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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/09/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa. Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 24.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1429/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MAIOLO DOMENICA
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'08.05.2025 parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di sentire dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di CP_2 reddito di cittadinanza, pari ad €.
9.665 ed €. 6.590,30, rispettivamente per il periodo dal
01.03.2021 al 31.08.2022 e dal 01.10.2022 al 31.08.2023, richieste dall' con nota del CP_2
28.11.2024 per mancanza del requisito della residenza di cui all' art 2 comma 1, a) 2 del d.l. 28.1.2019 n. 4, convertito nella l. 28.3.2019 n. 26, non avendo risieduto in Italia da almeno dieci anni.
Censurava l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' , Controparte_3 tenuto conto della dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a) del
D.L. 4/2019, “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”; eccepiva, altresì,
l'intervenuta decadenza ex art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, così concludendo
“Accertare e dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in fatto ed in diritto, la declaratoria di
1 illegittimità del recupero disposto ed eseguito dall' relativamente alle domande n. – RDC CP_2 CP_2
– 2021 – 4141754 per il periodo dal 01.03.2021 al 31.08.2022 e domanda n. – RDC – CP_2
2022 – 6399635 per il periodo dal 01.10.2022 al 31.08.2023 con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite complessivamente pari ad € 16.255,62. In ogni caso 1) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), C.P.A., I.V.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.2) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.”
Instaurato il contraddittorio, l' documentava di aver provveduto ad annullare gli CP_2 indebiti per cui è causa (cfr. all. 1 fascicolo , in forza della sopravvenuta declaratoria CP_2 di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge
28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, nella parte in cui non prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere residente in Italia «per almeno 5 anni», anziché «per almeno 10 anni», come da sentenza della Corte Costituzionale n. 31 del 20.3.2025; pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
Esaurita la trattazione, la causa è così decisa.
* * *
E' pacifico che gli indebiti in oggetto siano stati annullati dall' sia pure in data CP_2 successiva alla introduzione del giudizio, secondo quanto risulta dagli allegati al fascicolo
( cfr. all. 1 fascicolo resistente).
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che l' ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea solo in corso di giudizio in CP_2 ragione del recente intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 31 del
20.3.2025, ha così disposto “ 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno
10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
In ragione del recente intervento della Corte Costituzionale, che si inserisce in un caso di c.d. doppia pregiudizialità, in considerazione della violazione di principi eurounitari, ma
2 anche costituzionali, si ritiene equo procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1429/2025, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite
Crotone, 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei
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