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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5637/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5637/2021 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SANTANGELO DANIELE
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. RANDAZZO MARIO
CONVENUTO
e nei confronti di già già ); Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
TERZO CHIAMATO
e di pagina 1 di 10 , ( CF ) in persona del legale rappresentante pt, Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VICARI DONATELLA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
All'udienza del 6.3.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del mese di aprile 2021, cessionaria di AN di Sicilia spa, Parte_1 riferiva che con contratto di mutuo del 22.6.2005 rogato dal Notaio dott. , rep. Controparte_1
n.18550, racc. n.8169 il AN di Sicilia aveva concesso a , la somma di € Controparte_6
130.000,00, con iscrizione di ipoteca volontaria in data 28.06.2005, ai nn. 44184/15010, presso l' , sull'immobile sito in Gravina di Catania ed ivi meglio descritto, Controparte_7 oggetto di contestuale acquisto da parte del medesimo sig. riferiva che quest'ultimo era CP_6 rimasto inadempiente e, rimasto inevaso l'atto di precetto del 15.11.2016 ( con cui era stato richiesto il pagamento euro 166.349,79 oltre interessi successivi, spese di notifica e quant'altro dovuto), era emerso dalla relazione redatta dal Notaio dott. del 28.12.2016, che l'immobile era di proprietà Persona_1 di , giusto decreto di trasferimento del 19.1.2013 emesso in danno di Controparte_8 Parte_2
(da cui in origine il sig. aveva acquistato), nei cui confronti, erano stati iscritti due CP_6 pignoramenti, rispettivamente in data 19.01.1991 su istanza di Cassa Centrale di Risparmio V.E. ed in data 7.02.1991 su istanza di;
riferendo che, presenti i pignoramenti, l'ipoteca Controparte_3 era inefficace sin dall'inizio ed era stata cancellata con annotazione del 2.12.2016, allegava la responsabilità professionale del dott. , che nella relazione del 17.6.2005 aveva certificato che CP_1
l'immobile era libero da pesi, oneri e trascrizioni, evidenziando che ove fosse emersa la presenza dei pignoramenti, la non avrebbe erogato il mutuo. Richiamando poi la corrispondenza intercorsa e CP_3 deducendo di essere venuta a conoscenza dei fatti dopo la redazione della relazione del 28.12.2016, allegava il proprio diritto al risarcimento del danno pari all'importo del credito insoddisfatto, ovvero €
165.118,83 oltre interessi dal 31.12.2014.
Chiedeva, pertanto, condannare il Notaio dott. a titolo di risarcimento del danno al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 165.118,83 oltre interessi dal 31.12.2014 sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 10 Si costituiva il Notaio dott. riferendo che sull'immobile oggetto di causa erano Controparte_1 stati trascritti in danno di e due pignoramenti: il primo in data Parte_2 Persona_2
19.01.1991 ai nn. 3394/3888, promosso dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E, ed il secondo lo
07.02.1991 ai nn. 6067/7579, su iniziativa dalla deduceva di aver redatto Controparte_3 una relazione notarile positiva, attestante l'assenza di gravami sull'immobile e che , Controparte_6 aveva acquistato l'immobile sito in Gravina, tramite ottenimento di mutuo fondiario dal AN di
Sicilia per la somma di € 130.000,00 con atto rogato da esso convenuto del 27.6.2005 e che in data
28.6.20025 era stata accesa ipoteca per un valore di € 195.000,00; deducendo che il sig. non CP_6 aveva mai pagato le rate del mutuo, evidenziava che le trascrizioni dei pignoramenti non erano mai state rinnovate nel ventennio e che, pertanto, erano da ritenersi inopponibili verso terzi;
riferiva che nonostante ciò, la procedura esecutiva era ugualmente proseguita ed il bene era stato venduto ed aggiudicato in favore di ed allo stesso trasferito con decreto del 19.1.2013. Controparte_8
Evidenziando che sin dal 2005/2006, nessuna delle società che si erano succedute nelle cessioni di credito si era mai attivata nei confronti del debitore inadempiente al contratto di mutuo, né aveva mai compiuto alcun atto di verifica o esecuzione sull'immobile, né atto interruttivo della prescrizione o di altra natura finalizzato alla conservazione del credito, rilevava che la stessa attrice, divenuta cessionaria nel 2014, aveva notificato atto di precetto il 15.11.2016.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per assenza di prova della cessione del credito, posto che l'originaria cessione (unica documentata in favore dell' ) non indicava Parte_3 quello oggetto del processo, bensì una categoria di crediti;
eccepiva la prescrizione decennale del diritto vantato, decorrente dal compimento dell'atto ovvero dalla conoscenza o conoscibilità del danno e rilevando che il sig. aveva omesso dall'inizio del rapporto il pagamento delle rate di CP_6 mutuo, laddove la prima richiesta nei propri confronti era quella del 16.1.2018; ribadendo che in assenza di rinnovazione nel ventennio, i pignoramenti erano inopponibili erga omnes e che ciò avrebbe dovuto comportare la sopravvenuta nullità della procedura esecutiva rilevabile d'ufficio, con illegittimità della vendita, dell'assegnazione e del decreto di trasferimento, con ascesa della successiva iscrizione ipotecaria, evidenziava che la propria condotta non avrebbe potuto determinare alcun danno, al contrario di quella assunta da che avrebbe dovuto fare dichiarare l'estinzione della CP_2 procedura esecutiva, evitando di portare a compimento l'esecuzione immobiliare ed allegando il proprio diritto di chiedere la chiamata in causa della stessa, per rispondere del danno provocato dalla dolosa condotta;
evidenziava poi l'inerzia del creditore del sig. rilevando che il decreto di CP_6
pagina 3 di 10 trasferimento, emesso dal Tribunale di Catania in data 19.01.2013, era inopponibile al AN di Sicilia ed aventi causa, ex art. 2668 bis cc;
allegava dunque la condotta colposa del creditore ex art. 1227 I comma cc, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in ragione della gravità della colpa e del danno derivatone, richiamando altresì il disposto dell'art. 1227 II comma cc e deducendo che l'attrice aveva atteso oltre dieci anni per attivare la procedura di recupero del credito;
contestando poi anche l'entità del risarcimento richiesto, allegava il proprio diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione.
