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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2629/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a FERMIGNANO il 06/05/2000 da: ata il 02/10/1976 a URBINO (PU) Parte_1
E ato il 05/08/1974 a ANCONA (AN) Persona_1
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a FERMIGNANO il 06/05/2000, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], Per_2
maggiorenne e parzialmente economicamente indipendente e nato a [...] Per_3
il 09/09/2004, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con sentenza parziale n. 317/2024 del 20/11/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passato in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 10/06/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti con note depositate in data 04/06/2025 hanno modificato le condizioni originariamente concordate nella parte relativa alla condizione n. 4 in punto di assegno divorzile, concordando ora che “I coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti, del che la signora rinuncia all'assegno Pt_1
divorzile, in continuità con l'assegno di separazione precedentemente deciso”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con le note depositate in data 04/06/2025, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 317/2024 del 20/11/2024, irrevocabile dal 21/05/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate con successive note depositate in data 04/06/2025 e confermate quest'ultime con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, come successivamente modificate con note del 04/06/2025 che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a FERMIGNANO il 06/05/2000 da: ata il 02/10/1976 a URBINO (PU) Parte_1
E ato il 05/08/1974 a ANCONA (AN) Persona_1
FATTO
Con ricorso congiunto presentato ai sensi dell'articolo articolo 473 bis 49-51 c.p.c., le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale consensuale e anche di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse ad entrambe le domande. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a FERMIGNANO il 06/05/2000, optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il [...], Per_2
maggiorenne e parzialmente economicamente indipendente e nato a [...] Per_3
il 09/09/2004, maggiorenne ed economicamente indipendente.
Con sentenza parziale n. 317/2024 del 20/11/2024, il Tribunale di Pesaro dichiarava ed omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto e provvedeva, con separata ordinanza, a rimettere la causa sul ruolo del Presidente relatore, per la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio e contestuale fissazione dell'udienza ex articolo 127 ter c.p.c..
Rilevato che la sentenza di separazione consensuale non era ancora passato in giudicato, la causa era rinviata all'udienza del 10/06/2025.
L'udienza presidenziale è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con concessione dei termini alle parti per il deposito fino alla data dell'udienza.
Le parti con note depositate in data 04/06/2025 hanno modificato le condizioni originariamente concordate nella parte relativa alla condizione n. 4 in punto di assegno divorzile, concordando ora che “I coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti, del che la signora rinuncia all'assegno Pt_1
divorzile, in continuità con l'assegno di separazione precedentemente deciso”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con le note depositate in data 04/06/2025, chiedendo concordemente la pronuncia di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le parti vivono separate da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n. 317/2024 del 20/11/2024, irrevocabile dal 21/05/2025.
Tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate con successive note depositate in data 04/06/2025 e confermate quest'ultime con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ritiene che il divorzio in questione non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
La domanda congiunta di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate può pertanto essere recepita non essendo contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
2. Prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, come successivamente modificate con note del 04/06/2025 che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
3. Spese di lite compensate;
4. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Deciso in data 26/07/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni