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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 21/01/2026
N. 00159 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00701/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bertazzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate n. 64, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00701/2025 REG.RIC.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Federico Pagetta, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Santa Lucia 1, e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Ciani e Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto pubblicato sull'albo ufficiale dell'Università
(https://protocollo.unipd.it/albo/viewer) in data 12-02-2025, con cui la Magnifica
Rettrice ha approvato gli atti della procedura selettiva 2024PO-OMISSIS--Allegato 2, bandita con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 20-06-2024 per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- -OMISSIS-, dai quali
è risultato vincitore il Prof. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti della procedura selettiva ed in particolare:
-- dei verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice n. 1 del 17-9-2024, n. 2 del
14-10-2024, n. 3 del 13-11-2024, n. 4 del 14-11-2024 e n. 5 del 30-1-2025;
-- nonché del Decreto rep. n. -OMISSIS- del 8-8-2024 con cui la Magnifica Rettrice ha nominato, quali componenti della Commissione Giudicatrice, i Proff. -OMISSIS-,
-OMISSIS-e -OMISSIS-; della nota del 17/09/2025, con cui il Prof. -OMISSIS- ha chiesto una proroga di due mesi del termine relativo alla conclusione dei lavori della
Commissione Giudicatrice; del Decreto rep. n. -OMISSIS- del 25-9-2024 con cui la medesima Rettrice ha accolto la richiesta di proroga del termine per la conclusione della procedura presentata dal predetto Prof. -OMISSIS- il 17-9-2024, prorogandolo per un periodo di due mesi; delle dichiarazioni di asserita insussistenza di conflitto di interessi / incompatibilità rese dai Commissari Prof.ssi -OMISSIS-, -OMISSIS- e - N. 00701/2025 REG.RIC.
OMISSIS-;
- della Delibera del 17-3-2025, con cui il Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- -
OMISSIS- ha proposto la chiamata del predetto vincitore Prof. -OMISSIS-;
- della Delibera del 25-3-2025 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS-, di cui non siamo in possesso, ma che è richiamata nel Resoconto scaricato dalla Prof.ssa -OMISSIS- tramite la newsletter inviatale dall'Università in pari data;
- e della nota del 4-4-2025 con cui Dirigente dell'Università dott. -OMISSIS- ha respinto l'istanza di annullamento in via di autotutela del sottoscritto pro-OMISSIS- tore del 7-3-2025;
- nonché per quanto possa occorrere:
-- del suddetto bando generale approvato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 20-
6-2024;
-- del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia (ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240), emanato con Decreto
Rettorale rep. n. -OMISSIS-/2023 (modificato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-
/2023);
-- del Profilo di Ruolo del Direttore di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 8-7-2024;
-- e di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente; nonché per l'accertamento (una volta rideterminati i punteggi e rivalutati i candidati in conformità alla normativa di riferimento) che il vincitore della procedura selettiva è la
Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-;
e per la condanna dell'Università di Padova:
a) al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dalla stessa ricorrente in conseguenza dell'illegittimo operato della Commissione; N. 00701/2025 REG.RIC.
b) alla rifusione di tutte le spese e compensi di causa;
c) ed al pagamento della rivalutazione e degli interessi su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere, dalla data della decisione fino all'effettivo saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova, di -
OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del 20-6-2024 l'Università di Padova (in seguito, l'Università) indiceva una procedura, ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- -
OMISSIS-.
1.1. Partecipavano alla procedura sei candidati.
1.2. Con Decreto Rettorale dell'8-8-2024 veniva nominata la Commissione, composta dal Prof. -OMISSIS- (Professore di prima fascia dell'Università di Padova), quale
Presidente, e dai Professori -OMISSIS-(Professore di prima fascia dell'Università di
Perugia) e -OMISSIS- (Professore di prima fascia della -OMISSIS- Università di
Roma).
1.3. Nel corso della prima seduta (verbale n. 1, del 17-9-2024), la Commissione, “ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale e degli artt. 7 e 8 del vigente
Regolamento”, prendeva atto “degli elementi oggetto di valutazione” previsti dal bando (art. 6) e stabiliva i relativi punteggi e sub-punteggi. N. 00701/2025 REG.RIC.
1.4. All'esito delle operazioni di valutazione della Commissione risultava: primo il
Prof. -OMISSIS-, con 89,25 punti; seconda la Prof.ssa -OMISSIS-, con 84,65 punti; terza la Prof.ssa -OMISSIS-, con 73,95 punti; quarta la Prof.ssa -OMISSIS-, con 68,55 punti; quinta la Prof.ssa -OMISSIS-, con 65,55 e sesto il Prof. -OMISSIS-, con 57,80 punti.
1.5. Con decreto rettorale, pubblicato in data 12-2-2025, l'Università approvava gli atti della procedura.
1.6. In data 17-3-2025 il Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- -OMISSIS- formulava la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e in data 25-3-2025, il
Consiglio di Amministrazione dell'Università approvava tale proposta.
1.7. La Prof.ssa -OMISSIS- presentava istanza di annullamento in autotutela della procedura. Tale istanza veniva tuttavia respinta dall'Università con nota del 4-4-2025.
2. Con ricorso, notificato in data 11-4-2025 e depositato in data 23-4-2025, la Prof. -
OMISSIS-, classificatasi al quinto posto, ha impugnato gli atti della procedura selettiva sulla base dei seguenti motivi.
I - In via principale, errori di valutazione e di calcolo la cui correzione determina la vittoria della selezione in capo alla ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione art.
18 legge n. 240/2010 e artt. 1 e 3 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando e artt. 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 16, 17 del Regolamento di
Ateneo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento.
La Commissione avrebbe compiuto gravi errori – fattuali e di calcolo – nella determinazione dei punteggi della ricorrente:
A) in relazione all'elemento “Pubblicazioni scientifiche” (massimo 40 punti), la
Commissione avrebbe erroneamente valutato come “parzialmente originali” le pubblicazioni n. 8 e 9 della Prof. -OMISSIS- che invece sarebbero completamente N. 00701/2025 REG.RIC.
originali e altamente citate. In relazione al criterio “a) Originalità̀, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione come indicato nel verbale”, a tali pubblicazioni la Commissione avrebbe dovuto attribuire 0,9 punti anziché 0,5. In ogni caso alla pubblicazione n. 9, per un mero errore di conteggio, sarebbero stati attribuiti
2,80 punti anziché 3,10 punti. Inoltre alla pubblicazione n. 12 sarebbero stati attribuiti
0,1 punti in eccesso in relazione al criterio “b) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica”. Nel complesso la Prof. -OMISSIS-, in relazione all'elemento “A)
Pubblicazioni scientifiche” avrebbe dovuto conseguire 41,90 punti, non 41,20 punti.
Comunque la ricorrente sarebbe stata l'unica ad aver conseguito un punteggio superiore a 40 punti per tale elemento, che sarebbe il più rilevante ai fini della selezione;
B) in relazione all'elemento “B) Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli
Studenti” (massimo 20 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente:
- 2 punti anziché 6,2 punti in relazione al sub-criterio “Punti per numero di moduli per
A.A. di insegnamento in Scuola di Specialità Pertinente”. Alla ricorrente avrebbero dovuto essere conteggiati 31 anni di insegnamento, non 10 anni;
- 1 punto anziché 5,5 punti in relazione al sub-criterio “Punti per A.A. in Docenza nel dottorato di ricerca pertinente”. Alla ricorrente avrebbero dovuto essere conteggiati
26 anni, non 5 anni;
- 0 punti anziché 4 punti in relazione al sub-criterio “Relatore di tesi di laurea magistrale: punti 0,5 per ogni attività”;
- 0 punti, anziché 1,5 punti, in relazione al sub-criterio “Relatore di tesi di specialità: punti 0,3 per ogni attività”;
- 0 punti anziché 0,5 punti in relazione al sub-criterio “Attività di tutoraggio”; N. 00701/2025 REG.RIC.
C) in relazione all'elemento “C) Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio” (massimo 10 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente:
- 2 punti anziché 3,25 punti in relazione al sub-criterio “Per ogni mese di periodi all'estero di formazione e di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie”;
- 0,2 punti anziché 0,5 punti in relazione al criterio “b) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”. Alla ricorrente non sarebbero stati considerati due premi;
- 4,6 punti anziché 5 punti in relazione al criterio “d) Consistenza complessiva della produzione scientifica, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio”. La Commissione per il calcolo dell'impact factor avrebbe fatto riferimento al JCR 2022 anziché al JCR anno 2023 o anno 2024, se presente;
- zero punti anziché 0,25 punti, in relazione al criterio “e) Attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio pertinenti al ruolo in relazione al grado di responsabilità, durata e continuità delle funzioni svolte per ogni attività punti 0,1 per anno”;
D) in relazione all'elemento “D) Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico, in quanto pertinenti al ruolo”
(massimo 5 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente 0,5 punti anziché 1 punto, in quanto non avrebbe considerato un'attività di terza missione;
E) in relazione all'elemento “E) Attività assistenziali in ambito -OMISSIS-” (massimo
25 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente: N. 00701/2025 REG.RIC.