Chiedeva, pertanto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per assenza di Parte_1 prova della titolarità del credito;
chiedeva dichiararsi la prescrizione della domanda ed il rigetto della stessa nella misura indicata, non essendo provata e documentata;
in subordine chiedeva dichiarare che la responsabilità del danno era da ascriversi alla condotta colpevolmente o dolosamente illegittima del per agito in disprezzo delle norme e delle regole di buona fede e correttezza CP_2 processuale e per aver determinato la perdita del bene;
chiedeva inoltre rigettarsi la domanda attrice per avere la stessa cagionato o aggravato il danno ex art. 1227 commi 1 e 2 cc;
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio AN (già già CP_2 Controparte_3 CP_4
, differendo la prima udienza allo scopo di consentire la citazione nel Controparte_4 CP_4 rispetto dei termini, con vittoria di spese e compensi.
Disposto il differimento di udienza e autorizzata la chiamata in giudizio, non si CP_2 costituiva e va dichiarato contumace.
Nel corso del processo, si costituiva subentrata a Controparte_5 Parte_1 svolgendo dunque intervento ex art. 111 cpc.
La causa, istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Va respinta l'eccezione di difetto di titolarità attività dell'attrice, essendo documentata in atti la cessione , ab origine intercorsa in data 27.10.2008 fra AN di Sicilia e ex art. 58 Parte_3
TUB; risulta dal documento n. 15 allegato all'atto di citazione l'avviso di cessione pro soluto dei crediti ceduti in blocco in essere al 30.9.2008; a seguito della fusione di per incorporazione Parte_3 con , quest'ultima ha assunto ex art. 2504 cc i diritti di Controparte_9 [...]
cedendoli poi in blocco a in data 20.11.2014 ( cfr allegato n. 16 all'atto di Pt_3 Parte_1
pagina 4 di 10 citazione GU n. 139 /2014); , ha poi acquistato tutti i crediti, giusto contratto di Controparte_10 cessione in blocco del 16.6.2021 ( cfr allegato n. 1 comparsa di intervento GU n. 78 del 3.6.2021).
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità “ In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.” ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 10860/2024).
