suo datore di lavoro, Controparte_9
, chiamata a rispondere delle conseguenze dannose patìte
[...] dal ricorrente;
c) nell'ipotesi di ravvisata responsabilità extracontrattuale in capo ad esso eccipiente, dichiarare l'intervenuta prescrizione, per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c., del diritto risarcitorio vantato dal D'RE; d) la temerarietà dell'azione del ricorrente. Con comparsa di risposta depositata in data 16.3.2023, si è infine costituita l' eccependo: a) il difetto di legittimazione ad agire Controparte_3 del ricorrente e l'assenza di azione diretta da parte di esso preteso danneggiato nei confronti di essa assicuratrice non essendo nemmeno stati emanati i decreti attuativi previsti dagli art. 12, co. 6 e co.10, della L. n. 24/2017; b) che nessuno degli atri due convenuti (struttura e medico) ha in questa sede formulato domanda di manleva nei confronti di essa assicuratrice;
c) l'inoperatività della garanzia assicurativa pattuita con polizza del tipo claims made, essendo i presupposti causali del rischio e del pregiudizio patrimoniale già manifestatisi al momento della stipula ed essendo la primigenia richiesta risarcitoria del 25/10/2015 già nota all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di decorrenza di efficacia del contratto di assicurazione,
3 anche se mai denunciato ai comparenti Assicuratori, in uno all'inoperatività sancita nella specifica causa di esclusione del “Sinistro noto” ex art. 25 C.G.A. lett. a)
“L'assicurazione non comprende le richieste di risarcimento che fossero già note alla contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciate a precedenti assicuratori”; d) la prescrizione ex art. 2952 c.c. di ogni diritto all'indennizzo, posto che tra la data di costituzione in mora del 2015 da parte _1 dell'assicurato e la notifica della chiamata in causa nell' erano trascorsi i due anni previsti per l'esercizio del diritto; e) la violazione da parte dell' delle CP_6 clausole della polizza assicurativa stipulate in modalità claims made. Pertanto ha rassegnato le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di legitimatio ad causam e di tutti i presupposti processuali, anche d'ufficio, della domanda del ricorrente verso e, per l'effetto, CP_3 rigettare il ricorso;
in via preliminare, in rito, accertare e dichiarare inammissibile la domanda del ricorrente verso on essendo stati emanati i decreti attuativi CP_3 previsti dagli art. 12, comma 6 e 10, della Legge n. 24/17 e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del danneggiato verso per mancanza di azione diretta CP_3 del danneggiato verso cui il contratto assicurativo non ha forza di legge ex art. 1372
c.c.; in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di atteso che il ricorrente non vanta alcun titolo, diritto e potere CP_3 verso in gradato subordine, nel merito, rigettare per Controparte_3 infondatezza la domanda del ricorrente verso perché alcun inadempimento CP_3 di natura extracontrattuale è stato mai ex adverso allegato e dimostrato ai fini della richiesta condanna risarcitoria in solido con l'Ente e perché il contratto assicurativo non ha forza di legge ex art. 1372 c.c. nei suoi confronti;
vinte le spese. Disposta l'acquisizione del fascicolo dell'a.t.p. rubricato al n.r.g. 5467/2020, la causa è stata avviata per la decisione (v. ord. del 27.3/13.4.2023) fino a quando, fallito anche il tentativo di bonario componimento concesso all'udienza del 23.9. 2024, è stata assegnata all'odierno estensore, che, all'odierna udienza dell'11.3.25 l'ha assunta in decisione. 2. La domanda del è fondata e va accolta nei limiti che seguono. Parte_1
Giova anzitutto ricordare la recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le norme sostanziali di cui alla legge n. 189/2012, di conversione del c.d. decreto Balduzzi, così come quelle di cui alla legge Gelli (n. 24/2017), non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti che, come quello che ora ci occupa, siano avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. cass. n.
28994/2019). In tale contesto normativo (cioè ante legge n. 189/2012 e legge n. 24/2017) deve allora preliminarmente osservarsi che il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria pubblica o privata, dove questi si ricoveri per subire interventi di diagnosi e cura, nonché tra lo stesso ed i sanitari che operano per l'ospedale o la casa di cura, ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, che si conclude in via di fatto in virtù dell'accettazione e del contatto sociale con il paziente (tra le tante: Cass. 11.5.09 n. 10741; id.
