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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/11/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3353/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3353/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOLLI EN Parte_1 C.F._1
AN SS (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOLLI C.F._2
EN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, avendo già la sig.ra OS GI lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso altra abitazione;
pagina 1 di 5 2) La sig.ra OS GI, al momento della uscita dalla casa coniugale, ha provveduto ad asportare i propri effetti strettamente personali in preventivo accordo con il marito;
quanto ancora di sua proprietà all'interno della casa coniugale verrà successivamente asportato dalla moglie in preventivo accordo con il marito;
3) L'abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà in uso al sig. , Parte_1 che ivi vi dimorerà sino al termine del percorso di studi del figlio sig. , Persona_1 attualmente domiciliato in Milano per proseguire il proprio percorso di studi universitario;
quando il figlio sarà laureato la casa coniugale, in accordo tra i coniugi, verrà posta in vendita a terzi, non essendo ad oggi gli stessi interessati a rilevare la quota parte in comproprietà all'altro coniuge;
4) nella ipotesi in cui il sig. voglia permanere nella casa coniugale, i coniugi Parte_1 valuteranno insieme il versamento da parte di quest'ultimo del valore della metà dell'immobile secondo la stima di mercato del momento, senza quindi alienarlo a terzi;
tale valore sarà definito da perizia immobiliare effettuata da esperto incaricato in accordo tra le parti, il cui compenso sarà pagato in ragione di metà ciascuno. Entrambi i coniugi si impegnano sin da ora ad accettare il valore della perizia.
5) Le spese straordinarie dell'immobile continueranno a venire ripartite al 50% tra i comproprietari mentre quelle ordinarie saranno in capo esclusivamente al sig. Pt_1
[...]
6) L'autovettura Dacia RO tg. FP775VL intestata al sig. , rimarrà nella Parte_1 esclusiva disponibilità della sig.ra OS GI che provvederà a volturarsi la proprietà del mezzo a cura e spese del sig. ; l'autovettura Dacia US tg. EY270LE Parte_1 intestata al sig. rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo; ciascun Parte_1 assegnatario dei mezzi provvederà alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi
(esemplificamene ma non esaustivamente bollo, assicurazione, cambio gomme, tagliando, revisione, carburante etc…); lo scooter modello Liberty 125 S tg. ET01237 intestato alla sig.ra
OS GI rimarrà in uso esclusivo al figlio ed il sig. Persona_1 Pt_1 provvederà alla voltura del mezzo in favore di in un momento successivo, a Persona_1 propria cura e spese, al pagamento di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso
(esemplificamene ma non esaustivamente bollo, assicurazione, cambio gomme, tagliando, revisione, carburante etc…);
7) Il conto corrente n. 3427689 presso Unicredit cointestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso entro la data della udienza presidenziale ed i coniugi si divideranno gli emolumenti presenti pagina 2 di 5 nella misura del 50% ciascuno;
ogni investimento effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio verrà diviso equamente tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
nel caso in cui la sig.ra OS GI non potesse essere presente alla chiusura del conto, si impegnerà sin da ora a fornire al Sig. delega ad operare per suo conto. Resta inteso che Parte_1 le eventuali spese di chiusura conto saranno a carico di entrambi i coniugi;
nel caso in cui la capienza del conto fosse in passivo (al giorno 02/09/2025 il saldo è pari ad euro 58,77 €), la sig.ra GI si impegna sin da ora a rimborsare il marito nella ragione della metà le ulteriori spese sostenute;
8) Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, avrà collocazione Per_1 prevalente e residenza presso il padre e domicilio in Milano;
9) Il sig. provvederà al mantenimento, sia ordinario che straordinario, del figlio Parte_1
sino a che la sig.ra OS GI non abbia reperito idonea attività lavorativa, Per_1 anche a tempo determinato;
all'esito di ciò i coniugi di comune accordo provvederanno a ripartirsi equamente le spese ordinarie e straordinarie del mantenimento del figlio;
10) Le spese residue per l'acquisto del telefono cellulare di , ad oggi pagate ratealmente Per_1 dalla sola sig.ra GI per euro 72,00 mensili, a far tempo dal deposito del ricorso verranno pagate dai genitori nella ragione della metà sino alla estinzione del debito stesso;
la
Sig.ra OS GI comunicherà al sig. l'attuale debito residuo, il sig. Parte_1
provvederà al pagamento della metà previa ricezione della contabile di addebito Pt_1 relativa al finanziamento in questione.
Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra OS GI, attualmente Pt_1 disoccupata ed in NASPI, corrispondendo alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma di euro 200,00 (duecento/00) mediante accredito sul c/c bancario alla stessa intestato (iban: [...]) a partire dal mese successivo la data di omologa della presente separazione. L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena a decorrere dall'anno successivo della omologa del verbale di separazione;
resta inteso che il sig. , di comune accordo con la moglie, Pt_1 cesserà la corresponsione di detti emolumenti alla stessa a far tempo dal mese successivo la stipula, da parte della sig.ra GI, di contratto lavorativo anche a tempo determinato;
la sig.ra OS GI si impegna a comunicare immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi, al sig. il reperimento di idonea attività lavorativa e la Parte_1 conseguente stipula di contratto di lavoro, in caso contrario Ella sarà ora per allora tenuta a pagina 3 di 5 restituire al marito in unica soluzione entro la fine del mese quanto indebitamente percepito dal marito a titolo di assegno di mantenimento;
11) Il sig. , visto lo stato di attuale difficoltà economica della sig.ra OS Parte_1
GI, si impegna a saldare anche per conto della moglie le spese relative al presente procedimento: resta inteso che tale pagamento è da intendersi come prestito infruttifero che dovrà venire restituito da quest'ultima al sig. in ratei mensili sino a 18 mesi a partire Pt_1 dal secondo mese dopo la stipula del contratto di lavoro;
12) Le parti danno atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico, di avere diviso i beni di proprietà comune con reciproca soddisfazione e pertanto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra, anche a titolo di mantenimento, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso.
13) Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, i coniugi si impegnano, reciprocamente, a prestarsi leale collaborazione.
14) Per tutto ciò che non è stato espressamente disciplinato dai precedenti punti i coniugi concordemente decideranno il da farsi ogni qual volta se ne presenti la necessità.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 04/12/2003; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
LF EM (MO) il 04/03/1969 e AN SS nata a [...] il
04/08/1970 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LF EM (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2002 - Atto n. 32 - Parte II Serie A;
pagina 4 di 5 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3353/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOLLI EN Parte_1 C.F._1
AN SS (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LOLLI C.F._2
EN
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, avendo già la sig.ra OS GI lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso altra abitazione;
pagina 1 di 5 2) La sig.ra OS GI, al momento della uscita dalla casa coniugale, ha provveduto ad asportare i propri effetti strettamente personali in preventivo accordo con il marito;
quanto ancora di sua proprietà all'interno della casa coniugale verrà successivamente asportato dalla moglie in preventivo accordo con il marito;
3) L'abitazione coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà in uso al sig. , Parte_1 che ivi vi dimorerà sino al termine del percorso di studi del figlio sig. , Persona_1 attualmente domiciliato in Milano per proseguire il proprio percorso di studi universitario;
quando il figlio sarà laureato la casa coniugale, in accordo tra i coniugi, verrà posta in vendita a terzi, non essendo ad oggi gli stessi interessati a rilevare la quota parte in comproprietà all'altro coniuge;
4) nella ipotesi in cui il sig. voglia permanere nella casa coniugale, i coniugi Parte_1 valuteranno insieme il versamento da parte di quest'ultimo del valore della metà dell'immobile secondo la stima di mercato del momento, senza quindi alienarlo a terzi;
tale valore sarà definito da perizia immobiliare effettuata da esperto incaricato in accordo tra le parti, il cui compenso sarà pagato in ragione di metà ciascuno. Entrambi i coniugi si impegnano sin da ora ad accettare il valore della perizia.
5) Le spese straordinarie dell'immobile continueranno a venire ripartite al 50% tra i comproprietari mentre quelle ordinarie saranno in capo esclusivamente al sig. Pt_1
[...]