È' infondata l'eccezione di prescrizione decennale, posto che il termine non decorre dal compimento dell'atto, ovvero dalla stipula del contratto, bensì dal momento in cui il danno è diventato percepibile dal creditore e, dunque, dal dicembre 2016, ovvero dalla stesura della relazione notarile ad opera del
Notaio dott.sa . Persona_1
In fattispecie parzialmente analoga, la Corte di Legittimità ha così argomentato : “ La Corte territoriale, richiamando il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 16463/2009 (che a sua volta è conforme a Cass. n. 10493/2006), ha premesso di voler fare applicazione del principio di diritto secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Ciò posto, il giudice di appello (in continuità con quanto ritenuto dal primo giudice) ha ritenuto che, nella specie, il termine iniziale del decorso della prescrizione fosse quella della data di erogazione del mutuo, potendo in quel momento l'Istituto mutuatario verificare, con l'ordinaria diligenza, i documenti relativi all'avvenuta iscrizione ipotecaria e, dunque, rilevare agevolmente l'errore del notaio - e, dunque la relativa condotta di inadempimento alla prestazione professionale cui lo stesso era tenuto - che aveva invertito i nominativi delle parti, così da elevare il D.N. a beneficiario dell'ipoteca da iscrivere e degradare il
AN (Omissis) a "debitore non datore". 3.2. - Il giudice di appello ha fatto mal governo del principio di diritto al quale, dunque, si è solo apparentemente uniformato;
principio che la giurisprudenza pagina 5 di 10 successiva (tra cui quella richiamata dalla parte ricorrente) ha avuto modo di puntualizzare, ribadendo che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (che è di natura contrattuale) si ha non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (tra le altre: Cass. n. 3176/2016; Cass. n. 18606/2016; Cass. n. 22059/2017). Come precisato dalla citata Cass. n. 3176/2016, l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l'inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico-giuridico) la fonte del danno stesso. Di qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all'art. 2935 c.c., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l'insorgenza del danno risarcibile. Con l'ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale e, alla stregua di quanto in precedenza evidenziato, oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro;
profilo, quest'ultimo, che trova rilievo, evidentemente, una volta che il danno risarcibile sia sorto. 3.3. - Nella specie, il danno risarcibile, attuale e non soltanto potenziale - ossia la perdita subita (capitale) e il mancato guadagno (interessi) da parte dell'Istituto mutuatario - non si è verificato con l'erogazione del mutuo in assenza di valida iscrizione ipotecaria, ma si è venuto a determinare a seguito dell'inadempimento del debitore mutuatario circa il pagamento delle rate residue del mutuo, non avendo potuto l'Istituto di credito mutuante recuperare il credito inadempiuto tramite l'attivazione della predetta garanzia ipotecaria. Del resto, è la stessa Corte territoriale a dare evidenza a siffatta ricostruzione in iure, contraddicendo logicamente la premessa su cui ha fondato il proprio ragionamento, poiché là dove, nella sentenza impugnata, ha messo in risalto che non avrebbe potuto darsi seguito alla tesi di "un danno in re ipsa in seguito al solo verificarsi dell'inadempimento", ha,
pagina 6 di 10 quindi, correttamente fatto l'esempio del "caso in cui, pure in presenza dell'errore indicato, vi sia comunque il pagamento integrale del mutuo, sì che quel comportamento risulta in concreto e improduttivo di qualsiasi conseguenza in capo al creditore". Al momento di erogazione del mutuo, dunque, il danno si prefigurava, semmai, solo come potenziale e non già come pregiudizio concreto ed attuale, ossia come danno risarcibile e cioè, nella specie, il danno consistente nel mancato incasso delle rate di mutuo non corrisposte dal debitore, per il cui ristoro ha agito in giudizio Controparte_11
3.4. - Rimane, peraltro, distinto il piano - che spetterà al giudice di merito semmai affrontare nella delibazione di fondatezza o meno della domanda risarcitoria e, se fondata, di liquidazione del quantum
- della configurabilità di un'ipotesi di concorso colposo del danneggiato-creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a fronte, però, dell'accertamento di una condotta colposa di entità tale da non potersi reputare comunque assorbita, sul piano eziologico, da quella posta in essere dal professionista in ragione della diligenza ad esso richiesta in relazione ai compiti specifici dell'attività notarile, come il perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito, che attiene al proprium specifico di detta attività” ( cfr ordinanza Corte Cass. N. 22250/2023).
Orbene, nel caso che occupa, è documentalmente accertato e non contestato, che il professionista convenuto non ha reso edotto l'istituto di credito della presenza dei due pignoramenti iscritti contro la venditrice del bene immobile sui cui era stata concessa ipoteca volontaria, a fronte della concessione del mutuo fondiario della somma di € 130.000,00 (cfr doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In argomento , con orientamento ormai consolidato della Corte di Legittimità, va senz'altro affermato che “ … La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione;
sicchè, la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale (L. n. 89 del 1913, art. 1).” ( Cass. Civ. sent. n. 14865/2013 e, ulteriormente anche richiamando la clausola di correttezza ex art. 1175 cc Cass. Civ. sent. n. 16990/2015 secondo cui “Il notaio richiesto della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare ha l'obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in pagina 7 di 10 particolare, è tenuto ad effettuare le visure catastali e ipotecarie, la cui eventuale omissione è fonte di responsabilità per violazione non già dell'obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, il quale aveva rettificato un atto di compravendita - da lui stesso redatto - inserendovi un appezzamento di giardino, retrostante il fabbricato compravenduto, senza effettuare le visure che avrebbero permesso di accertare la diversa titolarità del terreno).”).