8.10.08 n. 24791) ed ha per oggetto una prestazione complessa, che comprende sia la prestazione delle cure mediche o chirurgiche, sia la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, delle attrezzature e dei medicinali, sia ancora prestazioni lato sensu alberghiere (ex multis: Cass. 26.1.06 n. 1698; id.
1.7.02 n. 9556). Da ciò discende che, in caso di insuccesso dell'intervento, ci si trova a discutere di una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, mentre è onere del paziente, che deduca di aver subito danni, facendo valere l'inesatto
4 adempimento dell'obbligazione gravante sulla struttura sanitaria e sui medici per essa operanti, dimostrare il contatto che ha portato alla formazione del contratto di spedalità, l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra questo e la condotta dei sanitari, grava su questi ultimi e sulla struttura dimostrare che l'assenza di colpa (che altrimenti si presume) e quindi che l'intervento è stato eseguito in modo corretto e diligente (tra le tante: Cass. 16.1.09 n. 975; id. 11.1.08 n. 577; più in generale: Cass., ss.uu., 30.10.01 n. 13533), dovendosi aver riguardo alla diligenza del buon professionista, qual è quella normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione (Cass. 31.5.06 n. 12995). Ove, poi, in ordine all'aspetto della perizia, si invochi la speciale difficoltà dell'intervento, per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c., è sul medico e sulla struttura sanitaria per la quale egli ha operato che grava l'onere di dimostrare tale circostanza (tra le tante: Cass. 13.4.07 n. 8826). Tale inquadramento porta anche a definire la posizione della casa di cura rispetto alle prestazioni mediche o chirurgiche eseguite nell'ambito della sua struttura da medici che non siano suoi dipendenti. Se è vero, infatti, che in epoca meno recente la giurisprudenza riteneva che la casa di cura potesse esser chiamata a rispondere dell'insuccesso di un intervento solo nelle ipotesi di assunzione diretta da parte sua dell'obbligazione di eseguirlo o più esattamente di farlo eseguire o di insuccesso determinato dall'insufficienza della sua organizzazione sanitaria
(ipotesi di responsabilità diretta per inadempimento ex art. 1218 c.c.) ovvero in quella in cui l'intervento fosse stato eseguito da un medico suo dipendente (ipotesi di responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 c.c.), onde tendeva ad escludere che essa potesse rispondere dell'esito di interventi eseguiti da medici scelti direttamente dal paziente, che utilizzassero la sua struttura per l'operazione, senza essere suoi dipendenti, una più recente e condivisibile rimeditazione del problema ha portato a conclusioni diverse. Si è, infatti, osservato che anche quando l'operazione sia eseguita da un medico di fiducia del paziente, il quale utilizzi la struttura sanitaria, di cui non sia dipendente, per eseguire la sua prestazione, l'obbligazione che la casa di cura assume con l'accettazione del paziente comprende nella sua complessa articolazione sopra ricordata (che mai potrebbe esser ridotta alla sola prestazione dei servizi alberghieri: ex multis: Cass. 14.7.04 n. 13066) anche l'obbligo di assicurare l'esecuzione dell'intervento, quale parte essenziale del programma di cura, che essa si impegna a prestare al paziente, sicché il chirurgo nell'eseguire l'operazione assume, in ogni caso, la posizione di collaboratore di cui il debitore si avvale per l'esecuzione della prestazione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la casa di cura risponde verso il paziente anche dei suoi fatti dolosi o colposi, senza che assuma rilevanza il fatto che non sia la sua datrice di lavoro. Invero la responsabilità per fatto dell'ausiliario disciplinata da tale norma prescinde (a differenza di quella prevista in campo extracontrattuale dall'art. 2049 c.c.) dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21.2.98 n. 1883; id. 20.4.89 n. 1855), onde anche riguardo al rapporto di collaborazione che si crea tra medico e la struttura sanitaria (pubblica o privata), nel cui ambito egli opera, risulta irrilevante, ai fini che qui rilevano, la natura giuridica di tale rapporto, assumendo rilevanza solo la circostanza che dell'opera del medico la struttura si avvalga nell'attuazione di un aspetto del rapporto obbligatorio;
il che è sufficiente a fondare la sua responsabilità per il principio cuius commoda eius et incommoda, di cui è espressione l'art. 1228 c.c., atteso che non si tratta di responsabilità per colpa (nella scelta dell'ausiliario), ma fondata sul rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass.17.5.01 n. 6756). Pertanto, costituisce affermazione ormai consolidata quella per cui la struttura sanitaria pubblica o privata risponde per
5 l'insuccesso degli interventi eseguiti nel suo ambito dai medici, anche se questi non siano legati ad essa da rapporto di lavoro subordinato (Cass. 11.1.08 n. 577; id. 28.11.07 n. 24742; id. 14.6.07 n. 13953; id. 13.4.07 n. 8826; id. 14.7.04 n. 13066; id.