- zero punti anziché 25 punti, in relazione al criterio “b) Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, in quanto non sarebbero state considerate diverse attività svolte.
Nel complesso la ricorrente avrebbe quindi dovuto conseguire 95 punti (non 65,55 punti), risultando vincitrice.
II - In via subordinata. Illegittima composizione della Commissione. Violazione e falsa applicazione: art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1, 3 e 6-bis legge n. 241/1990; artt. 3,
97 Cost.; artt. 51 e 52 c.p.c.; art. 11 d.P.R. n. 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione artt. 8 e 9 del Bando e art. 3, comma 6, art. 13, art. 14, art. 15, comma
5, art. 16, comma 2, art. 17 del Regolamento. Violazione e/o falsa applicazione: artt.
5, 6, 7 e 8 del Codice Etico dell'Università; artt. 6, 7 Codice di comportamento.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, 47, 76 d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta.
Violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente rileva l'incompatibilità e il conflitto di interesse del Presidente della
Commissione, Prof. -OMISSIS- rispetto ai candidati risultati primo e secondo.
Sotto un primo profilo, diversamente da quanto dichiarato ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, il Prof. -OMISSIS- avrebbe in comune:
- con il Prof. -OMISSIS-, primo classificato, il 70% delle pubblicazioni riportate nel curriculum (n. 70 pubblicazioni e n. 174 abstracts e sommari) e il 100% delle n. 12 pubblicazioni oggetto di valutazione analitica nell'ambito della procedura;
- con la Prof. -OMISSIS-, seconda classificata, n. 114 su 192 pubblicazioni indicate nel curriculum e n. 11 pubblicazioni su 12 di quelle oggetto di valutazione analitica.
L'intenso “legame” del Presidente della Commissione con i due candidati risultati primo e secondo sarebbe dimostrato anche dal fatto che il Prof. -OMISSIS- - mentre era in corso la procedura selettiva e contestualmente alla sua collocazione in N. 00701/2025 REG.RIC.
quiescenza (in data 1-10-2024) – avrebbe proposto la nuova riassegnazione dei fondi di ricerca di cui era titolare (Euro -OMISSIS-) esclusivamente in loro favore, senza ripartirli tra i diversi docenti del Dipartimento.
Nel corso della procedura il Prof. -OMISSIS- e la Prof. -OMISSIS- avrebbero anche aderito alla proposta di conferimento al Prof. -OMISSIS- del titolo di Professore emerito.
In oltre poco prima dell'indizione della procedura selettiva, il Presedente della
Commissione avrebbe attribuito direttamente - senza valutazioni comparative - al
Prof. -OMISSIS- diversi incarichi assistenziali, didattici e di ricerca, utili ai fini della procedura in esame (nomina nel novembre 2023 a Vice-Primario; nomina a direttore del Master di secondo livello “-OMISSIS- di base ed avanzata” per l'anno 2023/2024; nomina a Docente responsabile dei corsi di -OMISSIS-, specialità -OMISSIS- a partire dal a.a. 2024/2025).
III - In via ulteriormente subordinata. Illegittima definizione dei criteri di valutazione ad opera della Commissione e relativa illegittima valutazione dei candidati.
Violazione e/o falsa applicazione art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1 e 3 legge n.
241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando 7 e artt. 8, 9, 10,
11, 11-bis, 12, 15, 16, 17 del Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta.
Violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente contesta la legittimità dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla
Commissione nel corso della prima seduta in quanto “incongrui e finalizzati a privilegiare i candidati a più basso livello qualitativo rispetto a quelli più qualificati scientificamente”. N. 00701/2025 REG.RIC.
In particolare la Commissione avrebbe attribuito il punteggio minimo previsto dal
Regolamento (40 punti su 60) all'elemento A) “Pubblicazioni scientifiche” e 10 punti su 25 all'elemento C) “Attività di ricerca ed attività istituzionali”.
La Commissione avrebbe invece valorizzato massimamente l'elemento E), concernente l'attività assistenziale, al quale è stato attribuito il punteggio massimo previsto di 25 punti, e altresì il non ben definito criterio riguardante le “Attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio pertinenti al ruolo in relazione al grado di responsabilità, durata e continuità delle funzioni svolte per ogni attività”.
Nell'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento C) la Commissione avrebbe inoltre
“ingiustificatamente penalizzato i criteri oggettivi – bibliometrici – senza prevedere la giusta gradualità nei punteggi”.
Sarebbe anche erroneo il calcolo dell'impact factor dei candidati rispetto al JCR 2022 per (IF), sia in quanto il bando non lo prevederebbe, sia in quanto dovrebbe farsi riferimento a quello dell'anno in corso.
Infine la scelta della Commissione, in base alla quale “tutti i punteggi eccedenti il massimo attribuibile vengono riportati indistintamente al massimo attribuibile”, determinerebbe un ingiustificato appiattimento delle valutazioni, privilegiando i candidati con un profilo meno qualitativo.
IV - Illegittima ammissione del Prof. -OMISSIS- alla procedura. Violazione e/o falsa applicazione art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1 e 3 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando e artt. 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17 del Regolamento di Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, 47, 76 d.P.R.
n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento. N. 00701/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente sostiene che il Prof. -OMISSIS- non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura in quanto nel curriculum avrebbe dichiarato diversi elementi non veritieri e in particolare:
- l'IF della pubblicazione n. 4 sarebbe 13,6, non 24,7, come dichiarato dal controinteressato;
- il corso di -OMISSIS- (specialità -OMISSIS-) sarebbe stato coordinato sino all'ottobre 2024 dal Prof. -OMISSIS-, non dal Prof. -OMISSIS-;
- il Prof. -OMISSIS- sarebbe stato docente nel “ciclo di lezioni di -OMISSIS- per gli specializzandi del primo anno” per 27 anni, non per 30 anni, come dichiarato;
- il numero delle -OMISSIS- (1250), delle prestazioni -OMISSIS-, -OMISSIS- e assistenziali nonché delle attività di training a specializzandi, dichiarate dal Prof. -
OMISSIS-, sarebbe eccessivo in quanto riferibile allo staff della -OMISSIS- nel suo complesso;
- in numerose pubblicazioni scientifiche il contributo del Prof. -OMISSIS- sarebbe solo secondario. In particolare nelle pubblicazioni n. 106, 109, 115, 117, 122 e 129, riguardanti il criterio a) e il criterio b) dell'elemento “Ricerca scientifica”.
V - Illegittima valutazione dei candidati. Violazione e/o falsa applicazione art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1 e 3 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando e artt. 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17 del Regolamento di
Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, 47, 76 d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti ai concorrenti che la precedono e in particolare al Prof. -OMISSIS- e alla Prof.ssa -OMISSIS- i quali avrebbero strutturato il loro curriculum “in maniera corrispondente ai criteri decisi dalla Commissione dopo la presentazione delle domande”. N. 00701/2025 REG.RIC.
Il punteggio attribuito al Prof. -OMISSIS- sarebbe errato per eccesso in relazione:
- all'elemento A), applicando il corretto impact factor alla pubblicazione n. 4, alla stessa avrebbero dovuto essere assegnati 0,6 punti, non 0,90 punti; pertanto il Prof. -
OMISSIS- per l'elemento A) avrebbe dovuto conseguire 37,40 punti, anziché 37,70 punti;
- all'elemento B), ricalcolando i punteggi tenendo conto delle errate dichiarazioni del
Prof. -OMISSIS-, al medesimo avrebbero dovuto essere attribuiti per il criterio a) 13,6 punti, anziché 19,6 punti;
- all'elemento C), per un errore di calcolo sarebbero stati attribuiti al Prof. -OMISSIS-
1,2 punti anziché 0,9 punti in relazione al criterio 5). In relazione all'elemento C) il
Prof. -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto conseguire 6,8 punti, anziché 7,05.
Complessivamente il Prof. -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto conseguire 86 punti.
Il punteggio attribuito alla Prof. -OMISSIS- sarebbe errato in relazione:
- all'elemento A), l'impact factor della pubblicazione n. 12 sarebbe 0,9 anziché 0,4; pertanto per l'elemento A) la Prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto conseguire 36,7 punti anziché 37,2 punti;
- all'elemento B) criterio a), la controinteressata avrebbe dovuto conseguire 13 punti, anziché 20,4 punti. Infatti per il sub-criterio “numero moduli per A.A. di insegnamento in CDL triennale pertinente”, la controinteressata avrebbe dovuto conseguire zero punti anziché 2,2 punti, in quanto il curriculum riporterebbe una lista di attività seminariali, non di moduli di insegnamento. In relazione al sub-criterio “numero moduli per AA. di insegnamento in Scuola di Specialità pertinente”, la Prof. -
OMISSIS- avrebbe svolto 20 moduli anziché 43 moduli; pertanto avrebbe dovuto conseguire 4 punti, anziché 8,6 punti;
- all'elemento C), avrebbe dovuto conseguire 1,5 punti, anziché 3 punti, perché sarebbe stato computato un numero di attività maggiore rispetto a quello dichiarato nel curriculum; N. 00701/2025 REG.RIC.