Parte attrice allega con sufficiente verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, che ove avesse avuto contezza dell'esistenza dei due pignoramenti, non avrebbe concesso l'erogazione del mutuo e non avrebbe dunque corrisposto l'importo di € 130.000,00, che costituisce nel caso di specie, il danno risarcibile, tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale ( “ . Ne consegue che, se è vero che nelle obbligazioni di dare o facere non professionale il danno-evento può considerarsi provato già dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto, è anche vero che nelle obbligazioni di diligenza professionale - qual è quella per cui è causa - dove l'interesse corrispondente alla prestazione
(vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto alla cui stipula il notaio è chiamato a presiedere) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto rogato), causalità e imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, e quindi della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno-evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. nn. 28991-28992 dell'11/11/2019). 14. Il diritto al risarcimento sorge poi - va ribadito - solo in presenza di un danno- conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica
(art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass. 24/10/2017, n.
25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466). 15. Va al proposito ricordato anche il principio per cui la prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ. per descrivere il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore della prestazione, bensì avendo riguardo alla pagina 8 di 10 prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità in rapporto alle circostanze di fatto conosciute e secondo un criterio di comune esperienza. Inoltre, essendo quello della prevedibilità - da valutarsi al tempo in cui è sorta l'obbligazione - un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, esso è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato
(Cass. civ., Sez. II, 14/11/2019 n. 29566; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Civ., Sez.
III, 15/5/2007 n. 11189), cfr Cass. Civ. sent. n. 12627/2025”).
È vero, tuttavia, che nel caso che occupa parte attrice ha senz'altro colposamente trascurato di attivarsi per il recupero del proprio diritto di credito, non essendo oggetto di contestazione che il mutuatario non abbia corrisposto le rate del mutuo sin dall'inizio, ovvero sin dal mese di luglio 2005; il primo atto con cui risulta che al sig. sia stato richiesto di adempiere, è il precetto notificato a quest'ultimo CP_6 nel novembre 2016, da cui emerge peraltro che il contratto di mutuo era stato risolto il 9.4.2008 per mancato pagamento di ratei pari ad € 22.078,00 ( cfr allegato n. 3 all'atto di citazione).
Ebbene, nonostante il mancato pagamento delle rate del mutuo sin dal luglio 2005, nonostante il contratto fosse stato risolto il 9.4.2008, l'istituto di credito mutuante – e per esso gli aventi causa – sono rimasti del tutto inerti sino al novembre 2016.
A prescindere dal fatto che, tempestivamente conosciuta l'esistenza dei pignoramenti, l'istituto creditore avrebbe potuto farsi parte diligente per ottenerne l'eventuale cancellazione trascorso il ventennio, vi è che non risulta in alcun modo dimostrato – ed ancora prima non risulta allegato – che parte creditrice abbia quantomeno tentato di recuperare il credito nei confronti del sig. CP_6 eventualmente aggredendo altri beni o conti correnti o con qualsivoglia azione stragiudiziale o giudiziale.
È pertanto da ritenersi fondata l'eccezione del convenuto, laddove invoca l'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 II comma cc, perché l'inerzia della parte attrice quantomeno dall'aprile 2008 al novembre 2016, ha senz'altro comportato l'aggravamento del danno, in percentuale che si reputa congruo stabilire nel 50%.
In assenza di specifiche e concrete contestazioni ovvero di richieste istruttorie, può essere ritenuta la correttezza della quantificazione del pregiudizio nella misura di € 165.188,83, pari alla sorte capitale erogata maggiorata del tasso di interesse applicato contrattualmente;
parte convenuta, tenuto conto di quanto evidenziato in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 II comma cc, è pertanto pagina 9 di 10 tenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 82.559,41, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ( pari al 50% del danno).
Va respinta la domanda genericamente formulata nei confronti del terzo chiamato, non essendovi prova di un comportamento illecito soggettivamente colposo o doloso ai sensi dell'art. 2043 cc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inadempimento professionale del Notaio Dott. ; Controparte_1
- Tenuto conto del concorso di colpa del creditore, condanna il convenuto al risarcimento del danno ed a corrispondere in favore di l'importo di € 82.559,41 oltre Controparte_5 interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 complessivamente liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7052,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Dichiara irripetibili nel resto le spese del processo.