8.1.99 n. 103) La giurisprudenza ha chiarito che in tale ottica è anche irrilevante il fatto che il chirurgo sia stato scelto dal paziente come suo medico di fiducia, atteso che la scelta è comunque caduta su professionista che collabora con la casa di cura e rende, in tal modo, possibile per la stessa l'accettazione di pazienti che richiedano la sua opera professionale, onde anche in questo caso il medico assume la veste di collaboratore necessario del debitore nell'esecuzione della sua complessa obbligazione, con le conseguenze di cui all'art. 1228 c.c.. Infatti, la scelta del creditore (il paziente) risulta operata pur sempre nell'ambito di quella più generale e previamente effettuata a monte dal debitore (la casa di cura) di servirsi nell'ambito della sua organizzazione delle prestazioni professionali del medico, sicché essa non altera la posizione di ausiliario, che a questi va riconosciuta ed alla quale consegue la responsabilità della casa di cura per le conseguenze dannose della sua opera.
3. Detti princìpi, consolidatisi nell'epoca precedente all'entrata in vigore della legge Gelli, devono applicarsi, come si è detto, anche alla fattispecie che ora ci occupa, la quale, difatti, risale al periodo 10.9./18.9.2010 (ricovero del D'RE presso l'Ospedale convenuto) e, in base ad essi nonché sulla scorta delle indagini della c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, si giunge a ravvisare la responsabilità sanitaria dedotta in lite.
I cc.tt.uu. e hanno invero spiegato e concluso che «a seguito Per_1 Per_2 della inidonea condotta dei sanitari, si sono determinati i seguenti postumi: “esiti cicatriziali di ematoma localizzato in corrispondenza della faccia anteriore della gamba destra, al terzo medio, trattato mediante aspirazione dello stesso, VAC therapy e successivo innesto cutaneo con prelievo da coscia destra in soggetto in terapia anticoagulante orale per pregressa cardiopatia reumatica trattata con sostituzione di valvola aortica con protesi meccanica e sindrome ansioso-depressiva reattiva”. Detti postumi, a carattere permanente, sono causalmente ricollegabili all'insorta infezione protesica (...) -v. pag. 44 della c.t.u.- Premesso che il caso in esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.), il collegio peritale ha rilevato importanti omissioni nell'operato dei sanitari, i quali non hanno adeguatamente valutato, in fase di ricovero presso il reparto ortopedia di , come l'attore fosse stato in CP_2 precedenza sottoposto a intervento di sostituzione valvolare aortica (pag. 32 della ctu), con conseguente terapia a base di anticoagulanti orali e betabloccanti. Il personale medico - sanitario avrebbe dovuto considerare detta circostanza sia nella predisposizione del piano terapeutico (propedeutico all'intervento chirurgico che il D'RE avrebbe dovuto subire per ricomporre la frattura) sia nel trattamento dell'ematoma conseguente al sinistro occorso al ricorrente. Sotto il primo profilo, infatti, il personale sanitario, in ragione dell'elevato rischio di trombosi, aveva disposto per il paziente la sospensione della terapia con anticoagulanti orali abitualmente effettuata (assunzione di Sintrom) e la sua sostituzione con eparina a basso peso molecolare (assunzione di Arixtra), senza tuttavia accertarsi dell'impatto che l'abituale terapia con acenocumarolo (Sintrom) stesse avendo sullo stato coagulativo del paziente. I cc.tt.uu. hanno spiegato che, in base alle linee guida dell'epoca, la sostituzione del farmaco con eparina non frazionata dovesse avvenire con un valore di INR – indice valutativo del tempo di coagulazione del sangue – inferiore al 2; tuttavia non
è risultata dalla cartella clinica del paziente traccia di esami ematochimici in tal senso relativi al giorno di ammissione in ospedale. Da tanto si ricava che i sanitari
6 hanno sostituito il farmaco SINTROM senza verificare l'impatto che la terapia con acenocumarolo stesse avendo sullo stato coagulativo del soggetto. I primi esami disponibili riguardo alla coagulazione risalgono difatti al giorno 11.9.2010, data in cui l'INR era pari a 3,24, con la conseguenza che la terapia con Arixtra, anche in considerazione dell'ultima somministrazione di Sintrom, avvenuta alle ore 8.00 del