- all'elemento E), avrebbe dovuto conseguire 19,5 punti anziché 21 punti in quanto la
Commissione non avrebbe dovuto tenere conto degli anni di specializzazione.
Complessivamente la Prof. -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto conseguire 82,65 punti.
Il punteggio attribuito alla Prof. -OMISSIS-sarebbe errato in relazione all'elemento
A). Calcolando correttamente l'impact factor della pubblicazione n. 1, la controinteressata in relazione a tale elemento avrebbe dovuto conseguire un punteggio di 33,6 punti anziché di 33,9 punti.
Nel complesso, quindi, sulla base delle censure proposte con il primo e con quinto motivo la Prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto conseguire 95 punti; il Prof. -OMISSIS-,
86 punti; la Prof. -OMISSIS-, 82,65 punti e la Prof. -OMISSIS-, 68,25 punti.
VI - Illegittimo svolgimento dei lavori di valutazione da parte della Commissione.
La Commissione avrebbe illegittimamente formulato un giudizio “finale” su ogni elemento di valutazione - relativamente a ciascun candidato - utilizzando le espressioni “ottimo”, “eccellente” e ”buono”, prima di formulare i giudizi analitici.
I giudizi “finali” sugli elementi di valutazione sarebbero stati infatti espressi nel corso della riunione del 13-11-2024; mentre i giudizi analitici sui singoli criteri e sub-criteri sarebbero stati formulati nel corso della successiva seduta del 14-11-2024.
3. L'Università e il Prof. -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio e hanno contestato nel merito le censure proposte, rilevando in particolare quanto:
- al primo motivo, che il curriculum della ricorrente non ha evidenziato attività assistenziali rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'attività specifica richiesta dal bando (-OMISSIS- avanzato e gestione -OMISSIS-);
- al secondo motivo, che la collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e i candidati è normale e fisiologica e non costituisce di per sé causa di incompatibilità o di conflitto di interesse, essendo tutti membri della stessa scuola di -
OMISSIS- e che altri candidati hanno un numero di pubblicazioni in comune con il
Prof. -OMISSIS- simile o superiore a quello del Prof. -OMISSIS-; N. 00701/2025 REG.RIC.
- al terzo motivo, che i punteggi massimi sono stati fissati dal Dipartimento, non dalla
Commissione, nel rispetto del Regolamento di Ateneo. Inoltre la distribuzione dei punteggi sarebbe congruente rispetto alle funzioni richieste dal bando;
- al quarto e al quinto motivo, che si tratterebbe di meri rifusi o di errate interpretazioni inidonee a determinare l'esclusione del Prof. -OMISSIS- e che in ogni caso quest'ultimo con 86 punti sarebbe comunque il primo classificato;
- al sesto motivo, che il Regolamento prevederebbe sia giudizi qualitativi sia punteggi analitici, entrambi autonomi e complementari, e la Commissione avrebbe operato correttamente, formulando prima i giudizi e poi attribuendo i punteggi.
4. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della fissazione di un merito a breve.
5. La Prof. -OMISSIS- ha provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso ai candidati classificatisi al secondo, al terzo e al quarto posto e successivamente si è costituita in giudizio anche la Prof. -OMISSIS-.
6. In vista dell'udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
7. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le censure proposte non possono essere condivise.
8.1. Inammissibili e infondati sono il primo e il quinto motivo con cui parte ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto assegnare a lei 95 punti (anziché 65,55 punti) e al Prof. -OMISSIS- e alla Prof. -OMISSIS- rispettivamente 86 punti (anziché
89,25 punti) e 82,65 punti (anziché 84,65 punti).
8.2. Invero le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono valutazioni tecniche, oggetto di discrezionalità tecnica. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e N. 00701/2025 REG.RIC.
proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Fermo restando che tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la valutazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di un giudizio attendibile per quanto opinabile, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Cons. Stato, Sez.
VI, 9-1-2023, n. 224; Cons. Stato, Sez. VI, 8-4-2022, n. 2598).
Tuttavia per costante giurisprudenza la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso “è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito” e “l'esercizio di tale discrezionalità non può essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà” (ex multis: Cons. Stato, Sez. VII,
17-4-2023, n. 3840; Sez. V, 27-9-2022, n. 8321; Sez. III, 24-10-2018, n. 6056; Sez.
VI, 17-6-2014, n. 3043).
Inoltre è stato chiarito che alle Commissioni viene chiesto “di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni N. 00701/2025 REG.RIC.
criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe
l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i
Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024,
n. 5024).
8.3. Nella fattispecie in esame, dai giudizi finali espressi dalla Commissione nel corso della seduta del 13-11-2024 (verbale n. 3) emergono in modo chiaro le ragioni per le quali il Prof. -OMISSIS- è stato “preferito” alla ricorrente.
Rispetto alla Prof. -OMISSIS-, il Prof. -OMISSIS- ha conseguito una valutazione significativamente maggiormente favorevole in relazione sia all'elemento B) “Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti”, sia all'elemento E) “Attività assistenziali”.
E tale più favorevole valutazione in relazione a tali elementi non presenta evidenti profili di inattendibilità in correlazione al curriculum dei due candidati.
8.3.1. In particolare quanto all'attività didattica il Prof. -OMISSIS- risulta essere stato titolare-responsabile di un numero di insegnamenti ampiamente superiore a quello della ricorrente.
Né, stante il profilo apicale da ricoprire, risulta manifestamente irragionevole la scelta della Commissione di prendere in considerazione solo gli insegnamenti che i candidati hanno svolto quali titolari e non quelli assunti come “collaboratori” o esperti esterni.
Parte ricorrente inoltre nel curriculum non risulta aver fornito alla Commissione gli elementi necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio B.b) “Volume N. 00701/2025 REG.RIC.
e continuità dell'attività didattica”, concernente lo svolgimento dell'attività di tutoraggio e di relatore di tesi.
8.3.2. Quanto all'attività di assistenza - per la quale potevano essere assegnati 25 punti
- il Prof. -OMISSIS- ha ottenuto il punteggio massimo previsto sia per il criterio a)
(“congruenza della complessiva attività -OMISSIS- con il settore scientifico- disciplinare”, massimo 10 punti), sia per il criterio b) (“Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, massimo 15 punti). Parte ricorrente invece ha conseguito il massimo punteggio per il criterio a), ma non ha ottenuto alcun punteggio per il criterio b).
Anche tale valutazione non presenta profili di evidente inattendibilità.
Il bando (Allegato 2) infatti nel definire le specifiche funzioni da svolgere stabiliva che “il Professore dovrà svolgere attività -OMISSIS- rivolta alla -OMISSIS- e -
OMISSIS- delle varie -OMISSIS-, anche di origine -OMISSIS-, sia in ambito -
OMISSIS- che -OMISSIS-. L'attività assistenziale che riguarderà anche l'area dell'-
OMISSIS- avanzato, verrà svolta presso l'UOC di -OMISSIS-”.
E il Prof. -OMISSIS- ha dato atto di avere svolto un'intensa e continuativa attività “in ambito -OMISSIS- sia -OMISSIS- che -OMISSIS-”, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità (dapprima in qualità di responsabile di una sezione del settore -
OMISSIS- della -OMISSIS-, in seguito in qualità di coordinatore dell'intera area -
OMISSIS- e, infine, in qualità di vice-primario) e contribuendo alla creazione e sviluppo “dell'area di -OMISSIS- -OMISSIS- avanzato”.
La Prof. -OMISSIS- invece, pur avendo svolto un'attività continuativa e pienamente congruente con il settore disciplinare, risulta avere svolto attività “quasi esclusivamente -OMISSIS-”, con interesse multidisciplinare.
Né risulta irragionevole che la Commissione non abbia considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio b), l'attività -OMISSIS- svolta dalla
Prof. -OMISSIS- “durante i turni di -OMISSIS- e -OMISSIS-”, in quanto comune a N. 00701/2025 REG.RIC.
tutti i -OMISSIS- del settore -OMISSIS-, e l'attività di “assistente a tempo pieno di -
OMISSIS- Department of -OMISSIS- (Prof. -OMISSIS-, Dr -OMISSIS-) -OMISSIS-'s
-OMISSIS-, Università di Londra”, in quanto tale attività risulta maggiormente conferente rispetto al sub-criterio a).
D'altra parte la ricorrente non ha fornito idonei elementi di prova in ordine alla coerenza delle attività svolte rispetto alle specificità delle funzioni assistenziali da assumere.
8.4. Per le ragioni sopra esposte – l'infondatezza delle censure contenute nel primo motivo in ordine all'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento B) (“Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti”) e all'elemento E) (“Attività assistenziali”) - parte ricorrente, che si è classificata al quinto posto, non potrebbe conseguire alcuna utilità dall'accoglimento delle ulteriori censure proposte con il primo e il quinto motivo di ricorso.
Parte ricorrente non supera la c.d. prova di resistenza.