Così deciso in Catania, il 21.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5637/2021 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SANTANGELO DANIELE
ATTORE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1
atti, dall'avv. RANDAZZO MARIO
CONVENUTO
e nei confronti di già già ); Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
TERZO CHIAMATO
e di pagina 1 di 10 , ( CF ) in persona del legale rappresentante pt, Controparte_5 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. VICARI DONATELLA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
All'udienza del 6.3.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del mese di aprile 2021, cessionaria di AN di Sicilia spa, Parte_1 riferiva che con contratto di mutuo del 22.6.2005 rogato dal Notaio dott. , rep. Controparte_1
n.18550, racc. n.8169 il AN di Sicilia aveva concesso a , la somma di € Controparte_6
130.000,00, con iscrizione di ipoteca volontaria in data 28.06.2005, ai nn. 44184/15010, presso l' , sull'immobile sito in Gravina di Catania ed ivi meglio descritto, Controparte_7 oggetto di contestuale acquisto da parte del medesimo sig. riferiva che quest'ultimo era CP_6 rimasto inadempiente e, rimasto inevaso l'atto di precetto del 15.11.2016 ( con cui era stato richiesto il pagamento euro 166.349,79 oltre interessi successivi, spese di notifica e quant'altro dovuto), era emerso dalla relazione redatta dal Notaio dott. del 28.12.2016, che l'immobile era di proprietà Persona_1 di , giusto decreto di trasferimento del 19.1.2013 emesso in danno di Controparte_8 Parte_2
(da cui in origine il sig. aveva acquistato), nei cui confronti, erano stati iscritti due CP_6 pignoramenti, rispettivamente in data 19.01.1991 su istanza di Cassa Centrale di Risparmio V.E. ed in data 7.02.1991 su istanza di;
riferendo che, presenti i pignoramenti, l'ipoteca Controparte_3 era inefficace sin dall'inizio ed era stata cancellata con annotazione del 2.12.2016, allegava la responsabilità professionale del dott. , che nella relazione del 17.6.2005 aveva certificato che CP_1
l'immobile era libero da pesi, oneri e trascrizioni, evidenziando che ove fosse emersa la presenza dei pignoramenti, la non avrebbe erogato il mutuo. Richiamando poi la corrispondenza intercorsa e CP_3 deducendo di essere venuta a conoscenza dei fatti dopo la redazione della relazione del 28.12.2016, allegava il proprio diritto al risarcimento del danno pari all'importo del credito insoddisfatto, ovvero €
165.118,83 oltre interessi dal 31.12.2014.
Chiedeva, pertanto, condannare il Notaio dott. a titolo di risarcimento del danno al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 165.118,83 oltre interessi dal 31.12.2014 sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 10 Si costituiva il Notaio dott. riferendo che sull'immobile oggetto di causa erano Controparte_1 stati trascritti in danno di e due pignoramenti: il primo in data Parte_2 Persona_2
19.01.1991 ai nn. 3394/3888, promosso dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E, ed il secondo lo
07.02.1991 ai nn. 6067/7579, su iniziativa dalla deduceva di aver redatto Controparte_3 una relazione notarile positiva, attestante l'assenza di gravami sull'immobile e che , Controparte_6 aveva acquistato l'immobile sito in Gravina, tramite ottenimento di mutuo fondiario dal AN di
Sicilia per la somma di € 130.000,00 con atto rogato da esso convenuto del 27.6.2005 e che in data
28.6.20025 era stata accesa ipoteca per un valore di € 195.000,00; deducendo che il sig. non CP_6 aveva mai pagato le rate del mutuo, evidenziava che le trascrizioni dei pignoramenti non erano mai state rinnovate nel ventennio e che, pertanto, erano da ritenersi inopponibili verso terzi;
riferiva che nonostante ciò, la procedura esecutiva era ugualmente proseguita ed il bene era stato venduto ed aggiudicato in favore di ed allo stesso trasferito con decreto del 19.1.2013. Controparte_8
Evidenziando che sin dal 2005/2006, nessuna delle società che si erano succedute nelle cessioni di credito si era mai attivata nei confronti del debitore inadempiente al contratto di mutuo, né aveva mai compiuto alcun atto di verifica o esecuzione sull'immobile, né atto interruttivo della prescrizione o di altra natura finalizzato alla conservazione del credito, rilevava che la stessa attrice, divenuta cessionaria nel 2014, aveva notificato atto di precetto il 15.11.2016.
Eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, per assenza di prova della cessione del credito, posto che l'originaria cessione (unica documentata in favore dell' ) non indicava Parte_3 quello oggetto del processo, bensì una categoria di crediti;
eccepiva la prescrizione decennale del diritto vantato, decorrente dal compimento dell'atto ovvero dalla conoscenza o conoscibilità del danno e rilevando che il sig. aveva omesso dall'inizio del rapporto il pagamento delle rate di CP_6 mutuo, laddove la prima richiesta nei propri confronti era quella del 16.1.2018; ribadendo che in assenza di rinnovazione nel ventennio, i pignoramenti erano inopponibili erga omnes e che ciò avrebbe dovuto comportare la sopravvenuta nullità della procedura esecutiva rilevabile d'ufficio, con illegittimità della vendita, dell'assegnazione e del decreto di trasferimento, con ascesa della successiva iscrizione ipotecaria, evidenziava che la propria condotta non avrebbe potuto determinare alcun danno, al contrario di quella assunta da che avrebbe dovuto fare dichiarare l'estinzione della CP_2 procedura esecutiva, evitando di portare a compimento l'esecuzione immobiliare ed allegando il proprio diritto di chiedere la chiamata in causa della stessa, per rispondere del danno provocato dalla dolosa condotta;
evidenziava poi l'inerzia del creditore del sig. rilevando che il decreto di CP_6
pagina 3 di 10 trasferimento, emesso dal Tribunale di Catania in data 19.01.2013, era inopponibile al AN di Sicilia ed aventi causa, ex art. 2668 bis cc;
allegava dunque la condotta colposa del creditore ex art. 1227 I comma cc, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in ragione della gravità della colpa e del danno derivatone, richiamando altresì il disposto dell'art. 1227 II comma cc e deducendo che l'attrice aveva atteso oltre dieci anni per attivare la procedura di recupero del credito;
contestando poi anche l'entità del risarcimento richiesto, allegava il proprio diritto ad essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione.
