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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 293/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta Collidà Presidente
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 293/2025 promossa in sede di appello da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) (CUI ) elettivamente domiciliato in Novara Viale C.F._1 C.F._2
Dante Alighieri 19, presso lo studio dell'Avv. Davide Spantaconi del Foro di Novara, (C.F.: PEC C.F._3 che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante contro il C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21,
Appellato avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 764/2025 pubblicata in data 13/02/2025, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 8315/2024 avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto 105/2024 del Questore della Provincia di Novara di revoca della carta di soggiorno UE per famigliari di cittadini europei n.
Numero_1
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. Marcello Tatangelo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“Voglia la Corte di Appello
In via istruttoria, disporre l'esame della moglie e della figlia maggiorenne di generalizzate in narrativa, in relazione ai capitoli e alle domande Parte_1 sopra formulate;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 764/2025, emessa in data 13/02/2025 dal Tribunale di Torino in composizione monocratica e nell'ambito del proc. n. 8351/2024 R.G., notificata in data 13/02/2025, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: «REVOCARE E/O ANNULLARE E/O DISAPPLICARE GLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI, CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI», ovverosia il decreto n. 105/2024 Cat. A12/Imm., emesso dal Questore della Provincia di Novara in data 8/04//2024, notificato al ricorrente in data 10/04/2022, di revoca della carta di soggiorno UE per familiari di cittadini europei n. e Numero_1 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per le parti appellate nella Controparte_2 comparsa di costituzione:
“Dichiarata l'inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, rigettare le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese di lite.”. Per il Procuratore Generale, nell'atto del 24/04/2025:
“..omissis.. Il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con la sentenza impugnata respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della PA liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre IVA e CPA se dovute.
Il Giudice di prime cure ha osservato:
l'art. 18 bis, co. 4 bis, T.U.I recita “Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha subito diverse condanne e, segnatamente, per maltrattamenti in famiglia, guida senza patente e calunnia e che il delitto di maltrattamenti in famiglia – reato compreso nell'art. 18 sopra citato - ai danni della compagna e dei figli, e Persona_1 Persona_2 come accertato dal Tribunale di Novara con sentenza divenuta irrevocabile in data 20/07/2022, è stato perpetrato dal 2003 e fino al 2019 (doc. 6 controparte).
Di ciò tenuto conto non può non considerarsi come tale violenza domestica, non solo si sia caratterizzata da vessazioni non solo verbali ma anche di prevaricazione e sopraffazione commesse nei confronti sia della ex compagna che dei figli minori, ma che tali comportamenti sistematici si sono manifestati in un lasso di tempo notevolmente ampio ovvero nei confronti della ex compagna dal 2003 fino al 2019 e nei confronti dei figli dal 2017 al 2019 e, dunque, anche in costanza del titolo di soggiorno ottenuto nel 2006.
Inoltre, il ricorrente risulta essere in stato di detenzione dal 27.7.2023 in esecuzione delle condanne sopra indicate, ora trasformata in detenzione domiciliare presso il fratello con scadenza pena anticipata al 28.10.2025 (cfr. doc allegati memoria e ricorso).
Alla luce di tali elementi si ritiene che correttamente la P.A. abbia revocato la carta di soggiorno alla luce della condanna subita, le cui modalità e tempo di commissione del reato non sono trascurabili nell'ambito della valutazione in oggetto che evidenziano un indice di pericolosità elevata che non può ritenersi – allo stato – eliso per la mancata commissione di ulteriori reati tra la data della pronuncia di condanna citata ad oggi stante il breve lasso di tempo trascorso ed essendo stato il ricorrente – per il successivo tempo fino all'attualità - prevalentemente in stato di reclusione e/o detenzione.
Né assume rilievo dirimente e preponderante il recupero, ancora in atto, del rapporto con i figli non essendo sufficiente a dimostrare l'asserita rimeditazione del proprio passato criminale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avverso detta ordinanza, con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2025 ha proposto tempestiva impugnazione il Sig. lamentando che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente e parzialmente valutato i fatti al fine di affermare l'attuale e concreta pericolosità del ricorrente.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe dovuto limitarsi a prendere in considerazione il tempo tra la data di pronuncia della condanna per maltrattamenti e la attualità ma quello trascorso dalla data di commissione di fatti penalmente rilevanti e quindi dal 2019, ben 6 anni or sono.
Inoltre il primo Giudice non avrebbe considerato né il rigetto della domanda di destituzione della patria potestà da parte del Tribunale dei Minorenni né il fatto che il delitto di maltrattamenti in famiglia sia stato sanzionato con il beneficio della pena condizionalmente sospesa.