Anche qualora venissero attribuiti al Prof. -OMISSIS- 86 punti (anziché 89,25 punti)
– come sostenuto nel quinto motivo - e alla Prof. -OMISSIS- venissero riconosciuti i pretesi punteggi aggiuntivi relativi agli elementi A), C) e D) – come sostenuto nelle ulteriori censure contenute nel primo motivo - parte ricorrente, che ha conseguito
65,55 punti complessivi, classificandosi quinta, non potrebbe comunque classificarsi al primo posto.
Né potrebbe superare la Prof. -OMISSIS-, la quale ha conseguito 84,65 punti e che, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente nel quinto motivo, avrebbe comunque dovuto conseguire 82,65 punti.
9. È infondato il secondo motivo con cui parte ricorrente sostiene l'incompatibilità e il conflitto di interesse del Presidente della Commissione, Prof. -OMISSIS-, rispetto ai candidati risultati primo e secondo. N. 00701/2025 REG.RIC.
9.1. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che: “l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).
Infatti, per garantire la continuità all'azione amministrativa e stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, in tale materia il ricorso ad elementi invalidanti deve basarsi su un effettivo conflitto di interessi (Consiglio di Stato, sez.
VI, 27 aprile 2015, n. 2119).
In particolare, una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione, per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario sussiste solo ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons.
Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789).
Va sul punto rammentato che l'appartenenza allo stesso ufficio, così come i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non rientrando tali ipotesi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. (che, come detto, non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale).
Nello specifico, anche l'attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l'instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d.
“coautoraggi”, nell'ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica N. 00701/2025 REG.RIC.
istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. V, 18-3-2025, n. 2236).
E ancora: nel contesto accademico, “una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – può essere ravvisata unicamente laddove emerga un rapporto tra il commissario e il candidato connotato da reciproci interessi economici ovvero da una relazione professionale fondata su un vincolo fiduciario particolarmente stretto: non sono sufficienti la mera esistenza di precedenti rapporti di collaborazione scientifica né il semplice legame professionale.
Nello specifico, anche l'attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l'instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d.
“coautoraggi”, nell'ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VII, 13-11-2025, n. 8900).
Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione nel parere del 19-12-2023 (fasc. 5796/2023), volto a chiarire l'eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, con specifico riferimento ai rapporti di colleganza esistenti tra alcuni commissari e determinati candidati.
9.2. Nella fattispecie in esame non si tratta di nessuna delle ipotesi di cui all'art. 51
c.p.c. né emerge agli atti la presenza di situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l'imparzialità del giudizio.
Invero, nell'allegato al verbale n. 2, il Presidente della Commissione ha dato atto di avere numerose pubblicazioni in comune con cinque dei sei candidati, ma ciò denota N. 00701/2025 REG.RIC.
una situazione di stretta collaborazione scientifica in un settore disciplinare circoscritto, ma non dimostra la presenza di specifici rapporti economici e personali con il vincitore della procedura e non integra una di quelle particolari ipotesi, individuate dalla giurisprudenza, che impongono l'astensione.
Peraltro, nella fattispecie si tratta prevalentemente di pubblicazioni redatte con la collaborazione di una pluralità di autori, tutti membri della stessa scuola di -OMISSIS-
.
9.3. L'elemento maggiormente suggestivo riguarda il fatto che il Prof. -OMISSIS- abbia chiesto la valutazione analitica di 12 pubblicazioni su 12 in comune con il Prof.
-OMISSIS-. Tuttavia ciò deriva da una scelta del candidato, di cui i Commissari prendono contezza dopo l'esame della documentazione degli stessi, successivamente alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.
Inoltre altri candidati hanno un numero di pubblicazioni in comune con il Prof. -
OMISSIS- simile (il Prof. -OMISSIS-, 61; la Prof. -OMISSIS-, 45) o superiore (la
Prof. -OMISSIS-, 107) a quello del Prof. -OMISSIS- (66).
9.4. Anche le ulteriori circostanze allegate da parte ricorrente (la riassegnazione dei fondi di ricerca del Prof. -OMISSIS- in procinto di andare in pensione, l'adesione del
Prof. -OMISSIS- alla proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito e l'attribuzione di alcuni incarichi assistenziali, didattici e di ricerca) restano comprese nell'ambito della collaborazione professionale per la necessaria prosecuzione dell'attività accademica e di assistenza.
9.5. In ogni caso i candidati avrebbero dovuto presentare apposita istanza di ricusazione nei tempi e nelle forme di cui all'art. 15 del Regolamento.
10. È infondato il terzo motivo con cui parte ricorrente contesta la legittimità dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla Commissione nel corso della prima seduta in quanto
“incongrui e finalizzati a privilegiare i candidati a più basso livello qualitativo rispetto a quelli più qualificati scientificamente”. N. 00701/2025 REG.RIC.
10.1. Per consolidata giurisprudenza, la Commissione “ha ampia discrezionalità sia nella determinazione dei criteri di valutazione, sia nell'applicazione degli stessi e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati” (Cons. Stato, Sez. VII, 15-5-2025,
n. 4185).
E nella fattispecie nella prima seduta la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati e i relativi punteggi e sub-punteggi in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento e all'Allegato II del bando, che nel definire l'Attribuzione dei punteggi in centesimi stabilisce: “Pubblicazioni scientifiche: 40;
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20; Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 10; Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico, in quanto pertinenti al ruolo:
5; Attività assistenziali: 25”.
Va quindi evidenziato che è stato il Dipartimento - non la Commissione - a definire i punteggi massimi attribuibili ai singoli elementi di valutazione, valorizzando particolarmente l'Attività didattica e l'attività assistenziale.
10.2. Né in considerazione delle specifiche funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, risulta manifestamente irragionevole la scelta di privilegiare gli elementi – indubbiamente molto rilevanti – dell'attività Didattica e dell'attività assistenziale, attribuendo ad essi il massimo punteggio previsto, con conseguente corrispondente riduzione del punteggio degli altri elementi di valutazione.
10.3. La scelta della Commissione di riportare tutti i punteggi eccedenti il massimo attribuibile al massimo attribuibile non presenta profili di irragionevolezza e comunque non risulta avere inciso sull'esito della procedura.
11. È inammissibile per carenza di interesse il quarto motivo, con cui parte ricorrente sostiene che il Prof. -OMISSIS- non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura in quanto nel curriculum avrebbe dichiarato diversi elementi non veritieri. N. 00701/2025 REG.RIC.
11.1. Parte ricorrente, essendosi classificata al quinto posto non può conseguire alcuna utilità dall'esclusione del vincitore.
11.2. Fermo quanto sopra, in analogia a quanto affermato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza 28-8-2020, n. 16, deve comunque ritenersi che spetterebbe all'Amministrazione - non in via sostitutiva al giudice - valutare se effettivamente le circostanze allegate dal Prof. -OMISSIS- possano o meno integrare un grave illecito professionale idoneo a determinarne l'esclusione dalla procedura.
Non risulta infatti che né l'Università né la Commissione abbiano verificato la veridicità delle dichiarazioni compiute dal vincitore della procedura.
12. E' infine infondato il sesto motivo di ricorso con cui parte ricorrente rileva l'illegittimità della procedura in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente formulato un giudizio “finale” su ogni elemento di valutazione - relativamente a ciascun candidato - utilizzando le espressioni “ottimo”, “eccellente” e ”buono”, prima di formulare i giudizi analitici.
12.1. Come già evidenziato, alle Commissioni viene chiesto “di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe
l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i
Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le N. 00701/2025 REG.RIC.
ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024,
n. 5024).
E nella fattispecie non risulta che l'espressione di un giudizio complessivo su ogni elemento di valutazione - relativamente a ciascun candidato – sia idoneo a determinare effetti invalidanti sugli esiti della procedura.
I giudizi espressi in data 13-11-2024 sono stati predisposti all'esito dell'esame complessivo dei documenti presentati dai candidati, evidenziano in modo chiaro le ragioni delle valutazioni compiute e risultano altresì coerenti con i punteggi analitici espressi il giorno successivo (14-11-2024).
13. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve pertanto essere respinto.
14. In ragione della complessità e della novità delle questioni trattate sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'os-
OMISSIS-mento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00701/2025 REG.RIC.
NA AN, Presidente
IL AL, Primo Referendario, Estensore
AL ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL AL NA AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 21/01/2026
N. 00159 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00701/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 701 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Bertazzolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate n. 64, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin e Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 00701/2025 REG.RIC.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Federico Pagetta, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Santa Lucia 1, e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Carla Ciani e Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto pubblicato sull'albo ufficiale dell'Università
(https://protocollo.unipd.it/albo/viewer) in data 12-02-2025, con cui la Magnifica
Rettrice ha approvato gli atti della procedura selettiva 2024PO-OMISSIS--Allegato 2, bandita con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 20-06-2024 per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- -OMISSIS-, dai quali
è risultato vincitore il Prof. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti della procedura selettiva ed in particolare:
-- dei verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice n. 1 del 17-9-2024, n. 2 del
14-10-2024, n. 3 del 13-11-2024, n. 4 del 14-11-2024 e n. 5 del 30-1-2025;
-- nonché del Decreto rep. n. -OMISSIS- del 8-8-2024 con cui la Magnifica Rettrice ha nominato, quali componenti della Commissione Giudicatrice, i Proff. -OMISSIS-,
-OMISSIS-e -OMISSIS-; della nota del 17/09/2025, con cui il Prof. -OMISSIS- ha chiesto una proroga di due mesi del termine relativo alla conclusione dei lavori della
Commissione Giudicatrice; del Decreto rep. n. -OMISSIS- del 25-9-2024 con cui la medesima Rettrice ha accolto la richiesta di proroga del termine per la conclusione della procedura presentata dal predetto Prof. -OMISSIS- il 17-9-2024, prorogandolo per un periodo di due mesi; delle dichiarazioni di asserita insussistenza di conflitto di interessi / incompatibilità rese dai Commissari Prof.ssi -OMISSIS-, -OMISSIS- e - N. 00701/2025 REG.RIC.