Chiedeva, pertanto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per assenza di Parte_1 prova della titolarità del credito;
chiedeva dichiararsi la prescrizione della domanda ed il rigetto della stessa nella misura indicata, non essendo provata e documentata;
in subordine chiedeva dichiarare che la responsabilità del danno era da ascriversi alla condotta colpevolmente o dolosamente illegittima del per agito in disprezzo delle norme e delle regole di buona fede e correttezza CP_2 processuale e per aver determinato la perdita del bene;
chiedeva inoltre rigettarsi la domanda attrice per avere la stessa cagionato o aggravato il danno ex art. 1227 commi 1 e 2 cc;
chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio AN (già già CP_2 Controparte_3 CP_4
, differendo la prima udienza allo scopo di consentire la citazione nel Controparte_4 CP_4 rispetto dei termini, con vittoria di spese e compensi.
Disposto il differimento di udienza e autorizzata la chiamata in giudizio, non si CP_2 costituiva e va dichiarato contumace.
Nel corso del processo, si costituiva subentrata a Controparte_5 Parte_1 svolgendo dunque intervento ex art. 111 cpc.
La causa, istruita documentalmente veniva assunta in decisione all'udienza del 6.3.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc.
Va respinta l'eccezione di difetto di titolarità attività dell'attrice, essendo documentata in atti la cessione , ab origine intercorsa in data 27.10.2008 fra AN di Sicilia e ex art. 58 Parte_3
TUB; risulta dal documento n. 15 allegato all'atto di citazione l'avviso di cessione pro soluto dei crediti ceduti in blocco in essere al 30.9.2008; a seguito della fusione di per incorporazione Parte_3 con , quest'ultima ha assunto ex art. 2504 cc i diritti di Controparte_9 [...]
cedendoli poi in blocco a in data 20.11.2014 ( cfr allegato n. 16 all'atto di Pt_3 Parte_1
pagina 4 di 10 citazione GU n. 139 /2014); , ha poi acquistato tutti i crediti, giusto contratto di Controparte_10 cessione in blocco del 16.6.2021 ( cfr allegato n. 1 comparsa di intervento GU n. 78 del 3.6.2021).
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato in più occasioni dalla Corte di Legittimità “ In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia.” ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 10860/2024).
È' infondata l'eccezione di prescrizione decennale, posto che il termine non decorre dal compimento dell'atto, ovvero dalla stipula del contratto, bensì dal momento in cui il danno è diventato percepibile dal creditore e, dunque, dal dicembre 2016, ovvero dalla stesura della relazione notarile ad opera del
Notaio dott.sa . Persona_1
In fattispecie parzialmente analoga, la Corte di Legittimità ha così argomentato : “ La Corte territoriale, richiamando il precedente di questa Corte di cui alla sentenza n. 16463/2009 (che a sua volta è conforme a Cass. n. 10493/2006), ha premesso di voler fare applicazione del principio di diritto secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Ciò posto, il giudice di appello (in continuità con quanto ritenuto dal primo giudice) ha ritenuto che, nella specie, il termine iniziale del decorso della prescrizione fosse quella della data di erogazione del mutuo, potendo in quel momento l'Istituto mutuatario verificare, con l'ordinaria diligenza, i documenti relativi all'avvenuta iscrizione ipotecaria e, dunque, rilevare agevolmente l'errore del notaio - e, dunque la relativa condotta di inadempimento alla prestazione professionale cui lo stesso era tenuto - che aveva invertito i nominativi delle parti, così da elevare il D.N. a beneficiario dell'ipoteca da iscrivere e degradare il
AN (Omissis) a "debitore non datore". 3.2. - Il giudice di appello ha fatto mal governo del principio di diritto al quale, dunque, si è solo apparentemente uniformato;
principio che la giurisprudenza pagina 5 di 10 successiva (tra cui quella richiamata dalla parte ricorrente) ha avuto modo di puntualizzare, ribadendo che la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (che è di natura contrattuale) si ha non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (tra le altre: Cass. n. 3176/2016; Cass. n. 18606/2016; Cass. n. 22059/2017). Come precisato dalla citata Cass. n. 3176/2016, l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale (e, dunque, anche quella del notaio) si configura come l'evento produttivo (o la fonte) del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio (perdita subita o mancato guadagno) patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. Tale danno (che può anche non prodursi affatto) può sorgere contestualmente con l'inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta (in senso logico-giuridico) la fonte del danno stesso. Di qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all'art. 2935 c.c., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l'insorgenza del danno risarcibile. Con l'ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale e, alla stregua di quanto in precedenza evidenziato, oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro;