10.9.2021, è stata avviata troppo precocemente, in quanto i sanitari avrebbero dovuto attendere che l'INR raggiungesse valori inferiori a 2 prima di procedere con il nuovo farmaco. I cc.tt.uu. hanno così ravvisato una condotta censurabile da parte dei sanitari, non avendo essi monitorato attentamente il paziente né verificato lo stato coagulativo dello stesso prima di impostare la terapia che, dunque, era iniziata troppo precocemente rispetto a quanto indicato dalle linee guida. Ciò ha comportato un peggioramento dell'ematoma già formatosi in regione pretibiale in occasione del sinistro subito dal D'RE. Il farmaco scelto, peraltro, non era indicato come terapia ponte nel preoperatorio e non era idoneo per un paziente testimone di Geova quale il Sig. (cfr. c.t.u. pag. 38). Parte_1 Con riguardo al trattamento dell'ematoma, il collegio peritale ha da un lato confermato come la sua genesi sia da ascriversi al trauma iniziale (pag. 39 c.t.u.) e dall'altro evidenziato come in ragione della compressione esercitata sui comportamenti muscolari della gamba, sarebbe stato opportuno provvedere al drenaggio dello stesso al fine di ridurne le dimensioni;
tanto avrebbe consentito di raccogliere il sangue drenato ed eventualmente di reinfonderlo, contrastando così anche l'anemia post-traumatica che nel frattempo si era realizzata e che, dato il credo religioso del paziente, non poteva essere trattata come di consueto con una trasfusione di sangue eterologo. Di qui il comportamento censurabile dei sanitari dell' i quali non provvedevano ad una corretta gestione Controparte_6 dell'ematoma, una volta che questo si era formato. 4. Quanto all'operato del dott. , direttore/primario del reparto di _1 ortopedia dell' che ebbe in cura il D'RE, deve osservarsi quanto segue. CP_6 La figura del primario è delineata dall'art. 7, d.p.r. n.128/1969, “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”, secondo cui: “1. L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali. 2. La divisione è diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti. 3. Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale;
inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge;
pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi;
dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario;
cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica;
esercita le funzioni didattiche a lui affidate. 4. L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti;
ha la responsabilità delle sezioni. affidategli e coordina l'attività degli assistenti;
risponde del suo operato al primario.
5. L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. … 6. L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti;
7 ha la responsabilità dei malati a lui affidati;
risponde del suo operato all'aiuto e al primario;
provvede direttamente nei casi di urgenza…”. Ancora, l'art. 63, dpr 761/1979 in tema di “Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali”, stabilisce che: “2.3 Il medico appartenente alla posizione apicale svolge attività e prestazioni medico-chirurgiche, attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse. 3. In particolare, per quanto concerne le attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. 4. Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza”. Altresì, l'art. 15, d.lgs. n. 502/1992 in materia di riordino della disciplina in materia sanitaria recita: “6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata.” Così illustrata la normativa di riferimento, l'estensore non può che condividere il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il primario ospedaliero assume la responsabilità di tutte le persone ricoverate nella divisione per le quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono eseguire. Egli, pertanto, risponde del danno derivato da una inadeguatezza della struttura sanitaria da lui diretta ove non dimostri di aver adempiuto a tutti gli obblighi che gli impone l'art. 7 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (applicabile “ratione temporis”), tra i quali rientra quello di informazione sulle condizioni dei malati e di predisposizione di adeguate istruzioni al personale per le emergenze. (Cass. n. 24144/2010; Cass. n. 22338/2014)
Il primario è tenuto dunque alla puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta, interpello degli altri operatori sanitari), con potere/dovere di impartire le necessarie istruzioni e direttive in ordine alle cure e con l'obbligo di verificarne l'attuazione. Egli deve così assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici, cui il paziente sia stato affidato, al fine di vigilare le esatte impostazioni dell'esecuzione delle terapie, prevenire errori e adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da tali emergenze indipendentemente dalla responsabilità dei singoli operatori.