OMISSIS-;
- della Delibera del 17-3-2025, con cui il Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- -
OMISSIS- ha proposto la chiamata del predetto vincitore Prof. -OMISSIS-;
- della Delibera del 25-3-2025 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha approvato la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS-, di cui non siamo in possesso, ma che è richiamata nel Resoconto scaricato dalla Prof.ssa -OMISSIS- tramite la newsletter inviatale dall'Università in pari data;
- e della nota del 4-4-2025 con cui Dirigente dell'Università dott. -OMISSIS- ha respinto l'istanza di annullamento in via di autotutela del sottoscritto pro-OMISSIS- tore del 7-3-2025;
- nonché per quanto possa occorrere:
-- del suddetto bando generale approvato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 20-
6-2024;
-- del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia (ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240), emanato con Decreto
Rettorale rep. n. -OMISSIS-/2023 (modificato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-
/2023);
-- del Profilo di Ruolo del Direttore di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 8-7-2024;
-- e di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente; nonché per l'accertamento (una volta rideterminati i punteggi e rivalutati i candidati in conformità alla normativa di riferimento) che il vincitore della procedura selettiva è la
Prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-;
e per la condanna dell'Università di Padova:
a) al risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dalla stessa ricorrente in conseguenza dell'illegittimo operato della Commissione; N. 00701/2025 REG.RIC.
b) alla rifusione di tutte le spese e compensi di causa;
c) ed al pagamento della rivalutazione e degli interessi su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere, dalla data della decisione fino all'effettivo saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Padova, di -
OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del 20-6-2024 l'Università di Padova (in seguito, l'Università) indiceva una procedura, ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia presso il Dipartimento di -OMISSIS- -
OMISSIS-.
1.1. Partecipavano alla procedura sei candidati.
1.2. Con Decreto Rettorale dell'8-8-2024 veniva nominata la Commissione, composta dal Prof. -OMISSIS- (Professore di prima fascia dell'Università di Padova), quale
Presidente, e dai Professori -OMISSIS-(Professore di prima fascia dell'Università di
Perugia) e -OMISSIS- (Professore di prima fascia della -OMISSIS- Università di
Roma).
1.3. Nel corso della prima seduta (verbale n. 1, del 17-9-2024), la Commissione, “ai sensi delle disposizioni del bando concorsuale e degli artt. 7 e 8 del vigente
Regolamento”, prendeva atto “degli elementi oggetto di valutazione” previsti dal bando (art. 6) e stabiliva i relativi punteggi e sub-punteggi. N. 00701/2025 REG.RIC.
1.4. All'esito delle operazioni di valutazione della Commissione risultava: primo il
Prof. -OMISSIS-, con 89,25 punti; seconda la Prof.ssa -OMISSIS-, con 84,65 punti; terza la Prof.ssa -OMISSIS-, con 73,95 punti; quarta la Prof.ssa -OMISSIS-, con 68,55 punti; quinta la Prof.ssa -OMISSIS-, con 65,55 e sesto il Prof. -OMISSIS-, con 57,80 punti.
1.5. Con decreto rettorale, pubblicato in data 12-2-2025, l'Università approvava gli atti della procedura.
1.6. In data 17-3-2025 il Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- -OMISSIS- formulava la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- e in data 25-3-2025, il
Consiglio di Amministrazione dell'Università approvava tale proposta.
1.7. La Prof.ssa -OMISSIS- presentava istanza di annullamento in autotutela della procedura. Tale istanza veniva tuttavia respinta dall'Università con nota del 4-4-2025.
2. Con ricorso, notificato in data 11-4-2025 e depositato in data 23-4-2025, la Prof. -
OMISSIS-, classificatasi al quinto posto, ha impugnato gli atti della procedura selettiva sulla base dei seguenti motivi.
I - In via principale, errori di valutazione e di calcolo la cui correzione determina la vittoria della selezione in capo alla ricorrente. Violazione e/o falsa applicazione art.
18 legge n. 240/2010 e artt. 1 e 3 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando e artt. 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 16, 17 del Regolamento di
Ateneo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento.
La Commissione avrebbe compiuto gravi errori – fattuali e di calcolo – nella determinazione dei punteggi della ricorrente:
A) in relazione all'elemento “Pubblicazioni scientifiche” (massimo 40 punti), la
Commissione avrebbe erroneamente valutato come “parzialmente originali” le pubblicazioni n. 8 e 9 della Prof. -OMISSIS- che invece sarebbero completamente N. 00701/2025 REG.RIC.
originali e altamente citate. In relazione al criterio “a) Originalità̀, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione come indicato nel verbale”, a tali pubblicazioni la Commissione avrebbe dovuto attribuire 0,9 punti anziché 0,5. In ogni caso alla pubblicazione n. 9, per un mero errore di conteggio, sarebbero stati attribuiti
2,80 punti anziché 3,10 punti. Inoltre alla pubblicazione n. 12 sarebbero stati attribuiti
0,1 punti in eccesso in relazione al criterio “b) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica”. Nel complesso la Prof. -OMISSIS-, in relazione all'elemento “A)
Pubblicazioni scientifiche” avrebbe dovuto conseguire 41,90 punti, non 41,20 punti.
Comunque la ricorrente sarebbe stata l'unica ad aver conseguito un punteggio superiore a 40 punti per tale elemento, che sarebbe il più rilevante ai fini della selezione;
B) in relazione all'elemento “B) Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli
Studenti” (massimo 20 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente:
- 2 punti anziché 6,2 punti in relazione al sub-criterio “Punti per numero di moduli per
A.A. di insegnamento in Scuola di Specialità Pertinente”. Alla ricorrente avrebbero dovuto essere conteggiati 31 anni di insegnamento, non 10 anni;
- 1 punto anziché 5,5 punti in relazione al sub-criterio “Punti per A.A. in Docenza nel dottorato di ricerca pertinente”. Alla ricorrente avrebbero dovuto essere conteggiati
26 anni, non 5 anni;
- 0 punti anziché 4 punti in relazione al sub-criterio “Relatore di tesi di laurea magistrale: punti 0,5 per ogni attività”;
- 0 punti, anziché 1,5 punti, in relazione al sub-criterio “Relatore di tesi di specialità: punti 0,3 per ogni attività”;
- 0 punti anziché 0,5 punti in relazione al sub-criterio “Attività di tutoraggio”; N. 00701/2025 REG.RIC.
C) in relazione all'elemento “C) Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio” (massimo 10 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente:
- 2 punti anziché 3,25 punti in relazione al sub-criterio “Per ogni mese di periodi all'estero di formazione e di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie”;
- 0,2 punti anziché 0,5 punti in relazione al criterio “b) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”. Alla ricorrente non sarebbero stati considerati due premi;
- 4,6 punti anziché 5 punti in relazione al criterio “d) Consistenza complessiva della produzione scientifica, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio”. La Commissione per il calcolo dell'impact factor avrebbe fatto riferimento al JCR 2022 anziché al JCR anno 2023 o anno 2024, se presente;
- zero punti anziché 0,25 punti, in relazione al criterio “e) Attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio pertinenti al ruolo in relazione al grado di responsabilità, durata e continuità delle funzioni svolte per ogni attività punti 0,1 per anno”;
D) in relazione all'elemento “D) Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico, in quanto pertinenti al ruolo”
(massimo 5 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente 0,5 punti anziché 1 punto, in quanto non avrebbe considerato un'attività di terza missione;
E) in relazione all'elemento “E) Attività assistenziali in ambito -OMISSIS-” (massimo
25 punti), la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente: N. 00701/2025 REG.RIC.
- zero punti anziché 25 punti, in relazione al criterio “b) Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, in quanto non sarebbero state considerate diverse attività svolte.
Nel complesso la ricorrente avrebbe quindi dovuto conseguire 95 punti (non 65,55 punti), risultando vincitrice.
II - In via subordinata. Illegittima composizione della Commissione. Violazione e falsa applicazione: art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1, 3 e 6-bis legge n. 241/1990; artt. 3,
97 Cost.; artt. 51 e 52 c.p.c.; art. 11 d.P.R. n. 487/1994. Violazione e/o falsa applicazione artt. 8 e 9 del Bando e art. 3, comma 6, art. 13, art. 14, art. 15, comma
5, art. 16, comma 2, art. 17 del Regolamento. Violazione e/o falsa applicazione: artt.
5, 6, 7 e 8 del Codice Etico dell'Università; artt. 6, 7 Codice di comportamento.
Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, 47, 76 d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta.
Violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente rileva l'incompatibilità e il conflitto di interesse del Presidente della
Commissione, Prof. -OMISSIS- rispetto ai candidati risultati primo e secondo.
Sotto un primo profilo, diversamente da quanto dichiarato ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, il Prof. -OMISSIS- avrebbe in comune:
- con il Prof. -OMISSIS-, primo classificato, il 70% delle pubblicazioni riportate nel curriculum (n. 70 pubblicazioni e n. 174 abstracts e sommari) e il 100% delle n. 12 pubblicazioni oggetto di valutazione analitica nell'ambito della procedura;
- con la Prof. -OMISSIS-, seconda classificata, n. 114 su 192 pubblicazioni indicate nel curriculum e n. 11 pubblicazioni su 12 di quelle oggetto di valutazione analitica.
L'intenso “legame” del Presidente della Commissione con i due candidati risultati primo e secondo sarebbe dimostrato anche dal fatto che il Prof. -OMISSIS- - mentre era in corso la procedura selettiva e contestualmente alla sua collocazione in N. 00701/2025 REG.RIC.
quiescenza (in data 1-10-2024) – avrebbe proposto la nuova riassegnazione dei fondi di ricerca di cui era titolare (Euro -OMISSIS-) esclusivamente in loro favore, senza ripartirli tra i diversi docenti del Dipartimento.
Nel corso della procedura il Prof. -OMISSIS- e la Prof. -OMISSIS- avrebbero anche aderito alla proposta di conferimento al Prof. -OMISSIS- del titolo di Professore emerito.
In oltre poco prima dell'indizione della procedura selettiva, il Presedente della
Commissione avrebbe attribuito direttamente - senza valutazioni comparative - al
Prof. -OMISSIS- diversi incarichi assistenziali, didattici e di ricerca, utili ai fini della procedura in esame (nomina nel novembre 2023 a Vice-Primario; nomina a direttore del Master di secondo livello “-OMISSIS- di base ed avanzata” per l'anno 2023/2024; nomina a Docente responsabile dei corsi di -OMISSIS-, specialità -OMISSIS- a partire dal a.a. 2024/2025).
III - In via ulteriormente subordinata. Illegittima definizione dei criteri di valutazione ad opera della Commissione e relativa illegittima valutazione dei candidati.
Violazione e/o falsa applicazione art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1 e 3 legge n.
241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando 7 e artt. 8, 9, 10,
11, 11-bis, 12, 15, 16, 17 del Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta.
Violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente contesta la legittimità dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla
Commissione nel corso della prima seduta in quanto “incongrui e finalizzati a privilegiare i candidati a più basso livello qualitativo rispetto a quelli più qualificati scientificamente”. N. 00701/2025 REG.RIC.
In particolare la Commissione avrebbe attribuito il punteggio minimo previsto dal
Regolamento (40 punti su 60) all'elemento A) “Pubblicazioni scientifiche” e 10 punti su 25 all'elemento C) “Attività di ricerca ed attività istituzionali”.
La Commissione avrebbe invece valorizzato massimamente l'elemento E), concernente l'attività assistenziale, al quale è stato attribuito il punteggio massimo previsto di 25 punti, e altresì il non ben definito criterio riguardante le “Attività istituzionali, organizzative, gestionali e di servizio pertinenti al ruolo in relazione al grado di responsabilità, durata e continuità delle funzioni svolte per ogni attività”.
Nell'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento C) la Commissione avrebbe inoltre
“ingiustificatamente penalizzato i criteri oggettivi – bibliometrici – senza prevedere la giusta gradualità nei punteggi”.
Sarebbe anche erroneo il calcolo dell'impact factor dei candidati rispetto al JCR 2022 per (IF), sia in quanto il bando non lo prevederebbe, sia in quanto dovrebbe farsi riferimento a quello dell'anno in corso.
Infine la scelta della Commissione, in base alla quale “tutti i punteggi eccedenti il massimo attribuibile vengono riportati indistintamente al massimo attribuibile”, determinerebbe un ingiustificato appiattimento delle valutazioni, privilegiando i candidati con un profilo meno qualitativo.
IV - Illegittima ammissione del Prof. -OMISSIS- alla procedura. Violazione e/o falsa applicazione art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1 e 3 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando e artt. 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17 del Regolamento di Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, 47, 76 d.P.R.
n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento. N. 00701/2025 REG.RIC.
Parte ricorrente sostiene che il Prof. -OMISSIS- non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura in quanto nel curriculum avrebbe dichiarato diversi elementi non veritieri e in particolare:
- l'IF della pubblicazione n. 4 sarebbe 13,6, non 24,7, come dichiarato dal controinteressato;
- il corso di -OMISSIS- (specialità -OMISSIS-) sarebbe stato coordinato sino all'ottobre 2024 dal Prof. -OMISSIS-, non dal Prof. -OMISSIS-;
- il Prof. -OMISSIS- sarebbe stato docente nel “ciclo di lezioni di -OMISSIS- per gli specializzandi del primo anno” per 27 anni, non per 30 anni, come dichiarato;
- il numero delle -OMISSIS- (1250), delle prestazioni -OMISSIS-, -OMISSIS- e assistenziali nonché delle attività di training a specializzandi, dichiarate dal Prof. -
OMISSIS-, sarebbe eccessivo in quanto riferibile allo staff della -OMISSIS- nel suo complesso;
- in numerose pubblicazioni scientifiche il contributo del Prof. -OMISSIS- sarebbe solo secondario. In particolare nelle pubblicazioni n. 106, 109, 115, 117, 122 e 129, riguardanti il criterio a) e il criterio b) dell'elemento “Ricerca scientifica”.
V - Illegittima valutazione dei candidati. Violazione e/o falsa applicazione art. 18 legge n. 240/2010; artt. 1 e 3 legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione artt. 5, 6 e 9 del Bando e artt. 8, 9, 10, 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17 del Regolamento di
Ateneo. Violazione e/o falsa applicazione artt. 46, 47, 76 d.P.R. n. 445/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, discriminazione, sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione del giusto procedimento.
Parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti ai concorrenti che la precedono e in particolare al Prof. -OMISSIS- e alla Prof.ssa -OMISSIS- i quali avrebbero strutturato il loro curriculum “in maniera corrispondente ai criteri decisi dalla Commissione dopo la presentazione delle domande”. N. 00701/2025 REG.RIC.
Il punteggio attribuito al Prof. -OMISSIS- sarebbe errato per eccesso in relazione:
- all'elemento A), applicando il corretto impact factor alla pubblicazione n. 4, alla stessa avrebbero dovuto essere assegnati 0,6 punti, non 0,90 punti; pertanto il Prof. -
OMISSIS- per l'elemento A) avrebbe dovuto conseguire 37,40 punti, anziché 37,70 punti;
- all'elemento B), ricalcolando i punteggi tenendo conto delle errate dichiarazioni del
Prof. -OMISSIS-, al medesimo avrebbero dovuto essere attribuiti per il criterio a) 13,6 punti, anziché 19,6 punti;
- all'elemento C), per un errore di calcolo sarebbero stati attribuiti al Prof. -OMISSIS-
1,2 punti anziché 0,9 punti in relazione al criterio 5). In relazione all'elemento C) il
Prof. -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto conseguire 6,8 punti, anziché 7,05.
Complessivamente il Prof. -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto conseguire 86 punti.
Il punteggio attribuito alla Prof. -OMISSIS- sarebbe errato in relazione:
- all'elemento A), l'impact factor della pubblicazione n. 12 sarebbe 0,9 anziché 0,4; pertanto per l'elemento A) la Prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto conseguire 36,7 punti anziché 37,2 punti;
- all'elemento B) criterio a), la controinteressata avrebbe dovuto conseguire 13 punti, anziché 20,4 punti. Infatti per il sub-criterio “numero moduli per A.A. di insegnamento in CDL triennale pertinente”, la controinteressata avrebbe dovuto conseguire zero punti anziché 2,2 punti, in quanto il curriculum riporterebbe una lista di attività seminariali, non di moduli di insegnamento. In relazione al sub-criterio “numero moduli per AA. di insegnamento in Scuola di Specialità pertinente”, la Prof. -
OMISSIS- avrebbe svolto 20 moduli anziché 43 moduli; pertanto avrebbe dovuto conseguire 4 punti, anziché 8,6 punti;
- all'elemento C), avrebbe dovuto conseguire 1,5 punti, anziché 3 punti, perché sarebbe stato computato un numero di attività maggiore rispetto a quello dichiarato nel curriculum; N. 00701/2025 REG.RIC.
- all'elemento E), avrebbe dovuto conseguire 19,5 punti anziché 21 punti in quanto la
Commissione non avrebbe dovuto tenere conto degli anni di specializzazione.
Complessivamente la Prof. -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto conseguire 82,65 punti.