profilo, quest'ultimo, che trova rilievo, evidentemente, una volta che il danno risarcibile sia sorto. 3.3. - Nella specie, il danno risarcibile, attuale e non soltanto potenziale - ossia la perdita subita (capitale) e il mancato guadagno (interessi) da parte dell'Istituto mutuatario - non si è verificato con l'erogazione del mutuo in assenza di valida iscrizione ipotecaria, ma si è venuto a determinare a seguito dell'inadempimento del debitore mutuatario circa il pagamento delle rate residue del mutuo, non avendo potuto l'Istituto di credito mutuante recuperare il credito inadempiuto tramite l'attivazione della predetta garanzia ipotecaria. Del resto, è la stessa Corte territoriale a dare evidenza a siffatta ricostruzione in iure, contraddicendo logicamente la premessa su cui ha fondato il proprio ragionamento, poiché là dove, nella sentenza impugnata, ha messo in risalto che non avrebbe potuto darsi seguito alla tesi di "un danno in re ipsa in seguito al solo verificarsi dell'inadempimento", ha,
pagina 6 di 10 quindi, correttamente fatto l'esempio del "caso in cui, pure in presenza dell'errore indicato, vi sia comunque il pagamento integrale del mutuo, sì che quel comportamento risulta in concreto e improduttivo di qualsiasi conseguenza in capo al creditore". Al momento di erogazione del mutuo, dunque, il danno si prefigurava, semmai, solo come potenziale e non già come pregiudizio concreto ed attuale, ossia come danno risarcibile e cioè, nella specie, il danno consistente nel mancato incasso delle rate di mutuo non corrisposte dal debitore, per il cui ristoro ha agito in giudizio Controparte_11
3.4. - Rimane, peraltro, distinto il piano - che spetterà al giudice di merito semmai affrontare nella delibazione di fondatezza o meno della domanda risarcitoria e, se fondata, di liquidazione del quantum
- della configurabilità di un'ipotesi di concorso colposo del danneggiato-creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., a fronte, però, dell'accertamento di una condotta colposa di entità tale da non potersi reputare comunque assorbita, sul piano eziologico, da quella posta in essere dal professionista in ragione della diligenza ad esso richiesta in relazione ai compiti specifici dell'attività notarile, come il perfezionamento delle procedure necessarie all'iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito, che attiene al proprium specifico di detta attività” ( cfr ordinanza Corte Cass. N. 22250/2023).
Orbene, nel caso che occupa, è documentalmente accertato e non contestato, che il professionista convenuto non ha reso edotto l'istituto di credito della presenza dei due pignoramenti iscritti contro la venditrice del bene immobile sui cui era stata concessa ipoteca volontaria, a fronte della concessione del mutuo fondiario della somma di € 130.000,00 (cfr doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In argomento , con orientamento ormai consolidato della Corte di Legittimità, va senz'altro affermato che “ … La responsabilità del notaio per colpa nell'adempimento delle sue funzioni ha, nei confronti delle parti, natura contrattuale in quanto pur essendo tale professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, pur tuttavia è tenuto a predisporre i mezzi di cui dispone, in vista del conseguimento del risultato perseguito dalle parti, impegnando la diligenza ordinaria media rapportata alla natura della prestazione;
sicchè, la sua opera non può ridursi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve estendersi a quelle attività, preparatorie e successive, necessarie in quanto tese ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò, in conformità, allo spirito della legge professionale (L. n. 89 del 1913, art. 1).” ( Cass. Civ. sent. n. 14865/2013 e, ulteriormente anche richiamando la clausola di correttezza ex art. 1175 cc Cass. Civ. sent. n. 16990/2015 secondo cui “Il notaio richiesto della redazione di un atto pubblico di trasferimento immobiliare ha l'obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in pagina 7 di 10 particolare, è tenuto ad effettuare le visure catastali e ipotecarie, la cui eventuale omissione è fonte di responsabilità per violazione non già dell'obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del notaio, il quale aveva rettificato un atto di compravendita - da lui stesso redatto - inserendovi un appezzamento di giardino, retrostante il fabbricato compravenduto, senza effettuare le visure che avrebbero permesso di accertare la diversa titolarità del terreno).”).
