Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15159 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' EPU151 59 / 03 ESENTE DA BOLLIBR SOGGETTA A REGI ON POPOLO ITALIANO MATERIA EQUA RIPARAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Legge Puito Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14864/02 Dott. Giovanni OLLA - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 30815 Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep.. 4 008 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Dott. LU MACIOCE Consigliere Ud. 01/04/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RM UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADIGE 39, presso l'avvocato ANDREA LOMBARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMEN CAVUOTO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA;
" intimato avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 20/12/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 828 udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO - che LU MI ha impugnato per cassazione il decreto della corte di Appello di Roma in epigrafe in- dicato che ha respinto la sua domanda di equa ripara- zione per l'eccessiva durata di un processo civile, di natura previdenziale, nel quale era stato parte, in asserita violazione dell'art. 1, § 6, ella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 2 della 1. n. 89/001; - che, in questa sede non si è costituito il Mini- stero della Giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO che, con il decreto avverso cui è ricorso, la Corte territoriale ha negato accoglimento alla proposta domanda di equa riparazione in ragione del rilievo assorbente - che il giudizio a quo si era "concluso en- tro un arco temporale del tutto ragionevole, per altro necessario per l'espletamento di una nuova consulenza medico legale" volta ad [e che aveva consentito di] ac- certare la sopravvenienza a quella data della condizio- ne invalidante (che dava titolo al chiesto assegno) in- 2 : sussistente al momento della domanda;
che la riferita motivazione resiste ai rilievi avverso di essa formulati con i tre connessi motivi dell'odierno ricorso;
- -che, infatti, in punto di diritto e con speci- fico riguardo alla "complessità del caso", costituente il principale parametro per la verifica di ragionevo- lezza della durata della procedura ai fini del ricono- scimento, ex art. 2 1. n. 89/01, dell'equa riparazione del danno eventualmente conseguente alla sua eccessiva protrazione - correttamente la Corte territoriale ha tenuto conto degli incombenti istruttori, in funzione dei quali il processo in questione si era protratto, tra cui una rinnovazione della perizia medico -> legale volta ad accertare (e che aveva appunto accertato), nell'interesse della parte, la sopravvenienza in corso di causa di un suo stato invalidante, del quale era ri- sultata l'insussistenza alla data, invece della doman- da, alla stregua di una precedente C.T.U.. Mentre, nel merito, la valutazione di ragionevolezza (alla stregua del riferito criterio) della durata del processo, ope- rata da quella Corte, si risolve in un giudizio di fatto non suscettibile come tale di riesame o Sindicato in sede di legittimità (cfr. nn. 5852/02; 3/03, ex pluri- mis); 3 che il ricorso va integralmente, pertanto, respin- to;
che nulla deve disporsi per le spese di questa fase in assenza di controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 1 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni olla Mario Rosario or For. H CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE Prime S Civile, Andrea Bianchi Depositate of Cancelleria 1/0/01 /2003. CANCELLITE 4