Il punteggio attribuito alla Prof. -OMISSIS-sarebbe errato in relazione all'elemento
A). Calcolando correttamente l'impact factor della pubblicazione n. 1, la controinteressata in relazione a tale elemento avrebbe dovuto conseguire un punteggio di 33,6 punti anziché di 33,9 punti.
Nel complesso, quindi, sulla base delle censure proposte con il primo e con quinto motivo la Prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto conseguire 95 punti; il Prof. -OMISSIS-,
86 punti; la Prof. -OMISSIS-, 82,65 punti e la Prof. -OMISSIS-, 68,25 punti.
VI - Illegittimo svolgimento dei lavori di valutazione da parte della Commissione.
La Commissione avrebbe illegittimamente formulato un giudizio “finale” su ogni elemento di valutazione - relativamente a ciascun candidato - utilizzando le espressioni “ottimo”, “eccellente” e ”buono”, prima di formulare i giudizi analitici.
I giudizi “finali” sugli elementi di valutazione sarebbero stati infatti espressi nel corso della riunione del 13-11-2024; mentre i giudizi analitici sui singoli criteri e sub-criteri sarebbero stati formulati nel corso della successiva seduta del 14-11-2024.
3. L'Università e il Prof. -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio e hanno contestato nel merito le censure proposte, rilevando in particolare quanto:
- al primo motivo, che il curriculum della ricorrente non ha evidenziato attività assistenziali rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'attività specifica richiesta dal bando (-OMISSIS- avanzato e gestione -OMISSIS-);
- al secondo motivo, che la collaborazione scientifica tra i componenti della commissione e i candidati è normale e fisiologica e non costituisce di per sé causa di incompatibilità o di conflitto di interesse, essendo tutti membri della stessa scuola di -
OMISSIS- e che altri candidati hanno un numero di pubblicazioni in comune con il
Prof. -OMISSIS- simile o superiore a quello del Prof. -OMISSIS-; N. 00701/2025 REG.RIC.
- al terzo motivo, che i punteggi massimi sono stati fissati dal Dipartimento, non dalla
Commissione, nel rispetto del Regolamento di Ateneo. Inoltre la distribuzione dei punteggi sarebbe congruente rispetto alle funzioni richieste dal bando;
- al quarto e al quinto motivo, che si tratterebbe di meri rifusi o di errate interpretazioni inidonee a determinare l'esclusione del Prof. -OMISSIS- e che in ogni caso quest'ultimo con 86 punti sarebbe comunque il primo classificato;
- al sesto motivo, che il Regolamento prevederebbe sia giudizi qualitativi sia punteggi analitici, entrambi autonomi e complementari, e la Commissione avrebbe operato correttamente, formulando prima i giudizi e poi attribuendo i punteggi.
4. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della fissazione di un merito a breve.
5. La Prof. -OMISSIS- ha provveduto all'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso ai candidati classificatisi al secondo, al terzo e al quarto posto e successivamente si è costituita in giudizio anche la Prof. -OMISSIS-.
6. In vista dell'udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
7. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025, dopo approfondita discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le censure proposte non possono essere condivise.
8.1. Inammissibili e infondati sono il primo e il quinto motivo con cui parte ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto assegnare a lei 95 punti (anziché 65,55 punti) e al Prof. -OMISSIS- e alla Prof. -OMISSIS- rispettivamente 86 punti (anziché
89,25 punti) e 82,65 punti (anziché 84,65 punti).
8.2. Invero le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono valutazioni tecniche, oggetto di discrezionalità tecnica. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e N. 00701/2025 REG.RIC.
proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell'ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Fermo restando che tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la valutazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di un giudizio attendibile per quanto opinabile, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Cons. Stato, Sez.
VI, 9-1-2023, n. 224; Cons. Stato, Sez. VI, 8-4-2022, n. 2598).
Tuttavia per costante giurisprudenza la Commissione esaminatrice di un pubblico concorso “è titolare di ampia discrezionalità nel catalogare i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando, nell'attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli nell'ambito del punteggio massimo stabilito” e “l'esercizio di tale discrezionalità non può essere oggetto di censura in sede di giudizio di legittimità, a meno che non venga dedotto l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e arbitrarietà” (ex multis: Cons. Stato, Sez. VII,
17-4-2023, n. 3840; Sez. V, 27-9-2022, n. 8321; Sez. III, 24-10-2018, n. 6056; Sez.
VI, 17-6-2014, n. 3043).
Inoltre è stato chiarito che alle Commissioni viene chiesto “di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni N. 00701/2025 REG.RIC.
criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe
l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i
Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024,
n. 5024).
8.3. Nella fattispecie in esame, dai giudizi finali espressi dalla Commissione nel corso della seduta del 13-11-2024 (verbale n. 3) emergono in modo chiaro le ragioni per le quali il Prof. -OMISSIS- è stato “preferito” alla ricorrente.
Rispetto alla Prof. -OMISSIS-, il Prof. -OMISSIS- ha conseguito una valutazione significativamente maggiormente favorevole in relazione sia all'elemento B) “Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti”, sia all'elemento E) “Attività assistenziali”.
E tale più favorevole valutazione in relazione a tali elementi non presenta evidenti profili di inattendibilità in correlazione al curriculum dei due candidati.
8.3.1. In particolare quanto all'attività didattica il Prof. -OMISSIS- risulta essere stato titolare-responsabile di un numero di insegnamenti ampiamente superiore a quello della ricorrente.
Né, stante il profilo apicale da ricoprire, risulta manifestamente irragionevole la scelta della Commissione di prendere in considerazione solo gli insegnamenti che i candidati hanno svolto quali titolari e non quelli assunti come “collaboratori” o esperti esterni.
Parte ricorrente inoltre nel curriculum non risulta aver fornito alla Commissione gli elementi necessari ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al criterio B.b) “Volume N. 00701/2025 REG.RIC.
e continuità dell'attività didattica”, concernente lo svolgimento dell'attività di tutoraggio e di relatore di tesi.
8.3.2. Quanto all'attività di assistenza - per la quale potevano essere assegnati 25 punti
- il Prof. -OMISSIS- ha ottenuto il punteggio massimo previsto sia per il criterio a)
(“congruenza della complessiva attività -OMISSIS- con il settore scientifico- disciplinare”, massimo 10 punti), sia per il criterio b) (“Coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando”, massimo 15 punti). Parte ricorrente invece ha conseguito il massimo punteggio per il criterio a), ma non ha ottenuto alcun punteggio per il criterio b).
Anche tale valutazione non presenta profili di evidente inattendibilità.
Il bando (Allegato 2) infatti nel definire le specifiche funzioni da svolgere stabiliva che “il Professore dovrà svolgere attività -OMISSIS- rivolta alla -OMISSIS- e -
OMISSIS- delle varie -OMISSIS-, anche di origine -OMISSIS-, sia in ambito -
OMISSIS- che -OMISSIS-. L'attività assistenziale che riguarderà anche l'area dell'-
OMISSIS- avanzato, verrà svolta presso l'UOC di -OMISSIS-”.
E il Prof. -OMISSIS- ha dato atto di avere svolto un'intensa e continuativa attività “in ambito -OMISSIS- sia -OMISSIS- che -OMISSIS-”, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità (dapprima in qualità di responsabile di una sezione del settore -
OMISSIS- della -OMISSIS-, in seguito in qualità di coordinatore dell'intera area -
OMISSIS- e, infine, in qualità di vice-primario) e contribuendo alla creazione e sviluppo “dell'area di -OMISSIS- -OMISSIS- avanzato”.
La Prof. -OMISSIS- invece, pur avendo svolto un'attività continuativa e pienamente congruente con il settore disciplinare, risulta avere svolto attività “quasi esclusivamente -OMISSIS-”, con interesse multidisciplinare.
Né risulta irragionevole che la Commissione non abbia considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio b), l'attività -OMISSIS- svolta dalla
Prof. -OMISSIS- “durante i turni di -OMISSIS- e -OMISSIS-”, in quanto comune a N. 00701/2025 REG.RIC.
tutti i -OMISSIS- del settore -OMISSIS-, e l'attività di “assistente a tempo pieno di -
OMISSIS- Department of -OMISSIS- (Prof. -OMISSIS-, Dr -OMISSIS-) -OMISSIS-'s
-OMISSIS-, Università di Londra”, in quanto tale attività risulta maggiormente conferente rispetto al sub-criterio a).
D'altra parte la ricorrente non ha fornito idonei elementi di prova in ordine alla coerenza delle attività svolte rispetto alle specificità delle funzioni assistenziali da assumere.
8.4. Per le ragioni sopra esposte – l'infondatezza delle censure contenute nel primo motivo in ordine all'attribuzione dei punteggi relativi all'elemento B) (“Attività didattica, didattica integrativa, servizi agli studenti”) e all'elemento E) (“Attività assistenziali”) - parte ricorrente, che si è classificata al quinto posto, non potrebbe conseguire alcuna utilità dall'accoglimento delle ulteriori censure proposte con il primo e il quinto motivo di ricorso.
