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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 599/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato –
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Dimartino –
Appellato
OGGETTO: avviso di addebito - contributi gestione artigiani.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 108 dell'1.2.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragu- sa, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti Controparte_1
dell avverso l'avviso di addebito n. 597/2012/00014660/49, formato a Pt_1
R.G. 599_2022 2
seguito di avviso di accertamento emesso nel 2010 dall'Agenzia delle Entrate - impugnato innanzi alla CTP di Ragusa e, a seguito del rigetto del ricorso, in- nanzi alla CTR di Catania - con il quale l'istituto aveva ingiunto il pagamento di € 4.018,25 a titolo di contributi IVS artigiani a percentuale oltre il minimale relativi al 2005, e per l'effetto annullava l'avviso di addebito opposto, compen- sando interamente tra le parti le spese processuali.
In particolare il Tribunale, premesso che l'accertamento posto a base della pre- tesa contributiva era stato impugnato innanzi all'Autorità giudiziaria, rilevava la violazione dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999, osservando che «tale norma inibisce dunque l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, compresa la ». Controparte_2
Nel merito, affermava che non vi erano elementi che inducessero a ritenere fondata la pretesa dell , essendosi l'ente limitato a richiamare il citato av- Pt_1
viso di accertamento.
Con atto del 13.7.2022 l proponeva appello avverso la sentenza di primo Pt_1
grado.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto previdenziale con il primo motivo di gravame critica la sentenza impugnata per omesso esame dell'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 24 del D.lgs. 46/1999 e di conseguente definitività dell'avviso di addebito opposto.
Rileva in proposito che l'avviso di addebito n. 597/2012/00014660/49 era stato consegnato all'indirizzo dell'odierno appellato con raccomandata del
R.G. 599_2022 3
23/11/2012, e che il ricorso era stato depositato in data 19.2.2014, ben oltre il termine di gg. 40 previsto dal D.Lgs. 46/1999, art. 24, da intendersi perentorio.
2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'istituto appellante al- lega che il giudice tributario, esaminando il merito della pretesa – fondata sullo scostamento dagli studi di settore - aveva rigettato il ricorso dell'originario ri- corrente con sentenza già agli atti del giudizio di primo grado.
Osserva, ancora, che il ricorrente, pur essendo a conoscenza della pretesa tribu- taria, non aveva sollevato contestazioni in ordine al credito vantato dall'ente previdenziale e che, pertanto, l – secondo i principi espressi da Cass. Pt_1
24095/2019 – ben poteva porre a fondamento della pretesa contributiva l'accertamento fiscale in quanto, appunto, «non resistito da prove di segno con- trario».
In ordine all'eccezione di prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito opposto, non esaminata dal primo giudice poiché assor- bita, deduce l'efficacia interruttiva dell'accertamento fiscale (notificato il
22.11.2010) rispetto ai contributi del 2005 che derivano dal maggior reddito accertato.
2.1. Il primo motivo è fondato.
L'opposizione originaria è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto, effettuata tramite rac- comandata - il cui numero corrisponde a quello riportato sul frontespizio dell'avviso di addebito - consegnata il 23.11.2012 all'indirizzo di Santa Croce
Camerina, v. Fleming, n. 16, lo stesso indicato nella memoria di costituzione in appello (cfr. fascicolo di parte di primo grado prodotto dall , pag. 22 del Pt_1
file “.pdf”).
Pertanto, l'appellato infondatamente sostiene che il documento non abbia valo- re probatorio (“trattasi di un estratto che non ha alcuna validità di legge e che comunque non prova la consegna al dell'avviso di addebito”), nega di CP_1
R.G. 599_2022 4
avere ricevuto notifica dell'avviso di addebito ed afferma quindi di aver appre- so dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di preavviso di accertamento negativo dell del 09-24.01.14. Pt_1
Peraltro, l'originario ricorrente nulla ha osservato alla prima udienza del
17.4.2015, essendosi limitato ad una contestazione del tutto generica («l'avv.
Dimartino contesta la memoria di costituzione»).
In ogni caso si osserva che il giudice è tenuto a verificare la tempestività dell'opposizione proposta. Come, invero, affermato con orientamento consoli- dato dalla Suprema Corte “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, per- tanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437
c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo offi- cioso dell'eventuale carenza di detto presupposto» (Cass. 21153/2019).
3. L'appello pertanto va accolto, ogni altra questione assorbita.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccom- benza, e vanno liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM
55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione originariamente pro- posta;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese di entrambi Pt_1
i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.314,00 e – quanto al secondo grado – in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%.