In buona sostanza, secondo l'appellante, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata non già sul passato ma sui fatti successivi da cui emergerebbe la assoluta mancanza di attualità della pericolosità sociale.
Quindi l'appellante rassegna le proprie conclusioni insistendo anche nelle richieste istruttorie di esame della mogli e della figlia maggiorenne del Sig.
. Pt_1
Con comparsa di costituzione depositata il 29/05/2025 si costituiva in giudizio il di Torino in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino la quale deduce: la inammissibilità ex art. 345, co. 3, c.p.c., delle istanze istruttorie proposte dalla parte appellante per la prima volta con l'atto di gravame e perciò tardive;
la infondatezza dei motivi di appello alla luce di condotte penalmente rilevanti pervicacemente realizzate per ben sedici anni e del significativo tempo trascorso in stato di detenzione. Seguono le rassegnate conclusioni. All'udienza del 21/02/2025 parte appellante chiedeva breve rinvio e la Corte differiva la causa all'udienza del 13/6/2025.
Alla udienza dell'11.07.2025 compariva parte appellante. La Corte fissava per l'assegnazione della causa a decisione la udienza del 10.10.2025 concedendo termine fino al 25 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 10 settembre 2025 per le comparse conclusionali e fine al 25 settembre 2025 per le repliche.
Entrambe le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni.
Parte appellante ha depositato in data 25.08.2025 istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la comparsa conclusionale.
Alla udienza del 10 ottobre 2025 parte appellante ha rinunciato alla istanza di inibitoria attesa la fissazione di udienza unitamente al merito ed insistito nell'accoglimento dell'appello: la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle definitive conclusioni delle parti di cui in epigrafe.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre esaminare la eccezione di inammissibilità, ex art. 345, co. 3, c.p.c., delle istanze istruttorie proposte dalla parte appellante sollevata dal
. La eccezione è fondata: la richiesta di esame della moglie e della figlia CP_1 maggiorenne dell'appellante è stata formulata per la prima volta con l'atto di gravame e pertanto è inammissibile in quanto tardiva.
Nel merito, osserva la Corte che le censure dell'appellante non sono in grado di scalfire l'impianto decisorio della sentenza di primo grado.
L'art. 18 bis, co. 4 bis, T.U.I recita “Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”. Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'odierno appellante ha subito diverse condanne e, segnatamente, per maltrattamenti in famiglia, guida senza patente e calunnia e che il delitto di maltrattamenti in famiglia – reato compreso nell'art. 18 sopra citato - ai danni della compagna e dei figli, all'epoca entrambi minori,
(18.8.2004) e (15.10.2010, come accertato Persona_1 Persona_2 dal Tribunale di Novara con sentenza divenuta irrevocabile in data 20/07/2022, è stato perpetrato dal 2003 e fino al 2019.
Ritiene questa Corte che la tipologia dei reati commessi, il lungo protrarsi delle condotte criminose ed il periodo di restrizione della libertà personale consentano di confermare le valutazioni che hanno condotto alla revoca del permesso di soggiorno.
I reati di violenza domestica risultano caratterizzati da vessazioni non solo verbali ma anche di prevaricazione e sopraffazione commesse nei confronti sia della ex compagna che dei figli minori;
inoltre tali comportamenti sistematici si sono manifestati in un lasso di tempo notevolmente ampio ovvero nei confronti della ex compagna dal 2003 fino al 2019 e nei confronti dei figli dal 2017 al 2019 fino all'allontanamento del Sig. dalla casa familiare e, dunque, Parte_1 anche in costanza del titolo di soggiorno consegnatogli in data 23.10.2006 proprio nella perduranza dei suddetti atteggiamenti prevaricatori, aggressivi e minacciosi.
Inoltre l'appellante, come ancora puntualmente rilevato dal primo Giudice, risulta essere in stato di detenzione dal 27 luglio 2023 poi trasformata in detenzione domiciliare presso il fratello con scadenza pena anticipata dapprima al 28.10.2025 e quindi al 27 agosto 2025.
Si tratta di condotte criminose particolarmente gravi e rilevanti, perpetrate e pervicacemente poste in essere per un lungo periodo di tempo e realizzate in danno, oltre che della compagna, di figli minori, all'epoca in tenera età.
D'altra parte la mancata commissione di nuovi reati non può considerarsi indice di ravvedimento atteso l'allontanamento dalla casa familiare del Sig. Pt_1 ed il successivo periodo di detenzione.