Parte ricorrente non supera la c.d. prova di resistenza.
Anche qualora venissero attribuiti al Prof. -OMISSIS- 86 punti (anziché 89,25 punti)
– come sostenuto nel quinto motivo - e alla Prof. -OMISSIS- venissero riconosciuti i pretesi punteggi aggiuntivi relativi agli elementi A), C) e D) – come sostenuto nelle ulteriori censure contenute nel primo motivo - parte ricorrente, che ha conseguito
65,55 punti complessivi, classificandosi quinta, non potrebbe comunque classificarsi al primo posto.
Né potrebbe superare la Prof. -OMISSIS-, la quale ha conseguito 84,65 punti e che, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente nel quinto motivo, avrebbe comunque dovuto conseguire 82,65 punti.
9. È infondato il secondo motivo con cui parte ricorrente sostiene l'incompatibilità e il conflitto di interesse del Presidente della Commissione, Prof. -OMISSIS-, rispetto ai candidati risultati primo e secondo. N. 00701/2025 REG.RIC.
9.1. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che: “l'obbligo di astensione in capo ai componenti di una commissione di concorso sussiste solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall'art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804).
Infatti, per garantire la continuità all'azione amministrativa e stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici, in tale materia il ricorso ad elementi invalidanti deve basarsi su un effettivo conflitto di interessi (Consiglio di Stato, sez.
VI, 27 aprile 2015, n. 2119).
In particolare, una causa di incompatibilità, con conseguente obbligo di astensione, per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario sussiste solo ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato vi sia un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria, non essendo sufficiente un mero rapporto professionale o di collaborazione scientifica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons.
Stato, sez. VI, 23 settembre 2014 n. 4789).
Va sul punto rammentato che l'appartenenza allo stesso ufficio, così come i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra i componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non rientrando tali ipotesi nelle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. (che, come detto, non possono essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale).
Nello specifico, anche l'attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l'instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d.
“coautoraggi”, nell'ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica N. 00701/2025 REG.RIC.
istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. V, 18-3-2025, n. 2236).
E ancora: nel contesto accademico, “una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – può essere ravvisata unicamente laddove emerga un rapporto tra il commissario e il candidato connotato da reciproci interessi economici ovvero da una relazione professionale fondata su un vincolo fiduciario particolarmente stretto: non sono sufficienti la mera esistenza di precedenti rapporti di collaborazione scientifica né il semplice legame professionale.
Nello specifico, anche l'attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l'instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d.
“coautoraggi”, nell'ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità” (Cons. Stato, Sez. VII, 13-11-2025, n. 8900).
Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione nel parere del 19-12-2023 (fasc. 5796/2023), volto a chiarire l'eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, con specifico riferimento ai rapporti di colleganza esistenti tra alcuni commissari e determinati candidati.
9.2. Nella fattispecie in esame non si tratta di nessuna delle ipotesi di cui all'art. 51
c.p.c. né emerge agli atti la presenza di situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l'imparzialità del giudizio.
Invero, nell'allegato al verbale n. 2, il Presidente della Commissione ha dato atto di avere numerose pubblicazioni in comune con cinque dei sei candidati, ma ciò denota N. 00701/2025 REG.RIC.
una situazione di stretta collaborazione scientifica in un settore disciplinare circoscritto, ma non dimostra la presenza di specifici rapporti economici e personali con il vincitore della procedura e non integra una di quelle particolari ipotesi, individuate dalla giurisprudenza, che impongono l'astensione.
Peraltro, nella fattispecie si tratta prevalentemente di pubblicazioni redatte con la collaborazione di una pluralità di autori, tutti membri della stessa scuola di -OMISSIS-
.
9.3. L'elemento maggiormente suggestivo riguarda il fatto che il Prof. -OMISSIS- abbia chiesto la valutazione analitica di 12 pubblicazioni su 12 in comune con il Prof.
-OMISSIS-. Tuttavia ciò deriva da una scelta del candidato, di cui i Commissari prendono contezza dopo l'esame della documentazione degli stessi, successivamente alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.
Inoltre altri candidati hanno un numero di pubblicazioni in comune con il Prof. -
OMISSIS- simile (il Prof. -OMISSIS-, 61; la Prof. -OMISSIS-, 45) o superiore (la
Prof. -OMISSIS-, 107) a quello del Prof. -OMISSIS- (66).
9.4. Anche le ulteriori circostanze allegate da parte ricorrente (la riassegnazione dei fondi di ricerca del Prof. -OMISSIS- in procinto di andare in pensione, l'adesione del
Prof. -OMISSIS- alla proposta di conferimento del titolo di Prof. Emerito e l'attribuzione di alcuni incarichi assistenziali, didattici e di ricerca) restano comprese nell'ambito della collaborazione professionale per la necessaria prosecuzione dell'attività accademica e di assistenza.
9.5. In ogni caso i candidati avrebbero dovuto presentare apposita istanza di ricusazione nei tempi e nelle forme di cui all'art. 15 del Regolamento.
10. È infondato il terzo motivo con cui parte ricorrente contesta la legittimità dei criteri e dei punteggi stabiliti dalla Commissione nel corso della prima seduta in quanto
“incongrui e finalizzati a privilegiare i candidati a più basso livello qualitativo rispetto a quelli più qualificati scientificamente”. N. 00701/2025 REG.RIC.
10.1. Per consolidata giurisprudenza, la Commissione “ha ampia discrezionalità sia nella determinazione dei criteri di valutazione, sia nell'applicazione degli stessi e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati” (Cons. Stato, Sez. VII, 15-5-2025,
n. 4185).
E nella fattispecie nella prima seduta la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati e i relativi punteggi e sub-punteggi in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento e all'Allegato II del bando, che nel definire l'Attribuzione dei punteggi in centesimi stabilisce: “Pubblicazioni scientifiche: 40;
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20; Attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 10; Attività di terza missione, impatto sulla società, imprenditorialità scientifica, trasferimento tecnologico, in quanto pertinenti al ruolo:
5; Attività assistenziali: 25”.
Va quindi evidenziato che è stato il Dipartimento - non la Commissione - a definire i punteggi massimi attribuibili ai singoli elementi di valutazione, valorizzando particolarmente l'Attività didattica e l'attività assistenziale.
10.2. Né in considerazione delle specifiche funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, risulta manifestamente irragionevole la scelta di privilegiare gli elementi – indubbiamente molto rilevanti – dell'attività Didattica e dell'attività assistenziale, attribuendo ad essi il massimo punteggio previsto, con conseguente corrispondente riduzione del punteggio degli altri elementi di valutazione.
10.3. La scelta della Commissione di riportare tutti i punteggi eccedenti il massimo attribuibile al massimo attribuibile non presenta profili di irragionevolezza e comunque non risulta avere inciso sull'esito della procedura.
11. È inammissibile per carenza di interesse il quarto motivo, con cui parte ricorrente sostiene che il Prof. -OMISSIS- non avrebbe dovuto essere ammesso alla procedura in quanto nel curriculum avrebbe dichiarato diversi elementi non veritieri. N. 00701/2025 REG.RIC.
11.1. Parte ricorrente, essendosi classificata al quinto posto non può conseguire alcuna utilità dall'esclusione del vincitore.
11.2. Fermo quanto sopra, in analogia a quanto affermato dall'Adunanza Plenaria nella sentenza 28-8-2020, n. 16, deve comunque ritenersi che spetterebbe all'Amministrazione - non in via sostitutiva al giudice - valutare se effettivamente le circostanze allegate dal Prof. -OMISSIS- possano o meno integrare un grave illecito professionale idoneo a determinarne l'esclusione dalla procedura.
Non risulta infatti che né l'Università né la Commissione abbiano verificato la veridicità delle dichiarazioni compiute dal vincitore della procedura.
12. E' infine infondato il sesto motivo di ricorso con cui parte ricorrente rileva l'illegittimità della procedura in quanto la Commissione avrebbe illegittimamente formulato un giudizio “finale” su ogni elemento di valutazione - relativamente a ciascun candidato - utilizzando le espressioni “ottimo”, “eccellente” e ”buono”, prima di formulare i giudizi analitici.
12.1. Come già evidenziato, alle Commissioni viene chiesto “di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe
l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all'arbitrio. Ciò che i
Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le N. 00701/2025 REG.RIC.
ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024,
n. 5024).
E nella fattispecie non risulta che l'espressione di un giudizio complessivo su ogni elemento di valutazione - relativamente a ciascun candidato – sia idoneo a determinare effetti invalidanti sugli esiti della procedura.
I giudizi espressi in data 13-11-2024 sono stati predisposti all'esito dell'esame complessivo dei documenti presentati dai candidati, evidenziano in modo chiaro le ragioni delle valutazioni compiute e risultano altresì coerenti con i punteggi analitici espressi il giorno successivo (14-11-2024).
13. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve pertanto essere respinto.
14. In ragione della complessità e della novità delle questioni trattate sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'os-
OMISSIS-mento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00701/2025 REG.RIC.
NA AN, Presidente
IL AL, Primo Referendario, Estensore
AL ON, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL AL NA AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.