6) L'autovettura Dacia RO tg. FP775VL intestata al sig. , rimarrà nella Parte_1 esclusiva disponibilità della sig.ra OS GI che provvederà a volturarsi la proprietà del mezzo a cura e spese del sig. ; l'autovettura Dacia US tg. EY270LE Parte_1 intestata al sig. rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo; ciascun Parte_1 assegnatario dei mezzi provvederà alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi
(esemplificamene ma non esaustivamente bollo, assicurazione, cambio gomme, tagliando, revisione, carburante etc…); lo scooter modello Liberty 125 S tg. ET01237 intestato alla sig.ra
OS GI rimarrà in uso esclusivo al figlio ed il sig. Persona_1 Pt_1 provvederà alla voltura del mezzo in favore di in un momento successivo, a Persona_1 propria cura e spese, al pagamento di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso
(esemplificamene ma non esaustivamente bollo, assicurazione, cambio gomme, tagliando, revisione, carburante etc…);
7) Il conto corrente n. 3427689 presso Unicredit cointestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso entro la data della udienza presidenziale ed i coniugi si divideranno gli emolumenti presenti pagina 2 di 5 nella misura del 50% ciascuno;
ogni investimento effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio verrà diviso equamente tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
nel caso in cui la sig.ra OS GI non potesse essere presente alla chiusura del conto, si impegnerà sin da ora a fornire al Sig. delega ad operare per suo conto. Resta inteso che Parte_1 le eventuali spese di chiusura conto saranno a carico di entrambi i coniugi;
nel caso in cui la capienza del conto fosse in passivo (al giorno 02/09/2025 il saldo è pari ad euro 58,77 €), la sig.ra GI si impegna sin da ora a rimborsare il marito nella ragione della metà le ulteriori spese sostenute;
8) Il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, avrà collocazione Per_1 prevalente e residenza presso il padre e domicilio in Milano;
9) Il sig. provvederà al mantenimento, sia ordinario che straordinario, del figlio Parte_1
sino a che la sig.ra OS GI non abbia reperito idonea attività lavorativa, Per_1 anche a tempo determinato;
all'esito di ciò i coniugi di comune accordo provvederanno a ripartirsi equamente le spese ordinarie e straordinarie del mantenimento del figlio;
10) Le spese residue per l'acquisto del telefono cellulare di , ad oggi pagate ratealmente Per_1 dalla sola sig.ra GI per euro 72,00 mensili, a far tempo dal deposito del ricorso verranno pagate dai genitori nella ragione della metà sino alla estinzione del debito stesso;
la
Sig.ra OS GI comunicherà al sig. l'attuale debito residuo, il sig. Parte_1
provvederà al pagamento della metà previa ricezione della contabile di addebito Pt_1 relativa al finanziamento in questione.
Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra OS GI, attualmente Pt_1 disoccupata ed in NASPI, corrispondendo alla moglie entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, la somma di euro 200,00 (duecento/00) mediante accredito sul c/c bancario alla stessa intestato (iban: [...]) a partire dal mese successivo la data di omologa della presente separazione. L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena a decorrere dall'anno successivo della omologa del verbale di separazione;
resta inteso che il sig. , di comune accordo con la moglie, Pt_1 cesserà la corresponsione di detti emolumenti alla stessa a far tempo dal mese successivo la stipula, da parte della sig.ra GI, di contratto lavorativo anche a tempo determinato;
la sig.ra OS GI si impegna a comunicare immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi, al sig. il reperimento di idonea attività lavorativa e la Parte_1 conseguente stipula di contratto di lavoro, in caso contrario Ella sarà ora per allora tenuta a pagina 3 di 5 restituire al marito in unica soluzione entro la fine del mese quanto indebitamente percepito dal marito a titolo di assegno di mantenimento;
11) Il sig. , visto lo stato di attuale difficoltà economica della sig.ra OS Parte_1
GI, si impegna a saldare anche per conto della moglie le spese relative al presente procedimento: resta inteso che tale pagamento è da intendersi come prestito infruttifero che dovrà venire restituito da quest'ultima al sig. in ratei mensili sino a 18 mesi a partire Pt_1 dal secondo mese dopo la stipula del contratto di lavoro;
12) Le parti danno atto di avere così definito ogni loro pregresso rapporto economico, di avere diviso i beni di proprietà comune con reciproca soddisfazione e pertanto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra, anche a titolo di mantenimento, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nel presente ricorso.
13) Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, i coniugi si impegnano, reciprocamente, a prestarsi leale collaborazione.
14) Per tutto ciò che non è stato espressamente disciplinato dai precedenti punti i coniugi concordemente decideranno il da farsi ogni qual volta se ne presenti la necessità.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 04/12/2003; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...]
LF EM (MO) il 04/03/1969 e AN SS nata a [...] il
04/08/1970 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 10/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LF EM (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2002 - Atto n. 32 - Parte II Serie A;
pagina 4 di 5 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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