Alla luce dei princìpi sopra richiamati, il dott. poteva e doveva avocare a _1 sé la gestione del caso con predisposizione della terapia maggiormente Parte_1 confacente in ragione del peculiare pregresso quadro clinico del paziente;
in mancanza il medesimo primario avrebbe potuto e dovuto almeno impartire le direttive ai propri collaboratori per la corretta gestione del caso ma nemmeno di tanto vi è prova (né allegazione).
8 Pertanto, benchè siano assenti in cartella clinica note sottoscritte dal primario prof. , nella fattispecie si ravvisa anche la responsabilità di quest'ultimo, la _1 quale concorre con quella della struttura convenuta ed entrambi vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati al D'RE. Non senza ribadire che, poiché il presente giudizio ha ad oggetto fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge Gelli, va ritenuta di natura contrattuale anche la responsabilità fatta valere nei confronti del prof. , con conseguente _1 applicazione del termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 c.c., al diritto risarcitorio vantato nei suoi confronti;
nella fattispecie il è stato Parte_1 ricoverato presso il reparto di cui era primario il prof. dal 10.9.2010 al _1 18.9.2010 e l'atto interruttivo della prescrizione, nella fattispecie costituito dal ricorso per a.t.p. che ha preceduto l'introduzione del presente giudizio, è stato a quest'ultimo notificato in data 14.9.2020, vale a dire pochi giorni prima che maturasse il decennio di prescrizione.
5. Passando alla liquidazione del danno, deve rilevarsi che i cc.tt.uu. hanno valutato nella misura dell'11% il danno biologico che nel complesso (incidente stradale + errore medico) ha riportato il segnatamente il collegio Parte_1 peritale ha stimato nella misura del 4% il danno “residuo” (o danno base), che sarebbe esitato in assenza del ravvisato errore medico, e nella rimanente misura del 7% il danno cd. iatrogeno, ovvero la quota di “maggior danno” o differenziale, imputabile esclusivamente all'errore dei sanitari e della struttura che ebbero in cura il D'RE (v. c.t.u. pag. 47). Inoltre i cc.tt.uu. hanno accertato una invalidità temporanea (IT) quantificata come segue: totale per 5 giorni (ITT), parziale per 15 giorni al 75% e 20 giorni al 50%.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. cass. n. 6341/2014; cass. n. 26117/ 2021) “allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno- evento dev'essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante. Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità”. Il cd. "danno iatrogeno differenziale" va cioè liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore, poi, il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, e, infine, detraendo il secondo dal primo.
Nel caso che ora ci occupa, dovendosi, per liquidare il danno in esame, sottrarre dalla somma riconoscibile per una menomazione dell'11% quella riconoscibile per una menomazione del 4%, si reputa di fare applicazione, ai fini del quantum debeatur per un'invalidità permanente dell'11%, della tabella unica nazionale per le macropermanenti adottata con il recente d.P.R. 12/2025, in vigore dal 5.3.2025,
9 nonché, ai fini del quantum debeatur per un'invalidità permanente del 4%, della tabella ministeriale delle micropermanenti ex art. 139 cod. ass. Va poi ricordato che secondo cass. n. 261177/2021 “in tema di responsabilità medica, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall'imperizia dei sanitari, l'aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale
"in itinere" non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. "danno iatrogeno differenziale") va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l'indennizzo per danno biologico permanente erogato dall'INAIL a causa dell'infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l'indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale;
pertanto, il "danno iatrogeno" va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato "in corpore", indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall'INAIL va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per "danno iatrogeno" solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito”. Secondo la Corte di legittimità deve dunque seguirsi il seguente criterio: “a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento; b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'Inail; c) verificare se l'indennizzo totale sub b) sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero;
nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo Inail e il danno-base”.