Al contrario, come evidenziato dal , sia l'arco temporale tra la CP_1 commissione di tali fatti e l'attualità sia il lasso di tempo trascorso tra la sentenza di condanna ed oggi, non consentono, come invece deduce parte appellante, di ritenerle “risalenti” anche considerato il significativo lasso di tempo trascorso in stato di reclusione/detenzione.
Anche la mancata commissione di ulteriori reati nel periodo di svolgimento del procedimento penale non può essere apprezzata quale rimeditazione, da parte del reo, del proprio percorso criminale, atteso che la commissione di un qualsivoglia fatto avente rilevanza penale avrebbe avuto significative ripercussioni sul procedimento medesimo e, soprattutto, sulla possibilità per il reo di ottenere – come in effetti è stato – la sospensione condizionale della pena. Stesso dicasi per il “comportamento irreprensibile” tenuto durante il periodo di espiazione della pena.
Anche le altre deduzioni dell'appellante relative ai percorsi trattamentali seguiti dal Sig. non possono di per sé comprovare l'avvenuta rimeditazione da Pt_1 parte dell'appellante delle condotte criminose protrattesi per numerosi anni.
Neppure assumono rilievo le circostanze evidenziate dall'appellante relativamente alle decisioni del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale penale in quanto i Giudici si sono trovati infatti a valutare elementi ben differenti rispetto a quelli propri dell'odierno giudizio, motivo per il quale la doglianza esposta nell'atto di appello non risulta pertinente.
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile - complessità basso delle sole fasi di studio (€ 1.029,00), introduttiva (€ 709,00) e decisionale (€ 1.735,00) non essendo stata espletata attività istruttoria ed avendo il depositato note scritte di precisazione delle conclusioni, per CP_1 complessivi Euro 3.473,00.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 764/2025 pubblicata in data 13/02/2025, resa nel procedimento iscritto al N.R.G. 8315/2024, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellato, delle CP_1 spese di giudizio che liquida in € 3.473,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 10.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Roberta Collidà
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta Collidà Presidente
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 293/2025 promossa in sede di appello da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) (CUI ) elettivamente domiciliato in Novara Viale C.F._1 C.F._2
Dante Alighieri 19, presso lo studio dell'Avv. Davide Spantaconi del Foro di Novara, (C.F.: PEC C.F._3 che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura allegata all'atto di appello
Appellante contro il C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale n. 21,
Appellato avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 764/2025 pubblicata in data 13/02/2025, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 8315/2024 avente ad oggetto: ricorso avverso il decreto 105/2024 del Questore della Provincia di Novara di revoca della carta di soggiorno UE per famigliari di cittadini europei n.
Numero_1
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. Marcello Tatangelo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“Voglia la Corte di Appello
In via istruttoria, disporre l'esame della moglie e della figlia maggiorenne di generalizzate in narrativa, in relazione ai capitoli e alle domande Parte_1 sopra formulate;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 764/2025, emessa in data 13/02/2025 dal Tribunale di Torino in composizione monocratica e nell'ambito del proc. n. 8351/2024 R.G., notificata in data 13/02/2025, accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano: «REVOCARE E/O ANNULLARE E/O DISAPPLICARE GLI IMPUGNATI PROVVEDIMENTI, CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI E ONORARI», ovverosia il decreto n. 105/2024 Cat. A12/Imm., emesso dal Questore della Provincia di Novara in data 8/04//2024, notificato al ricorrente in data 10/04/2022, di revoca della carta di soggiorno UE per familiari di cittadini europei n. e Numero_1 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per le parti appellate nella Controparte_2 comparsa di costituzione:
“Dichiarata l'inammissibilità delle avverse istanze istruttorie, rigettare le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese di lite.”. Per il Procuratore Generale, nell'atto del 24/04/2025:
“..omissis.. Il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con la sentenza impugnata respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della PA liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre IVA e CPA se dovute.
Il Giudice di prime cure ha osservato:
l'art. 18 bis, co. 4 bis, T.U.I recita “Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha subito diverse condanne e, segnatamente, per maltrattamenti in famiglia, guida senza patente e calunnia e che il delitto di maltrattamenti in famiglia – reato compreso nell'art. 18 sopra citato - ai danni della compagna e dei figli, e Persona_1 Persona_2 come accertato dal Tribunale di Novara con sentenza divenuta irrevocabile in data 20/07/2022, è stato perpetrato dal 2003 e fino al 2019 (doc. 6 controparte).
Di ciò tenuto conto non può non considerarsi come tale violenza domestica, non solo si sia caratterizzata da vessazioni non solo verbali ma anche di prevaricazione e sopraffazione commesse nei confronti sia della ex compagna che dei figli minori, ma che tali comportamenti sistematici si sono manifestati in un lasso di tempo notevolmente ampio ovvero nei confronti della ex compagna dal 2003 fino al 2019 e nei confronti dei figli dal 2017 al 2019 e, dunque, anche in costanza del titolo di soggiorno ottenuto nel 2006.
Inoltre, il ricorrente risulta essere in stato di detenzione dal 27.7.2023 in esecuzione delle condanne sopra indicate, ora trasformata in detenzione domiciliare presso il fratello con scadenza pena anticipata al 28.10.2025 (cfr. doc allegati memoria e ricorso).
Alla luce di tali elementi si ritiene che correttamente la P.A. abbia revocato la carta di soggiorno alla luce della condanna subita, le cui modalità e tempo di commissione del reato non sono trascurabili nell'ambito della valutazione in oggetto che evidenziano un indice di pericolosità elevata che non può ritenersi – allo stato – eliso per la mancata commissione di ulteriori reati tra la data della pronuncia di condanna citata ad oggi stante il breve lasso di tempo trascorso ed essendo stato il ricorrente – per il successivo tempo fino all'attualità - prevalentemente in stato di reclusione e/o detenzione.
Né assume rilievo dirimente e preponderante il recupero, ancora in atto, del rapporto con i figli non essendo sufficiente a dimostrare l'asserita rimeditazione del proprio passato criminale.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Avverso detta ordinanza, con atto di citazione notificato in data 15 marzo 2025 ha proposto tempestiva impugnazione il Sig. lamentando che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente e parzialmente valutato i fatti al fine di affermare l'attuale e concreta pericolosità del ricorrente.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe dovuto limitarsi a prendere in considerazione il tempo tra la data di pronuncia della condanna per maltrattamenti e la attualità ma quello trascorso dalla data di commissione di fatti penalmente rilevanti e quindi dal 2019, ben 6 anni or sono.
Inoltre il primo Giudice non avrebbe considerato né il rigetto della domanda di destituzione della patria potestà da parte del Tribunale dei Minorenni né il fatto che il delitto di maltrattamenti in famiglia sia stato sanzionato con il beneficio della pena condizionalmente sospesa.
In buona sostanza, secondo l'appellante, la valutazione della pericolosità sociale deve essere effettuata non già sul passato ma sui fatti successivi da cui emergerebbe la assoluta mancanza di attualità della pericolosità sociale.
Quindi l'appellante rassegna le proprie conclusioni insistendo anche nelle richieste istruttorie di esame della mogli e della figlia maggiorenne del Sig.
. Pt_1
Con comparsa di costituzione depositata il 29/05/2025 si costituiva in giudizio il di Torino in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino la quale deduce: la inammissibilità ex art. 345, co. 3, c.p.c., delle istanze istruttorie proposte dalla parte appellante per la prima volta con l'atto di gravame e perciò tardive;
la infondatezza dei motivi di appello alla luce di condotte penalmente rilevanti pervicacemente realizzate per ben sedici anni e del significativo tempo trascorso in stato di detenzione. Seguono le rassegnate conclusioni. All'udienza del 21/02/2025 parte appellante chiedeva breve rinvio e la Corte differiva la causa all'udienza del 13/6/2025.
Alla udienza dell'11.07.2025 compariva parte appellante. La Corte fissava per l'assegnazione della causa a decisione la udienza del 10.10.2025 concedendo termine fino al 25 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 10 settembre 2025 per le comparse conclusionali e fine al 25 settembre 2025 per le repliche.
Entrambe le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni.
Parte appellante ha depositato in data 25.08.2025 istanza di sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la comparsa conclusionale.
Alla udienza del 10 ottobre 2025 parte appellante ha rinunciato alla istanza di inibitoria attesa la fissazione di udienza unitamente al merito ed insistito nell'accoglimento dell'appello: la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle definitive conclusioni delle parti di cui in epigrafe.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre esaminare la eccezione di inammissibilità, ex art. 345, co. 3, c.p.c., delle istanze istruttorie proposte dalla parte appellante sollevata dal
. La eccezione è fondata: la richiesta di esame della moglie e della figlia CP_1 maggiorenne dell'appellante è stata formulata per la prima volta con l'atto di gravame e pertanto è inammissibile in quanto tardiva.
Nel merito, osserva la Corte che le censure dell'appellante non sono in grado di scalfire l'impianto decisorio della sentenza di primo grado.
L'art. 18 bis, co. 4 bis, T.U.I recita “Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”. Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'odierno appellante ha subito diverse condanne e, segnatamente, per maltrattamenti in famiglia, guida senza patente e calunnia e che il delitto di maltrattamenti in famiglia – reato compreso nell'art. 18 sopra citato - ai danni della compagna e dei figli, all'epoca entrambi minori,
(18.8.2004) e (15.10.2010, come accertato Persona_1 Persona_2 dal Tribunale di Novara con sentenza divenuta irrevocabile in data 20/07/2022, è stato perpetrato dal 2003 e fino al 2019.
Ritiene questa Corte che la tipologia dei reati commessi, il lungo protrarsi delle condotte criminose ed il periodo di restrizione della libertà personale consentano di confermare le valutazioni che hanno condotto alla revoca del permesso di soggiorno.
I reati di violenza domestica risultano caratterizzati da vessazioni non solo verbali ma anche di prevaricazione e sopraffazione commesse nei confronti sia della ex compagna che dei figli minori;
inoltre tali comportamenti sistematici si sono manifestati in un lasso di tempo notevolmente ampio ovvero nei confronti della ex compagna dal 2003 fino al 2019 e nei confronti dei figli dal 2017 al 2019 fino all'allontanamento del Sig. dalla casa familiare e, dunque, Parte_1 anche in costanza del titolo di soggiorno consegnatogli in data 23.10.2006 proprio nella perduranza dei suddetti atteggiamenti prevaricatori, aggressivi e minacciosi.
Inoltre l'appellante, come ancora puntualmente rilevato dal primo Giudice, risulta essere in stato di detenzione dal 27 luglio 2023 poi trasformata in detenzione domiciliare presso il fratello con scadenza pena anticipata dapprima al 28.10.2025 e quindi al 27 agosto 2025.
Si tratta di condotte criminose particolarmente gravi e rilevanti, perpetrate e pervicacemente poste in essere per un lungo periodo di tempo e realizzate in danno, oltre che della compagna, di figli minori, all'epoca in tenera età.
D'altra parte la mancata commissione di nuovi reati non può considerarsi indice di ravvedimento atteso l'allontanamento dalla casa familiare del Sig. Pt_1 ed il successivo periodo di detenzione.
Al contrario, come evidenziato dal , sia l'arco temporale tra la CP_1 commissione di tali fatti e l'attualità sia il lasso di tempo trascorso tra la sentenza di condanna ed oggi, non consentono, come invece deduce parte appellante, di ritenerle “risalenti” anche considerato il significativo lasso di tempo trascorso in stato di reclusione/detenzione.
Anche la mancata commissione di ulteriori reati nel periodo di svolgimento del procedimento penale non può essere apprezzata quale rimeditazione, da parte del reo, del proprio percorso criminale, atteso che la commissione di un qualsivoglia fatto avente rilevanza penale avrebbe avuto significative ripercussioni sul procedimento medesimo e, soprattutto, sulla possibilità per il reo di ottenere – come in effetti è stato – la sospensione condizionale della pena. Stesso dicasi per il “comportamento irreprensibile” tenuto durante il periodo di espiazione della pena.
Anche le altre deduzioni dell'appellante relative ai percorsi trattamentali seguiti dal Sig. non possono di per sé comprovare l'avvenuta rimeditazione da Pt_1 parte dell'appellante delle condotte criminose protrattesi per numerosi anni.
Neppure assumono rilievo le circostanze evidenziate dall'appellante relativamente alle decisioni del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale penale in quanto i Giudici si sono trovati infatti a valutare elementi ben differenti rispetto a quelli propri dell'odierno giudizio, motivo per il quale la doglianza esposta nell'atto di appello non risulta pertinente.
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dallo scaglione di valore indeterminabile - complessità basso delle sole fasi di studio (€ 1.029,00), introduttiva (€ 709,00) e decisionale (€ 1.735,00) non essendo stata espletata attività istruttoria ed avendo il depositato note scritte di precisazione delle conclusioni, per CP_1 complessivi Euro 3.473,00.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino n. 764/2025 pubblicata in data 13/02/2025, resa nel procedimento iscritto al N.R.G. 8315/2024, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore del appellato, delle CP_1 spese di giudizio che liquida in € 3.473,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 10.10.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Roberta Collidà