Parte attrice allega con sufficiente verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, che ove avesse avuto contezza dell'esistenza dei due pignoramenti, non avrebbe concesso l'erogazione del mutuo e non avrebbe dunque corrisposto l'importo di € 130.000,00, che costituisce nel caso di specie, il danno risarcibile, tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità professionale ( “ . Ne consegue che, se è vero che nelle obbligazioni di dare o facere non professionale il danno-evento può considerarsi provato già dall'inadempimento, poiché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto, è anche vero che nelle obbligazioni di diligenza professionale - qual è quella per cui è causa - dove l'interesse corrispondente alla prestazione
(vigilanza sulla regolarità formale e sostanziale dell'atto alla cui stipula il notaio è chiamato a presiedere) è solo strumentale all'interesse primario del creditore (concreta azionabilità di tutti i diritti nascenti dall'atto rogato), causalità e imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale, e quindi della prova, e non solo su quello strutturale, perché il danno-evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato (v. Cass. nn. 28991-28992 dell'11/11/2019). 14. Il diritto al risarcimento sorge poi - va ribadito - solo in presenza di un danno- conseguenza, distinto a sua volta dal danno-evento e a esso legato da un nesso di causalità giuridica
(art. 1223 cod. civ.), da verificare secondo i medesimi criteri probabilistici (Cass. 24/10/2017, n.
25112; 26/06/2018, n. 16803; 14/11/2022, n. 33466). 15. Va al proposito ricordato anche il principio per cui la prevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ. per descrivere il danno da responsabilità contrattuale, se non dipeso da dolo del debitore, costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non dall'ottica dello specifico debitore della prestazione, bensì avendo riguardo alla pagina 8 di 10 prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti contrattuali, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, secondo un criterio di normalità in rapporto alle circostanze di fatto conosciute e secondo un criterio di comune esperienza. Inoltre, essendo quello della prevedibilità - da valutarsi al tempo in cui è sorta l'obbligazione - un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, esso è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato
(Cass. civ., Sez. II, 14/11/2019 n. 29566; Cass. Civ., Sez. Lav., 31/7/2014 n. 17460; Cass. Civ., Sez.
III, 15/5/2007 n. 11189), cfr Cass. Civ. sent. n. 12627/2025”).
È vero, tuttavia, che nel caso che occupa parte attrice ha senz'altro colposamente trascurato di attivarsi per il recupero del proprio diritto di credito, non essendo oggetto di contestazione che il mutuatario non abbia corrisposto le rate del mutuo sin dall'inizio, ovvero sin dal mese di luglio 2005; il primo atto con cui risulta che al sig. sia stato richiesto di adempiere, è il precetto notificato a quest'ultimo CP_6 nel novembre 2016, da cui emerge peraltro che il contratto di mutuo era stato risolto il 9.4.2008 per mancato pagamento di ratei pari ad € 22.078,00 ( cfr allegato n. 3 all'atto di citazione).
Ebbene, nonostante il mancato pagamento delle rate del mutuo sin dal luglio 2005, nonostante il contratto fosse stato risolto il 9.4.2008, l'istituto di credito mutuante – e per esso gli aventi causa – sono rimasti del tutto inerti sino al novembre 2016.
A prescindere dal fatto che, tempestivamente conosciuta l'esistenza dei pignoramenti, l'istituto creditore avrebbe potuto farsi parte diligente per ottenerne l'eventuale cancellazione trascorso il ventennio, vi è che non risulta in alcun modo dimostrato – ed ancora prima non risulta allegato – che parte creditrice abbia quantomeno tentato di recuperare il credito nei confronti del sig. CP_6 eventualmente aggredendo altri beni o conti correnti o con qualsivoglia azione stragiudiziale o giudiziale.
È pertanto da ritenersi fondata l'eccezione del convenuto, laddove invoca l'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 II comma cc, perché l'inerzia della parte attrice quantomeno dall'aprile 2008 al novembre 2016, ha senz'altro comportato l'aggravamento del danno, in percentuale che si reputa congruo stabilire nel 50%.
In assenza di specifiche e concrete contestazioni ovvero di richieste istruttorie, può essere ritenuta la correttezza della quantificazione del pregiudizio nella misura di € 165.188,83, pari alla sorte capitale erogata maggiorata del tasso di interesse applicato contrattualmente;
parte convenuta, tenuto conto di quanto evidenziato in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 II comma cc, è pertanto pagina 9 di 10 tenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 82.559,41, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ( pari al 50% del danno).
Va respinta la domanda genericamente formulata nei confronti del terzo chiamato, non essendovi prova di un comportamento illecito soggettivamente colposo o doloso ai sensi dell'art. 2043 cc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dai compensi minimi del V scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Dichiara l'inadempimento professionale del Notaio Dott. ; Controparte_1
- Tenuto conto del concorso di colpa del creditore, condanna il convenuto al risarcimento del danno ed a corrispondere in favore di l'importo di € 82.559,41 oltre Controparte_5 interessi dalla domanda al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_5 complessivamente liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 7052,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge;
- Dichiara irripetibili nel resto le spese del processo.
Così deciso in Catania, il 21.7.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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