Il criterio corretto consiste, cioè, nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo INAIL rispetto al danno-base.
Ma se così è, appare imprescindibile comprendere quale fosse ed a quanto ammontasse il danno base da cui scorporare l'indennizzo Inail, onde operare un raffronto tra le due somme. Come ben chiarito sempre nella medesima pronuncia della Suprema Corte (26117/21), infatti, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile solo quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
5.1 Nella fattispecie occorre dunque procedere anzitutto a quantificare i seguenti importi:
a) quello dovuto per l'11% di invalidità permanente (danno biologico totale); e, applicando la tabella unica nazionale delle macropermanenti adottata con il d.P.R. 12/2025, considerato che il D'RE al momento dell'evento dannoso (settembre 2010) aveva 49 anni, si ha che tale danno alla salute, che egli ha complessivamente subìto, calcolato all'attualità, è pari a € 23.180,90 (importo corrispondente al danno biologico conseguente all'11% di invalidità permanente). b) quello dovuto per il 4% di invalidità permanente (danno biologico base); e, applicando la tabella ministeriale delle micropermamenti (d.m. 16.7.2024) di cui
10 all'art. 139 cod. ass., considerato che il D'RE al momento dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 10.9.2010 aveva 49 anni, si ha che tale danno (base) che egli ha subìto in questa occasione, calcolato all'attualità, è pari a € 3.965,40 (corrispondenti al danno biologico conseguente al 4% di invalidità permanente).
Va ricordato che in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012
(convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (cass. n. 31868/2024; cass. n. 28990/2019). Pertanto si è nella fattispecie fatta applicazione delle richiamate tabelle (d.P.R. 12/2025 e d.m. 16.7.2024) facendo applicazione in entrambi i casi del medesimo principio giurisprudenziale appena illustrato. c) quello dell'indennizzo corrisposto dall'INAIL al per l'infortunio Parte_1 sul servizio di cui è rimasto vittima in data 10.9.2010. Al riguardo dalla perizia di parte a firma del dott. ed allegata dal si apprende che a Per_3 Parte_1 quest'ultimo l'INAIL ha nell'anno 2011 riconosciuto un danno biologico da invalidità permanente nella misura dell'8% (v. pag. 3 perizia e lo stesso Per_3 ha allegato in ricorso che pertanto l'INAIL gli ha erogato l'indennizzo Parte_1 di € 5.992,91. Tale ultimo importo è però maggiore dell'importo di € 3.965,40, appena calcolato sub b), corrispondente al 4% di invalidità permanente;
dunque il danno biologico da invalidità permanente imputabile al sinistro stradale è inferiore alla somma corrisposta per tale componente dall'INAIL che ammonta a € 5.992,91.
Pertanto, seguendo cass. n. 26117/2021, ai fini della liquidazione del danno iatrogeno che ora ci occupa, l'indennizzo INAIL (di € 5.992,91) va interamente diffalcato dal predetto importo di € 23.180,90 -sopra calcolato sub a)- corrispondente al danno biologico conseguente all'11% di invalidità permanente da cui nel complesso è rimasto affetto il D'RE. Il minuendo di € 23.180,90 (calcolato all'attualità ex d.P.R. 12/2025) ed il sottraendo di € 5.992,91 (già da tempo corrisposto) vanno però resi omogenei, vanno cioè determinati alla stessa data ed a tal fine si reputa di devalutare il minuendo (€ 23.180,90) alla data della erogazione dell'indennizzo INAIL, la quale, a fronte della lacunosa allegazione, deve presumersi essere comunque avvenuta entro e non oltre il 31.12.2011 (quando cioè erano trascorsi 15 mesi dall'infortunio del 10.9.2010, vale a dire un arco di tempo che si reputa ragionevolmente sufficiente a definire l'iter della pratica di liquidazione dell'infortunio sul lavoro da parte dell'INAIL). Presa dunque a riferimento la data del 31.12.2011, in cui, in mancanza di precisa allegazione e documentazione, l'estensore considera avvenuta la corresponsione dell'indennizzo INAIL, il minuendo di € 23.180,90, devalutato a tale data, fornisce l'importo di € 18.589,33, detraendo dal quale l'indennizzo INAIL di € 5.992,91, si ottiene la differenza di € 12.596,42, che rappresenta, quindi, la liquidazione, alla data del 31.12.2011, del danno biologico da invalidità permanente ascrivibile a
11 colpa dei sanitari (cd. iatrogeno o differenziale). Rivalutata ad oggi la predetta somma di € 12.596,42 è pari a € 15.644,75. 5.2 L'INAIL, però, non indennizza il danno morale né voci di personalizzazione del danno né il danno biologico da inabilità temporanea, che tuttavia il danneggiato pure ha diritto di vedersi risarcire (e sempre se debitamente allegati e provati).