R.G. 599_2022 5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 599_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 599/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato –
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Fabrizio Dimartino –
Appellato
OGGETTO: avviso di addebito - contributi gestione artigiani.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 108 dell'1.2.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Ragu- sa, accoglieva l'opposizione proposta da nei confronti Controparte_1
dell avverso l'avviso di addebito n. 597/2012/00014660/49, formato a Pt_1
R.G. 599_2022 2
seguito di avviso di accertamento emesso nel 2010 dall'Agenzia delle Entrate - impugnato innanzi alla CTP di Ragusa e, a seguito del rigetto del ricorso, in- nanzi alla CTR di Catania - con il quale l'istituto aveva ingiunto il pagamento di € 4.018,25 a titolo di contributi IVS artigiani a percentuale oltre il minimale relativi al 2005, e per l'effetto annullava l'avviso di addebito opposto, compen- sando interamente tra le parti le spese processuali.
In particolare il Tribunale, premesso che l'accertamento posto a base della pre- tesa contributiva era stato impugnato innanzi all'Autorità giudiziaria, rilevava la violazione dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999, osservando che «tale norma inibisce dunque l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, compresa la ». Controparte_2
Nel merito, affermava che non vi erano elementi che inducessero a ritenere fondata la pretesa dell , essendosi l'ente limitato a richiamare il citato av- Pt_1
viso di accertamento.
Con atto del 13.7.2022 l proponeva appello avverso la sentenza di primo Pt_1
grado.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto previdenziale con il primo motivo di gravame critica la sentenza impugnata per omesso esame dell'eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 24 del D.lgs. 46/1999 e di conseguente definitività dell'avviso di addebito opposto.
Rileva in proposito che l'avviso di addebito n. 597/2012/00014660/49 era stato consegnato all'indirizzo dell'odierno appellato con raccomandata del
R.G. 599_2022 3
23/11/2012, e che il ricorso era stato depositato in data 19.2.2014, ben oltre il termine di gg. 40 previsto dal D.Lgs. 46/1999, art. 24, da intendersi perentorio.
2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'istituto appellante al- lega che il giudice tributario, esaminando il merito della pretesa – fondata sullo scostamento dagli studi di settore - aveva rigettato il ricorso dell'originario ri- corrente con sentenza già agli atti del giudizio di primo grado.
Osserva, ancora, che il ricorrente, pur essendo a conoscenza della pretesa tribu- taria, non aveva sollevato contestazioni in ordine al credito vantato dall'ente previdenziale e che, pertanto, l – secondo i principi espressi da Cass. Pt_1
24095/2019 – ben poteva porre a fondamento della pretesa contributiva l'accertamento fiscale in quanto, appunto, «non resistito da prove di segno con- trario».
In ordine all'eccezione di prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito opposto, non esaminata dal primo giudice poiché assor- bita, deduce l'efficacia interruttiva dell'accertamento fiscale (notificato il
22.11.2010) rispetto ai contributi del 2005 che derivano dal maggior reddito accertato.
2.1. Il primo motivo è fondato.
L'opposizione originaria è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto, effettuata tramite rac- comandata - il cui numero corrisponde a quello riportato sul frontespizio dell'avviso di addebito - consegnata il 23.11.2012 all'indirizzo di Santa Croce
Camerina, v. Fleming, n. 16, lo stesso indicato nella memoria di costituzione in appello (cfr. fascicolo di parte di primo grado prodotto dall , pag. 22 del Pt_1
file “.pdf”).
Pertanto, l'appellato infondatamente sostiene che il documento non abbia valo- re probatorio (“trattasi di un estratto che non ha alcuna validità di legge e che comunque non prova la consegna al dell'avviso di addebito”), nega di CP_1
R.G. 599_2022 4
avere ricevuto notifica dell'avviso di addebito ed afferma quindi di aver appre- so dell'iscrizione a ruolo solo a seguito di preavviso di accertamento negativo dell del 09-24.01.14. Pt_1
Peraltro, l'originario ricorrente nulla ha osservato alla prima udienza del
17.4.2015, essendosi limitato ad una contestazione del tutto generica («l'avv.
Dimartino contesta la memoria di costituzione»).
In ogni caso si osserva che il giudice è tenuto a verificare la tempestività dell'opposizione proposta. Come, invero, affermato con orientamento consoli- dato dalla Suprema Corte “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, per- tanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437
c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo offi- cioso dell'eventuale carenza di detto presupposto» (Cass. 21153/2019).
3. L'appello pertanto va accolto, ogni altra questione assorbita.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccom- benza, e vanno liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM
55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione originariamente pro- posta;
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese di entrambi Pt_1
i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.314,00 e – quanto al secondo grado – in euro 1.458,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%.
R.G. 599_2022 5
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.6.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
R.G. 599_2022