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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3721/2024 R.G. sul ricorso depositato il 17/07/2024 proposto da (difesa dall'avv. Walter Parte_1
Tripodo) nei confronti di , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione , previa registrazione alla piattaforma
SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere il ricorso e annullare e/o dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento del
29.05.2024, notificato il successivo 27.06.2024 con cui l' comunicava alla ricorrente la revoca CP_1 di detto reddito per la seguente motivazione: “mancata comunicazione variazione occupazionale
1 entro 30gg (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)” con richiesta di restituzione dell'importo già versato da giugno 2022 a marzo 2023, pari ad € 8.679,40;
Voglia conseguentemente statuire che alcun importo deve essere restituito dalla ricorrente. Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il resistente come in epigrafe , contestando la domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato .
La causa concerne la contestazione alla revoca della prestazione di reddito di cittadinanza e conseguente indebito per “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30gg (art. 3 co. 8
D.L. n. 4/2019 e succ mod.)” con richiesta di restituzione dell'importo già versato da giugno 2022 a marzo 2023, pari ad € 8.679,40.
Parte ricorrente non nega l'omissione ma rileva che la contestata mancata comunicazione di variazione occupazionale è da riferirsi al rapporto di lavoro del marito, sig. . Persona_1
Infatti, sin dalla richiesta del beneficio la ricorrente aveva già comunicato lo stato occupazionale del marito che, tuttavia, veniva licenziato in aprile 2022 e poi assunto da altra società nel mese di maggio 2022, mantenendo lo stesso inquadramento, la stessa categoria ed un identico salario;
che CP_ dunque non vi erano state modifiche rilevanti che non fossero state comunicate all' CP_ L' ha precisato in giudizio che non si tratta di revoca ma di decadenza per effetto dell'art. 3 comma 8 d.l. 4 del 2019 per mancata comunicazione di variazione occupazionale entro i prescritti 30 gg dall'evento e che la mancata comunicazione di una variazione della situazione lavorativa, anche se non influente sull'importo del Reddito di Cittadinanza, comporta la decadenza dal beneficio. La legge prevede l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della situazione occupazionale, pena la perdita del beneficio, indipendentemente dall'impatto economico.
****
Ad avviso del decidente la tesi della ricorrente è infondata.
L'art 3 comma 8 d.l. 4 del 2019 all'epoca dei fatti ( aprile -maggio 2022) disponeva
< 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da
2 lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione CP_1
a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.>.
L'art 7 d.l. cit disponeva inoltre: 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.(….)
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.>
Orbene nel caso di specie i contratti di lavoro erano diversi e la ditta datrice diversa .
Parte ricorrente non prova la non variazione di reddito.
I contratti di lavoro depositati non documentano l'importo della paga prevista . Mutava invece la qualifica , il CCNL applicabile . Le buste paga non provano l'identità del reddito né dell'importo di paga erogato ( peraltro sono di alcuni mesi ossia gennaio , marzo e settembre 2022 nonché gennaio
2023 e febbraio 2024) non essendovi valori coincidenti
La omessa comunicazione della situazione occupazionale è dunque avvenuta e incorre nella decadenza di legge dal beneficio
La domanda va pertanto rigettata.
Spese del giudizio- manca dichiarazione di esonero per le spese in caso di soccombenza- a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
3 Reggio di Calabria, 21.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3721/2024 R.G. sul ricorso depositato il 17/07/2024 proposto da (difesa dall'avv. Walter Parte_1
Tripodo) nei confronti di , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Rigetta la domanda.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1300,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
In mancanza della istanza di liquidazione del compenso a titolo di beneficio del patrocinio a spese dello Stato , riserva all'esito della sua presentazione , previa registrazione alla piattaforma
SIAMM e deposito successivo al fascicolo telematico , il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accogliere il ricorso e annullare e/o dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il provvedimento del
29.05.2024, notificato il successivo 27.06.2024 con cui l' comunicava alla ricorrente la revoca CP_1 di detto reddito per la seguente motivazione: “mancata comunicazione variazione occupazionale
1 entro 30gg (art. 3 co. 8 D.L. n. 4/2019 e succ. mod.)” con richiesta di restituzione dell'importo già versato da giugno 2022 a marzo 2023, pari ad € 8.679,40;
Voglia conseguentemente statuire che alcun importo deve essere restituito dalla ricorrente. Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese ed onorari.
Si costituiva il resistente come in epigrafe , contestando la domanda . CP_1
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è infondato .
La causa concerne la contestazione alla revoca della prestazione di reddito di cittadinanza e conseguente indebito per “mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30gg (art. 3 co. 8
D.L. n. 4/2019 e succ mod.)” con richiesta di restituzione dell'importo già versato da giugno 2022 a marzo 2023, pari ad € 8.679,40.
Parte ricorrente non nega l'omissione ma rileva che la contestata mancata comunicazione di variazione occupazionale è da riferirsi al rapporto di lavoro del marito, sig. . Persona_1
Infatti, sin dalla richiesta del beneficio la ricorrente aveva già comunicato lo stato occupazionale del marito che, tuttavia, veniva licenziato in aprile 2022 e poi assunto da altra società nel mese di maggio 2022, mantenendo lo stesso inquadramento, la stessa categoria ed un identico salario;
che CP_ dunque non vi erano state modifiche rilevanti che non fossero state comunicate all' CP_ L' ha precisato in giudizio che non si tratta di revoca ma di decadenza per effetto dell'art. 3 comma 8 d.l. 4 del 2019 per mancata comunicazione di variazione occupazionale entro i prescritti 30 gg dall'evento e che la mancata comunicazione di una variazione della situazione lavorativa, anche se non influente sull'importo del Reddito di Cittadinanza, comporta la decadenza dal beneficio. La legge prevede l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della situazione occupazionale, pena la perdita del beneficio, indipendentemente dall'impatto economico.
****
Ad avviso del decidente la tesi della ricorrente è infondata.
L'art 3 comma 8 d.l. 4 del 2019 all'epoca dei fatti ( aprile -maggio 2022) disponeva
< 8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da
2 lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione CP_1
a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.>.
L'art 7 d.l. cit disponeva inoltre: 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.(….)
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.>
Orbene nel caso di specie i contratti di lavoro erano diversi e la ditta datrice diversa .
Parte ricorrente non prova la non variazione di reddito.
I contratti di lavoro depositati non documentano l'importo della paga prevista . Mutava invece la qualifica , il CCNL applicabile . Le buste paga non provano l'identità del reddito né dell'importo di paga erogato ( peraltro sono di alcuni mesi ossia gennaio , marzo e settembre 2022 nonché gennaio
2023 e febbraio 2024) non essendovi valori coincidenti
La omessa comunicazione della situazione occupazionale è dunque avvenuta e incorre nella decadenza di legge dal beneficio
La domanda va pertanto rigettata.
Spese del giudizio- manca dichiarazione di esonero per le spese in caso di soccombenza- a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
3 Reggio di Calabria, 21.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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