Il danno morale, che in presenza delle importanti lesioni fisiche accertate dai cc.tt.uu. per come ascrivibili a colpa dei sanitari (le quali hanno cagionato al paziente un danno biologico da invalidità permanente che si è appena sopra liquidato in € 15.644,75) deve pure presumersi esserci stato, può liquidarsi all'attualità in € 2.000 in favore del D'RE. Quanto al danno biologico da invalidità temporanea i cc.tt.uu. hanno accertato che a seguito dell'operato non corretto dei sanitari il D'RE ha sofferto:
- di 5 giorni di invalidità temporanea totale,
- di 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %,
- di 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 %,
e tale pregiudizio va liquidato in favore del ricorrente nella complessiva misura di
€ 1.837,50 (€ 70 pro die, determinato alla stregua dei valori forniti dal d.m. 16.7. 2024 ex art. 139 cod. ass.).
Altri pregiudizi ascrivibili alla categoria del danno non patrimoniale non sono invece dimostrati (ed ancor meno allegati). Non emergono, in particolare, elementi idonei per riconoscere incrementi per la cd. personalizzazione del danno, in quanto
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato) mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (cfr. Cass. sent. n. 28988/2019). Nella vicenda di giudizio non risultano provate conseguenze particolari se non certificazioni afferenti ad uno stato depressivo, il quale, però, non può ritenersi strettamente collegato al danno iatrogeno, anche in ragione delle pregresse condizioni di salute del D'RE.
5.3 Quanto al danno patrimoniale, le spese che il ricorrente è stato costretto ad affrontare in seguito all'operato dei sanitari, vanno quantificate in € 2.920,06 sulla scorta della seguente documentazione dal medesimo prodotta: due fatture per degenza presso European Hospital (€ 500 + € 2.025,38) dove si ricoverò dopo essersi volontariamente dimesso dall' ; fattura per copia cartella CP_5 CP_6 clinica (€ 21,70); fattura per radiografia del 24.3.2011 (€ 25); due fatture per Con trasporto in ambulanza (€ 120 + € 65); quattro fatture Aurelia 80 (€ 80 + € 19,99 + € 22,99 + € 40) ove si sottopose due interventi (in data 22.9.2010 ed in data 14.10.2010). 6. In definitiva il danno iatrogeno non patrimoniale, che il ha Parte_1 dimostrato di aver subìto in conseguenza dell'operato non corretto dei sanitari casertani che l'ebbero in cura dal 10.9.2010 al 18.9.2010, va liquidato, all'attualità, in € 19.482,25 (€ 15.644,75 per invalidità permanente + € 2.000 danno morale + €
1.837,50 per invalidità temporanea).
Il danno iatrogeno di natura patrimoniale va invece liquidato in € 2.920,06 che all'attualità (dal 18.9.2010 ad oggi) ascende a € 3.781,48. Complessivamente al D'RE va dunque liquidata, per le predette causali, la somma di € 23.263,73 (€ 19.482,25 + € 3.781,48) e, trattandosi di un debito di valore, su tale somma, già rivalutata, debbono essere computati, quale pregiudizio
12 per il danno da ritardato pagamento, gli interessi legali, che dovranno essere calcolati, giusta Cass. Sez. Un. 22.04.94-17.02.95 n. 1712, devalutando al momento del fatto (18.9.2010) la somma qui riconosciuta e computando gli interessi legali su tale somma rivalutata anno per anno in base agli indici istat. 7. Quanto all'azione diretta esperita dal danneggiato nei confronti Parte_1 della compagnia ed alla relativa copertura assicurativa, si osserva quanto segue.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui (Cass. n. 5259/2021) secondo cui “(…) il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana”.
