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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 06/12/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1885/2024 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nato a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. CARA PAOLA
e
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_1
CARA PAOLA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10/10/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) della L. 898/1970 e s.m., la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto tra i signori [nato a [...] il 29 Luglio Parte_1
1976, C.F. ] e [nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1 CP_1
1 C.F. ], in Comune di San Vito di Cadore trascritto nei registri dello CodiceFiscale_2
Stato Civile di detto Comune, in Atti di Matrimonio n. 2, Parte 2 S. A, Anno 2004, ordinando
all' ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
2. confermare l'affidamento condiviso della figlia minore [nata a [...]_1
il 15 Febbraio 2007, C.F. ], in modo da consentire l'esercizio congiunto CodiceFiscale_3
della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
3. disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale allegato quale doc. 5 e
qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità ivi indicate,
disponendo altresì che:
a. fino al mese di Febbraio 2025 il signor verserà alla signora tramite accredito in Pt_1 CP_1
conto corrente bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al
mantenimento della figlia nella misura di €. 300,00=; a seguito del raggiungimento della Per_1
maggiore età della figlia [il 15 Febbraio 2025], dal mese di Marzo 2025 entrambe le Persona_1
parti verseranno direttamente alla figlia la somma di €. 200,00= ciascuno per i costi connessi alla
collocazione della stessa fuori sede per motivi di studio, nonché l'importo di €. 100,00= ciascuno
su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla figlia, importi che saranno aggiornati
automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT e sino a quando la figlia non sarà
economicamente autosufficiente;
b. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore Per_1
nella misura del 50% e per l'individuazione si farà riferimento al Protocollo di codesto Tribunale
datato 21.10.2021, che saranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro il mese
successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
dal mese di Marzo
2025 i relativi importi verranno versati su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla
figlia;
c. l'assegno unico per i figli – o altro emolumento elargito dagli Enti – continuerà ad essere
percepito al 100% dalla madre , mentre le spese effettivamente sostenute per la figlia CP_1
verranno detratte da ciascun genitore nella misura del 50%.
2 Spese di lite integralmente compensate”.
Con le note depositate in data 21.10.2024 i ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge, e si può pertanto disporre in conformità alle medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.6.2004 a San Vito di
Cadore (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 2, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] Persona_1
Candido (BZ) il 15 Febbraio 2007 in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale allegato al ricorso quale doc. 5, da intendersi integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità ivi indicate;
3) dispone che:
a. fino al mese di Febbraio 2025 il signor verserà alla signora , tramite Pt_1 CP_1
accredito in conto corrente bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di €. Per_1
300,00=; a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia Persona_1
[il 15 Febbraio 2025], dal mese di Marzo 2025 entrambe le parti verseranno direttamente alla figlia la somma di €. 200,00= ciascuno per i costi connessi alla
3 collocazione della stessa fuori sede per motivi di studio, nonché l'importo di €.
100,00= ciascuno su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla figlia,
importi che saranno aggiornati automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT e sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
b. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50% e per l'individuazione si farà riferimento al
Protocollo di codesto Tribunale datato 21.10.2021, che saranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
dal mese di Marzo 2025 i relativi importi verranno versati su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla figlia;
c. l'assegno unico per i figli – o altro emolumento elargito dagli Enti – continuerà
ad essere percepito al 100% dalla madre , mentre le spese CP_1
effettivamente sostenute per la figlia verranno detratte da ciascun genitore nella misura del 50%;
4) spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 14/11/2024
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli presidente
- dott.ssa Chiara Sandini giudice rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1885/2024 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
nato a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_1
dall'avv. CARA PAOLA
e
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio dall'avv. CP_1
CARA PAOLA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 10/10/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2) della L. 898/1970 e s.m., la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto tra i signori [nato a [...] il 29 Luglio Parte_1
1976, C.F. ] e [nata a [...] il [...], CodiceFiscale_1 CP_1
1 C.F. ], in Comune di San Vito di Cadore trascritto nei registri dello CodiceFiscale_2
Stato Civile di detto Comune, in Atti di Matrimonio n. 2, Parte 2 S. A, Anno 2004, ordinando
all' ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza a margine
dell'atto di matrimonio;
2. confermare l'affidamento condiviso della figlia minore [nata a [...]_1
il 15 Febbraio 2007, C.F. ], in modo da consentire l'esercizio congiunto CodiceFiscale_3
della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
3. disporre che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale allegato quale doc. 5 e
qui integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità ivi indicate,
disponendo altresì che:
a. fino al mese di Febbraio 2025 il signor verserà alla signora tramite accredito in Pt_1 CP_1
conto corrente bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al
mantenimento della figlia nella misura di €. 300,00=; a seguito del raggiungimento della Per_1
maggiore età della figlia [il 15 Febbraio 2025], dal mese di Marzo 2025 entrambe le Persona_1
parti verseranno direttamente alla figlia la somma di €. 200,00= ciascuno per i costi connessi alla
collocazione della stessa fuori sede per motivi di studio, nonché l'importo di €. 100,00= ciascuno
su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla figlia, importi che saranno aggiornati
automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT e sino a quando la figlia non sarà
economicamente autosufficiente;
b. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore Per_1
nella misura del 50% e per l'individuazione si farà riferimento al Protocollo di codesto Tribunale
datato 21.10.2021, che saranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro il mese
successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
dal mese di Marzo
2025 i relativi importi verranno versati su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla
figlia;
c. l'assegno unico per i figli – o altro emolumento elargito dagli Enti – continuerà ad essere
percepito al 100% dalla madre , mentre le spese effettivamente sostenute per la figlia CP_1
verranno detratte da ciascun genitore nella misura del 50%.
2 Spese di lite integralmente compensate”.
Con le note depositate in data 21.10.2024 i ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge, e si può pertanto disporre in conformità alle medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.6.2004 a San Vito di
Cadore (BL) dai ricorrenti, trascritto al n. 2, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] Persona_1
Candido (BZ) il 15 Febbraio 2007 in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre;
2) dispone che il genitore non collocatario, in virtù del piano genitoriale allegato al ricorso quale doc. 5, da intendersi integralmente richiamato, possa vedere e tenere con sé la figlia con le modalità ivi indicate;
3) dispone che:
a. fino al mese di Febbraio 2025 il signor verserà alla signora , tramite Pt_1 CP_1
accredito in conto corrente bancario, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di €. Per_1
300,00=; a seguito del raggiungimento della maggiore età della figlia Persona_1
[il 15 Febbraio 2025], dal mese di Marzo 2025 entrambe le parti verseranno direttamente alla figlia la somma di €. 200,00= ciascuno per i costi connessi alla
3 collocazione della stessa fuori sede per motivi di studio, nonché l'importo di €.
100,00= ciascuno su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla figlia,
importi che saranno aggiornati automaticamente di anno in anno in base agli indici ISTAT e sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
b. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di Per_1
ciascun genitore nella misura del 50% e per l'individuazione si farà riferimento al
Protocollo di codesto Tribunale datato 21.10.2021, che saranno corrisposte al genitore che le ha anticipate entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
dal mese di Marzo 2025 i relativi importi verranno versati su una carta di credito e/o conto corrente intestato alla figlia;
c. l'assegno unico per i figli – o altro emolumento elargito dagli Enti – continuerà
ad essere percepito al 100% dalla madre , mentre le spese CP_1
effettivamente sostenute per la figlia verranno detratte da ciascun genitore nella misura del 50%;
4) spese di lite integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Belluno, 14/11/2024
Il presidente dott. Umberto Giacomelli
Il giudice estensore dott.ssa Chiara Sandini
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