Nella fattispecie non ricorre uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto, nonostante l'art. 12 della L. n. 24/2017 preveda al co. 1 che “Fatte salve le disposizioni dell'art. 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'art. 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al co. 2 del medesimo art.10.”, il successivo comma 6 precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al co. 6 dell'art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al co. 6 dell'art. 10 D.M. 232/2023, (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) è stato pubblicato in G.U. n. 51 del giorno 01.03.2024 con entrata in vigore in data 16.03.2024. Da tanto discende che solo a partire dal 16.03.2024 è possibile ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto. Pertanto, poiché il richiamato decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 51, dell'01.03.2024, con entrata in vigore il 16.03.2024, solo a partire da detta data può ritenersi pienamente operativa la previsione di cui all'art. 12 delle L. 24/2017 (cfr. Tribunale di Locri, sent. n. 234 del 18.04.2024). La recente entrata in vigore del
DM 232/2023 non consente poi di escludere l'inammissibilità dell'azione diretta nei confronti della Compagnia Assicurativa, in quanto, da un lato, al momento dell'istaurazione del giudizio il provvedimento non era ancora entrato in vigore e, dall'altro, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 18 del D.M. n. 232/2023 rubricato
“norme transitorie e di rinvio” non può ritenersi operante l'azione diretta fino
13 all'adeguamento dei contratti assicurativi, cioè prima del decorso di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Ciò in quanto il rapporto tra la compagnia e l'assicurato è autonomo rispetto a quello tra la struttura sanitaria al paziente, non potendo quest'ultimo ingerirsi nel rapporto tra struttura assicurata e assicurazione in base al principio di relatività degli effetti del contratto (cfr. Tribunale di Cosenza, sent. n. 965 del 29.04.2024). Dunque, in assenza di una disposizione che al momento dell'istaurazione del presente giudizio preveda la possibilità per il ricorrente di agire direttamente nei confronti della Compagnia Assicurativa, la domanda azionata nei confronti di quest'ultima non può che dichiararsi inammissibile.
7.1 Inoltre, in assenza di apposita domanda di garanzia e di manleva, che difatti nessuno dei due convenuti ( e ) ha in questa sede CP_6 _11 proposto nei confronti di (v. rispettive comparse di Controparte_3 costituzione), è precluso pronunciare oltre.
8. Tra il ricorrente, l' e il dott. le spese del CP_6 _1 _1 presente giudizio nonché quelle di seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ponendole a carico dei predetti ultimi due;
quelle tra il e la Parte_1
Compagnia assicurativa si propende per compensarle. Stesso governo per il compenso ai cc.tt.uu., liquidato in sede di a.t.p. in € 3.266, 50 a carico del ricorrente che va a gravare sui medesimi resistenti Parte_1 e Dott. ; riguardo a Controparte_6 _1 tali spese giudiziali, però, non vi è prova che siano state anticipate dal difensore del ricorrente, pertanto le stesse vanno escluse dall'attribuzione in suo favore.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda come innanzi proposta da contro , Parte_1 _1 Controparte_6
e così provvede:
[...] Controparte_3
- condanna i resistenti e e CP_2 Controparte_5 _1
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] cagionati a che liquida, all'attualità, in € 23.263,73, oltre Parte_1 interessi legali da computarsi sulla predetta somma devalutata al momento del fatto
(18.9.2010) e di anno in anno rivalutata secondo ISTAT sino alla data della presente decisione nonché interessi legali sulla stessa sorte capitale di € 23.263,73 dalla presente decisione al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda avviata dal ricorrente Parte_1 nei confronti di Controparte_3
- condanna i resistenti e e CP_2 Controparte_5 _1
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite anticipate dal ricorrente
[...] che liquida in complessivi € 7.664,50, di cui € 379,50 per esborsi nel procedimento di a.t.p., € 1.200 per compenso professionale di a.t.p., € 3.266,50 per compenso liquidato ai cc.tt.uu. in sede di a.t.p., € 118,50 per esborsi ed € 2.700 per compenso professionale del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
distrae i predetti importi, ad eccezione di quello di € 3.266,50, in favore del difensore avv. Giuseppe Quaglieri, che ne ha fatto istanza.
- compensa per intero le spese di lite tra le altre parti. S. Maria C.V., 8.4.2025
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
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